TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 4233/2023 Ruolo Generale sez. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. Gianmarco Meglio con il Parte_1 quale è elett.te dom.to
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Riccardo Controparte_1 Fuso ( ), Carmelo Fazio ( ) ed Antonella Di Matteo ( CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Loredana Curcio, giusta procura in atti,
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: danno differenziale da esposizione ad amianto CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2023 parte ricorrente esponeva di aver lavorato come carpentiere, svolgendo le Controparte_ mansioni ivi analiticamente indicate, alle dipendenze della società , nei cantieri di Castellammare di Stabia, a decorrere dall'ottobre 1971 al luglio 1999; di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, la malattia professionale pure ivi analiticamente indicata (asbestosi, BPCO cronica - sindrome disventilatoria moderata - tumefazioni CP_ linfonodali); che l'origine professionale della malattia era stata riconosciuta dall' con riconoscimento dell'invalidità nella misura del 6% e con corresponsione dell'indennizzo economico di legge pari ad euro 4.043,42. Quindi, invocata la responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro e dedotta l'esistenza di colpa a suo carico, per assenza di adozione di misure precauzionali contro i danni da amianto, chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico differenziale, morale, esistenziale, alla vita di relazione, per le somme ivi specificamente indicate, o per le somme ritenute di giustizia, oltre accessori di legge, spese vinte. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale sia ex art. 13 L. n. 38/2000, sia per mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro;
eccepiva la sussistenza di una patologia non asbesto correlata, la carenza di nesso causale, per mancata prova di esposizione a fibre di amianto e per impossibilità di provare un nesso di derivazione esclusiva con l'attività lavorativa del ricorrente, negando anche l'esistenza di colpa datoriale e del danno, con vari argomenti in fatto ed in diritto;
contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, spese vinte. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale e la ctu medico legale. All'esito dello scambio di note conclusionali a trattazione scritta, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
***** In via preliminare, la resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo, come Controparte_1 unico responsabile del danno lamentato l , a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000. Ritiene CP_2
1 invero applicabile al caso di specie l'art. 13 del d.lgs 38/00 sostenendo la necessità della configurabilità in concreto di un fatto-reato. Affrontando la problematica in via generale, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale che, in materia di CP_ danno differenziale, ha asserito che l'indennizzo erogato dall per ristorare il lavoratore da tale danno presenta caratteristiche ontologicamente diverse dal risarcimento dello stesso tipo di danno in materia di responsabilità civile, CP_ considerato che le prestazioni assicurative vengono erogate a prescindere dall'esistenza di un illecito civile e della colpa dell'autore della condotta dannosa (e, dunque, a prescindere da tale accertamento) ed anche prescindendo dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato. CP_ Dunque, deve ritenersi che le caratteristiche proprie dell'indennizzo rendano tale forma di tutela del lavoratore completamente distinta da qualsiasi categoria risarcitoria;
conclusione avvalorata anche dalla considerazione che l'indennizzo dell non copre, tra gli altri, il danno biologico per invalidità permanenti inferiori al 6%. CP_2 Va, ancora, rilevato che l'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 circoscrive la propria portata limitandola "ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". In particolare, nella nuova disciplina (art. 13 comma 1° Decreto citato) la nozione del danno biologico viene espressa come "la lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", ma "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento". Come si desume dal tenore letterale del citato articolo e come risulta ancor meglio specificato nel secondo comma, CP_ l'erogazione dell è, pertanto, un indennizzo del danno biologico e si colloca (v. art. 13 comma 2° Decreto citato) "nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale" e, quindi, non può certo garantire la totalità del risarcimento (Cass., Sez. Lav, n. 777 del 19.1.2015). La norma previdenziale in esame, quindi, prevede la corresponsione di un minimun sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente. CP_ Pertanto, se l non copre integralmente il danno biologico, per quella parte non indennizzata non vi è prestazione previdenziale e viene meno, quindi, l'esonero del datore di lavoro. Tanto chiarito, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, spetti al lavoratore il risarcimento del danno differenziale in caso di lesione dell'integrità psicofisica. Quindi il giudice, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro o del danneggiante in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, deve riconoscere al lavoratore il danno biologico da invalidità CP_ escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile e/o le tabelle di Milano. In definitiva, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la CP_ responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall in relazione a quella copertura assicurativa. Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. Osserva, poi, la Corte che, "per costante giurisprudenza, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda l'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica. Invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte cost. n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente orientamento della giurisprudenza - tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 8182/2001 e successive conformi)". In via ancora preliminare occorre qualificare l'azione per risarcimento del danno quale azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.). Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009).
