Art. 8.
Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.
Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.