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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/08/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 991/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nato a [...], [...], Parte_1 C.F._1
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CHIARA SCACCABAROZZI,
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ERIKA BERETTA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Lecco dichiari la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno l'esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale;
pertanto, gli stessi si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne il figlio e la sua condizione di salute.
3) Il figlio avrà collocazione prevalente e residenza, sia ai fini anagrafici che fiscali, presso Per_1 il padre in Casatenovo (LC), in via Vivaldi, n. 11. 4) i sig.ri e sono comproprietari della casa coniugale Parte_1 Parte_2 sita in Casatenovo (LC), in via Vivaldi n. 11, nella misura del 50% ciascuno. Tale abitazione, gravata da mutuo residuo pari a circa € 59.000,00, verrà assegnata al sig. in qualità Parte_1 di genitore prevalentemente collocatario, nonché amministratore di sostegno del figlio Per_1
Pertanto, lo stesso provvederà all'integrale pagamento della relativa rata mensile di € 800,00, mentre la sig.ra si impegna e si obbliga a reperire una nuova soluzione abitativa Parte_2 ed a lasciare l'immobile coniugale entro e non oltre la data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Quando verrà meno l'assegnazione dell'immobile coniugale e, pertanto, lo stesso dovrà essere compravenduto tra i coniugi o a terzi, le parti concordano che il sig. avrà Parte_1 diritto di ripetere la somma da Lui pagata per l'integrale estinzione del mutuo, per la quota parte della sig.ra . Parte_2
5) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche quotidianamente, presso l'abitazione Per_1 coniugale alla presenza del padre e/o di terze persone di sua fiducia, previo accordo con il medesimo e salvo diversi accordi tra i coniugi;
6) il sig. provvederà direttamente ed integralmente al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio Per_1
7) Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie per il figlio in Per_1 virtù di quanto stabilito dalla presente regolamentazione:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
8) i sig. e contribuiranno, congiuntamente nella misura Parte_1 Parte_2 del 50% ciascuno, al pagamento della rata mensile, pari ad € 230,00, relativa al centro diurno Istituto Sant'Antonio, Opera Don Guanella, sito in Cassago Brianza, attualmente frequentato dal figlio Per_1
9) I sig.ri e danno atto di aver definito tutte le questioni Parte_1 Parte_2 patrimoniali tra loro esistenti ad eccezione di quanto sopra esposto e di nulla altro avere a pretendere l'uno dall'altro. Le parti dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario il 19.7.1986 a e dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1
a Lecco, il 16.12.1986), maggiorenne non economicamente indipendente. Persona_2 Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 1.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Con riferimento alle condizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, relative all'assegnazione della casa familiare e, in generale, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al diritto di visita del genitore non collocatario, il Tribunale prende atto, trattandosi di intese relative al figlio già maggiorenne.
Ritenuto, inoltre, che le statuizioni economiche relative al figlio non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori condizioni economiche (di cui alla condizione n. 4), la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Ronco Briantino (MB), il
[...]
19.7.1986, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1986, parte II, serie A, numero 6.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle intese raggiunte dalle parti, di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 delle condizioni, relative all'affidamento condiviso, al collocamento e all'assegnazione della casa familiare, nonché alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, poiché relative a statuizioni su cui il Tribunale non può pronunciarsi, stante la raggiunta maggiore età del figlio.
4) Prende altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Controparte_1
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 20 agosto 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 991/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nato a [...], [...], Parte_1 C.F._1
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CHIARA SCACCABAROZZI,
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ERIKA BERETTA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Lecco dichiari la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno l'esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale;
pertanto, gli stessi si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne il figlio e la sua condizione di salute.
3) Il figlio avrà collocazione prevalente e residenza, sia ai fini anagrafici che fiscali, presso Per_1 il padre in Casatenovo (LC), in via Vivaldi, n. 11. 4) i sig.ri e sono comproprietari della casa coniugale Parte_1 Parte_2 sita in Casatenovo (LC), in via Vivaldi n. 11, nella misura del 50% ciascuno. Tale abitazione, gravata da mutuo residuo pari a circa € 59.000,00, verrà assegnata al sig. in qualità Parte_1 di genitore prevalentemente collocatario, nonché amministratore di sostegno del figlio Per_1
Pertanto, lo stesso provvederà all'integrale pagamento della relativa rata mensile di € 800,00, mentre la sig.ra si impegna e si obbliga a reperire una nuova soluzione abitativa Parte_2 ed a lasciare l'immobile coniugale entro e non oltre la data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Quando verrà meno l'assegnazione dell'immobile coniugale e, pertanto, lo stesso dovrà essere compravenduto tra i coniugi o a terzi, le parti concordano che il sig. avrà Parte_1 diritto di ripetere la somma da Lui pagata per l'integrale estinzione del mutuo, per la quota parte della sig.ra . Parte_2
5) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche quotidianamente, presso l'abitazione Per_1 coniugale alla presenza del padre e/o di terze persone di sua fiducia, previo accordo con il medesimo e salvo diversi accordi tra i coniugi;
6) il sig. provvederà direttamente ed integralmente al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio Per_1
7) Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie per il figlio in Per_1 virtù di quanto stabilito dalla presente regolamentazione:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
8) i sig. e contribuiranno, congiuntamente nella misura Parte_1 Parte_2 del 50% ciascuno, al pagamento della rata mensile, pari ad € 230,00, relativa al centro diurno Istituto Sant'Antonio, Opera Don Guanella, sito in Cassago Brianza, attualmente frequentato dal figlio Per_1
9) I sig.ri e danno atto di aver definito tutte le questioni Parte_1 Parte_2 patrimoniali tra loro esistenti ad eccezione di quanto sopra esposto e di nulla altro avere a pretendere l'uno dall'altro. Le parti dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario il 19.7.1986 a e dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1
a Lecco, il 16.12.1986), maggiorenne non economicamente indipendente. Persona_2 Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 1.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Con riferimento alle condizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, relative all'assegnazione della casa familiare e, in generale, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al diritto di visita del genitore non collocatario, il Tribunale prende atto, trattandosi di intese relative al figlio già maggiorenne.
Ritenuto, inoltre, che le statuizioni economiche relative al figlio non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori condizioni economiche (di cui alla condizione n. 4), la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Ronco Briantino (MB), il
[...]
19.7.1986, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1986, parte II, serie A, numero 6.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle intese raggiunte dalle parti, di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 delle condizioni, relative all'affidamento condiviso, al collocamento e all'assegnazione della casa familiare, nonché alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, poiché relative a statuizioni su cui il Tribunale non può pronunciarsi, stante la raggiunta maggiore età del figlio.
4) Prende altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Controparte_1
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 20 agosto 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada