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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott.ssa TI RI Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. RI CH Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 140 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
Avv. (C.F. Parte_1 C.F._1
appellante in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. contro
Avv. Andrea D'Ovidio (C.F. ) C.F._2
appellato – appellante incidentale in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2528/2023 del Tribunale di
Padova emessa in data 19.12.2023 e depositata in data 20.12.2023.
1 Conclusioni dell'avv. Parte_1
“- Nel merito, in via principale:
i) ritenersi, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi indicati in atti e per
l'effetto confermando parzialmente la sentenza gravata, che DR
D'DI, C.F. , nato a Cantalupo in [...], CodiceFiscale_3
il 22/10/1978, residente in 05032 – Calvi dell'Umbria (TR), Via degli Ulivi n.
5/b si è reso responsabile d'ingiuria rilevante ai sensi del disposto di cui all'art. 594 c.p. oggi depenalizzato nei confronti dell'attore Parte_1
Avvocato del Foro di Padova, C.F. , nato a
[...] CodiceFiscale_4
NE (VE) il 29/05/1986, residente in 30126 – NE LI (VE), Gran
Viale Santa Maria Elisabetta n. 36, professionalmente domiciliato in 35122 –
Padova (PD), Via Venti Settembre n. 46;
ii) accertarsi e dichiararsi che, a seguito dell'ingiuria subita da parte di
DR D'DI, C.F. , nato a Cantalupo in [...]
BI (RI), il 22/10/1978, residente in [...], l'appellante Avv. del Foro di Parte_1
Padova, C.F. , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_4
residente in 30126 – NE LI (VE), Gran Viale Santa Maria Elisabetta n.
36, professionalmente domiciliato in 35122 – Padova (PD), Via Venti
Settembre n. 46 ha subito (e continua a subire a tutt'oggi per i motivi esposti e il protrarsi del contenzioso) ingenti danni di natura patrimoniale e non;
iii) per effetto dell'accoglimento delle conclusioni sub i) e ii) che precedono condannarsi DR D'DI, C.F. , nato a [...]
Cantalupo in BI (RI), il 22/10/1978, residente in [...], anche con riferimento alle singole
2 condotte causatrici del danno, al risarcimento nei confronti dell'Avv.
[...]
del Foro di Padova, C.F. , nato a [...]_4
NE (VE) il 29/05/1986, residente in 30126 – NE LI (VE), Gran
Viale Santa Maria Elisabetta n. 36 di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, ora nella misura di
€ 8.300,00 così come indicato in atti o in quella maggiore o minore, comunque ritenuta di giustizia o quantificata secondo equità oltre interessi e rivalutazione dal fatto, in ogni caso confermando il capo di condanna
“Accertato il carattere ingiurioso ed offensivo dell'epiteto e delle frasi attribuite da ciascuna parte nei confronti dell'altra condanna il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei sofferti danni non patrimoniali la somma di euro 8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto” in relazione alle ingiurie rivolte dall'appellato DR D'DI nei confronti dell'appellante e con riferimento alla sola Parte_1
condanna dell'appellato; iv) accertato e confermato che con ordinanza d.d. 02/02/2023 pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi in pari data il Tribunale di Padova in persona del Giudice Dott.ssa ELISA RUBBIS ha accolto le istanze di cancellazione ex art. 89 c.p.c. formulate dall'attore rispettivamente con le memorie istruttorie d.d. 13/10/2022 e 5/12/2022, sempre ai sensi del disposto di cui all'art. 89 c.p.c. e nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Padova sub n. 1015/2022 R.G., altresì accertato e dichiarato che le frasi offensive e sconvenienti non riguardano e nemmeno riguardavano ab origine l'oggetto della causa, assegnarsi in pagamento, anche in questo caso in riforma della sentenza gravata, a
[...]
Avvocato del Foro di Padova, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_4
3 nato a [...] il [...], residente in 30126 – NE LI (VE),
Gran Viale Santa Maria Elisabetta n. 36, professionalmente domiciliato in
35122 – Padova (PD), Via Venti Settembre n. 46 da parte di DR
D'DI, C.F. , nato a Cantalupo in [...], CodiceFiscale_3
il 22/10/1978, residente in 05032 – Calvi dell'Umbria (TR), Via degli Ulivi n.
5/b, quale condanna, una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, da quantificarsi almeno in € 3.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma comunque ritenuta di giustizia o quantificata secondo equità oltre interessi e rivalutazione dal fatto, ovvero in relazione a tali condotte confermarsi il capo di condanna “Accertato il carattere ingiurioso ed offensivo dell'epiteto e delle frasi attribuite da ciascuna parte nei confronti dell'altra condanna il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei sofferti danni non patrimoniali la somma di euro 8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto” in relazione alle ingiurie rivolte dall'appellato DR D'DI nei confronti dell'appellante
[...]
e con riferimento alla condanna dell'appellato; Parte_1
v) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di primo grado dall'appellato DR D'DI,
C.F. , nato a Cantalupo in [...], il CodiceFiscale_3
22/10/1978, residente in 05032 – Calvi dell'Umbria (TR), Via degli Ulivi n.
5/b in quanto non basata e/fondata e/o originata sul medesimo titolo azionato dall'attore o, comunque, non obiettivamente collegata alla domanda principale e comunque già inesorabilmente preclusa dalle conclusioni rassegnate dal medesimo convenuto nel giudizio sub 314/2022 R.G. nell'interesse di Controparte_1
4 vi) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub v) rigettarsi integralmente la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto
DR D'DI, C.F. , nato a Cantalupo in [...]
BI (RI), il 22/10/1978, residente in [...] in quanto destituita di fondamento e comunque non adeguatamente provata per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, dichiararsi che nessuna somma gli è dovuta con provenienza dall'appellante, nemmeno per effetto di compensazione e così pronunciando l'integrale riforma e revoca del capo di condanna “Condanna, altresì, l'attore al pagamento in favore del convenuto, per lo stesso titolo, della somma di euro
8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto”;
- Nel merito, in via subordinata: vii) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub v) e vi) e nel caso di accoglimento delle conclusioni i), ii), iii) ridursi per i motivi indicati in atti a equità in relazione alle condotte complessivamente dedotte in giudizio l'importo oggetto di condanna dell'appellante nei confronti dell'appellato (“Condanna, altresì, l'attore al pagamento in favore del convenuto, per lo stesso titolo, della somma di euro 8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto”) riformando e revocando il citato capo di condanna, così compensando per l'effetto qualsiasi reciproca pronuncia di condanna risarcitoria a esclusivo vantaggio dell'appellante;
- In ogni caso: viii) per effetto dell'accoglimento delle conclusioni sub i) e ii) che precedono condannarsi per i motivi indicati in atti DR D'DI, C.F.
[...]
, nato a Cantalupo in [...], il [...], residente in C.F._3
05032 – Calvi dell'Umbria (TR), Via degli Ulivi n. 5/b alla corresponsione di
5 una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionale alla gravità dell'ingiuria sulla quale il Tribunale di Padova non si è pronunciato, tenuto altresì conto delle condizioni professionali dei soggetti coinvolti, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal fatto;
- In ogni caso: ix) accertata, per tutti i motivi indicati in atti, la fondatezza del gravame nel complesso promosso dall'appellante Avv. nonché, se Parte_1
del caso anche disgiuntamente, quella delle argomentazioni poste ab origine a fondamento dell'istanza d'inibitoria parziale della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, revocarsi integralmente in quanto ingiusta e comunque non concretamente motivata, ex art. 283, ultimo comma, c.p.c.,
l'ordinanza d.d. 14/03/2025 con la quale la predetta istanza d'inibitoria è stata rigettata con conseguente condanna dell'appellante al pagamento della pena pecuniaria di € 500,00, revocandosi per l'effetto anche tale predetta pena pecuniaria e dichiarando che nulla era dovuto alla cassa delle ammende;
x) con rifusione di spese e compenso di avvocato per entrambi i gradi di giudizio riformando il capo della sentenza di primo grado che ha compensato le spese”.
