Sentenza 4 novembre 2013
Massime • 1
In materia di interpretazione della legge, il canone di ermeneutica contenuto nell'art. 12 delle preleggi assume rilievo decisivo quando la "connessione delle parole" rende inscindibili i termini posti tra loro in, anche logica, successione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la previsione - contenuta nello statuto di una comunità montana approvato con legge regionale - di un "contributo eventuale" dei comuni membri in favore della comunità doveva intendersi come erogazione di natura facoltativa, attesa la funzione programmatica dello statuto.
Commentario • 1
- 1. Embrioni congelati, il Tribunale di Bologna autorizza l'impianto post mortemAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/2013, n. 24681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24681 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2013 |
Testo completo
2468 1/13 CONTRIBUTO UNIFICATO Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pagamento contributo. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 21671/2006 PRIMA SEZIONE CIVILE .24681 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: алиб Rep. Dott. GIUSEPPE SALME' Presidente - Ud. 26/09/2013 Dott. SALVATORE SALVAGO Rel. Consigliere PU Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere Dott. FABRIZIO FORTE Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21671-2006 proposto da: - PENISOLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LATTARI SORRENTINA XV ZONA DELLA REGIONE CAMPANIA (C.F. 82016840637), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE SECONDO 18, presso il dott. GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa 2013 dall'avvocato LAUDADIO FELICE, giusta procura a 1393 margine del ricorso;
- ricorrente 1
contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (P.I. 015448131216), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARTORIELLO G. GENTILE 8, presso l'avvocato MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORINI RICCARDO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 1967/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/06/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato CORSINI FEDERICA, con delega avv. LAUDADIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento del secondo motivo. 2 Svolgimento del processo La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'8 giugno 2005 ha confermato quella in data 2 gennaio 2003 del Tribunale di Torre Annunziato che aveva respinto la domanda di pagamento di un contributo richiesto dalla Comunità montana dei Monti lattari e della Penisola sorrentina al comune di Castellammare del Golfo in forza della disposizione contenuta nell'art. 30 del suo Statuto. На Osservato al riguardo: a) che data la funzione programmatica dello Statuto detta normativa non attribuiva alcun diritto soggettivo alla Comunità nei confronti dei comuni componenti: come confermava l'aggettivo “eventuale " posto dallo Statuto dopo il termine contributo che rimetteva alla discrezionalità dei singoli comuni la deliberazione di contribuire о meno alle entrate di detto ente pubblico;
b)il mutamento di detta previsione nello Statuto del 1999, tuttavia successivo ai fatti di causa ribadiva che per gli anni precedenti alla Comunità era stata attribuita una mera aspettativa di fatto senza alcuna tutela giuridica in caso di mancato versamento del finanziamento. Per la cassazione della sentenza, la Comunità ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste il comune di Castellammare con controricorso. Motivi della decisione 3 Con il primo motivo, la Comunità montana deducendo degli art.12 preleggi e 30 del proprio violazione Statuto, censura l'interpretazione prospettata da entrambi i giudici di merito, che il contributo dei comuni ben poteva essere eventuale;
laddove la normativa, di carattere vincolante perché approvata con legge regionale intendeva la potestà dirimettere tanto imporre il contributo, quanto di definirne l'entità a delibera del Generale di essa comunità, fissandoneConsiglio parametri;
con conseguente esclusione di ogni discrezionalità dei comuni nel relativo versamento, nel caso peraltro già adempiuto in parte, con la corresponsione di acconti. altra violazione di detta Con il secondo deducendo successive normativa ricorda che le norme statutarie hanno siffatta confermato ulteriormente interpretazione, per un verso aggiungendo che spettava al Consiglio generale della Comunità determinare le aliquote del contributo;
e per altro verso eliminando l'aggettivo eventuale, ed attribuendo alla Comunità un diritto soggettivo perfetto ad ottenerne. il pagamento esigibile "dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria". Il ricorso è infondato. Le parti hanno trascritto l'art. 30 dello Statuto della Comunità montana contenente la disciplina delle entrate 4 dell'ente, il quale prevedeva sub b) "contributo eventuale dei comuni membri della comunità nella misura che sarà deliberata, anno per anno..", che entrambi i giudici di merito hanno puntualmente interpretato attenendosi al canone di ermeneutica contenuto nell'art. 12 delle preleggi: secondo il quale "nell'interpretare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore". Hanno infatti rilevato che la qualificazione “eventuale" non può che riferirsi al sostantivo che la precede nella proposizione, costituito dal termine "contributo" e non già al Consiglio generale della Comunità, menzionato peraltro dalla norma esclusivamente per la indicazione dei parametri quantitativi cui deve essere ancorato il contributo (ove concesso), ed anzi più specificamente per il solo anno 1975:perciò rendendo insostenibile il relativo assunto della comunità montana, riproposto in questa sede di legittimità senza tener conto della "connessione delle parole", la quale rende inscindibili i due termini posti in successione anche logica "contributo eventuale"; e mostra che quest'ultimo aggettivo è stato utilizzato in contrapposizione al termine "obbligatorio” onde significare che detta entrata della Comunità era da qualificare soltanto possibile essendo rimessa alla 5 potestà discrezionale dei comuni conferenti, sì da per la comunità dei Monti Lattari costituire esclusivamente una mera aspettativa. Il che trova, d'altra parte riscontro nelle altre tipologie di finanziamento indicate sub c) ed f) della medesima norma ove permane l'aggettivo "eventuale" о “eventuali" senza menzione alcuna del Consiglio generale della comunità con il quale conseguentemente nessun collegamento è ipotizzabile. Il Collegio deve aggiungere che la Corte di appello non si è arrestata alla interpretazione letterale della norma, pur nel caso decisivo, ma ha trovato alla stessa conferma in quella logico-sistematica, rilevando come la stessa risultasse coerente con contenuto e funzione dello Statuto autonomo dell'ente riguardante soprattutto il suo assetto organizzativo, e per quel che riguarda le entrate finanziarie, avesse funzione programmatica e nel contempo autorizzativa (trattandosi di ente pubblico), e non anche quella di istituire rapporti obbligatori con gli enti pubblici e privati che vengono a trovarsi in rapporto con la comunità medesima: come dimostra anche la prima previsione contenuta nel medesimo art. 30 che annovera fra le entrate della Comunità i finanziamenti dello Stato, della Regione, di altri enti privati, nonché della CEE e della Cassa del Mezzogiorno della cui mera 6 discrezionalità, rimessa esclusivamente a ciascuno di detti enti, non dubita nepp ure la Comunità ricorrente. Mentre è stata correttamente ritenuta significativa la circostanza che per modificare il carattere "facoltativo" del contributo dei comuni si è reso necessario modificare lo Statuto anche in conseguenza della nuova legge reg. 12/2008; e che soltanto in quelli successivi alle annualità per cui è causa è stato introdotto il carattere obbligatorio del contributo erogato dai comuni componenti, unitamente al diritto della comunità montana di chiederne la tutela "nei confronti dei comuni inadempienti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria” (pag. 13 ric.) Questa particolare situazione induce, infine il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali Così deciso in Roma 25 settembre 2013. Il Presidente Il Consigliere est. سکسم Depositato in Cancelleria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 NOV 2013 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 CANCELLIERE serie 4 al n.............. versate ND BI € 18.5.50 11 11.3.1.17 IL FUNZIONARIO