Ritiene questo giudicante di dover recepire questo indirizzo interpretativo, ovvero che trattasi di responsabilità contrattuale, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) e, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
2 In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
******
Parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa;
trattasi, d'altro canto, di una circostanza pacifica tra le parti in causa, oltre che documentalmente provata dalla documentazione in atti. Va precisato, che ha eccepito che il ricorrente ha lavorato per non da ottobre 1971 ma dal 1° luglio CP_1 CP_1 1974 e che risulta aver lavorato fino al luglio 1999, come da estratto contributivo. CP_ Agli atti vi è il certificato di riconoscimento di periodi lavorativi di esposizione all'amianto, dal 01/01/1987 al 31/12/1988 come “CARPENTIERE” a bordo nave, e dal 05/10/1971 al 31/12/1986| come “LAV.RE SALARIATO FISSO” presso il “centro una” o a bordo nave. Il teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 1971 o 1972 quindi può considerarsi acclarato Testimone_1 l'inizio del periodo lavorativo nel 1971. In ogni caso ciò poco influisce sul merito della decisione, atteso che, per quanto interessa, il ricorrente risulta essere stato esposto all'amianto per un lungo periodo. Il ricorrente svolgeva le mansioni di carpentiere e tale attività veniva espletata a bordo nave. Dai documenti agli atti, come sopra evidenziato, risulta l'esposizione all'amianto per un lungo periodo. Ciò è stato confermato anche dal teste sentito, collega di lavoro del ricorrente. Dalla deposizione testimoniale espletata in corso di causa, da ritenersi certamente attendibile in quanto resa da un ex collega di lavoro del ricorrente, è inoltre emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo, e in ordine alla presenza dell'amianto all'interno della con esposizione, anche indiretta, del ricorrente alle fibre CP_1 di amianto. Il teste ha riferito di aver lavorato a bordo nave come congegnatore meccanico, dal 1968 al 1994, presso Testimone_1 la di Castellammare di Stabia, anche insieme al ricorrente, che era carpentiere. Ha dichiarato che hanno CP_1 lavorato insieme, i congegnatori mettevano le pompe idrauliche e i carpentieri mettevano insieme la struttura interna della nave;
in particolare, il ricorrente costruiva a terra la base per la pompa idraulica e a bordo posizionava questa base e la aggiustava in base alla dimensione della pompa che bisognava posizionarci sopra;
egli lavorava soprattutto in sala macchine, vicino all'apparato motore, oppure lavorava nei reparti dove stavano i gruppi elettrogeni, e doveva tagliare le pareti, anche se erano già coibentate con l' amianto, o comunque doveva tagliare qualunque altro elemento che ingombrava per posizionare questi basamenti. Ha riferito che il ricorrente è entrato in contatto diretto con l'amianto. Ha dichiarato “Tagliava con il cannello, con la fiamma ossidrica e poi saldavano con la saldatrice. Adr: questo provocava la fuoriuscita dei poveri sottili, fumo, e non c'erano aeratori. Usava gli estrattori piccoli, i manichettoni ma non c'era estrattore grande”. Ha riferito che le pareti venivano coibentate con l'amianto dalle ditte specializzate, che le ditte lavoravano spesso anche prima dei carpentieri per cui essi poi dovevano tagliare le pareti che erano già coibentate con l'amianto, che ciò durò più o meno fino al 1989/1990, quando le ditte iniziarono a coibentare la sera, e che anche dopo poteva comunque capitare che si doveva nuovamente intervenire sulle pareti coibentate;
ha dichiarato che “le pareti venivano coibentate a spruzzo o con pannelli di vetroresina e quando il ricorrente le toglieva si vedeva nell'aria la fuliggine. Per coibentare si usava lana vetro, amianto: lo spruzzavano, non so che miscela utilizzavano”; che la lavorazione con le altre maestranze era promiscua, tanto che l'aria era irrespirabile, non essendoci aspiratori sufficienti;
che anche quando smontavano i ponteggi cadeva sempre la polvere dei residui ovunque, che le ditte di pulizie pulivano con scopa e paletta i residui delle lavorazioni, alzando polveri anche di amianto e lasciandole poi nei cassoni aperti;
che non usavano mascherine di protezione, perché non c'erano, e che usavano le tute blu della che poi lavavano a casa. perché usavano la scopa e la paletta;
che non sapevamo che CP_1 veniva utilizzato l'amianto. Ha riferito anche sulle condizioni di salute del ricorrente, anche se genericamente, dicendo che ha problemi respiratori, “qualche volta lo vedo che respira male”. Dalla prova testimoniale emerge senza ombra di dubbio che l'uso di amianto nelle forme sopra descritte ed il lavoro svolto a bordo nave abbiano costituito un veicolo di inalazione di polveri di amianto, essendo le modalità complessive di lavoro idonee a una dispersione aerea di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro, in considerazione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con e su di esso, e che i lavoratori, soprattutto quelli che svolgevano mansioni a bordo delle navi, come il ricorrente, fossero esposti a tali polveri. Quindi in base ai documenti in atti ed alla testimonianza resa risulta provato che il ricorrente fu esposto all'amianto, e nessun dubbio sussiste sulla nocività dell'ambiente di lavoro e sull'esposizione del ricorrente all'amianto.
