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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1140/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo BRUNO (C.F. C.F._2
C.F._3
- attori - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo _1 C.F._4
CICERO (C.F. ) C.F._5
- convenuta -
e
(C.F. ) CP_2 C.F._6
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.10.2020, Parte_1
e hanno evocato in giudizio e al Parte_2 _1 CP_2
fine di ottenerne la condanna al pagamento in solido di complessivi € 10.000,00, di cui
€ 7.000,00 in favore della prima ed € 3.000,00 in favore del secondo, oltre interessi legali e rivalutazione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ex artt. 2059 cod. civ., 2 Cost. e 158 cod. pen., subìti in conseguenza delle condotte diffamatorie e persecutorie dagli stessi poste in essere dai convenuti.
Dopo avere premesso di intrattenere una relazione sentimentale dal novembre 2019, hanno dedotto che:
- in data 4.11.2019, e conviventi more uxorio, CP_2 _1
rispettivamente alle 23:16 ed alle 23:31, avevano inviato, mediante il sistema di messaggistica istantanea (chat) fornito dal social network
Facebook, due messaggi privato offensivo ed intimidatorio a Parte_1
[...]
- quest'ultima, nel tentativo di comprendere le ragioni della ricezione di tali messaggi da parte di sconosciuti aveva successivamente appreso che
[...]
aveva intrattenuto in passato una relazione sentimentale con _1
; Parte_2
- aveva, inoltre, verificato che la , sulla propria bacheca virtuale _1
Facebook, aveva pubblicato, in pari data, un ulteriore messaggio offensivo visibile a tutti, cui seguivano nel tempo altri analoghi;
- in tutti i messaggi, la veniva accusato di avere “offeso” T_
(parlando con altre persone) o “toccato” i figli minori dei convenuti, con l'effetto anche di aizzare altre persone che rispondevano con post, dicendosi pronte ad intervenire in soccorso (ad. ); Controparte_3
- nei messaggi pubblichi era riconoscibile la per i riferimenti ad T_ essa contenuti, tenuto conto degli “amici in comune” dei rispettivi profili
Facebook;
2 - in data 6.2.2020, l'attrice aveva, poi, ricevuto dalla convenuta, mediante la chat del predetto social network, un ulteriore messaggio privato offensivo ed intimidatorio, cui seguiva un analogo messaggio pubblico con espliciti riferimenti al nome e cognome dell'attrice (“ ), modificato Parte_3
in modo da renderlo offensivo;
- sempre il 6.2.2020, compagna dello zio del , Persona_1 Pt_2
aveva ricevuto un messaggio Facebook, contenente analoghe offese ed intimidazione a carico del;
Pt_2
- in data 7.2.2020, intorno alle ore 11:20, la si era recata presso _1
l'attività commerciale denominata “Pink Moda”, ubicata in Cetraro, in via
Libertà, ove lavorava in qualità di commesso, Parte_2
accusandolo – in presenza del suo datore di lavoro e di numerose persone – di aver “toccato” i propri figli minori, mentre nel pomeriggio era andata persino a casa dell'attore per urlare le medesime accuse ed informare una sua vicina, Controparte_4
- gli attori conseguentemente temevano per la propria incolumità ed avevano modificato le loro abitudini di vita.
1.2. – Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare le domande degli _1
attori per infondatezza, condannandoli al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, di contenere la pretesa risarcitoria degli attori.
A tale fine – dopo avere premesso di intrattenere una relazione sentimentale con CP_5
e, in precedenza, di essere stata legata all'attore – ha eccepito che:
[...] Pt_2
- il tenore del messaggio inviato in data 4.11.2019 a si Parte_1
giustificava in considerazione della necessità di tutelare i propri figli minori e , entrambi affetti da patologie acustiche, perché Persona_2 Per_3
l'attrice pochi giorni prima parte attrice aveva manifestato, sul proprio profilo Facebook, l'intenzione di far intervenire gli assistenti sociali al fine di sottrarle la custodia dei bambini, sì da provocarle uno stato di notevole angoscia e timore e costringerla a richiedere consulenza a Persona_4
presso il consultorio familiare di Diamante (ASP di Cosenza);
[...]
3 - fatta eccezione per il suddetto messaggio, non vi è prova della riconducibilità ai convenuti dei altri messaggi e post allegati dagli attori;
- in ogni caso, non ricorrono i presupposti richiesti dal codice penale per il perfezionamento dei reati di diffamazione e atti persecutori e, comunque, difetta la necessaria querela.