Conclusioni dell'avv. Andrea D'Ovidio:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) Accogliere l'istanza di remissione in termini del 24.07.2024 con cui
l'appellato ha esercitato il proprio diritto potestativo processuale di produrre nuovi documenti creati, per fatti a lui non imputabili, solo dopo la formazione delle preclusioni processuali, senza una previa valutazione di ammissibilità del Giudice, con richiesta di valutazione positiva sia in ordine alla loro
6 ammissione nel fascicolo che ad una piena utilizzabilità e rilevanza ai fini del decidere;
2) In via principale nel merito, rigettare in toto l'appello confermando integralmente la sentenza n. 2523 del 20.12.2023 del Tribunale di Padova, e per l'effetto convalidare la condanna reciproca delle parti per identico titolo
e quantum liquidato equitativamente dal giudice, confermando la compensazione integrale delle spese e compensi di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 per il presente giudizio di appello e la fase cautelare camerale del 14.03.2024 conclusa con il rigetto dell'inibitoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) In via principale di merito, sull'appello incidentale condizionato al solo eventuale accoglimento anche parziale dell'appello principale, accogliere
l'impugnazione incidentale condizionata sui capi gravati e indicati in comparsa, accertando e dichiarando l'infondatezza in punto di fatto e diritto delle pretese avanzate dall'appellante principale, riformando e rigettando la domanda risarcitoria principale e quella di cancellazione e risarcimento danni derivante dall'ordinanza ex art. 89 c.p.c. del 02.02.2023, per tutte le ragioni esposte in comparsa;
4) Confermare e dichiarare come infondate in punto di fatto e diritto le pretese avanzate dall'appellante per le ragioni e motivazioni esposte in comparsa, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado sul punto specifico e indicato in atti, rigettando la richiesta di condanna dell'appellato alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria da versare alle casse delle ammende proposta dall'appellante;
7 5) Confermare e dichiarare come ammissibile e perfettamente legittima la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellato, confermando, accertando e dichiarando tutte le condotte subite come illecite, ed il diritto dell'appellato al risarcimento del danno subito e subendo ai sensi dell'artt. 89, co. 2 c.p.c., 2043, 2059 c.c. per le espressioni potenzialmente diffamatorie del 30.11.2021 e 03.07.2021, nonché per le espressioni ingiuriose dell'8.12.2021, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza solo nel quantum debeatur, condannare l'Avv. al Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 25.000,00 o di quella minore o maggiore comunque ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in favore dell'Avv. Andrea D'Ovidio danneggiato, oltre rivalutazioni e interessi di legge a decorrere dai singoli fatti sino all'effettivo soddisfo;
6) In via subordinata di merito, sull'appello incidentale condizionato al solo eventuale accoglimento anche parziale dell'appello principale, nella sola, eventuale e denegata ipotesi di riconoscimento, anche parziale, delle ragioni dell'Avv. , ridurre la misura degli importi richiesti con atto Parte_1
di citazione in appello alle sole somme di denaro effettivamente accertate e dichiarate in giudizio come dovute e quindi ritenute di giustizia, compensando giudizialmente tutto quanto ritenuto come dovuto con quanto dovesse invece risultare riconosciuto a titolo di risarcimento all'appellante incidentale ex artt. 89, co. 2 c.p.c., 2043, 2059 c.c., anche equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi per tutte le espressioni offensive proferite il 30.11.2021, 3.07.2021 e 8.12.2021, anche in considerazione del comportamento complessivo dell'appellante.
8 Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 di entrambi i gradi di giudizio e la fase cautelare camerale del 14.03.2024 conclusa con il rigetto dell'inibitoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova l'avv. Andrea D'Ovidio per sentirlo condannare al pagamento della somma di €8.300,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le ingiurie scritte da questi commesse nei suoi confronti, nonché di una sanzione pecuniaria proporzionale alla gravità dell'ingiuria.
A sostegno della domanda egli deduceva che: a) in data 08.12.2021, a seguito di un lungo scambio di messaggi in una chat whatsapp con l'avv. D'Ovidio per ragioni afferenti il contenzioso in essere tra le parti patrocinate dagli stessi,
l'attore aveva ricevuto dal convenuto una mail avente ad oggetto “Chat
WhatsApp con e il cui testo recitava testualmente “La Parte_2
cronologia chat è allegata a questa email come file 'Chat WhatsApp con
. Aperto il file allegato alla mail, nominato “Chat WhatsApp Parte_2
con , l'attore aveva letto la trascrizione integrale dello Parte_3
scambio di messaggi scritti intercorsi con l'avv. D'Ovidio in cui si era visto rivolto l'epiteto “coglione” per 80 volte, ovvero per ogni messaggio scritto da lui stesso associato al nome del mittente indicato con “ ; b) la Parte_2
condotta dall'avv. D'Ovidio era lesiva dell'onore e del decoro della sua persona ed integrava l'illecito civile di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.
Lgs. n. 7/2016, già reato previsto dall'art. 594 c.p.c. ora abrogato.
9 1.1 Si costituiva l'avv. D'Ovidio, il quale contestava la fondatezza delle pretese attoree e chiedeva in via riconvenzionale, ex artt. 89 c.p.c. e 2043 e
2059 c.c., la condanna dell'avv. al pagamento della somma di Pt_1
€25.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la diffamazione commessa in suo danno dall'attore con le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 30.11.2021 nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione n. 265/2021 r.g. es. conclusosi avanti al Tribunale di Rieti con ordinanza dell'01.12.2021.
Il convenuto deduceva che: a) il salvataggio della chat whatsapp dell'8.12.2021 era stato imposto dal fatto che all'interno della stessa l'avv. aveva ribadito più volte l'offesa già perpetrata nei confronti dell'avv. Pt_1
D'Ovidio nelle note d'udienza depositate il 30.11.2021, b) la mail con la chat dell'8.12.2021 era stata inviata all'avv. per errore, essendo l'avv. Pt_1
D'Ovidio convinto di averla inviata solo a se stesso con l'intenzione di salvarne il contenuto offensivo a futura memoria;
c) l'assenza di volontarietà e intenzione escludeva il dolo e dunque non poteva dirsi integrato l'illecito di ingiuria a lui ascritto;
d) nelle note difensive dimesse il 30.11.2021 nel giudizio n. 265/2021 r.g. es. svoltosi avanti al Tribunale di Rieti si leggeva testualmente: “Sul decoro, non passi inosservato che, il procuratore di id est l'avv. A. D'Ovidio) ha presenziato e discusso Controparte_1
all'udienza del 23/07/2021, letteralmente, in “maniche corte di maglietta polo” (oltre che senza calzini, ma lì pazienza), per di più innanzi a un Giudice
Signora. Si spera si sia notata la differenza. Ma questo lo si rileva qui solamente a titolo di cronaca e perché ne resti apposita traccia almeno in un atto processuale ritualmente depositato, fermo restando che il CONSIGLIO
10 DISTRETTUALE DI DISCIPLINA sarà certamente notiziato di questi due contegni, oltre che di tutto il resto”.
1.2 Nel corso del giudizio l'attore domandava, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti contenute nella comparsa di costituzione e risposta (“…il tutto con il chiaro e preciso intento di “provocare” ed “istigare” palesemente il sottoscritto, anche utilizzando la famiglia, in primis i due figli piccoli, dell'esistenza dei quali l'attore ne è venuto a conoscenza certamente sbirciando la pagina Instagram del sottoscritto” di cui alle pagg. 8 e 20) e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del convenuto (“Come se non bastasse, sempre con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di cui sopra l'Avv. ha anche Pt_1
dichiarato più volte il falso ex artt. 481 e ss c.p., negando e contestando un fatto ormai già dichiarato, vero, provato ed anche documentato in atti, cioè che durante l'anno fiscale 2021 lo stesso ha beneficiato dell'esenzione I.V.A. sui compensi a seguito di opzione al regime fiscale forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge
n. 208/2018 e dalla Legge n. 145/2018 (c.d. regime forfettario 2019), nonché anche continuando ad affermare che la (cliente Controparte_1
dell'odierno Convenuto) avrebbe omesso di dichiarare la propria sede legale sita in Roma, Via Magalotti n. 15”) e quindi precisava le proprie conclusioni:
a) eccependo l'inammissibilità della domanda convenzionale per non dipendere essa dallo stesso titolo della domanda principale e chiedendone in ogni caso il rigetto, b) insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria, ivi c) includendo la richiesta di ulteriori € 3.000,00 a titolo di
11 ristoro per l'offensività delle espressioni soprariportate di cui chiedeva la cancellazione.
1.3 Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova, ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale essendo stata proposta per fatti direttamente collegati e dipendenti dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore, così statuiva: a) accertava come offensivo nei confronti dell'avv.
l'inoltro della mail contenente la chat whatsapp dell'8.12.2021 per Pt_1
essere ivi rivolto all'attore l'epiteto “coglione” per un totale di 83 volte;
b) riconosceva la natura dolosa dell'offesa, ritenendo provata la volontà del convenuto di associare in rubrica al nome la parola “coglione”, c) Pt_1
accoglieva le istanze di cancellazione formulate dall'attore; d) condannava l'avv. D'Ovidio a risarcire all'avv. il danno non patrimoniale subìto, Pt_1
liquidato equitativamente nella somma di €8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
e) riconosceva il carattere offensivo e diffamatorio delle espressioni contenute nelle note d'udienza del 30.11.2021, ritenendole eccedenti rispetto alle esigenze difensive e “formalizzate e reiterate al solo scopo di offendere, screditare, ridicolizzare, sminuire, paragonandolo alla propria persona e, quindi, diffamare ripetutamente un collega , cercando quasi di voler dimostrare in giudizio che la preparazione e/o la caratura di un giurista dipende oggi solo dal suo outfit”; f) condannava l'avv. a Pt_1
risarcire all'avv. D'Ovidio il danno non patrimoniale subìto, liquidato equitativamente nella somma di € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto, g) infine compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
12 2. Avverso l'indicata pronuncia l'avv. ha interposto tempestivo appello, Pt_1
affidato a cinque motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo egli denuncia la violazione dell'art. 36 c.p.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, pur non risultando fondata sul medesimo titolo azionato dall'attore né connessa alla domanda principale.
L'appellante deduce che la domanda attorea ha ad oggetto l'ingiuria contenuta nella mail dell'8.12.2021 inviata dall'avv. D'Ovidio, mentre la domanda riconvenzionale si basa su fatti accaduti il 30.11.2021; inoltre dalla lettura della mail si evince chiaramente che l'argomento principale e iniziale di discussione non erano i vestiti indossati in udienza dal convenuto, bensì il fatto che questi aveva pagato di tasca propria le spese legali per conto della sua cliente.
