Ordinanza collegiale 6 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2022, proposto da
-ricorrente- s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , e -ricorrente-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Ramin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Torino - Sportello Unico per l’immigrazione ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020;
- di ogni altro provvedimento presupposto, concomitante e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe lo Sportello Unico per l’immigrazione di Torino ha respinto, per insussistenza del requisito reddituale, la domanda di emersione presentata, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, dalla società ricorrente in favore del lavoratore ricorrente.
Avverso tale provvedimento, i ricorrenti hanno proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 749 dell’8 luglio 2022 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il requisito della capacità economica del datore di lavoro, denunciando l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e il difetto di istruttoria e di motivazione.
3. I motivi devono ritenersi infondati.
3.1. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 9 decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020 (emanato in attuazione dell’art. 103, commi 5 e 6, d.l. n. 34/2020), “ 1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2 […] 4…Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori ”.
3.2. Ciò premesso, nel caso di specie l’Ispettorato territoriale del lavoro di Torino, anche alla luce dei chiarimenti forniti in sede di istruttoria, risulta avere fatto corretta applicazione dei criteri normativi sopra esposti nell’ambito della discrezionalità tecnica allo stesso attribuita, posto che, sulla base dei dati riportati nella relazione depositata in giudizio in data 24 maggio 2022, come risultanti dalla documentazione alla stessa allegata, emerge il dato negativo del volume d’affari al netto degli acquisti della società datrice di lavoro “ pari a - 198.000,00 € ”. Inoltre, secondo quanto indicato nella medesima relazione e non specificamente contestato in giudizio dai ricorrenti, il dato del reddito netto dedotto nel ricorso sulla base della dichiarazione dei redditi presentata non sarebbe verificabile mediante la consultazione delle banche dati dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, considerato il valore negativo del volume d’affari al netto degli acquisti della società datrice di lavoro e l’assenza di altri elementi reddituali positivi verificabili, si deve ritenere che la valutazione dell’ITL sull’insussistenza della capacità economica ai fini della procedura di emersione non presenti vizi di irragionevolezza o illogicità.
3.3. Né può ritenersi condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo la quale il dato del volume d’affari al netto degli acquisti dovrebbe essere calcolato prendendo a riferimento il c.d. “anno agrario”. Tale affermazione, infatti, non trova riscontro nel sopra citato art. 9 d.m. 27 maggio 2020, il quale, nel prevedere espressamente la possibilità di valutare il predetto dato per l’imprenditore agricolo, specifica che tale elemento deve risultare dalla dichiarazione IVA e, conseguentemente, essere ricavato in relazione al periodo di imposta ivi considerato.
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO