Articolo 8 della Legge 24 luglio 1985, n. 401
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 agosto 1985
Art. 8.
Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 24 agosto 1985