Rileva altresì che nella comparsa di costituzione del 26.04.2022 depositata nel giudizio di opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Rieti (r.g.
314/2022), tuttora pendente, l'avv. D'Ovidio aveva fatto istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni aventi contenuto asseritamente diffamatorio, riservandosi di chiedere i danni correlati con separata azione, e che ciò impediva al primo giudice di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, la quale avrebbe dovuto semmai essere svolta in seno al processo penale che l'avv. D'Ovidio aveva avviato avanti al Giudice di Pace di Rieti nei confronti dell'avv. con querela per diffamazione del Pt_1
28.2.2022, o eventualmente in un autonomo e separato giudizio.
13 2.2 Col secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 89 c.p.c. per avere il tribunale pronunciato la condanna nei confronti dell'odierno appellante in assenza di alcun provvedimento di cancellazione delle frasi ritenute offensive.
Egli assume che dal tenore letterale della disposizione codicistica si desume che condizione essenziale e preliminare per poter pronunciare la condanna al risarcimento del danno è la preventiva cancellazione delle frasi ritenute offensive.
2.3 Col terzo motivo afferma che il giudice di prime cure ha errato lì dove ha ritenuto offensive le espressioni rivolte all'avv. D'Ovidio contenute nelle note difensive del 30.11.2021 e riservato all'avv. D'Ovidio il medesimo trattamento risarcitorio riconosciuto all'attore.
Egli osserva di essersi limitato a mettere per iscritto una lampante violazione dell'art. 9 del codice deontologico forense e che lo stesso avv. D'Ovidio, nel negare di aver violato il decoro cui è tenuto nell'esercizio della propria attività professionale per l'abbigliamento portato in udienza, contraddice per ciò stesso, privandola di qualsiasi fondatezza, la domanda di risarcimento del danno per diffamazione, non essendosi sentito offeso nella propria reputazione.
2.4 Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna del convenuto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n.
7/2016.
14 2.5 Con il quinto motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere condannato entrambe le parti al pagamento della medesima somma di €
8.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa, laddove la gravità delle due condotte non appare equiparabile, avuto riguardo alla sproporzione che esiste tra l'espressione “coglione” ripetuta per ben 83 volte e l'asserita diffamazione e dovendosi, altresì, riconoscere la rilevanza della duplice cancellazione disposta ex art. 89 c.p.c. dal primo giudice con ordinanza del 2.2.2023 in accoglimento delle due istanze formulate dall'avv. Pt_1
3. L'avv. D'Ovidio si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e svolgendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, affidato a due motivi.
3.1 Col primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per avere il tribunale accolto la domanda risarcitoria dell'attore relativamente sia al danno per l'ingiuria di cui alla mail dell'8.12.2021, sia alle due istanze di cancellazione disposte con ordinanza del 2.2.2023, per un importo complessivo di
€8.000,00.
Riguardo alla mail, l'appellante deduce che nessuna offesa è stata volutamente e intenzionalmente rivolta all'avv. posto che l'epiteto “coglione” non è Pt_1
mai stato a lui rivolto direttamente durante lo scambio di messaggi;
soltanto dopo la conclusione della chat l'epiteto è comparso, sia pure numerose volte, nel messaggio della mail, inviata per errore, che il sistema dello smartphone dell'avv. D'Ovidio aveva generato in automatico alla richiesta di salvare la conversazione. Il telefono aveva salvato la chat automaticamente, recependo e
15 associando a ciascun messaggio inviato dall'avv. il nome “ Pt_1 Pt_1
coglione”, epiteto con il quale egli aveva salvato in rubrica l'avv. D'Ovidio.
Egli rileva che il salvataggio in rubrica è atto privato che tale doveva rimanere e che la chat è stata poi inoltrata per mero errore, negando l'intenzionalità dell'offesa e che il danno in concreto patito dall'attore abbia varcato la soglia di minima rilevanza che rende risarcibile il pregiudizio.
Riguardo alle espressioni offensive, la cui cancellazione è stata disposta dal primo giudice con l'ordinanza del 2.2.2023, l'avv. D'Ovidio rileva che nessun risarcimento è dovuto perché l'ordinanza di cancellazione deve essere revocata in quanto le espressioni incriminate non sono offensive e attengono all'oggetto della causa.
3.2 Col secondo motivo si duole dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di risarcimento svolta in via riconvenzionale nei confronti dell'avv.
Pt_1
Egli sostiene che la liquidazione equitativa del danno in suo favore nel minor importo di €8.000,00 è errata a fronte delle espressioni offensive proferite dall'avv. per tre volte (avanti al Tribunale di Rieti nella fase sommaria Pt_1
del giudizio di opposizione all'esecuzione (n. 265/21 r.g.) ed in quella successiva di merito (n. 314/22 r.g.) – ove, con ordinanza del 12.4.2024 ne è stata disposta la cancellazione dalle note depositate nel n. 265/21 r.g. es. e dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. pag. 5 depositata nello stesso n. 314/22 r.g. –, nonché all'interno della chat wathsapp dell'08.12.2021.
4. Alla prima udienza di comparizione del 24.04.2024, l'avv. D'Ovidio ha chiesto l'autorizzazione al deposito del verbale d'udienza dell'11.04.2024
16 svoltasi davanti al Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento n. 314/22
r.g. e della ordinanza di scioglimento della riserva del 12.04.2024 con cui è stata ordinata la cancellazione delle espressioni offensive proferite dall'avv.
e ha depositato la sentenza n. 26/2024, emessa dal Giudice di Pace Pt_1
penale di Rieti, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'avv. per il reato di diffamazione a lui ascritto, per vizio della querela. Pt_1
L'appellato ha inoltre chiesto di cancellare, dall'atto di appello, “a pag. 2 le espressioni da riga 8 a riga 13; pag. 7 da riga 17 a riga 23; pag. 22 da riga
12 a riga 34; pag. 23 da riga 14 a riga 16 e da riga 28 a riga 3; pag. 24 da riga 20 a riga 29”.
Con istanza depositata il 24.07.2024 l'avv. D'Ovidio ha chiesto di essere rimesso in termini per la produzione di ulteriori due documenti formatisi successivamente all'udienza di prima comparizione e all'ordinanza di remissione della causa al collegio: a) il verbale d'udienza del 23.05.2024 tenutasi avanti al Tribunale di Rieti (n. 314/22 r.g.) in cui, da un lato, l'avv.
D'Ovidio aveva chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione di ulteriori espressioni offensive contenute nella prima e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dimessa dall'avv. e, dall'altro, quest'ultimo aveva Pt_1
chiesto la revoca dell'ordinanza di cancellazione già emessa a favore dell'avv.
D'Ovidio il 12.04.2024; b) il successivo provvedimento del 24.05.2024, con il quale il Tribunale di Rieti ha accolto entrambe le istanze di cancellazione dell'avv. D'Ovidio e respinto l'istanza di revoca dell'avv. Pt_1
5. Preliminarmente, con riferimento ai documenti nn. 20, 21, 22, 23 e 24 la cui acquisizione è stata richiesta dall'avv. D'Ovidio con istanza di rimessione in termini opposta dall'avv. questo collegio ritiene che la loro Pt_1
17 produzione sia ammissibile, in quando la formazione di tali documenti è successiva alla definizione del giudizio di primo grado e la loro produzione è avvenuta entro la prima occasione processuale utile.
Si osserva inoltre che l'istanza di cancellazione proposta dall'avv. D'Ovidio all'udienza del 24.4.2024, per come è formulata, è inammissibile perché del tutto generica quanto all'individuazione specifica delle espressioni di cui si chiede la cancellazione e alla indicazione delle ragioni addotte sostegno della richiesta.
5. Tutte le censure formulate dall'avv. sono infondate e pertanto Pt_1
l'appello da questi proposto non merita accoglimento.
6. Riguardo al primo motivo di gravame, dagli atti dimessi dalle parti ed in particolare dalla lettura della chat intercorsa l'08.12.2021, emerge con evidenza che l'invio della mail, con allegata la riproduzione integrale della conversazione contenente l'epiteto offensivo rivolto all'avv. è seguìto Pt_1
al vero e proprio scambio dei messaggi e risulta obiettivamente collegato a quanto l'appellante aveva scritto, in merito all'abbigliamento indossato dall'avv. D'Ovidio all'udienza del 23.07.2021.
L'avv. D'Ovidio, durante la conversazione, si è visto rivolgere nuovamente le indebite critiche già contenute nelle note d'udienza del 30.11.2021 (“Guarda che a Padova non ti avrebbero neanche fatto discutere l'udienza sai”, “Non so come siete abituati a Rieti”).
A ciò è seguito il salvataggio in rubrica da parte dell'avv. D'Ovidio del nome del collega accompagnato dall'epiteto “coglione”.
18 Non è pertanto condivisibile l'assunto che i fatti accaduti il 30.11.2021, su cui si basa la domanda riconvenzionale (note scritte depositate nel giudizio n.
265/21 r.g. es. avanti al Tribunale di Rieti) sono “del tutto estranei alla dinamica relativa alla nota comunicazione a mezzo e.mail che ha originato la responsabilità del convenuto” (così si legge nell'atto d'appello, a pag. 10).
