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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 155 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Manduria a Vico G. Pisanelli n. 11, presso lo studio dell'avv.
Giancarlo De Valerio, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE –
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce a Piazza Mazzini n.
56, presso lo studio dell'avv. Carlo Antonio Greco de Pascalis, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLATA –
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario speciale di
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_3
Antonio Andriulli, e Francesca Romana Belli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell CP_2
- APPELLATO –
E
Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Ernesto Aprile, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Lecce a Via Don Bosco n. 49, in virtù di procura generali alle liti, in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: accertamento negativo del credito rinveniente da estratti di ruolo
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2609/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile, per difetto di interesse all'accertamento negativo del credito, l'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di , e , avverso
[...] Controparte_5 CP_2 CP_4
l'estratto di ruolo rilasciatogli da di Taranto in Controparte_1
data 5.2.2020 presso gli sportelli della predetta afferente n. 29 cartelle di CP_1
pagamento, tutte dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo, di cui n. 20
CP_ relative a crediti vantati dall e parzialmente ceduti alla per contributi CP_6
IVS, e n. 9 relative a crediti vantati dall' a titolo di premi assicurativi e accessori, CP_4
nonché un avviso di addebito, pure descritto in ricorso, relativo a crediti vantati
CP_ dall' per contributi e accessori dovuti alla gestione separata commercianti per l'anno 2010. Compensava tra tutte le parti le spese di causa.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resistevano , e insistendo per la CP_2 CP_4 Controparte_1
conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese processuali.
2 All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'errore del primo Giudice per non aver ritenuto sussistente l'interesse alla pronuncia richiesta anche in assenza di una minaccia attuale, da parte dell'agente di riscossione, a porre in essere azioni esecutive.
Sostiene, invece, l'appellante la sussistenza del suo legittimo e concreto interesse ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento per prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, quindi,
l'abbattimento del debito, non conseguibile senza l'intervento del giudice, stante la
CP_ manifestata volontà dell e del concessionario della riscossione al mantenimento dell'obbligazione contributiva per il contestato decorso del termine di prescrizione decennale. Nel merito, ritiene l'appellante l'impossibilità che la cartella di pagamento, quale titolo extragiudiziale, possa acquisire efficacia di giudicato tra le parti, avendo eccepito l'inefficacia interruttiva della prescrizione degli atti depositati
CP_ dall' e dall' per la mancata prova della loro ricezione, stante Controparte_1
il suo formale e specifico disconoscimento della conformità all'originale di tutta la documentazione, degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica prodotti in semplice copia.
L' , preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 21.10.2021 inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215 del
2021, intervenuta nelle more del giudizio, e, nel merito, ha evidenziato l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione e la loro mancata impugnazione nei termini.
CP_ Dal suo canto l' ha insistito per il rigetto dell'appello e del ricorso in opposizione ad estratto di ruolo rimettendosi al Giudice circa l'accertamento delle vicende processuali e sostanziali dei crediti trasmessi tempestivamente e da tempo all'Agente di riscossione, evidenziando la propria estraneità dopo l'infasamento, e chiedendo di essere tenuto indenne in caso di accertamento della prescrizione del credito.
3 L' ritenuta corretta la sentenza impugnata, ha insistito per il rigetto dell'appello, CP_4
nulla deducendo in ordine all'eccepito e documentato, in primo grado, intervenuto sgravio delle cartelle riferibili ai propri contributi, oggetto del presente giudizio.
Osserva la Corte che il legislatore con l'articolo 3-bis del D.lgs n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l'articolo 12 del Dpr n.
602/1973, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto
Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Osserva, inoltre, la Corte che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta l'attesa pronuncia delle Sezioni Unite, n. 26283 del 6 settembre 2022, sull'impugnazione degli atti conosciuti per il tramite dell'estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate -qual è l'impugnazione in questione- alla luce dell'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
4 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Le SS.UU. della Cassazione giungono, infine, alla conclusione che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che,
“a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni
“avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
In sostanza, la sentenza della Corte Suprema chiarisce i dubbi che erano sorti nella dottrina e nella giurisprudenza di merito in ordine alla portata e all'applicabilità ai giudizi pendenti della novella legislativa del 2021, chiarendo che la scelta operata dal legislatore, in ordine alla prevista inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, è condivisibile, oltre che costituzionalmente legittima, e che le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
5 In conclusione, assorbito ogni altro motivo, l'opposizione all'estratto di ruolo va dichiarata comunque inammissibile ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 146 del
21.10.2021 inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215 del 2021.