1.3. – , invece, rimasto contumace. CP_2
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione della deposizione testimoniale di
Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(udienza del 22.4.2022), e (udienza del Testimone_4 Controparte_4
23.6.2023).
2. – Ciò posto, le domande sono fondate nei termini appresso indicati.
2.1. – I fatti devono essere ricostruiti come segue, tenendo conto della rilevanza probatoria come documenti degli screenshot di messaggi (WhatsApp, Facebook, sms) conservati nella memoria di un telefono cellulare (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
11197 del 27/4/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1254 del 13/1/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 134 del 5/1/2025; Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/7/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del
30/4/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/7/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del
27/10/2021; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/5/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/5/2018).
Il 4.11.2019, alle ore 23:16, il convenuto inviava, dal suo profilo CP_2
Facebook a quello dell'attrice mediante chat privata, il seguente Parte_1 messaggio: tra poco ti trovo e ti faccio un cullo tanto so dove ti devo trovare... Per_5
non ti devi permettere di toccare la mia famiglia che ti faccio pagare carro bruta zocola” (come da documenti da screenshot allegato all'atto introduttivo la cui conformità all'ordinale non è disconosciuta dall'interessato).
Il messaggio – che ha inequivoco contenuto offensivo ed intimidatorio a carico dell'attrice – deve essere qualificato come minaccia ed ingiuria piuttosto che come diffamazione in quanto visibile esclusivamente dalla destinataria. La circostanza che, poi, quest'ultima l'abbia mostrato in visione ad altri (ad es. la teste ) non Per_1
cambia la condotta né il relativo elemento soggettivo del convenuto con riferimento al medesimo messaggio.
4 Successivamente, alle ore 23:31, la convenuta inviava all'attrice il _1
seguente messaggio privato Facebook (l'unico ammesso dalla predetta convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta): “Carissima ti do un consiglio, non azzardarti mai più a nominare i miei figli, le altre tue offese e cattiverie mi scivolano addosso anche perché sei così vigliacca da scriverle su facebook, dietro una tastiera siamo tutti dei fenomeni, se hai le palle dimmele in faccia! Sarò anche una cessa come hai scritto ma in primis sono una mamma e divento una bestia quando si toccano i miei figli...
Ricorda che io non mangio gli avanzi che ho lasciato nel piatto... Sei così povera da fare degli insulti ignobili... Viviti la tua storiella e non azzardarti mai più a nominare ne me ne il mio compagno ne i nostri figli capito nasino alla francese?”.
Anche in tal caso il messaggio, rivolto esclusivamente alla destinataria, ha evidenti contenuti minatori e ingiuriosi.
È, inoltre, dimostrato che in data 5.2.2020, la pubblicava, sulla propria _1 bacheca Facebook, questo post: Cazzi ti ho già detto di non abusare della Parte_1
mia pazienza, non tirare troppo la corda.... [...] Non mettere in mezzo la mia famiglia, alla prossima”.
Il messaggio era inequivocabilmente riferito all'attrice per l'utilizzo del suo nome accompagnato dal cognome lievemente modificato, per assonanza, in modo da renderlo offensivo e ridicolizzarlo. Il post è stato riconosciuto dai testi Testimone_1
e e, comunque, proviene dal medesimo profilo
[...] Testimone_2
Facebook usato dalla convenuta per l'inoltro del messaggio privato delle ore 23:31 del
4.11.2019 (riconosciuto dalla medesima ). In tal caso, le offese hanno _1
contenuto diffamatorio, oltre che intimidatorio, in quanto visibili da una pluralità di persone.
Ancora, la teste compagna dello zio del , ha Testimone_1 Pt_2
confermato di avere ricevuto dalla convenuta il seguente messaggio privato Facebook chiaramente riferito all'attore: “Ciao , scusa per il disturbo, ma visto che sei al Tes_1
corrente della situazione e dato che non ho altro modo per far avere questo messaggio ti chiedo gentilemente di riferire… Avevo già chiesto in passato alla fidanzata di tuo nipote di lasciare in pace i miei bambini, di non metterli in mezzo ma il messaggio non
è stato recepito, Cmq ho già parlato col mio avvocato, pomeriggio sono venuta con lui
a cetraro per questa situazione ma non ho trovato nessuno a casa… Si sta parlando di
5 minori e si fanno insinuazioni molto gravi, credimi moooooolto più grandi di voi, quindi dateci un taglio altrimenti andremo noi per via legale e non so quanto vi conviene… Ho tutti i messaggi con gli insulti fatti, anche quelli ai bambini fatti poco fa dal tuo compare, leggi bene il post che hai pubblicato riguardo le denuncie e vedrai che ti conviene finirla, ripeto state insultando e diffamato dei MINORI. Io vi ho avvertito…”.