Vero è che l'invio della citata mail appare strettamente collegata alle espressioni offensive ribadite dall'avv. nella precedente conversazione Pt_1
wathsapp e, pertanto può dirsi che la domanda riconvenzionale è fondata su fatti direttamente collegati a quelli sui quali si fonda il titolo della domanda principale, ovvero sul contenuto della chat intercorsa tra le parti e successivamente inviata all'avv. Pt_1
Come è noto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito, e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (v. Cass. n. 5484 del 01/03/2024).
Esclusa l'inosservanza dell'art. 36 c.p.., non è neppure configurabile la violazione dell'art. 39 c.p.c. prospettata dall'appellante, per l'assorbente rilievo che l'istanza di cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi non concreta una domanda in senso tecnico processuale alla quale
19 corrisponda per il giudice un obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. ma è, piuttosto, diretta a sollecitare un potere discrezionale ed ufficioso del giudice del merito, onde l'omesso esame di essa da parte di quel giudice non può formare oggetto di impugnazione (cfr. Cass n.
5821 del 05/11/1981).
7. Con il secondo motivo d'appello principale si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto ammissibile la pretesa risarcitoria avanzata dall'avv.
D'Ovidio per responsabilità processuale ex art. 89 c.p.c. dell'avv. Pt_1
Secondo l'appellante, al primo giudice sarebbe preclusa la possibilità di esaminare la domanda perché, posto che l'art. 89 c.p.c. prevede che
“condizione essenziale e preliminare per poter pronunciare la condanna prevista dal secondo comma, è la preventiva cancellazione delle frasi ritenute discrezionalmente offensive e sconvenienti” (così nell'atto di appello a pag.
12), e che nel giudizio di primo grado non era stata avanzata dall'avv.
D'Ovidio alcuna istanza di cancellazione delle espressioni offensive che fondavano la richiesta di ristoro, essendo la loro cancellazione già stata chiesta in altro e precedente giudizio (specificamente nel giudizio n. 314/22 incardinato dall'avv. avanti al Tribunale di Rieti), non potrebbe trovare Pt_1
ingresso in esso la domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno che ne era conseguito.
La tesi propugnata dall'avv. è manifestamente priva di pregio. Pt_1
Ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. se le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa, il giudice, oltre al potere di disporne la cancellazione, ha anche il potere di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, sofferto.
20 Il destinatario della domanda di risarcimento del danno ex art. 89, c. 2, c.p.c.,
è sempre e solo la parte (legittimata passivamente), la quale - se condannata - potrà rivalersi nei confronti del difensore, cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne ricorrano le condizioni.
Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ.,
è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: a) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza;
b) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); c) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito
(come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); d) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore (v.
Cass. n. 16121 del 09/07/2009)
Pertanto, quando la domanda è avanzata nei confronti non della parte ma del suo difensore, l'azione di danni per responsabilità processuale deve essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie, dal momento che la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana e, quindi, l'antigiuridicità del comportamento offensivo non si
21 esaurisce all'interno del processo in cui si è tenuto (cfr. Cass., 7.8.2001 n.
10916).
Nella fattispecie, poiché la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali è stata proposta esclusivamente nei confronti dell'avv. che Pt_1
era difensore della parte nel giudizio di opposizione all'esecuzione, si è certamente fuori dall'ipotesi regolata dall'art. 89, comma 2, c.p.c.
Inoltre, quando le espressioni offensive sono indirizzate al difensore che ha svolto patrocinio in favore di una parte, il medesimo difensore non può, in quello stesso giudizio, richiedere la condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ma deve agire direttamente in proprio, in altro giudizio, per ottenere il risarcimento del danno al di fuori del giudizio nel quale sono state utilizzate tali espressioni.
Infatti, non essendo il difensore parte del giudizio, la sentenza non potrebbe mai produrre effetti nei suoi confronti (e segnatamente quello del giudicato), per cui, poiché l'assegnazione della somma deve avvenire solo con la sentenza, si verificherebbe l'ipotesi che la stessa contenga una statuizione a favore di un soggetto, il difensore, che neppure è parte in quella causa.
Va, infine, sottolineato che la cancellazione delle espressioni offensive e il risarcimento del danno previsti dall'art. 89 c.p.c. sono sanzioni diverse, distinte ed autonome, pertanto, la prima, che non ha alcuna finalità risarcitoria, ma attua un fine preventivo di polizia generale impedendo l'immanenza di una causa di danno, può aver luogo senza la seconda e viceversa. In altre parole, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità fra i due provvedimenti che il giudice può adottare, la sanzione del risarcimento del danno non è subordinata alla preventiva cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti (v.
Cass., 26.7.2002 n. 11063).
22 Alla luce di tali principi l'iniziativa processuale adottata dall'avv. D'Ovidio, che ha azionato in via riconvenzionale la pretesa risarcitoria nel giudizio di primo grado incardinato dal collega, è pienamente ammissibile, osservandosi peraltro che nel frattempo il giudice che ha conosciuto la causa in cui le espressioni offensive sono state utilizzate ne ha disposto la cancellazione.
8. Riguardo al terzo motivo di gravame, questa Corte condivide le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in merito al carattere lesivo della reputazione dell'avv. D'Ovidio delle espressioni contenute nelle note scritte del 30.11.2021, non vedendosi come l'abbigliamento indossato dal difensore nella circostanza possa integrare la violazione dei doveri di dignità e decoro nell'esercizio dell'attività professionale sanciti dell'art. 9 del codice deontologico forense e non avendo tali frasi alcuna attinenza con l'oggetto della causa
In assenza di qualsivoglia credibile spiegazione alternativa, le locuzioni utilizzate dall'avv. appaiono ispirate dall'intento di sminuire, Pt_1
ridicolizzare e screditare il collega proprio nel luogo in cui egli svolge abitualmente la propria attività professionale. La condotta denigratoria è aggravata dalla circostanza che essa proviene da un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni.
D'altra parte, il fatto che l'avv. D'Ovidio abbia negato che l'abbigliamento da lui indossato all'udienza del 23.7.2021 fosse indecoroso non prova affatto che egli non si sia sentito sminuito nella propria reputazione.
9. Con riferimento al quarto motivo di gravame, è sufficiente osservare che, per la sua funzione marcatamente general-preventiva e per le connotazioni
23 pubblicistiche del suo profilo “punitivo”, nonché per la destinazione pubblicistica del suo incasso, l'applicazione della sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 7/2016 non dipende dalla domanda della persona “offesa”, ma consegue, obbligatoriamente, laddove è riconosciuto il risarcimento per il danno derivante dalle condotte, commesse con dolo, tipizzate dall'art. 4, comma 1, lettere da a) a f), salvo, con espresso riferimento al caso di cui alla lettera a), diventare facoltativa nei casi di ingiurie reciproche o essere esclusa se il fatto è stato commesso in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.
Nel caso che ci occupa, non incorre in censura la decisione del primo giudice di non applicare la sanzione pecuniaria, stante la reciprocità delle offese.
10. Anche il quinto e ultimo motivo del gravame principale va disatteso.
L'appellante si duole del medesimo trattamento risarcitorio riservato dal tribunale alle parti malgrado “la portata delle due condotte reciproche non appare nemmeno lontanamente equiparabile”.
Si duole, inoltre, che non sia stato riconosciuto il danno, richiesto e quantificato in €3.000,00, per le espressioni offensive e sconvenienti utilizzate dall'avv. D'Ovidio e di cui è stata ordinata la cancellazione, su istanza dell'avv. con ordinanza del 02.02.2023. Pt_1
In realtà il tribunale, nel liquidare il danno subìto dall'avv. ha Pt_1
espressamente tenuto conto non soltanto dell'ingiuria legata al più volte richiamato epiteto, ma altresì dell'offesa recata dalle espressioni cancellate con l'ordinanza del 02.02.2023, giungendo a quantificarlo in complessivi
€8.000,00.
24 Il danno sofferto dall'avv. D'Ovidio è stato equitativamente determinato nel medesimo importo.
Ora, le condotte tenute dai due avvocati non appaiono connotate da una diversa gravità: è pur vero che l'epiteto “coglione”, ripetuto per 83 volte, è in sé più offensivo delle espressioni utilizzate dall'avv. nelle note scritte Pt_1
del 30.11.2021, ma è altrettanto certo che queste ultime frasi, oltre ad essere state riprese nella medesima conversazione via chat poi inviata via mail al collega, sono state scritte in atti giudiziari, e quindi divulgate ed apprese da soggetti diversi dalla persona offesa, arrecando un danno alla reputazione dell'avv. D'Ovidio nell'ambito del foro al quale appartiene.
Al riguardo va tenuto presente che la diffamazione, a differenza dell'ingiuria, non è stata depenalizzata, ed è sempre stata punita con pene più gravi rispetto a quelle previste per quest'ultima, in quanto connotata da un maggior disvalore.
11. Il rigetto integrale dell'appello principale preclude la disamina dell'appello incidentale, in quanto quest'ultimo è stato proposto in forma condizionata all'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'altrui gravame.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(criterio del "decisum"), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
25 La Corte d'Appello di NE, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara inammissibile l'istanza di cancellazione proposta ex art. 89 comma
2 c.p.c. dall'avv. Andrea D'Ovidio all'udienza del 24.04.2024;
3) condanna l'avvocato a rifondere all'avvocato Andrea Parte_1
D'Ovidio le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono a carico dell'avvocato i Parte_1
presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
RI CH
Il Presidente
TI RI
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott.ssa TI RI Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. RI CH Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 140 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
Avv. (C.F. Parte_1 C.F._1
appellante in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. contro
Avv. Andrea D'Ovidio (C.F. ) C.F._2
appellato – appellante incidentale in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2528/2023 del Tribunale di
Padova emessa in data 19.12.2023 e depositata in data 20.12.2023.
