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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14342 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 ex art.281 sexies c.p.c. e vertente
TRA Parte 1 (c.f. P.IVA 1 ,), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ruggiero per procura in atti
Ricorrente
E
,) rappresentata e difesa dall'avv. Federico Guardascione Controparte 1 (cf C.F. 1 per procura in atti.
Resistente
OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. ha convenuto innanzi al Tribunale di 1. Parte 1 Roma Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento di euro 80.000,00 a titolo di provvigione per attività di mediazione immobiliare.
In particolare ha dedotto che la CP 1 avrebbe proposto per suo tramite l'acquisto di un immobile sito in Roma per il prezzo di euro 2.000.000,00, proposta perfezionatasi con la accettazione del venditore comunicata alla offerente ( doc. 2).
Si è tempestivamente costituita la CP 1 contestando nel merito la domanda ed eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, per essere competente il Tribunale di Padova, quale foro esclusivo ed inderogabile del consumatore, essendo la resistente residente in provincia di Padova.
All'odierna udienza del 16.10.2025 parte resistente si è riportata alla eccezione di incompetenza territoriale chiedendo la relativa pronuncia del giudice con condanna alle spese . Parte ricorrente ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni del giudice, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il giudice si è riservato la decisione sulla eccezione di incompetenza.
3. E' fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
Risulta pacifico ed emerge anche dalla proposta versata in atti dalla ricorrente che la CP 1 risiede a Vigodarzere (PD). Altrettanto pacifico che la stessa rivesta la qualità di consumatore mentre la ricorrente ha agito nella propria qualità di imprenditore, ossia quale professionista ai sensi dell'art. 3, co. I, lett. c), Codice del consumo.
È dunque la competenza inderogabile appartiene, ai sensi dell'art. 66 bis d.lgs. n. 206 del 2005, al Tribunale di Padova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura minima stante la definizione in rito della controversia e sulla base dell'attività defensionale svolta.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo così provvede:
a) dichiara la incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Padova competente a conoscere della presente causa;
b) assegna termine di gg.90 per la riassunzione c) condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente liquidate in euro 2000,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Roma 17.10.2025 Il giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 ex art.281 sexies c.p.c. e vertente
TRA Parte 1 (c.f. P.IVA 1 ,), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ruggiero per procura in atti
Ricorrente
E
,) rappresentata e difesa dall'avv. Federico Guardascione Controparte 1 (cf C.F. 1 per procura in atti.
Resistente
OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. ha convenuto innanzi al Tribunale di 1. Parte 1 Roma Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento di euro 80.000,00 a titolo di provvigione per attività di mediazione immobiliare.
In particolare ha dedotto che la CP 1 avrebbe proposto per suo tramite l'acquisto di un immobile sito in Roma per il prezzo di euro 2.000.000,00, proposta perfezionatasi con la accettazione del venditore comunicata alla offerente ( doc. 2).
Si è tempestivamente costituita la CP 1 contestando nel merito la domanda ed eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, per essere competente il Tribunale di Padova, quale foro esclusivo ed inderogabile del consumatore, essendo la resistente residente in provincia di Padova.
All'odierna udienza del 16.10.2025 parte resistente si è riportata alla eccezione di incompetenza territoriale chiedendo la relativa pronuncia del giudice con condanna alle spese . Parte ricorrente ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni del giudice, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il giudice si è riservato la decisione sulla eccezione di incompetenza.
3. E' fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
Risulta pacifico ed emerge anche dalla proposta versata in atti dalla ricorrente che la CP 1 risiede a Vigodarzere (PD). Altrettanto pacifico che la stessa rivesta la qualità di consumatore mentre la ricorrente ha agito nella propria qualità di imprenditore, ossia quale professionista ai sensi dell'art. 3, co. I, lett. c), Codice del consumo.
È dunque la competenza inderogabile appartiene, ai sensi dell'art. 66 bis d.lgs. n. 206 del 2005, al Tribunale di Padova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura minima stante la definizione in rito della controversia e sulla base dell'attività defensionale svolta.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo così provvede:
a) dichiara la incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Padova competente a conoscere della presente causa;
b) assegna termine di gg.90 per la riassunzione c) condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente liquidate in euro 2000,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Roma 17.10.2025 Il giudice