CASS
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2025, n. 29137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29137 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 11030-2024 proposto da: CARICCHIA MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI TUFARIELLO, OTTAVIO PANNONE;
- ricorrente -
contro FARMACIA DELL'AQUILA S.N.C. in persona delle legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ENEA PIGRINI, MARIO ROMANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4628/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 928/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato MARIO ROMANO. Fatti di causa Oggetto Licenziamento ex lege n. 92 del 2012 R.G.N.11030/2024 Cron. Rep. Ud. 08/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 29137 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 04/11/2025 1. Con la sentenza n. 4628/2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato IO IA al pagamento della somma di euro 40.297,51, oltre accessori, in favore della Farmacia Dell’Aquila s.n.c., a titolo di risarcimento del danno perché, quale dipendente di questa (dall’1.10.1982) con qualifica di operaio ed inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle farmacie private, era stato licenziato con comunicazione del 28.3.2015 per avere trafugato alcuni prodotti sessuali, prodotti anabolizzanti nonché prodotti farmaceutici di altra natura, per un ammanco pari a 18.000,00 euro per i mesi di dicembre 2014, gennaio 2015 e dei primi giorni del mese di febbraio 2015. 2. Il Tribunale di Napoli, per quello che interessa in questa sede, con statuizione poi confermata in appello aveva rigettato l’impugnativa del recesso, mentre aveva accolto la domanda di condanna della Farmacia Dell’Aquila al pagamento della sola somma di euro 18.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. 3. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno ritenuto la contestazione disciplinare tempestiva oltre che specifica in relazione alle condotte addebitate;
hanno ritenuto infondata l’eccezione circa la mancata affissione del codice disciplinare, non rilevante in relazione alla natura dei comportamenti commessi;
hanno considerato sussistenti la giusta causa con riguardo ai fatti contestati, ritenuti dimostrati, dando atto che era stata anche emessa condanna, in sede penale, a carico di IO IA, con la statuizione di pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00; quanto alla richiesta risarcitoria della società, hanno rilevato che, dalla disamina del consulente di parte e dalla mancata contestazione da parte del lavoratore, l’importo a titolo di risarcimento dei danni risultava essere di euro 40.297,51. 4. Avverso la sentenza di secondo grado IO IA ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso la Farmacia dell’Aquila s.n.c. 5. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 7 legge n. 300 del 1970 e del CCNL (art. 69 e ss. del CCNL farmacie private) per non avere la Corte territoriale rilevato: a) la tardività della contestazione del 13.3.2015 per gli ammanchi risultanti dai bilanci 2013-2014 nonché l’infondatezza della stessa ove riguardante condotte relative ai due mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015; b) la conseguente genericità della contestazione, anche per il generico rinvio, in essa contenuto, ad una relazione non posta a disposizione del lavoratore;
c) la violazione del principio di proporzionalità della sanzione. 3. Il motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 4. In ordine alla doglianza riguardante la tardività della contestazione, come affermato dalla giurisprudenza consolidata da questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (cfr. tra le altre Cass. n. 19115/2013). 5. Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per potere contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (cfr. Cass. n. 13167 del 2009). 6. Come più volte ha avuto occasione di affermare questa Corte, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale: la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. tra le altre Cass. 12.1.2016 n. 281). 7. Nel caso in esame la Corte territoriale ha sottolineato, con argomentazioni esaustive e adeguate, che una effettiva e compiuta conoscenza dei fatti, da parte della società, circa il calo di fatturato dal dicembre 2015 al Gennaio 2015 (oggetto dell’addebito disciplinare da non confondere con il periodo oggetto della domanda riconvenzionale) era avvenuta a seguito della conoscenza dello studio di consulenza fiscale di fiducia) per cui la contestazione dell’addebito, avvenuta nel marzo del 2015, rispondeva ai criteri di immediatezza e di tempestività. 8. La suddetta valutazione, insindacabile in questa sede in punto di fatto, rende la censura, quindi, priva di pregio. 9. Analogamente non è meritevole di accoglimento la doglianza circa la dedotta genericità della contestazione disciplinare, atteso che la Corte distrettuale, sempre con un accertamento di merito insindacabile in questa sede, ha dato atto che il lavoratore, nella risposta alla contestazione di addebito, aveva dimostrato di avere una chiara conoscenza dei fatti oggetto del procedimento, senza che fosse ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa. 10. Inammissibile, infine, è la censura circa la mancanza di proporzionalità della sanzione, non idoneamente argomentata nel corpo del motivo e, quindi, mancante del requisito della specificità. 11. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 112 e 116 c.p.c. in ordine alla errata e illegittima valutazione delle prove, nonché la violazione dell’art. 2969 cod. civ., per avere la Corte distrettuale esaminato eventi e soggetti diversi da quelli contenuti nella contestazione disciplinare, il tutto in violazione del principio di immutabilità della stessa. 12. Il motivo non è fondato. 13. In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato (Cass. n. 11540/2020). 14. Nella fattispecie, la valutazione dei giudici di merito è stata svolta in relazione alla contestazione disciplinare del 13.5.2019 ove era stato addebitato al lavoratore il fatto di avere trafugato prodotti sessuali, anabolizzanti e farmaceutici di altra natura per un ammanco di euro 18.000,00 con riguardo ai mesi di dicembre 2014, gennaio 2015 e dei primi giorni di Febbraio 2015. 15. Con riferimento a tali circostanze di fatto, prima il Tribunale e poi la Corte territoriale, hanno ritenuto provata la condotta, di disvalore giuridico idoneo a ledere il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra le parti, a nulla rilevando, poi, le considerazioni sulla natura dell’elemento soggettivo argomentate unicamente per evidenziare la gravità del comportamento commesso. 16. Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine al principio di immutabilità della contestazione disciplinare, come sopra delineato, né dell’art. 116 c.p.c., la cui denuncia di violazione, in tema di ricorso per cassazione, è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure quando abbia attribuito un diverso valore ad una prova legale: ipotesi, queste, non sussistenti nel caso de quo. 17. Con il terzo motivo ci si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (che vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori), nonché del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei principi di tutela del lavoratore in ordine al diritto alla adeguata informazione e di rispetto della sfera privata, per avere la Corte territoriale utilizzato come prova riprese video, grazie a impianti situati all’interno dei luoghi di lavoro. 18. Il motivo è inammissibile. 19. Invero, esso introduce una questione nuova, di cui la gravata pronuncia non parla e in relazione alla quale parte ricorrente non ha specificato il “dove”, il “come” ed il “quando” la stessa sia stata sollevata nei precedenti gradi di merito. Inoltre, le problematiche ad esse sottese non si rivelano decisive in quanto i fatti addebitati sono stati provati anche attraverso prove testimoniali e indagini sugli ordinativi di merce risultanti dal pc utilizzato in via esclusiva dal IO IA nella Farmacia e non, quindi, esclusivamente dalle riprese delle telecamere site all’interno dei luoghi di lavoro. 20. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 653 e 654 c.p.c., in quanto la sentenza penale valutata nella gravata pronuncia non era irrevocabile, essendo stata impugnata mediante ricorso per cassazione. 21. Il motivo è anche esso inammissibile perché non conferente a quella che è stata l’effettiva ratio decidendi della gravata pronuncia. 22. La Corte territoriale, infatti, ha fondato la propria decisione non sulle sentenze penali (peraltro comunque rilevanti ai fini del libero convincimento del giudice) emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla Corte di appello di Napoli, bensì sulle risultanze processuali emerse all’esito dell’istruttoria svolta nel giudizio civile di primo grado, in particolare dalle verifiche effettuate dai consulenti amministrativi e contabili, sentiti quali testi, in ordine alla condotta tenuta dal l’odierno ricorrente circa le modalità clandestine di vendita di prodotti farmaceutici ad una particolare clientela. 23. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per motivazione illogica e contraddittoria, nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Farmacia, era stato assimilato illegittimamente ed equiparato il preteso ammanco di incassi al risarcimento dei danni subiti dalla società. 24. Il motivo è infondato. 25. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 26. Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. per tutte Cass. n. 7090/2022). 27. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha motivato sulla determinazione dei danni individuando l’ammanco accertato quale parametro per la quantificazione equitativa del risarcimento per equivalente (in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla datrice di lavoro) e non in forma specifica, peraltro in un contesto in cui è stato i dati analitici dei conteggi non erano stati contestati. 28. Con il sesto motivo, riportato solo nell’indice sintetico dei motivi (pag. 2 del ricorso) e contrassegnato dal n. 5 senza essere stato poi sviluppato, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., della motivazione illogica e contraddittoria dell’impugnata sentenza, nella parte in cui erano state valorizzate solo alcune delle risultanze istruttorie, di natura testimoniale, senza un integrale apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie acquisite. 29. Anche a a prescindere dalla sua genericità, il motivo è, comunque, infondato. 30. In relazione alla doglianza riguardante asseriti vizi motivazionali, deve richiamarsi quanto evidenziato in ordine allo scrutinio del motivo precedente. 31. Per il resto va ribadito che è un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 32. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 33. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 34. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l‘8.10.2025. Il cons. est. Il Presidente Dott. Guglielmo Cinque Dott. Antonio Manna