1 Conclusioni dell'avv. Parte_1
“- Nel merito, in via principale:
i) ritenersi, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi indicati in atti e per
l'effetto confermando parzialmente la sentenza gravata, che DR
D'DI, C.F. , nato a Cantalupo in [...], CodiceFiscale_3
il 22/10/1978, residente in 05032 – Calvi dell'Umbria (TR), Via degli Ulivi n.
5/b si è reso responsabile d'ingiuria rilevante ai sensi del disposto di cui all'art. 594 c.p. oggi depenalizzato nei confronti dell'attore Parte_1
Avvocato del Foro di Padova, C.F. , nato a
[...] CodiceFiscale_4
NE (VE) il 29/05/1986, residente in 30126 – NE LI (VE), Gran
Viale Santa Maria Elisabetta n. 36, professionalmente domiciliato in 35122 –
Padova (PD), Via Venti Settembre n. 46;
ii) accertarsi e dichiararsi che, a seguito dell'ingiuria subita da parte di
DR D'DI, C.F. , nato a Cantalupo in [...]
BI (RI), il 22/10/1978, residente in [...], l'appellante Avv. del Foro di Parte_1
Padova, C.F. , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_4
residente in 30126 – NE LI (VE), Gran Viale Santa Maria Elisabetta n.
36, professionalmente domiciliato in 35122 – Padova (PD), Via Venti
Settembre n. 46 ha subito (e continua a subire a tutt'oggi per i motivi esposti e il protrarsi del contenzioso) ingenti danni di natura patrimoniale e non;
iii) per effetto dell'accoglimento delle conclusioni sub i) e ii) che precedono condannarsi DR D'DI, C.F. , nato a [...]
Cantalupo in BI (RI), il 22/10/1978, residente in [...], anche con riferimento alle singole
2 condotte causatrici del danno, al risarcimento nei confronti dell'Avv.
[...]
del Foro di Padova, C.F. , nato a [...]_4
NE (VE) il 29/05/1986, residente in 30126 – NE LI (VE), Gran
Viale Santa Maria Elisabetta n. 36 di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, ora nella misura di
€ 8.300,00 così come indicato in atti o in quella maggiore o minore, comunque ritenuta di giustizia o quantificata secondo equità oltre interessi e rivalutazione dal fatto, in ogni caso confermando il capo di condanna
“Accertato il carattere ingiurioso ed offensivo dell'epiteto e delle frasi attribuite da ciascuna parte nei confronti dell'altra condanna il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei sofferti danni non patrimoniali la somma di euro 8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto” in relazione alle ingiurie rivolte dall'appellato DR D'DI nei confronti dell'appellante e con riferimento alla sola Parte_1
condanna dell'appellato; iv) accertato e confermato che con ordinanza d.d. 02/02/2023 pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi in pari data il Tribunale di Padova in persona del Giudice Dott.ssa ELISA RUBBIS ha accolto le istanze di cancellazione ex art. 89 c.p.c. formulate dall'attore rispettivamente con le memorie istruttorie d.d. 13/10/2022 e 5/12/2022, sempre ai sensi del disposto di cui all'art. 89 c.p.c. e nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Padova sub n. 1015/2022 R.G., altresì accertato e dichiarato che le frasi offensive e sconvenienti non riguardano e nemmeno riguardavano ab origine l'oggetto della causa, assegnarsi in pagamento, anche in questo caso in riforma della sentenza gravata, a
[...]
Avvocato del Foro di Padova, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_4
3 nato a [...] il [...], residente in 30126 – NE LI (VE),
Gran Viale Santa Maria Elisabetta n. 36, professionalmente domiciliato in
35122 – Padova (PD), Via Venti Settembre n. 46 da parte di DR
D'DI, C.F. , nato a Cantalupo in [...], CodiceFiscale_3
il 22/10/1978, residente in 05032 – Calvi dell'Umbria (TR), Via degli Ulivi n.
5/b, quale condanna, una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, da quantificarsi almeno in € 3.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma comunque ritenuta di giustizia o quantificata secondo equità oltre interessi e rivalutazione dal fatto, ovvero in relazione a tali condotte confermarsi il capo di condanna “Accertato il carattere ingiurioso ed offensivo dell'epiteto e delle frasi attribuite da ciascuna parte nei confronti dell'altra condanna il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei sofferti danni non patrimoniali la somma di euro 8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto” in relazione alle ingiurie rivolte dall'appellato DR D'DI nei confronti dell'appellante
[...]
e con riferimento alla condanna dell'appellato; Parte_1
v) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di primo grado dall'appellato DR D'DI,
C.F. , nato a Cantalupo in [...], il CodiceFiscale_3
22/10/1978, residente in 05032 – Calvi dell'Umbria (TR), Via degli Ulivi n.
5/b in quanto non basata e/fondata e/o originata sul medesimo titolo azionato dall'attore o, comunque, non obiettivamente collegata alla domanda principale e comunque già inesorabilmente preclusa dalle conclusioni rassegnate dal medesimo convenuto nel giudizio sub 314/2022 R.G. nell'interesse di Controparte_1
4 vi) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub v) rigettarsi integralmente la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto
DR D'DI, C.F. , nato a Cantalupo in [...]
BI (RI), il 22/10/1978, residente in [...] in quanto destituita di fondamento e comunque non adeguatamente provata per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, dichiararsi che nessuna somma gli è dovuta con provenienza dall'appellante, nemmeno per effetto di compensazione e così pronunciando l'integrale riforma e revoca del capo di condanna “Condanna, altresì, l'attore al pagamento in favore del convenuto, per lo stesso titolo, della somma di euro
8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto”;
- Nel merito, in via subordinata: vii) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub v) e vi) e nel caso di accoglimento delle conclusioni i), ii), iii) ridursi per i motivi indicati in atti a equità in relazione alle condotte complessivamente dedotte in giudizio l'importo oggetto di condanna dell'appellante nei confronti dell'appellato (“Condanna, altresì, l'attore al pagamento in favore del convenuto, per lo stesso titolo, della somma di euro 8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto”) riformando e revocando il citato capo di condanna, così compensando per l'effetto qualsiasi reciproca pronuncia di condanna risarcitoria a esclusivo vantaggio dell'appellante;
- In ogni caso: viii) per effetto dell'accoglimento delle conclusioni sub i) e ii) che precedono condannarsi per i motivi indicati in atti DR D'DI, C.F.
[...]
, nato a Cantalupo in [...], il [...], residente in C.F._3
05032 – Calvi dell'Umbria (TR), Via degli Ulivi n. 5/b alla corresponsione di
5 una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionale alla gravità dell'ingiuria sulla quale il Tribunale di Padova non si è pronunciato, tenuto altresì conto delle condizioni professionali dei soggetti coinvolti, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal fatto;
- In ogni caso: ix) accertata, per tutti i motivi indicati in atti, la fondatezza del gravame nel complesso promosso dall'appellante Avv. nonché, se Parte_1
del caso anche disgiuntamente, quella delle argomentazioni poste ab origine a fondamento dell'istanza d'inibitoria parziale della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, revocarsi integralmente in quanto ingiusta e comunque non concretamente motivata, ex art. 283, ultimo comma, c.p.c.,
l'ordinanza d.d. 14/03/2025 con la quale la predetta istanza d'inibitoria è stata rigettata con conseguente condanna dell'appellante al pagamento della pena pecuniaria di € 500,00, revocandosi per l'effetto anche tale predetta pena pecuniaria e dichiarando che nulla era dovuto alla cassa delle ammende;
x) con rifusione di spese e compenso di avvocato per entrambi i gradi di giudizio riformando il capo della sentenza di primo grado che ha compensato le spese”.