Per quanto riguarda la patologia allegata, il ctu ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto da “interstiziopatia asbestosica” (TC del torace del 06/05/2022 e dall'esame spirometrico del 18/05/2022), patologia di origine professionale dovuta a inalazione di fibre di amianto. Sul nesso causale ha concluso nel senso che “La valutazione della documentazione
3 sanitaria integrata dal rilievo anamnestico, la durata della esposizione, la tipologia di lavoro, consentono di affermare che la interstiziopatia polmonare è, con criterio probabilistico, correlata alla esposizione ad amianto nel corso della attività Controparte_ lavorativa presso la “ . Nelle conclusioni rileva che “sebbene siano possibili fibrose idiopatiche la durata di esposizione e la tipologia di lavoro svolto riconducono, con criterio probabilistico, alla esposizione ad amianto la causa della insorgenza della malattia”. nella memoria difensiva ha eccepito che gli unici dati forniti dal ricorrente sono rappresentati sostanzialmente CP_1 dalla TC del torace del 06/05/2022 e dall'esame spirometrico del 18/05/2022 (doc. 3 del ricorso, allegati unitamente al diario medico ) e che dalla TC del torace risulta l'assenza di versamento pleurico e non vengono registrate placche CP_2 pleuriche. Rileva che il quadro rilevato alla TC non presenta caratteristiche peculiari dell'asbestosi ma alterazioni di tipo aspecifico, da probabile esiti di pregressi fatti infettivi per la localizzazione prevalente agli ambiti superiori, e che la spirometria non ha evidenziato dati significativi, come risulta dall'interpretazione delle prove di funzionalità respiratoria, che lasciano anche forti dubbi su una sufficiente collaborazione dell'esaminando, tenuto anche conto dell'età avanzata (75 anni). ha eccepito anche che “la fibrosi polmonare idiopatica è una malattia respiratoria cronica che può CP_1 essere causata anche dal tabagismo o da alcuni farmaci e terapie radianti, dunque, può non essere correlata ad una pregressa esposizione lavorativa a sostanze chimiche tossiche o polveri.” Il Tribunale condivide le conclusioni del ctu. Egli ha concluso che l'interstiziopatia è di natura asbestosica sulla base dei documenti medici, della visita medico legale e dei criteri temporale, anamnestico, e della tipologia di lavoro, secondo il criterio del “più probabile che non”. CP_ Inoltre, emerge dagli atti che il ricorrente non è fumatore e che non è stato sottoposto a terapie radianti o a farmaci particolari. Anche nella ctu non emergono tali dati. Né vi è in atti una ctp o documentazione di segno contrario. Pertanto, l'eccezione della resistente si presenta priva di sostegno probatorio. Il ctu ha valutato dettagliatamente tutta la documentazione agli atti, le tac, la spirometria e gli altri documenti medici, e le sue conclusioni sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche, e supportate dalla documentazione sanitaria, e si sostanziano in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione, anche in relazione alla valutazione del nesso causale sulla base dei corretti criteri utilizzati. Per quanto riguarda il nesso causale, com' è noto, il nesso di causalità tra asbestosi e amianto è stato da tempo accertato nella letteratura scientifica;
si evidenzia inoltre che, come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, allorquando non si pervenga a ravvisare la sussistenza di una causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva il danno evento (cfr. Cass., 28/9/2018, n. 23450; Cass., 6/5/2015, n. 9008; Cass., 13/1/2015, n. 280; Cass., 23/9/2013, n. 21715; Cass., 17/2/2011, n. 3847; Cass., 21/7/2003, n. 11316), il problema del concorso di cause delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. Cass., 28/7/2017, n. 18753; Cass., 14/7/2011, n. 15537; Cass., 2/2/2010, n. 2360), trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno (cfr. Cass., 9/4/2014, n. 8372; Cass., 3/3/2010, n. 7618; Cass., 9/11/2006, n. 23918. Cfr. altresì Cass., 11/5/2012, n. 7404). In base al principio di equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 c.p. è necessario tener conto di qualunque fattore anche remoto che abbia cooperato a creare nel soggetto una situazione favorevole al prodursi della malattia, sicché solo quando si possa individuare un fattore estraneo all'attività lavorativa che abbia causato la malattia stessa, il nesso deve escludersi (Cass. n. 6105/15 ed altre), mentre, in assenza di ciò, anche la modesta efficacia del fattore professionale è sufficiente a rendere operativo il principio di equivalenza (Cass. n. 7551/1987 e Cass. n. 21021/2007). Tale fattore estraneo non è emerso. Ciò significa, tradotto in concreto in relazione al caso che occupa, che anche una eventuale concausa preesistente sarebbe irrilevante a fronte dell'accertata incidenza del periodo di esposizione presso che rende operativo il principio di equivalenza delle cause. CP_1
Allegata e provata l'obbligazione lavorativa, la nocività dell'ambiente di lavoro e la malattia professionale (dalla CP_ documentazione medica in atti, dalla documentazione e dalla ctu espletata), nonché il nesso causale tra malattia professionale e interstiziopatia asbestosica, nel caso che occupa il lavoratore ha allegato l'omessa adozione di qualsivoglia cautela atta a prevenire o a limitare gli effetti dannosi della lavorazione, invocando al violazione dell'art. 2087 cc e della normativa antinfortunistica. Grava, quindi, in tali casi sul datore di lavoro l'onere di provare di essersi attivato per preservare l'integrità psico fisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 9238/2011 cit.). La consapevolezza da parte dell'azienda della nocività della lavorazione e della pericolosità dell'amianto è (o quantomeno avrebbe dovuto essere) certamente desumibile dalla letteratura scientifica già abbondante in quel periodo e dalla normativa in vigore. In realtà già all'epoca dei fatti la società avrebbe dovuto adottare i dispositivi per l'aspirazione delle polveri, imposti dal d.p.r. 303/1956, mentre dall'istruttoria svolta è emerso che alcun dispositivo di protezione, individuale o collettiva, era stato installato o consegnato all'interno dei luoghi di lavoro. Anche se non risolutivi, i dispositivi di aspirazione avrebbero potuto quantomeno ridurre l'inalazione le polveri o le fibre di amianto ed i conseguenti rischi per la salute. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica: “Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a
4 causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.” Il DPR 303/1956 prescriveva all'art. 21 in tema di lavorazioni polverose che "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro." Vi erano, poi, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19); alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25). La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge 55/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare. Una volta allegato e provato che sia stata svolta un'attività lavorativa in un certo ambiente di lavoro, in cui era presente amianto ed il predetto nesso di causalità tra malattia e nocività dell'ambiente lavorativo, il datore di lavoro deve comunque dare perlomeno la prova che siano state predisposte appunto le misure di sicurezza minime, previste per tutti i lavoratori presenti a prescindere dalle mansioni specifiche espletate. Ebbene, tale prova non è stata fornita. Tutti gli obblighi suddetti sono stati violati dal datore di lavoro, come si è evidenziato nell'esame delle condizioni di lavoro emerse dalle risultanze istruttorie, nonché dalla documentazione in atti, e da ciò deriva che non soltanto la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti, ma risulta anzi positivamente dimostrata l'omissione da parte della società dell'adozione anche delle misure minime previste dalla legge. Il ctu ha valutato anche che l'utilizzo di D.P.I. avrebbe ridotto il rischio di verificazione della malattia in diagnosi. Infine, quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare incidentalmente la responsabilità penale;
la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006). Tutte le risultanze istruttorie portano a configurare ipotizzabile le lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Quindi dall'istruttoria espletata in corso di causa e dalla ctu può ritenersi provato il nesso causale tra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta presso il cantiere di Castellammare di Stabia, nonché il CP_1 comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente del datore di lavoro il quale, in violazione delle norme e misure di sicurezza sul lavoro più volte richiamate, consentiva che i suoi dipendenti lavorassero in condizioni di rischio. La interstiziopatia asbestosica è stata contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa per il continuo contatto e la conseguenziale inalazione di polveri di amianto, a causa e per colpa del datore di lavoro che non ha provveduto ad applicare ai lavoratori le cautele e le misure di prevenzioni previste dalle norme di legge, e non ha provato di avere adottato le cautele minime per evitare il danno e quindi la non imputabilità del danno.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue. Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del: danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente
5 reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale). Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti. In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris. L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi, l'applicazione dell'aumento personalizzato. Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata). La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite.
Nel caso che occupa non vi è alcun elemento per ritenere sussistenti i presupposti per una personalizzazione del danno.
Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., ai fini della liquidazione del danno reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08, come già disposto con la ctu e dallo stesso ctu applicato.
Per liquidare il danno bisogna dunque fare riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007; Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del 2012;Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.). Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione di ciascun tipo di danno non patrimoniale. In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto. Per quanto riguarda il danno morale, la giurisprudenza della suprema Corte è costante nel ritenere che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019,). Da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà (Cass 25164/20 e Cass sent. N. 15733/22):
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale -c.d. danno biologico- e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente
6 punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, comma 3 novellato codice delle assicurazioni.”
Ciò posto, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno. CP_ ha liquidato l'invalidità prima al 6% con la somma di € 4.043,42 e poi, a seguito di collegiale medica, con il riconoscimento del 7% di invalidità, con il saldo di € 932,93, per un totale di € 5.006,93 di indennizzo liquidato. Il ctu riconosceva il 7% di invalidità permanente (stato menomativo stabile e non remissibile con relativa stabilizzazione dei postumi) e procedeva alla quantificazione del danno biologico per invalidità permanente calcolandolo sulla base delle tabelle di Milano aggiornate al 2021. Tale criterio non è corretto atteso che sono sopravvenute le nuove tabelle di Milano nel 2024. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia diritto alla liquidazione del danno biologico differenziale nella sua duplice componente biologica e morale;
invero la malattia asbestosica com'è noto è malattia progressiva ed ingravescente, ed è lecito presumere in base a massime di esperienza consolidatesi in casi analoghi, che la diagnosi di asbestosi provochi profonde sofferenze psichiche, atteso l'esito spesso infausto di tale tipo di malattia, che provoca rilevanti sofferenze morali. Non va liquidato invece il danno non patrimoniale ulteriore, da specifiche ed ulteriori sofferenze;
in assenza di prova non è consentito operare una personalizzazione. La liquidazione va parametrata al momento del vulnus, quindi in relazione ai 75 anni del ricorrente al momento dell'accertamento della patologia. risarcimento tabellare in base alle Tabelle di Milano 2024: euro 11.521,00 (A+B: 9.217,00 + 2.304,00) indennizzo già percepito dall : euro 5.006,35 (4.043,42 + 962,93). CP_2 Ne consegue che l'importo risarcitorio liquidabile in favore del ricorrente ammonta ad € 11.521,00, già comprensivo delle CP_ voci A+B (danno biologico e danno morale), e, sottratto quanto già liquidato dall il danno biologico differenziale dovuto al ricorrente va liquidato nella somma di € 6.514,65. Sulle somme riconosciute, liquidate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi. L'esito della lite, favorevole al ricorrente, giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto del criterio del decisum e dello svolgimento di tutte le fasi processuali. Le spese di ctu sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato in data 05/07/2023 nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetto da “diffusa interstiziopatia asbestosica con moderato /lieve impatto Parte_1 disventilatorio”, e che la malattia è di origine professionale;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, del danno biologico liquidato, complessivamente, in € Controparte_1 6.514,65 oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 4.500 Controparte_1 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge. Controparte_
- liquida le spese di ctu come da separato decreto, che pone a carico della .