Le questioni involte e la citata norma sopravvenuta giustificano la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 10.9.2025
IL Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 155 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Manduria a Vico G. Pisanelli n. 11, presso lo studio dell'avv.
Giancarlo De Valerio, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE –
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce a Piazza Mazzini n.
56, presso lo studio dell'avv. Carlo Antonio Greco de Pascalis, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLATA –
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario speciale di
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_3
Antonio Andriulli, e Francesca Romana Belli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell CP_2
- APPELLATO –
E
Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Ernesto Aprile, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Lecce a Via Don Bosco n. 49, in virtù di procura generali alle liti, in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: accertamento negativo del credito rinveniente da estratti di ruolo
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2609/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile, per difetto di interesse all'accertamento negativo del credito, l'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di , e , avverso
[...] Controparte_5 CP_2 CP_4
l'estratto di ruolo rilasciatogli da di Taranto in Controparte_1
data 5.2.2020 presso gli sportelli della predetta afferente n. 29 cartelle di CP_1
pagamento, tutte dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo, di cui n. 20
CP_ relative a crediti vantati dall e parzialmente ceduti alla per contributi CP_6
IVS, e n. 9 relative a crediti vantati dall' a titolo di premi assicurativi e accessori, CP_4
nonché un avviso di addebito, pure descritto in ricorso, relativo a crediti vantati
CP_ dall' per contributi e accessori dovuti alla gestione separata commercianti per l'anno 2010. Compensava tra tutte le parti le spese di causa.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resistevano , e insistendo per la CP_2 CP_4 Controparte_1
conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese processuali.
2 All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'errore del primo Giudice per non aver ritenuto sussistente l'interesse alla pronuncia richiesta anche in assenza di una minaccia attuale, da parte dell'agente di riscossione, a porre in essere azioni esecutive.
Sostiene, invece, l'appellante la sussistenza del suo legittimo e concreto interesse ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento per prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, quindi,
l'abbattimento del debito, non conseguibile senza l'intervento del giudice, stante la
CP_ manifestata volontà dell e del concessionario della riscossione al mantenimento dell'obbligazione contributiva per il contestato decorso del termine di prescrizione decennale. Nel merito, ritiene l'appellante l'impossibilità che la cartella di pagamento, quale titolo extragiudiziale, possa acquisire efficacia di giudicato tra le parti, avendo eccepito l'inefficacia interruttiva della prescrizione degli atti depositati
CP_ dall' e dall' per la mancata prova della loro ricezione, stante Controparte_1
il suo formale e specifico disconoscimento della conformità all'originale di tutta la documentazione, degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica prodotti in semplice copia.
L' , preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 21.10.2021 inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215 del
2021, intervenuta nelle more del giudizio, e, nel merito, ha evidenziato l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione e la loro mancata impugnazione nei termini.
CP_ Dal suo canto l' ha insistito per il rigetto dell'appello e del ricorso in opposizione ad estratto di ruolo rimettendosi al Giudice circa l'accertamento delle vicende processuali e sostanziali dei crediti trasmessi tempestivamente e da tempo all'Agente di riscossione, evidenziando la propria estraneità dopo l'infasamento, e chiedendo di essere tenuto indenne in caso di accertamento della prescrizione del credito.
3 L' ritenuta corretta la sentenza impugnata, ha insistito per il rigetto dell'appello, CP_4
nulla deducendo in ordine all'eccepito e documentato, in primo grado, intervenuto sgravio delle cartelle riferibili ai propri contributi, oggetto del presente giudizio.
Osserva la Corte che il legislatore con l'articolo 3-bis del D.lgs n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l'articolo 12 del Dpr n.
602/1973, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto
Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Osserva, inoltre, la Corte che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta l'attesa pronuncia delle Sezioni Unite, n. 26283 del 6 settembre 2022, sull'impugnazione degli atti conosciuti per il tramite dell'estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate -qual è l'impugnazione in questione- alla luce dell'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
4 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Le SS.UU. della Cassazione giungono, infine, alla conclusione che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che,
“a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni
“avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
In sostanza, la sentenza della Corte Suprema chiarisce i dubbi che erano sorti nella dottrina e nella giurisprudenza di merito in ordine alla portata e all'applicabilità ai giudizi pendenti della novella legislativa del 2021, chiarendo che la scelta operata dal legislatore, in ordine alla prevista inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, è condivisibile, oltre che costituzionalmente legittima, e che le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
5 In conclusione, assorbito ogni altro motivo, l'opposizione all'estratto di ruolo va dichiarata comunque inammissibile ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 146 del
21.10.2021 inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215 del 2021.
Le questioni involte e la citata norma sopravvenuta giustificano la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 10.9.2025
IL Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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