Conclusioni dell'avv. Andrea D'Ovidio:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) Accogliere l'istanza di remissione in termini del 24.07.2024 con cui
l'appellato ha esercitato il proprio diritto potestativo processuale di produrre nuovi documenti creati, per fatti a lui non imputabili, solo dopo la formazione delle preclusioni processuali, senza una previa valutazione di ammissibilità del Giudice, con richiesta di valutazione positiva sia in ordine alla loro
6 ammissione nel fascicolo che ad una piena utilizzabilità e rilevanza ai fini del decidere;
2) In via principale nel merito, rigettare in toto l'appello confermando integralmente la sentenza n. 2523 del 20.12.2023 del Tribunale di Padova, e per l'effetto convalidare la condanna reciproca delle parti per identico titolo
e quantum liquidato equitativamente dal giudice, confermando la compensazione integrale delle spese e compensi di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 per il presente giudizio di appello e la fase cautelare camerale del 14.03.2024 conclusa con il rigetto dell'inibitoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) In via principale di merito, sull'appello incidentale condizionato al solo eventuale accoglimento anche parziale dell'appello principale, accogliere
l'impugnazione incidentale condizionata sui capi gravati e indicati in comparsa, accertando e dichiarando l'infondatezza in punto di fatto e diritto delle pretese avanzate dall'appellante principale, riformando e rigettando la domanda risarcitoria principale e quella di cancellazione e risarcimento danni derivante dall'ordinanza ex art. 89 c.p.c. del 02.02.2023, per tutte le ragioni esposte in comparsa;
4) Confermare e dichiarare come infondate in punto di fatto e diritto le pretese avanzate dall'appellante per le ragioni e motivazioni esposte in comparsa, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado sul punto specifico e indicato in atti, rigettando la richiesta di condanna dell'appellato alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria da versare alle casse delle ammende proposta dall'appellante;
7 5) Confermare e dichiarare come ammissibile e perfettamente legittima la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellato, confermando, accertando e dichiarando tutte le condotte subite come illecite, ed il diritto dell'appellato al risarcimento del danno subito e subendo ai sensi dell'artt. 89, co. 2 c.p.c., 2043, 2059 c.c. per le espressioni potenzialmente diffamatorie del 30.11.2021 e 03.07.2021, nonché per le espressioni ingiuriose dell'8.12.2021, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza solo nel quantum debeatur, condannare l'Avv. al Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 25.000,00 o di quella minore o maggiore comunque ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in favore dell'Avv. Andrea D'Ovidio danneggiato, oltre rivalutazioni e interessi di legge a decorrere dai singoli fatti sino all'effettivo soddisfo;
6) In via subordinata di merito, sull'appello incidentale condizionato al solo eventuale accoglimento anche parziale dell'appello principale, nella sola, eventuale e denegata ipotesi di riconoscimento, anche parziale, delle ragioni dell'Avv. , ridurre la misura degli importi richiesti con atto Parte_1
di citazione in appello alle sole somme di denaro effettivamente accertate e dichiarate in giudizio come dovute e quindi ritenute di giustizia, compensando giudizialmente tutto quanto ritenuto come dovuto con quanto dovesse invece risultare riconosciuto a titolo di risarcimento all'appellante incidentale ex artt. 89, co. 2 c.p.c., 2043, 2059 c.c., anche equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi per tutte le espressioni offensive proferite il 30.11.2021, 3.07.2021 e 8.12.2021, anche in considerazione del comportamento complessivo dell'appellante.
8 Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 di entrambi i gradi di giudizio e la fase cautelare camerale del 14.03.2024 conclusa con il rigetto dell'inibitoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova l'avv. Andrea D'Ovidio per sentirlo condannare al pagamento della somma di €8.300,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le ingiurie scritte da questi commesse nei suoi confronti, nonché di una sanzione pecuniaria proporzionale alla gravità dell'ingiuria.
A sostegno della domanda egli deduceva che: a) in data 08.12.2021, a seguito di un lungo scambio di messaggi in una chat whatsapp con l'avv. D'Ovidio per ragioni afferenti il contenzioso in essere tra le parti patrocinate dagli stessi,
l'attore aveva ricevuto dal convenuto una mail avente ad oggetto “Chat
WhatsApp con e il cui testo recitava testualmente “La Parte_2
cronologia chat è allegata a questa email come file 'Chat WhatsApp con
. Aperto il file allegato alla mail, nominato “Chat WhatsApp Parte_2
con , l'attore aveva letto la trascrizione integrale dello Parte_3
scambio di messaggi scritti intercorsi con l'avv. D'Ovidio in cui si era visto rivolto l'epiteto “coglione” per 80 volte, ovvero per ogni messaggio scritto da lui stesso associato al nome del mittente indicato con “ ; b) la Parte_2
condotta dall'avv. D'Ovidio era lesiva dell'onore e del decoro della sua persona ed integrava l'illecito civile di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.
Lgs. n. 7/2016, già reato previsto dall'art. 594 c.p.c. ora abrogato.
9 1.1 Si costituiva l'avv. D'Ovidio, il quale contestava la fondatezza delle pretese attoree e chiedeva in via riconvenzionale, ex artt. 89 c.p.c. e 2043 e
2059 c.c., la condanna dell'avv. al pagamento della somma di Pt_1
€25.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la diffamazione commessa in suo danno dall'attore con le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 30.11.2021 nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione n. 265/2021 r.g. es. conclusosi avanti al Tribunale di Rieti con ordinanza dell'01.12.2021.
Il convenuto deduceva che: a) il salvataggio della chat whatsapp dell'8.12.2021 era stato imposto dal fatto che all'interno della stessa l'avv. aveva ribadito più volte l'offesa già perpetrata nei confronti dell'avv. Pt_1
D'Ovidio nelle note d'udienza depositate il 30.11.2021, b) la mail con la chat dell'8.12.2021 era stata inviata all'avv. per errore, essendo l'avv. Pt_1
D'Ovidio convinto di averla inviata solo a se stesso con l'intenzione di salvarne il contenuto offensivo a futura memoria;
c) l'assenza di volontarietà e intenzione escludeva il dolo e dunque non poteva dirsi integrato l'illecito di ingiuria a lui ascritto;
d) nelle note difensive dimesse il 30.11.2021 nel giudizio n. 265/2021 r.g. es. svoltosi avanti al Tribunale di Rieti si leggeva testualmente: “Sul decoro, non passi inosservato che, il procuratore di id est l'avv. A. D'Ovidio) ha presenziato e discusso Controparte_1
all'udienza del 23/07/2021, letteralmente, in “maniche corte di maglietta polo” (oltre che senza calzini, ma lì pazienza), per di più innanzi a un Giudice
Signora. Si spera si sia notata la differenza. Ma questo lo si rileva qui solamente a titolo di cronaca e perché ne resti apposita traccia almeno in un atto processuale ritualmente depositato, fermo restando che il CONSIGLIO
10 DISTRETTUALE DI DISCIPLINA sarà certamente notiziato di questi due contegni, oltre che di tutto il resto”.
1.2 Nel corso del giudizio l'attore domandava, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti contenute nella comparsa di costituzione e risposta (“…il tutto con il chiaro e preciso intento di “provocare” ed “istigare” palesemente il sottoscritto, anche utilizzando la famiglia, in primis i due figli piccoli, dell'esistenza dei quali l'attore ne è venuto a conoscenza certamente sbirciando la pagina Instagram del sottoscritto” di cui alle pagg. 8 e 20) e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del convenuto (“Come se non bastasse, sempre con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di cui sopra l'Avv. ha anche Pt_1
dichiarato più volte il falso ex artt. 481 e ss c.p., negando e contestando un fatto ormai già dichiarato, vero, provato ed anche documentato in atti, cioè che durante l'anno fiscale 2021 lo stesso ha beneficiato dell'esenzione I.V.A. sui compensi a seguito di opzione al regime fiscale forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge
n. 208/2018 e dalla Legge n. 145/2018 (c.d. regime forfettario 2019), nonché anche continuando ad affermare che la (cliente Controparte_1
dell'odierno Convenuto) avrebbe omesso di dichiarare la propria sede legale sita in Roma, Via Magalotti n. 15”) e quindi precisava le proprie conclusioni:
a) eccependo l'inammissibilità della domanda convenzionale per non dipendere essa dallo stesso titolo della domanda principale e chiedendone in ogni caso il rigetto, b) insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria, ivi c) includendo la richiesta di ulteriori € 3.000,00 a titolo di
11 ristoro per l'offensività delle espressioni soprariportate di cui chiedeva la cancellazione.
1.3 Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova, ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale essendo stata proposta per fatti direttamente collegati e dipendenti dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore, così statuiva: a) accertava come offensivo nei confronti dell'avv.
l'inoltro della mail contenente la chat whatsapp dell'8.12.2021 per Pt_1
essere ivi rivolto all'attore l'epiteto “coglione” per un totale di 83 volte;
b) riconosceva la natura dolosa dell'offesa, ritenendo provata la volontà del convenuto di associare in rubrica al nome la parola “coglione”, c) Pt_1
accoglieva le istanze di cancellazione formulate dall'attore; d) condannava l'avv. D'Ovidio a risarcire all'avv. il danno non patrimoniale subìto, Pt_1
liquidato equitativamente nella somma di €8.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
e) riconosceva il carattere offensivo e diffamatorio delle espressioni contenute nelle note d'udienza del 30.11.2021, ritenendole eccedenti rispetto alle esigenze difensive e “formalizzate e reiterate al solo scopo di offendere, screditare, ridicolizzare, sminuire, paragonandolo alla propria persona e, quindi, diffamare ripetutamente un collega , cercando quasi di voler dimostrare in giudizio che la preparazione e/o la caratura di un giurista dipende oggi solo dal suo outfit”; f) condannava l'avv. a Pt_1
risarcire all'avv. D'Ovidio il danno non patrimoniale subìto, liquidato equitativamente nella somma di € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto, g) infine compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
12 2. Avverso l'indicata pronuncia l'avv. ha interposto tempestivo appello, Pt_1
affidato a cinque motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo egli denuncia la violazione dell'art. 36 c.p.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, pur non risultando fondata sul medesimo titolo azionato dall'attore né connessa alla domanda principale.
L'appellante deduce che la domanda attorea ha ad oggetto l'ingiuria contenuta nella mail dell'8.12.2021 inviata dall'avv. D'Ovidio, mentre la domanda riconvenzionale si basa su fatti accaduti il 30.11.2021; inoltre dalla lettura della mail si evince chiaramente che l'argomento principale e iniziale di discussione non erano i vestiti indossati in udienza dal convenuto, bensì il fatto che questi aveva pagato di tasca propria le spese legali per conto della sua cliente.