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
7
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 4233/2023 Ruolo Generale sez. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. Gianmarco Meglio con il Parte_1 quale è elett.te dom.to
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Riccardo Controparte_1 Fuso ( ), Carmelo Fazio ( ) ed Antonella Di Matteo ( CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Loredana Curcio, giusta procura in atti,
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: danno differenziale da esposizione ad amianto CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2023 parte ricorrente esponeva di aver lavorato come carpentiere, svolgendo le Controparte_ mansioni ivi analiticamente indicate, alle dipendenze della società , nei cantieri di Castellammare di Stabia, a decorrere dall'ottobre 1971 al luglio 1999; di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, la malattia professionale pure ivi analiticamente indicata (asbestosi, BPCO cronica - sindrome disventilatoria moderata - tumefazioni CP_ linfonodali); che l'origine professionale della malattia era stata riconosciuta dall' con riconoscimento dell'invalidità nella misura del 6% e con corresponsione dell'indennizzo economico di legge pari ad euro 4.043,42. Quindi, invocata la responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro e dedotta l'esistenza di colpa a suo carico, per assenza di adozione di misure precauzionali contro i danni da amianto, chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico differenziale, morale, esistenziale, alla vita di relazione, per le somme ivi specificamente indicate, o per le somme ritenute di giustizia, oltre accessori di legge, spese vinte. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale sia ex art. 13 L. n. 38/2000, sia per mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro;
eccepiva la sussistenza di una patologia non asbesto correlata, la carenza di nesso causale, per mancata prova di esposizione a fibre di amianto e per impossibilità di provare un nesso di derivazione esclusiva con l'attività lavorativa del ricorrente, negando anche l'esistenza di colpa datoriale e del danno, con vari argomenti in fatto ed in diritto;
contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, spese vinte. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale e la ctu medico legale. All'esito dello scambio di note conclusionali a trattazione scritta, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
***** In via preliminare, la resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo, come Controparte_1 unico responsabile del danno lamentato l , a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000. Ritiene CP_2
1 invero applicabile al caso di specie l'art. 13 del d.lgs 38/00 sostenendo la necessità della configurabilità in concreto di un fatto-reato. Affrontando la problematica in via generale, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale che, in materia di CP_ danno differenziale, ha asserito che l'indennizzo erogato dall per ristorare il lavoratore da tale danno presenta caratteristiche ontologicamente diverse dal risarcimento dello stesso tipo di danno in materia di responsabilità civile, CP_ considerato che le prestazioni assicurative vengono erogate a prescindere dall'esistenza di un illecito civile e della colpa dell'autore della condotta dannosa (e, dunque, a prescindere da tale accertamento) ed anche prescindendo dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato. CP_ Dunque, deve ritenersi che le caratteristiche proprie dell'indennizzo rendano tale forma di tutela del lavoratore completamente distinta da qualsiasi categoria risarcitoria;
conclusione avvalorata anche dalla considerazione che l'indennizzo dell non copre, tra gli altri, il danno biologico per invalidità permanenti inferiori al 6%. CP_2 Va, ancora, rilevato che l'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 circoscrive la propria portata limitandola "ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". In particolare, nella nuova disciplina (art. 13 comma 1° Decreto citato) la nozione del danno biologico viene espressa come "la lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", ma "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento". Come si desume dal tenore letterale del citato articolo e come risulta ancor meglio specificato nel secondo comma, CP_ l'erogazione dell è, pertanto, un indennizzo del danno biologico e si colloca (v. art. 13 comma 2° Decreto citato) "nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale" e, quindi, non può certo garantire la totalità del risarcimento (Cass., Sez. Lav, n. 777 del 19.1.2015). La norma previdenziale in esame, quindi, prevede la corresponsione di un minimun sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente. CP_ Pertanto, se l non copre integralmente il danno biologico, per quella parte non indennizzata non vi è prestazione previdenziale e viene meno, quindi, l'esonero del datore di lavoro. Tanto chiarito, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, spetti al lavoratore il risarcimento del danno differenziale in caso di lesione dell'integrità psicofisica. Quindi il giudice, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro o del danneggiante in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, deve riconoscere al lavoratore il danno biologico da invalidità CP_ escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile e/o le tabelle di Milano. In definitiva, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la CP_ responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall in relazione a quella copertura assicurativa. Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. Osserva, poi, la Corte che, "per costante giurisprudenza, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda l'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica. Invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte cost. n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente orientamento della giurisprudenza - tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 8182/2001 e successive conformi)". In via ancora preliminare occorre qualificare l'azione per risarcimento del danno quale azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.). Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009).
