Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 372/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Parte_1
(Avv. MELFA MICHELE) P.IVA_1
Parte appellante in riassunzione
E
Controparte_1
Parte appellata in riassunzione -contumace
Oggetto: appello avverso appello avverso il decreto del Giudice di Pace di Agrigento del 14 – 15 marzo 2017
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 18.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio premettendo che: Controparte_1
-con ricorso depositato il 10 marzo 2017, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione 6735 del 4 ottobre 2016 con cui il Prefetto di Agrigento aveva respinto il ricorso dalla stessa presentato avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia
Municipale di per violazione dell'art. 23 commi 1, 4, 11 e 13 bis;
Parte_1
1
in ogni caso, il Prefetto di Agrigento non avrebbe potuto ordinare la rimozione coatta del pannello senza instaurare il contraddittorio;
- con decreto del 14 – 15 marzo 2017, il Giudice di Pace di dichiarava inammissibile, Parte_1 per tardività, il ricorso in opposizione ex art. 205 del codice della strada proposto da;
Parte_1
-avverso tale decreto, avente contenuto decisorio, proponeva appello, con ricorso Parte_1 depositato il 13 ottobre 2017, con cui deduceva che il provvedimento impugnato era meritevole di riforma per le seguenti ragioni: 1)nullità dell'ordinanza di inammissibilità per violazione degli artt. 111 Cost., 6 d.lgs 150 del 2011 e 102 c.p.c.; 2) erroneità dell'ordinanza stante la tempestività dell'opposizione proposta al Prefetto;
3) illegittimità del provvedimento sanzionatorio, essendo stata l'installazione autorizzata dal Prefetto di con concessione edilizia n. 130 del 15 Parte_1 dicembre 2006;
-con sentenza del 9.11.2018, questo Tribunale - dopo aver corretto la sentenza nella parte motiva – affermando che l'appello era tempestivo- la confermava ponendo a base della decisione una ragione diversa e cioè il fatto che, dopo la presentazione del ricorso al Prefetto, non era possibile il ricorso all'autorità giudiziaria;
-la pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione la quale, con l'ordinanza n.
32689/21, affermava che il principio di alternatività invocato dal Tribunale di Agrigento nella sentenza impugnata non trova applicazione nel caso di specie poiché “non è precluso una volta esperito il ricorso amministrativo al Prefetto che l'interessato possa proporre l'opposizione al
Giudice di pace avverso l'ordinanza – ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa con legittimazione passiva dello stesso Prefetto in luogo di quella dell'autorità amministrativa a cui appartengono gli agenti accertatori (cfr. Cass. 2961/23016; 22885/2018)”
-la Suprema Corte pertanto cassava la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di
Agrigento, in diversa composizione, al quale rimetteva la regolamentazione delle spese anche relative al giudizio di legittimità;
nessuno si costituiva in questo procedimento per Controparte_1
, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
[...]
2 Così brevemente delineata la res litigiosa, la causa deve essere decisa tenuto conto dei contorni delineati dalla Suprema Corte con la pronuncia su menzionata.
Dovendo quindi ritenere che l'opposizione, contrariamente a quanto affermato da questo
Tribunale in diversa composizione, sia ammissibile, non resta che entrare nel merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata.