Rileva altresì che nella comparsa di costituzione del 26.04.2022 depositata nel giudizio di opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Rieti (r.g.
314/2022), tuttora pendente, l'avv. D'Ovidio aveva fatto istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni aventi contenuto asseritamente diffamatorio, riservandosi di chiedere i danni correlati con separata azione, e che ciò impediva al primo giudice di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, la quale avrebbe dovuto semmai essere svolta in seno al processo penale che l'avv. D'Ovidio aveva avviato avanti al Giudice di Pace di Rieti nei confronti dell'avv. con querela per diffamazione del Pt_1
28.2.2022, o eventualmente in un autonomo e separato giudizio.
13 2.2 Col secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 89 c.p.c. per avere il tribunale pronunciato la condanna nei confronti dell'odierno appellante in assenza di alcun provvedimento di cancellazione delle frasi ritenute offensive.
Egli assume che dal tenore letterale della disposizione codicistica si desume che condizione essenziale e preliminare per poter pronunciare la condanna al risarcimento del danno è la preventiva cancellazione delle frasi ritenute offensive.
2.3 Col terzo motivo afferma che il giudice di prime cure ha errato lì dove ha ritenuto offensive le espressioni rivolte all'avv. D'Ovidio contenute nelle note difensive del 30.11.2021 e riservato all'avv. D'Ovidio il medesimo trattamento risarcitorio riconosciuto all'attore.
Egli osserva di essersi limitato a mettere per iscritto una lampante violazione dell'art. 9 del codice deontologico forense e che lo stesso avv. D'Ovidio, nel negare di aver violato il decoro cui è tenuto nell'esercizio della propria attività professionale per l'abbigliamento portato in udienza, contraddice per ciò stesso, privandola di qualsiasi fondatezza, la domanda di risarcimento del danno per diffamazione, non essendosi sentito offeso nella propria reputazione.
2.4 Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna del convenuto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n.
7/2016.
14 2.5 Con il quinto motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere condannato entrambe le parti al pagamento della medesima somma di €
8.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa, laddove la gravità delle due condotte non appare equiparabile, avuto riguardo alla sproporzione che esiste tra l'espressione “coglione” ripetuta per ben 83 volte e l'asserita diffamazione e dovendosi, altresì, riconoscere la rilevanza della duplice cancellazione disposta ex art. 89 c.p.c. dal primo giudice con ordinanza del 2.2.2023 in accoglimento delle due istanze formulate dall'avv. Pt_1
3. L'avv. D'Ovidio si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e svolgendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, affidato a due motivi.
3.1 Col primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per avere il tribunale accolto la domanda risarcitoria dell'attore relativamente sia al danno per l'ingiuria di cui alla mail dell'8.12.2021, sia alle due istanze di cancellazione disposte con ordinanza del 2.2.2023, per un importo complessivo di
€8.000,00.
Riguardo alla mail, l'appellante deduce che nessuna offesa è stata volutamente e intenzionalmente rivolta all'avv. posto che l'epiteto “coglione” non è Pt_1
mai stato a lui rivolto direttamente durante lo scambio di messaggi;
soltanto dopo la conclusione della chat l'epiteto è comparso, sia pure numerose volte, nel messaggio della mail, inviata per errore, che il sistema dello smartphone dell'avv. D'Ovidio aveva generato in automatico alla richiesta di salvare la conversazione. Il telefono aveva salvato la chat automaticamente, recependo e
15 associando a ciascun messaggio inviato dall'avv. il nome “ Pt_1 Pt_1
coglione”, epiteto con il quale egli aveva salvato in rubrica l'avv. D'Ovidio.
Egli rileva che il salvataggio in rubrica è atto privato che tale doveva rimanere e che la chat è stata poi inoltrata per mero errore, negando l'intenzionalità dell'offesa e che il danno in concreto patito dall'attore abbia varcato la soglia di minima rilevanza che rende risarcibile il pregiudizio.
Riguardo alle espressioni offensive, la cui cancellazione è stata disposta dal primo giudice con l'ordinanza del 2.2.2023, l'avv. D'Ovidio rileva che nessun risarcimento è dovuto perché l'ordinanza di cancellazione deve essere revocata in quanto le espressioni incriminate non sono offensive e attengono all'oggetto della causa.
3.2 Col secondo motivo si duole dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di risarcimento svolta in via riconvenzionale nei confronti dell'avv.
Pt_1
Egli sostiene che la liquidazione equitativa del danno in suo favore nel minor importo di €8.000,00 è errata a fronte delle espressioni offensive proferite dall'avv. per tre volte (avanti al Tribunale di Rieti nella fase sommaria Pt_1
del giudizio di opposizione all'esecuzione (n. 265/21 r.g.) ed in quella successiva di merito (n. 314/22 r.g.) – ove, con ordinanza del 12.4.2024 ne è stata disposta la cancellazione dalle note depositate nel n. 265/21 r.g. es. e dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. pag. 5 depositata nello stesso n. 314/22 r.g. –, nonché all'interno della chat wathsapp dell'08.12.2021.
4. Alla prima udienza di comparizione del 24.04.2024, l'avv. D'Ovidio ha chiesto l'autorizzazione al deposito del verbale d'udienza dell'11.04.2024
16 svoltasi davanti al Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento n. 314/22
r.g. e della ordinanza di scioglimento della riserva del 12.04.2024 con cui è stata ordinata la cancellazione delle espressioni offensive proferite dall'avv.
e ha depositato la sentenza n. 26/2024, emessa dal Giudice di Pace Pt_1
penale di Rieti, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'avv. per il reato di diffamazione a lui ascritto, per vizio della querela. Pt_1
L'appellato ha inoltre chiesto di cancellare, dall'atto di appello, “a pag. 2 le espressioni da riga 8 a riga 13; pag. 7 da riga 17 a riga 23; pag. 22 da riga
12 a riga 34; pag. 23 da riga 14 a riga 16 e da riga 28 a riga 3; pag. 24 da riga 20 a riga 29”.
Con istanza depositata il 24.07.2024 l'avv. D'Ovidio ha chiesto di essere rimesso in termini per la produzione di ulteriori due documenti formatisi successivamente all'udienza di prima comparizione e all'ordinanza di remissione della causa al collegio: a) il verbale d'udienza del 23.05.2024 tenutasi avanti al Tribunale di Rieti (n. 314/22 r.g.) in cui, da un lato, l'avv.
D'Ovidio aveva chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione di ulteriori espressioni offensive contenute nella prima e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dimessa dall'avv. e, dall'altro, quest'ultimo aveva Pt_1
chiesto la revoca dell'ordinanza di cancellazione già emessa a favore dell'avv.
D'Ovidio il 12.04.2024; b) il successivo provvedimento del 24.05.2024, con il quale il Tribunale di Rieti ha accolto entrambe le istanze di cancellazione dell'avv. D'Ovidio e respinto l'istanza di revoca dell'avv. Pt_1
5. Preliminarmente, con riferimento ai documenti nn. 20, 21, 22, 23 e 24 la cui acquisizione è stata richiesta dall'avv. D'Ovidio con istanza di rimessione in termini opposta dall'avv. questo collegio ritiene che la loro Pt_1
17 produzione sia ammissibile, in quando la formazione di tali documenti è successiva alla definizione del giudizio di primo grado e la loro produzione è avvenuta entro la prima occasione processuale utile.
Si osserva inoltre che l'istanza di cancellazione proposta dall'avv. D'Ovidio all'udienza del 24.4.2024, per come è formulata, è inammissibile perché del tutto generica quanto all'individuazione specifica delle espressioni di cui si chiede la cancellazione e alla indicazione delle ragioni addotte sostegno della richiesta.
5. Tutte le censure formulate dall'avv. sono infondate e pertanto Pt_1
l'appello da questi proposto non merita accoglimento.
6. Riguardo al primo motivo di gravame, dagli atti dimessi dalle parti ed in particolare dalla lettura della chat intercorsa l'08.12.2021, emerge con evidenza che l'invio della mail, con allegata la riproduzione integrale della conversazione contenente l'epiteto offensivo rivolto all'avv. è seguìto Pt_1
al vero e proprio scambio dei messaggi e risulta obiettivamente collegato a quanto l'appellante aveva scritto, in merito all'abbigliamento indossato dall'avv. D'Ovidio all'udienza del 23.07.2021.
L'avv. D'Ovidio, durante la conversazione, si è visto rivolgere nuovamente le indebite critiche già contenute nelle note d'udienza del 30.11.2021 (“Guarda che a Padova non ti avrebbero neanche fatto discutere l'udienza sai”, “Non so come siete abituati a Rieti”).
A ciò è seguito il salvataggio in rubrica da parte dell'avv. D'Ovidio del nome del collega accompagnato dall'epiteto “coglione”.
18 Non è pertanto condivisibile l'assunto che i fatti accaduti il 30.11.2021, su cui si basa la domanda riconvenzionale (note scritte depositate nel giudizio n.
265/21 r.g. es. avanti al Tribunale di Rieti) sono “del tutto estranei alla dinamica relativa alla nota comunicazione a mezzo e.mail che ha originato la responsabilità del convenuto” (così si legge nell'atto d'appello, a pag. 10).