Ritiene questo giudicante di dover recepire questo indirizzo interpretativo, ovvero che trattasi di responsabilità contrattuale, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) e, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
2 In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
******
Parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa;
trattasi, d'altro canto, di una circostanza pacifica tra le parti in causa, oltre che documentalmente provata dalla documentazione in atti. Va precisato, che ha eccepito che il ricorrente ha lavorato per non da ottobre 1971 ma dal 1° luglio CP_1 CP_1 1974 e che risulta aver lavorato fino al luglio 1999, come da estratto contributivo. CP_ Agli atti vi è il certificato di riconoscimento di periodi lavorativi di esposizione all'amianto, dal 01/01/1987 al 31/12/1988 come “CARPENTIERE” a bordo nave, e dal 05/10/1971 al 31/12/1986| come “LAV.RE SALARIATO FISSO” presso il “centro una” o a bordo nave. Il teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 1971 o 1972 quindi può considerarsi acclarato Testimone_1 l'inizio del periodo lavorativo nel 1971. In ogni caso ciò poco influisce sul merito della decisione, atteso che, per quanto interessa, il ricorrente risulta essere stato esposto all'amianto per un lungo periodo. Il ricorrente svolgeva le mansioni di carpentiere e tale attività veniva espletata a bordo nave. Dai documenti agli atti, come sopra evidenziato, risulta l'esposizione all'amianto per un lungo periodo. Ciò è stato confermato anche dal teste sentito, collega di lavoro del ricorrente. Dalla deposizione testimoniale espletata in corso di causa, da ritenersi certamente attendibile in quanto resa da un ex collega di lavoro del ricorrente, è inoltre emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo, e in ordine alla presenza dell'amianto all'interno della con esposizione, anche indiretta, del ricorrente alle fibre CP_1 di amianto. Il teste ha riferito di aver lavorato a bordo nave come congegnatore meccanico, dal 1968 al 1994, presso Testimone_1 la di Castellammare di Stabia, anche insieme al ricorrente, che era carpentiere. Ha dichiarato che hanno CP_1 lavorato insieme, i congegnatori mettevano le pompe idrauliche e i carpentieri mettevano insieme la struttura interna della nave;
in particolare, il ricorrente costruiva a terra la base per la pompa idraulica e a bordo posizionava questa base e la aggiustava in base alla dimensione della pompa che bisognava posizionarci sopra;
egli lavorava soprattutto in sala macchine, vicino all'apparato motore, oppure lavorava nei reparti dove stavano i gruppi elettrogeni, e doveva tagliare le pareti, anche se erano già coibentate con l' amianto, o comunque doveva tagliare qualunque altro elemento che ingombrava per posizionare questi basamenti. Ha riferito che il ricorrente è entrato in contatto diretto con l'amianto. Ha dichiarato “Tagliava con il cannello, con la fiamma ossidrica e poi saldavano con la saldatrice. Adr: questo provocava la fuoriuscita dei poveri sottili, fumo, e non c'erano aeratori. Usava gli estrattori piccoli, i manichettoni ma non c'era estrattore grande”. Ha riferito che le pareti venivano coibentate con l'amianto dalle ditte specializzate, che le ditte lavoravano spesso anche prima dei carpentieri per cui essi poi dovevano tagliare le pareti che erano già coibentate con l'amianto, che ciò durò più o meno fino al 1989/1990, quando le ditte iniziarono a coibentare la sera, e che anche dopo poteva comunque capitare che si doveva nuovamente intervenire sulle pareti coibentate;
ha dichiarato che “le pareti venivano coibentate a spruzzo o con pannelli di vetroresina e quando il ricorrente le toglieva si vedeva nell'aria la fuliggine. Per coibentare si usava lana vetro, amianto: lo spruzzavano, non so che miscela utilizzavano”; che la lavorazione con le altre maestranze era promiscua, tanto che l'aria era irrespirabile, non essendoci aspiratori sufficienti;
che anche quando smontavano i ponteggi cadeva sempre la polvere dei residui ovunque, che le ditte di pulizie pulivano con scopa e paletta i residui delle lavorazioni, alzando polveri anche di amianto e lasciandole poi nei cassoni aperti;
che non usavano mascherine di protezione, perché non c'erano, e che usavano le tute blu della che poi lavavano a casa. perché usavano la scopa e la paletta;
che non sapevamo che CP_1 veniva utilizzato l'amianto. Ha riferito anche sulle condizioni di salute del ricorrente, anche se genericamente, dicendo che ha problemi respiratori, “qualche volta lo vedo che respira male”. Dalla prova testimoniale emerge senza ombra di dubbio che l'uso di amianto nelle forme sopra descritte ed il lavoro svolto a bordo nave abbiano costituito un veicolo di inalazione di polveri di amianto, essendo le modalità complessive di lavoro idonee a una dispersione aerea di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro, in considerazione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con e su di esso, e che i lavoratori, soprattutto quelli che svolgevano mansioni a bordo delle navi, come il ricorrente, fossero esposti a tali polveri. Quindi in base ai documenti in atti ed alla testimonianza resa risulta provato che il ricorrente fu esposto all'amianto, e nessun dubbio sussiste sulla nocività dell'ambiente di lavoro e sull'esposizione del ricorrente all'amianto.