- ricorrente -
contro FARMACIA DELL'AQUILA S.N.C. in persona delle legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ENEA PIGRINI, MARIO ROMANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4628/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 928/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato MARIO ROMANO. Fatti di causa Oggetto Licenziamento ex lege n. 92 del 2012 R.G.N.11030/2024 Cron. Rep. Ud. 08/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 29137 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 04/11/2025 1. Con la sentenza n. 4628/2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato IO IA al pagamento della somma di euro 40.297,51, oltre accessori, in favore della Farmacia Dell’Aquila s.n.c., a titolo di risarcimento del danno perché, quale dipendente di questa (dall’1.10.1982) con qualifica di operaio ed inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle farmacie private, era stato licenziato con comunicazione del 28.3.2015 per avere trafugato alcuni prodotti sessuali, prodotti anabolizzanti nonché prodotti farmaceutici di altra natura, per un ammanco pari a 18.000,00 euro per i mesi di dicembre 2014, gennaio 2015 e dei primi giorni del mese di febbraio 2015. 2. Il Tribunale di Napoli, per quello che interessa in questa sede, con statuizione poi confermata in appello aveva rigettato l’impugnativa del recesso, mentre aveva accolto la domanda di condanna della Farmacia Dell’Aquila al pagamento della sola somma di euro 18.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. 3. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno ritenuto la contestazione disciplinare tempestiva oltre che specifica in relazione alle condotte addebitate;
hanno ritenuto infondata l’eccezione circa la mancata affissione del codice disciplinare, non rilevante in relazione alla natura dei comportamenti commessi;
hanno considerato sussistenti la giusta causa con riguardo ai fatti contestati, ritenuti dimostrati, dando atto che era stata anche emessa condanna, in sede penale, a carico di IO IA, con la statuizione di pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00; quanto alla richiesta risarcitoria della società, hanno rilevato che, dalla disamina del consulente di parte e dalla mancata contestazione da parte del lavoratore, l’importo a titolo di risarcimento dei danni risultava essere di euro 40.297,51. 4. Avverso la sentenza di secondo grado IO IA ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso la Farmacia dell’Aquila s.n.c. 5. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 7 legge n. 300 del 1970 e del CCNL (art. 69 e ss. del CCNL farmacie private) per non avere la Corte territoriale rilevato: a) la tardività della contestazione del 13.3.2015 per gli ammanchi risultanti dai bilanci 2013-2014 nonché l’infondatezza della stessa ove riguardante condotte relative ai due mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015; b) la conseguente genericità della contestazione, anche per il generico rinvio, in essa contenuto, ad una relazione non posta a disposizione del lavoratore;
c) la violazione del principio di proporzionalità della sanzione. 3. Il motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 4. In ordine alla doglianza riguardante la tardività della contestazione, come affermato dalla giurisprudenza consolidata da questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (cfr. tra le altre Cass. n. 19115/2013). 5. Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per potere contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (cfr. Cass. n. 13167 del 2009). 6. Come più volte ha avuto occasione di affermare questa Corte, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale: la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. tra le altre Cass. 12.1.2016 n. 281). 7. Nel caso in esame la Corte territoriale ha sottolineato, con argomentazioni esaustive e adeguate, che una effettiva e compiuta conoscenza dei fatti, da parte della società, circa il calo di fatturato dal dicembre 2015 al Gennaio 2015 (oggetto dell’addebito disciplinare da non confondere con il periodo oggetto della domanda riconvenzionale) era avvenuta a seguito della conoscenza dello studio di consulenza fiscale di fiducia) per cui la contestazione dell’addebito, avvenuta nel marzo del 2015, rispondeva ai criteri di immediatezza e di tempestività. 8. La suddetta valutazione, insindacabile in questa sede in punto di fatto, rende la censura, quindi, priva di pregio. 9. Analogamente non è meritevole di accoglimento la doglianza circa la dedotta genericità della contestazione disciplinare, atteso che la Corte distrettuale, sempre con un accertamento di merito insindacabile in questa sede, ha dato atto che il lavoratore, nella risposta alla contestazione di addebito, aveva dimostrato di avere una chiara conoscenza dei fatti oggetto del procedimento, senza che fosse ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa. 10. Inammissibile, infine, è la censura circa la mancanza di proporzionalità della sanzione, non idoneamente argomentata nel corpo del motivo e, quindi, mancante del requisito della specificità. 11. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 112 e 116 c.p.c. in ordine alla errata e illegittima valutazione delle prove, nonché la violazione dell’art. 2969 cod. civ., per avere la Corte distrettuale esaminato eventi e soggetti diversi da quelli contenuti nella contestazione disciplinare, il tutto in violazione del principio di immutabilità della stessa. 