Vero è che l'invio della citata mail appare strettamente collegata alle espressioni offensive ribadite dall'avv. nella precedente conversazione Pt_1
wathsapp e, pertanto può dirsi che la domanda riconvenzionale è fondata su fatti direttamente collegati a quelli sui quali si fonda il titolo della domanda principale, ovvero sul contenuto della chat intercorsa tra le parti e successivamente inviata all'avv. Pt_1
Come è noto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito, e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (v. Cass. n. 5484 del 01/03/2024).
Esclusa l'inosservanza dell'art. 36 c.p.., non è neppure configurabile la violazione dell'art. 39 c.p.c. prospettata dall'appellante, per l'assorbente rilievo che l'istanza di cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi non concreta una domanda in senso tecnico processuale alla quale
19 corrisponda per il giudice un obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. ma è, piuttosto, diretta a sollecitare un potere discrezionale ed ufficioso del giudice del merito, onde l'omesso esame di essa da parte di quel giudice non può formare oggetto di impugnazione (cfr. Cass n.
5821 del 05/11/1981).
7. Con il secondo motivo d'appello principale si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto ammissibile la pretesa risarcitoria avanzata dall'avv.
D'Ovidio per responsabilità processuale ex art. 89 c.p.c. dell'avv. Pt_1
Secondo l'appellante, al primo giudice sarebbe preclusa la possibilità di esaminare la domanda perché, posto che l'art. 89 c.p.c. prevede che
“condizione essenziale e preliminare per poter pronunciare la condanna prevista dal secondo comma, è la preventiva cancellazione delle frasi ritenute discrezionalmente offensive e sconvenienti” (così nell'atto di appello a pag.
12), e che nel giudizio di primo grado non era stata avanzata dall'avv.
D'Ovidio alcuna istanza di cancellazione delle espressioni offensive che fondavano la richiesta di ristoro, essendo la loro cancellazione già stata chiesta in altro e precedente giudizio (specificamente nel giudizio n. 314/22 incardinato dall'avv. avanti al Tribunale di Rieti), non potrebbe trovare Pt_1
ingresso in esso la domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno che ne era conseguito.
La tesi propugnata dall'avv. è manifestamente priva di pregio. Pt_1
Ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. se le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa, il giudice, oltre al potere di disporne la cancellazione, ha anche il potere di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, sofferto.
20 Il destinatario della domanda di risarcimento del danno ex art. 89, c. 2, c.p.c.,
è sempre e solo la parte (legittimata passivamente), la quale - se condannata - potrà rivalersi nei confronti del difensore, cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne ricorrano le condizioni.
Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ.,
è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: a) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza;
b) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); c) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito
(come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); d) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore (v.
Cass. n. 16121 del 09/07/2009)
Pertanto, quando la domanda è avanzata nei confronti non della parte ma del suo difensore, l'azione di danni per responsabilità processuale deve essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie, dal momento che la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana e, quindi, l'antigiuridicità del comportamento offensivo non si
21 esaurisce all'interno del processo in cui si è tenuto (cfr. Cass., 7.8.2001 n.
10916).
Nella fattispecie, poiché la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali è stata proposta esclusivamente nei confronti dell'avv. che Pt_1
era difensore della parte nel giudizio di opposizione all'esecuzione, si è certamente fuori dall'ipotesi regolata dall'art. 89, comma 2, c.p.c.
Inoltre, quando le espressioni offensive sono indirizzate al difensore che ha svolto patrocinio in favore di una parte, il medesimo difensore non può, in quello stesso giudizio, richiedere la condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ma deve agire direttamente in proprio, in altro giudizio, per ottenere il risarcimento del danno al di fuori del giudizio nel quale sono state utilizzate tali espressioni.
Infatti, non essendo il difensore parte del giudizio, la sentenza non potrebbe mai produrre effetti nei suoi confronti (e segnatamente quello del giudicato), per cui, poiché l'assegnazione della somma deve avvenire solo con la sentenza, si verificherebbe l'ipotesi che la stessa contenga una statuizione a favore di un soggetto, il difensore, che neppure è parte in quella causa.
Va, infine, sottolineato che la cancellazione delle espressioni offensive e il risarcimento del danno previsti dall'art. 89 c.p.c. sono sanzioni diverse, distinte ed autonome, pertanto, la prima, che non ha alcuna finalità risarcitoria, ma attua un fine preventivo di polizia generale impedendo l'immanenza di una causa di danno, può aver luogo senza la seconda e viceversa. In altre parole, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità fra i due provvedimenti che il giudice può adottare, la sanzione del risarcimento del danno non è subordinata alla preventiva cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti (v.
Cass., 26.7.2002 n. 11063).
22 Alla luce di tali principi l'iniziativa processuale adottata dall'avv. D'Ovidio, che ha azionato in via riconvenzionale la pretesa risarcitoria nel giudizio di primo grado incardinato dal collega, è pienamente ammissibile, osservandosi peraltro che nel frattempo il giudice che ha conosciuto la causa in cui le espressioni offensive sono state utilizzate ne ha disposto la cancellazione.
8. Riguardo al terzo motivo di gravame, questa Corte condivide le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in merito al carattere lesivo della reputazione dell'avv. D'Ovidio delle espressioni contenute nelle note scritte del 30.11.2021, non vedendosi come l'abbigliamento indossato dal difensore nella circostanza possa integrare la violazione dei doveri di dignità e decoro nell'esercizio dell'attività professionale sanciti dell'art. 9 del codice deontologico forense e non avendo tali frasi alcuna attinenza con l'oggetto della causa
In assenza di qualsivoglia credibile spiegazione alternativa, le locuzioni utilizzate dall'avv. appaiono ispirate dall'intento di sminuire, Pt_1
ridicolizzare e screditare il collega proprio nel luogo in cui egli svolge abitualmente la propria attività professionale. La condotta denigratoria è aggravata dalla circostanza che essa proviene da un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni.
D'altra parte, il fatto che l'avv. D'Ovidio abbia negato che l'abbigliamento da lui indossato all'udienza del 23.7.2021 fosse indecoroso non prova affatto che egli non si sia sentito sminuito nella propria reputazione.
9. Con riferimento al quarto motivo di gravame, è sufficiente osservare che, per la sua funzione marcatamente general-preventiva e per le connotazioni
23 pubblicistiche del suo profilo “punitivo”, nonché per la destinazione pubblicistica del suo incasso, l'applicazione della sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 7/2016 non dipende dalla domanda della persona “offesa”, ma consegue, obbligatoriamente, laddove è riconosciuto il risarcimento per il danno derivante dalle condotte, commesse con dolo, tipizzate dall'art. 4, comma 1, lettere da a) a f), salvo, con espresso riferimento al caso di cui alla lettera a), diventare facoltativa nei casi di ingiurie reciproche o essere esclusa se il fatto è stato commesso in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.
Nel caso che ci occupa, non incorre in censura la decisione del primo giudice di non applicare la sanzione pecuniaria, stante la reciprocità delle offese.
10. Anche il quinto e ultimo motivo del gravame principale va disatteso.
L'appellante si duole del medesimo trattamento risarcitorio riservato dal tribunale alle parti malgrado “la portata delle due condotte reciproche non appare nemmeno lontanamente equiparabile”.
Si duole, inoltre, che non sia stato riconosciuto il danno, richiesto e quantificato in €3.000,00, per le espressioni offensive e sconvenienti utilizzate dall'avv. D'Ovidio e di cui è stata ordinata la cancellazione, su istanza dell'avv. con ordinanza del 02.02.2023. Pt_1
In realtà il tribunale, nel liquidare il danno subìto dall'avv. ha Pt_1
espressamente tenuto conto non soltanto dell'ingiuria legata al più volte richiamato epiteto, ma altresì dell'offesa recata dalle espressioni cancellate con l'ordinanza del 02.02.2023, giungendo a quantificarlo in complessivi
€8.000,00.
24 Il danno sofferto dall'avv. D'Ovidio è stato equitativamente determinato nel medesimo importo.
Ora, le condotte tenute dai due avvocati non appaiono connotate da una diversa gravità: è pur vero che l'epiteto “coglione”, ripetuto per 83 volte, è in sé più offensivo delle espressioni utilizzate dall'avv. nelle note scritte Pt_1
del 30.11.2021, ma è altrettanto certo che queste ultime frasi, oltre ad essere state riprese nella medesima conversazione via chat poi inviata via mail al collega, sono state scritte in atti giudiziari, e quindi divulgate ed apprese da soggetti diversi dalla persona offesa, arrecando un danno alla reputazione dell'avv. D'Ovidio nell'ambito del foro al quale appartiene.
Al riguardo va tenuto presente che la diffamazione, a differenza dell'ingiuria, non è stata depenalizzata, ed è sempre stata punita con pene più gravi rispetto a quelle previste per quest'ultima, in quanto connotata da un maggior disvalore.
11. Il rigetto integrale dell'appello principale preclude la disamina dell'appello incidentale, in quanto quest'ultimo è stato proposto in forma condizionata all'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'altrui gravame.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(criterio del "decisum"), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
25 La Corte d'Appello di NE, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara inammissibile l'istanza di cancellazione proposta ex art. 89 comma
2 c.p.c. dall'avv. Andrea D'Ovidio all'udienza del 24.04.2024;
3) condanna l'avvocato a rifondere all'avvocato Andrea Parte_1
D'Ovidio le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono a carico dell'avvocato i Parte_1
presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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