Per quanto riguarda la patologia allegata, il ctu ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto da “interstiziopatia asbestosica” (TC del torace del 06/05/2022 e dall'esame spirometrico del 18/05/2022), patologia di origine professionale dovuta a inalazione di fibre di amianto. Sul nesso causale ha concluso nel senso che “La valutazione della documentazione
3 sanitaria integrata dal rilievo anamnestico, la durata della esposizione, la tipologia di lavoro, consentono di affermare che la interstiziopatia polmonare è, con criterio probabilistico, correlata alla esposizione ad amianto nel corso della attività Controparte_ lavorativa presso la “ . Nelle conclusioni rileva che “sebbene siano possibili fibrose idiopatiche la durata di esposizione e la tipologia di lavoro svolto riconducono, con criterio probabilistico, alla esposizione ad amianto la causa della insorgenza della malattia”. nella memoria difensiva ha eccepito che gli unici dati forniti dal ricorrente sono rappresentati sostanzialmente CP_1 dalla TC del torace del 06/05/2022 e dall'esame spirometrico del 18/05/2022 (doc. 3 del ricorso, allegati unitamente al diario medico ) e che dalla TC del torace risulta l'assenza di versamento pleurico e non vengono registrate placche CP_2 pleuriche. Rileva che il quadro rilevato alla TC non presenta caratteristiche peculiari dell'asbestosi ma alterazioni di tipo aspecifico, da probabile esiti di pregressi fatti infettivi per la localizzazione prevalente agli ambiti superiori, e che la spirometria non ha evidenziato dati significativi, come risulta dall'interpretazione delle prove di funzionalità respiratoria, che lasciano anche forti dubbi su una sufficiente collaborazione dell'esaminando, tenuto anche conto dell'età avanzata (75 anni). ha eccepito anche che “la fibrosi polmonare idiopatica è una malattia respiratoria cronica che può CP_1 essere causata anche dal tabagismo o da alcuni farmaci e terapie radianti, dunque, può non essere correlata ad una pregressa esposizione lavorativa a sostanze chimiche tossiche o polveri.” Il Tribunale condivide le conclusioni del ctu. Egli ha concluso che l'interstiziopatia è di natura asbestosica sulla base dei documenti medici, della visita medico legale e dei criteri temporale, anamnestico, e della tipologia di lavoro, secondo il criterio del “più probabile che non”. CP_ Inoltre, emerge dagli atti che il ricorrente non è fumatore e che non è stato sottoposto a terapie radianti o a farmaci particolari. Anche nella ctu non emergono tali dati. Né vi è in atti una ctp o documentazione di segno contrario. Pertanto, l'eccezione della resistente si presenta priva di sostegno probatorio. Il ctu ha valutato dettagliatamente tutta la documentazione agli atti, le tac, la spirometria e gli altri documenti medici, e le sue conclusioni sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche, e supportate dalla documentazione sanitaria, e si sostanziano in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione, anche in relazione alla valutazione del nesso causale sulla base dei corretti criteri utilizzati. Per quanto riguarda il nesso causale, com' è noto, il nesso di causalità tra asbestosi e amianto è stato da tempo accertato nella letteratura scientifica;
si evidenzia inoltre che, come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, allorquando non si pervenga a ravvisare la sussistenza di una causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva il danno evento (cfr. Cass., 28/9/2018, n. 23450; Cass., 6/5/2015, n. 9008; Cass., 13/1/2015, n. 280; Cass., 23/9/2013, n. 21715; Cass., 17/2/2011, n. 3847; Cass., 21/7/2003, n. 11316), il problema del concorso di cause delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. Cass., 28/7/2017, n. 18753; Cass., 14/7/2011, n. 15537; Cass., 2/2/2010, n. 2360), trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno (cfr. Cass., 9/4/2014, n. 8372; Cass., 3/3/2010, n. 7618; Cass., 9/11/2006, n. 23918. Cfr. altresì Cass., 11/5/2012, n. 7404). In base al principio di equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 c.p. è necessario tener conto di qualunque fattore anche remoto che abbia cooperato a creare nel soggetto una situazione favorevole al prodursi della malattia, sicché solo quando si possa individuare un fattore estraneo all'attività lavorativa che abbia causato la malattia stessa, il nesso deve escludersi (Cass. n. 6105/15 ed altre), mentre, in assenza di ciò, anche la modesta efficacia del fattore professionale è sufficiente a rendere operativo il principio di equivalenza (Cass. n. 7551/1987 e Cass. n. 21021/2007). Tale fattore estraneo non è emerso. Ciò significa, tradotto in concreto in relazione al caso che occupa, che anche una eventuale concausa preesistente sarebbe irrilevante a fronte dell'accertata incidenza del periodo di esposizione presso che rende operativo il principio di equivalenza delle cause. CP_1
Allegata e provata l'obbligazione lavorativa, la nocività dell'ambiente di lavoro e la malattia professionale (dalla CP_ documentazione medica in atti, dalla documentazione e dalla ctu espletata), nonché il nesso causale tra malattia professionale e interstiziopatia asbestosica, nel caso che occupa il lavoratore ha allegato l'omessa adozione di qualsivoglia cautela atta a prevenire o a limitare gli effetti dannosi della lavorazione, invocando al violazione dell'art. 2087 cc e della normativa antinfortunistica. Grava, quindi, in tali casi sul datore di lavoro l'onere di provare di essersi attivato per preservare l'integrità psico fisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 9238/2011 cit.). La consapevolezza da parte dell'azienda della nocività della lavorazione e della pericolosità dell'amianto è (o quantomeno avrebbe dovuto essere) certamente desumibile dalla letteratura scientifica già abbondante in quel periodo e dalla normativa in vigore. In realtà già all'epoca dei fatti la società avrebbe dovuto adottare i dispositivi per l'aspirazione delle polveri, imposti dal d.p.r. 303/1956, mentre dall'istruttoria svolta è emerso che alcun dispositivo di protezione, individuale o collettiva, era stato installato o consegnato all'interno dei luoghi di lavoro. Anche se non risolutivi, i dispositivi di aspirazione avrebbero potuto quantomeno ridurre l'inalazione le polveri o le fibre di amianto ed i conseguenti rischi per la salute. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica: “Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a