Il messaggio ha esplicito contenuto intimidatorio ed ingiurioso (in relazione all'accusa di aver fatto qualcosa nei confronti di bambini) a carico di entrambi gli attori. Tuttavia, difetta l'elemento della comunicazione con una pluralità di persone, essenziale per il fatto tipico della diffamazione, in quanto messaggio “privato”, destinato esclusivamente a chi lo riceve.
Infine, è dimostrato – alla luce delle attendibili e convergenti deposizioni testimoniali di e di – il dedotto episodio di Testimone_1 Testimone_4 diffamazione e minaccia nei confronti dell'attore, verificatosi nel febbraio 2020 presso il locale “Pink Moda” di Cetraro, ove prestava la sua attività Parte_2
lavorativa come commesso.
In particolare, la , dopo avere premesso di abitare sopra il predetto negozio e Per_1 di essersi affacciata perché aveva “sentito un litigio”, ha dichiarato che, in presenza di
“altre persone”, la minacciava il , dicendo che gli avrebbe mandato _1 Pt_2 il proprio compagno per prenderlo […] per questioni relative ai bambini”, accusando
“il di aver “toccato” i bambini della medesima”. Pt_2
Analogamente, il teste ha riferito che, dalla soglia d'ingresso del Testimone_4 proprio negozio, sito accanto al “Pink Moda”, ha visto entrare _1 all'interno di quest'ultimo ed aggredire verbalmente Parte_2 dicendogli: “vaffanculo, ti ammazzo, non toccare i bambini”.
Non è, invece, stata raggiunta la prova di offese e minacce proferite dalla _1 sempre nel febbraio 2020 presso l'abitazione del (giacché le dichiarazioni de Pt_2
relato della teste non sono state confermate dalla sua fonte, la teste Per_1
), anche se il tentativo della convenuta raggiungere il predetto attore presso CP_4
la sua abitazione, nel descritto contesto, appare comunque significativo nella realizzazione del clima di timore a carico degli attori.
La teste dopo aver premesso di abitare a Cetraro sotto Controparte_4
l'appartamento dell'attore, ha, infatti, riferito che nella mattina del 6.2.2020 (data
6 indicata dalla teste in modo incerto) aveva “sentito prima suonare il citofono dell'appartamento della famiglia (composta da e dal Pt_2 Testimone_5 figlio ) […] ed abbaiare il cane che si trovava al suo interno” e, poco Parte_2
dopo, suonare il proprio citofono: era , in compagnia di una zia, che le _1 chiedeva di scendere. Cosi ha teste ha descritto l'incontro svolto sotto casa: “in tale occasione molto agitata, mi ha detto che mi doveva riferire qualcosa di grave che _1
riguardava la famiglia e che in particolare la madre di mi Pt_2 Parte_2
avrebbe dovuto mettere al corrente di ciò che aveva fatto il figlio. Tuttavia, io ho preferito non sapere nulla. Anzi mi sono molto agitata nel vedere le due donne a loro volta molto agitate ed insistenti. Dicevano di riferire alla famiglia che si Pt_2 sarebbero visti in Tribunale”.
In sintesi, quindi:
- il messaggio privato di delle ore 23:16 del il 4.11.2019 ha CP_2
contenuto ingiurioso e intimidatorio nei confronti di Parte_1
- il messaggio privato di delle ore 23:31 del 4.11.2019 ha _1
contenuto ingiurioso e intimidatorio nei confronti di Parte_1
- il post della del 5.2.2020 ha contenuto diffamatorio e _1
intimidatorio nei confronti della T_
- il messaggio privato inviato dalla alla ha contenuto _1 Per_1
ingiurioso ed intimidatorio nei confronti di entrambi gli attori;
- l'aggressione verbale della , verificatasi nella mattina del 7.2.2020 _1 presso il locale “Pink Moda” di Cetraro, ha contenuti diffamatori e intimidatori nei confronti del . Pt_2
Inoltre, il legame sentimentale tra gli attori e tra i convenuti, le comuni accuse che questi ultimi rivolgevano ai primi in relazione ai propri figli ed i riferimenti della
[...]
ad azione aggressive del inducono ad affermare che i comportamenti _1 CP_2
offensivi erano realizzati di comune intesa dai convenuti e che anche quando erano destinati specificamente ad uno degli attori contribuivano ad instaurare un clima di timore e preoccupazione in ciascuno dei essi per la propria incolumità e per quella dell'altro.