La Suprema Corte ha affermato che se è vero che in astratto “la concessione edilizia e l'autorizzazione di cui all'art. 23, comma quarto, Codice della Strada sono provvedimenti tipizzati "previsti a tutela di distinti interessi" (come ha affermato la sentenza. impugnata), non può escludersi tuttavia che quando, come nella specie, il sia l'ente proprietario della CP_2 strada nella cui area di pertinenza (e dunque sul suolo pubblico) sia prevista la collocazione del mezzo pubblicitario, il provvedimento abilitativo in concreto adottato (su istanza dell'interessato corredata da un dettagliato progetto esecutivo) dallo stesso Comune, "ente proprietario" e insieme titolare della potestà urbanistico-edilizia, e per esso dal sindaco, nella forma della concessione edilizia, implichi pure la valutazione di compatibilità del manufatto rispetto alla specifica situazione della topografia stradale e della disciplina della circolazione e dunque contenga (o costituisca essa stessa, benché impropriamente altrimenti definita)
l'autorizzazione prescritta dall'art. 23 qui richiamato. Né a una tale prospettazione sembra opporsi la normativa dettata, in tema di autorizzazione ex art. 23 del Codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione (approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992) che nell'art. 53 disciplina in forme vincolate il procedimento di rilascio della "autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne, di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse", rimettendosi dunque alla autonoma disciplina dei regolamenti comunali per le autorizzazioni al posizionamento degli stessi mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati” ( Cassazione civile, sez. I, 26/11/2004, n. 22339, confermata da Cassazione civile sez. II, 28/12/2012, n.24130).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che l'autorizzazione emessa dallo stesso Comune di in data 15 dicembre, giusta concessione edilizia in sanatoria n.130. Parte_1
Con il sopra citato atto di concessione il Comune di , proprietario della strada ove Parte_1 insisteva il pannello pubblicitario in questione, aveva autorizzato la società E20 srl, dante causa
3 della Radio Vela di Agrigento srl, in persona dell'allora legale rappresentante pro- tempore, ad installare il pannello pubblicitario oggetto del verbale di contestazione.
A seguito di regolare atto di compravendita del 29.01.2010, tale concessione edilizia veniva trasferita alla società Parte_1
Di conseguenza il pannello collocato dalla società dante causa dell'odierna ricorrente in riassunzione è stato debitamente autorizzato dallo stesso ente proprietario che, con successiva determina dirigenziale n. 1479 del 23.07.2015, volturava e rinnovava in favore di
[...]
“la concessione del suolo pubblico inerente il mantenimento di un impianto Parte_1 luminoso, collocato tra la via Cicerone e la via Ragazzi del '99”, in precedenza già concessa alla ditta E20 srl.
Pertanto, il dietro la presentazione di un'apposita istanza corredata da un progetto CP_2 esecutivo e documentazione fotografica, ha specificatamente autorizzato l'installazione del pannello pubblicitario in questione.
La rilasciata concessione edilizia abilita il ricorrente in riassunzione alla realizzazione di quello specifico manufatto che, pertanto, non può considerarsi in nessun caso abusivo e che non può essere oggetto del potere sanzionatorio dello stesso poiché, in linea Controparte_3 generale, la concessione edilizia implica una valutazione di rispondenza del proposto intervento a tutte le disposizioni che il è tenuto a far osservare ed è rilasciata previo parere della CP_2 commissione edilizia (nella quale sono presenti gli esperti che garantiscono tutte le competenze di merito della amministrazione comunale) e previa istruttoria dell'ufficio tecnico comunale.
L'opposizione deve quindi essere accolta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in relazione ai tre giudizi di merito, sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate e in relazione al giudizio di legittimità, applicando i valori minimi tenuto conto che è stata trattata un'unica questione di facile soluzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
4 accoglie l'appello avverso il decreto del Giudice di Pace di del 14 – 15 marzo 2017 Parte_1
e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 6735 del 4 ottobre 2016;
condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite che si liquidano:
-per il giudizio innanzi al Giudice di Pace in euro 240,00, di cui euro 160,00 per compenso e euro 80,00 per spese, oltre accessori li legge;
-per il giudizio n. 3098/2017 in euro 401,50, di cui euro 300,00 per compenso e euro 101,50 per spese, oltre accessori li legge;
per il giudizio di legittimità in euro 662,00, di cui euro 339,00 per compenso e euro 323,00 per spese, oltre accessori li legge;
per questo giudizio in euro 370,00 di cui euro 300,00 per compenso e euro 70,00 per spese, oltre accessori li legge
Agrigento, 12.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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