4 causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.” Il DPR 303/1956 prescriveva all'art. 21 in tema di lavorazioni polverose che "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro." Vi erano, poi, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19); alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25). La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge 55/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare. Una volta allegato e provato che sia stata svolta un'attività lavorativa in un certo ambiente di lavoro, in cui era presente amianto ed il predetto nesso di causalità tra malattia e nocività dell'ambiente lavorativo, il datore di lavoro deve comunque dare perlomeno la prova che siano state predisposte appunto le misure di sicurezza minime, previste per tutti i lavoratori presenti a prescindere dalle mansioni specifiche espletate. Ebbene, tale prova non è stata fornita. Tutti gli obblighi suddetti sono stati violati dal datore di lavoro, come si è evidenziato nell'esame delle condizioni di lavoro emerse dalle risultanze istruttorie, nonché dalla documentazione in atti, e da ciò deriva che non soltanto la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti, ma risulta anzi positivamente dimostrata l'omissione da parte della società dell'adozione anche delle misure minime previste dalla legge. Il ctu ha valutato anche che l'utilizzo di D.P.I. avrebbe ridotto il rischio di verificazione della malattia in diagnosi. Infine, quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare incidentalmente la responsabilità penale;
la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006). Tutte le risultanze istruttorie portano a configurare ipotizzabile le lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Quindi dall'istruttoria espletata in corso di causa e dalla ctu può ritenersi provato il nesso causale tra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta presso il cantiere di Castellammare di Stabia, nonché il CP_1 comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente del datore di lavoro il quale, in violazione delle norme e misure di sicurezza sul lavoro più volte richiamate, consentiva che i suoi dipendenti lavorassero in condizioni di rischio. La interstiziopatia asbestosica è stata contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa per il continuo contatto e la conseguenziale inalazione di polveri di amianto, a causa e per colpa del datore di lavoro che non ha provveduto ad applicare ai lavoratori le cautele e le misure di prevenzioni previste dalle norme di legge, e non ha provato di avere adottato le cautele minime per evitare il danno e quindi la non imputabilità del danno.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue. Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del: danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente
5 reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale). Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti. In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris. L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi, l'applicazione dell'aumento personalizzato. Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata). La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite.
Nel caso che occupa non vi è alcun elemento per ritenere sussistenti i presupposti per una personalizzazione del danno.
Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., ai fini della liquidazione del danno reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08, come già disposto con la ctu e dallo stesso ctu applicato.
Per liquidare il danno bisogna dunque fare riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007; Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del 2012;Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.). Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione di ciascun tipo di danno non patrimoniale. In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto. Per quanto riguarda il danno morale, la giurisprudenza della suprema Corte è costante nel ritenere che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019,). Da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà (Cass 25164/20 e Cass sent. N. 15733/22):
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale -c.d. danno biologico- e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente
6 punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, comma 3 novellato codice delle assicurazioni.”
Ciò posto, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno. CP_ ha liquidato l'invalidità prima al 6% con la somma di € 4.043,42 e poi, a seguito di collegiale medica, con il riconoscimento del 7% di invalidità, con il saldo di € 932,93, per un totale di € 5.006,93 di indennizzo liquidato. Il ctu riconosceva il 7% di invalidità permanente (stato menomativo stabile e non remissibile con relativa stabilizzazione dei postumi) e procedeva alla quantificazione del danno biologico per invalidità permanente calcolandolo sulla base delle tabelle di Milano aggiornate al 2021. Tale criterio non è corretto atteso che sono sopravvenute le nuove tabelle di Milano nel 2024. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia diritto alla liquidazione del danno biologico differenziale nella sua duplice componente biologica e morale;
invero la malattia asbestosica com'è noto è malattia progressiva ed ingravescente, ed è lecito presumere in base a massime di esperienza consolidatesi in casi analoghi, che la diagnosi di asbestosi provochi profonde sofferenze psichiche, atteso l'esito spesso infausto di tale tipo di malattia, che provoca rilevanti sofferenze morali. Non va liquidato invece il danno non patrimoniale ulteriore, da specifiche ed ulteriori sofferenze;
in assenza di prova non è consentito operare una personalizzazione. La liquidazione va parametrata al momento del vulnus, quindi in relazione ai 75 anni del ricorrente al momento dell'accertamento della patologia. risarcimento tabellare in base alle Tabelle di Milano 2024: euro 11.521,00 (A+B: 9.217,00 + 2.304,00) indennizzo già percepito dall : euro 5.006,35 (4.043,42 + 962,93). CP_2 Ne consegue che l'importo risarcitorio liquidabile in favore del ricorrente ammonta ad € 11.521,00, già comprensivo delle CP_ voci A+B (danno biologico e danno morale), e, sottratto quanto già liquidato dall il danno biologico differenziale dovuto al ricorrente va liquidato nella somma di € 6.514,65. Sulle somme riconosciute, liquidate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi. L'esito della lite, favorevole al ricorrente, giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto del criterio del decisum e dello svolgimento di tutte le fasi processuali. Le spese di ctu sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato in data 05/07/2023 nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetto da “diffusa interstiziopatia asbestosica con moderato /lieve impatto Parte_1 disventilatorio”, e che la malattia è di origine professionale;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, del danno biologico liquidato, complessivamente, in € Controparte_1 6.514,65 oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 4.500 Controparte_1 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge. Controparte_
- liquida le spese di ctu come da separato decreto, che pone a carico della .
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
7