12. Il motivo non è fondato. 13. In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato (Cass. n. 11540/2020). 14. Nella fattispecie, la valutazione dei giudici di merito è stata svolta in relazione alla contestazione disciplinare del 13.5.2019 ove era stato addebitato al lavoratore il fatto di avere trafugato prodotti sessuali, anabolizzanti e farmaceutici di altra natura per un ammanco di euro 18.000,00 con riguardo ai mesi di dicembre 2014, gennaio 2015 e dei primi giorni di Febbraio 2015. 15. Con riferimento a tali circostanze di fatto, prima il Tribunale e poi la Corte territoriale, hanno ritenuto provata la condotta, di disvalore giuridico idoneo a ledere il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra le parti, a nulla rilevando, poi, le considerazioni sulla natura dell’elemento soggettivo argomentate unicamente per evidenziare la gravità del comportamento commesso. 16. Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine al principio di immutabilità della contestazione disciplinare, come sopra delineato, né dell’art. 116 c.p.c., la cui denuncia di violazione, in tema di ricorso per cassazione, è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure quando abbia attribuito un diverso valore ad una prova legale: ipotesi, queste, non sussistenti nel caso de quo. 17. Con il terzo motivo ci si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (che vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori), nonché del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei principi di tutela del lavoratore in ordine al diritto alla adeguata informazione e di rispetto della sfera privata, per avere la Corte territoriale utilizzato come prova riprese video, grazie a impianti situati all’interno dei luoghi di lavoro. 18. Il motivo è inammissibile. 19. Invero, esso introduce una questione nuova, di cui la gravata pronuncia non parla e in relazione alla quale parte ricorrente non ha specificato il “dove”, il “come” ed il “quando” la stessa sia stata sollevata nei precedenti gradi di merito. Inoltre, le problematiche ad esse sottese non si rivelano decisive in quanto i fatti addebitati sono stati provati anche attraverso prove testimoniali e indagini sugli ordinativi di merce risultanti dal pc utilizzato in via esclusiva dal IO IA nella Farmacia e non, quindi, esclusivamente dalle riprese delle telecamere site all’interno dei luoghi di lavoro. 20. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 653 e 654 c.p.c., in quanto la sentenza penale valutata nella gravata pronuncia non era irrevocabile, essendo stata impugnata mediante ricorso per cassazione. 21. Il motivo è anche esso inammissibile perché non conferente a quella che è stata l’effettiva ratio decidendi della gravata pronuncia. 22. La Corte territoriale, infatti, ha fondato la propria decisione non sulle sentenze penali (peraltro comunque rilevanti ai fini del libero convincimento del giudice) emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla Corte di appello di Napoli, bensì sulle risultanze processuali emerse all’esito dell’istruttoria svolta nel giudizio civile di primo grado, in particolare dalle verifiche effettuate dai consulenti amministrativi e contabili, sentiti quali testi, in ordine alla condotta tenuta dal l’odierno ricorrente circa le modalità clandestine di vendita di prodotti farmaceutici ad una particolare clientela. 23. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per motivazione illogica e contraddittoria, nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Farmacia, era stato assimilato illegittimamente ed equiparato il preteso ammanco di incassi al risarcimento dei danni subiti dalla società. 24. Il motivo è infondato. 25. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 26. Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. per tutte Cass. n. 7090/2022). 27. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha motivato sulla determinazione dei danni individuando l’ammanco accertato quale parametro per la quantificazione equitativa del risarcimento per equivalente (in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla datrice di lavoro) e non in forma specifica, peraltro in un contesto in cui è stato i dati analitici dei conteggi non erano stati contestati. 28. Con il sesto motivo, riportato solo nell’indice sintetico dei motivi (pag. 2 del ricorso) e contrassegnato dal n. 5 senza essere stato poi sviluppato, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., della motivazione illogica e contraddittoria dell’impugnata sentenza, nella parte in cui erano state valorizzate solo alcune delle risultanze istruttorie, di natura testimoniale, senza un integrale apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie acquisite. 29. Anche a a prescindere dalla sua genericità, il motivo è, comunque, infondato. 30. In relazione alla doglianza riguardante asseriti vizi motivazionali, deve richiamarsi quanto evidenziato in ordine allo scrutinio del motivo precedente. 31. Per il resto va ribadito che è un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 32. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 33. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 34. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l‘8.10.2025. Il cons. est. Il Presidente Dott. Guglielmo Cinque Dott. Antonio Manna