7 Alla realizzazione di tale stato concorreva anche, come detto, il tentativo della _1 di incontrare il presso l'abitazione di quest'ultimo nel febbraio 2020. Pt_2
Infine, è dimostrato che gli attori, in conseguenza di tale timore, hanno effettivamente cambiato le abitudini di vita per un periodo significativo (circa un anno).
La ha, infatti, riferito che il “dal novembre 2019, per circa un Per_1 Pt_2 anno” si faceva accompagnare sul luogo di lavoro oppure a casa della fidanzata (
[...]
dalla medesima teste o dal suo compagno ( per timore T_ Persona_6 di essere “aggredito” dai convenuti e . _1 CP_2
Analoghi accompagnamenti del sono stati riferiti dal teste . Pt_2 Tes_4
Il teste ha, poi, dichiarato che accompagnava spesso la per il Tes_2 T_ disbrigo di incombenze quotidiane in farmaci e negozi fino casa perché l'attrice temeva di essere raggiunta dai convenuti e che talvolta accompagnava, per la medesima ragione, il RUSSO a casa della T_
In conclusione, quindi, in aggiunta alle minacce, ingiurie e diffamazioni puntualmente accertare, non vi è dubbio che i plurimi comportamenti offensivi posti in essere dai convenuti hanno ragionevolmente determinato – alla luce dell'id quod plerimque accidit
e dei descritti accompagnamenti – in capo a ciascuno attore un perdurante e grave stato di ansia e paura e, comunque, il fondato timore per l'incolumità propria e dell'altro
(legato, come detto, da relazione affettiva), con effettive modifiche delle loro abitudini di vita per l'apprezzabile periodo di un anno circa, sicché risulta integrato, a carico di entrambi i convenuti ed in danno degli attori, il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pec..
Per completezza, va evidenziato che il movente addotto dalla – ossia la _1
preoccupazione generata dalla minaccia formulata dalla tramite Facebook di T_ richiedere l'intervento dei servizi sociali per sottrarle i figli – non ha alcun riscontro probatorio. Non sono stati, infatti, prodotti i famigerati messaggi Facebook della
[...]
mentre le dichiarazioni rese dalla teste (assistente sociale T_ Tes_3
presso il Consultorio ASL di Diamante) sono prive di valore probatorio in quanto de reato ex parte, cioè provenienti dalla stessa . _1
Resta solo da precisare che, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo, Cass.
32021/2024), il difetto di querela non condiziona l'accertamento del reato a fini risarcitori civili.
8 2.2. – Le descritte condotte di ingiuria, minacce, diffamazioni e persecuzioni, come già detto, hanno provocato danni dinamico-relazionali (modifica delle abitudini di vita per la necessità di ripetuti accompagnamenti) e morali (paura per l'incolumità propria e della persona con cui si è legati sentimentalmente), liquidabili in via equitativa, utilizzando i parametri riportati dalla tabella per la diffamazione del Tribunale di Milano edita nel 2024.
In particolare – tenuto conto della ristretta cerchia di persone che hanno ragionevolmente percepito le offese rivolte dai convenuti agli attori (gli “amici in comune” su Facebook), ma anche della natura infamante e gravemente ambigua delle accuse (offendere minori, tentare di sottrarli, attraverso l'intervento dei servizi sociali, ai loro genitori, “toccare” i minori, lasciando ipotizzare anche contatti fisici), della ripetizione nel tempo delle offese, della gravità delle conseguenze (con effettiva modifica delle abitudini di vita per circa un anno), dell'integrazione del reato di atti persecutori (ben oltre la diffamazione), dell'intensità dell'elemento psicologico in capo ad entrambi i convenuti e dell'assenza di un dimostrato movente – appare congruo condannare e al pagamento di € 5.000,00 in favore di _1 CP_2 [...] ed € 3.000,00 in favore di , oltre interessi Parte_1 Parte_2 legali, da calcolarsi sulle predette somme, devalutate secondo l'indice FOI dell' ISTAT, al 7.2.2020 e, successivamente, rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum – in € 5.077,00 per compenso ed in € 264,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), CPA ed IVA (come per legge), in favore degli attori, con distrazione al loro procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 a) condanna e al pagamento di € 5.000,00, oltre _1 CP_2
interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di ed € 3.000,00, oltre interessi legali (da calcolarsi Parte_1
come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Parte_2
;
[...]
b) condanna, inoltre, i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso ed € 246,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore degli attori, con distrazione al loro procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 17 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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