Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2025, n. 29137
CASS
Sentenza 4 novembre 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da Mario Caricchia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la quale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando il ricorrente al pagamento di € 40.297,51 in favore della Farmacia Dell'Aquila S.n.c. a titolo di risarcimento danni. La controversia traeva origine dal licenziamento disciplinare intimato al Caricchia, dipendente della farmacia, per aver trafugato prodotti sessuali, anabolizzanti e farmaceutici, causando un ammanco di € 18.000,00. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento ma accolto la domanda risarcitoria della farmacia limitatamente all'ammanco accertato. La Corte d'Appello, invece, aveva ritenuto la contestazione disciplinare tempestiva e specifica, infondata l'eccezione sulla mancata affissione del codice disciplinare, sussistente la giusta causa del licenziamento, dimostrati i fatti contestati anche in sede penale, e quantificato il danno risarcibile in € 40.297,51. Il ricorrente, Mario Caricchia, articolava il proprio ricorso per cassazione in sei motivi, lamentando, tra l'altro, la tardività e genericità della contestazione disciplinare, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, l'errata valutazione delle prove e la violazione del principio di immutabilità della contestazione, l'utilizzo di riprese video non autorizzate, la valutazione di una sentenza penale non irrevocabile, e la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla quantificazione del danno. La Farmacia Dell'Aquila S.n.c. si costituiva in giudizio con controricorso.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili o infondati tutti i motivi sollevati dal ricorrente. In particolare, riguardo alla tardività della contestazione, la Corte ha ribadito il principio dell'immediatezza da intendersi in senso relativo, valutabile dal giudice di merito in base alle circostanze concrete, e ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della Corte territoriale circa la tempestività della contestazione, avvenuta a seguito della conoscenza dei fatti tramite uno studio di consulenza fiscale. La doglianza sulla genericità della contestazione è stata respinta, poiché il lavoratore aveva dimostrato di aver compreso i fatti contestati nella sua risposta. La censura sulla mancanza di proporzionalità della sanzione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Il motivo relativo all'immutabilità della contestazione è stato ritenuto infondato, poiché la valutazione dei giudici di merito si è basata sulla contestazione originaria e non su fatti nuovi. Il motivo sull'utilizzo di riprese video è stato dichiarato inammissibile in quanto introduceva una questione nuova e non decisiva, dato che i fatti erano provati anche con altre prove. La doglianza sulla sentenza penale non irrevocabile è stata giudicata inammissibile perché la Corte d'Appello aveva fondato la propria decisione sulle risultanze dell'istruttoria civile. Infine, i motivi relativi alla nullità della sentenza per vizio di motivazione sono stati rigettati, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia di sindacato di legittimità sulla motivazione, circoscritto al minimo costituzionale, e ritenendo adeguatamente motivata la quantificazione del danno basata sull'ammanco accertato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2025, n. 29137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29137
    Data del deposito : 4 novembre 2025

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