Articolo 39 del Codice della proprietà industriale
Articolo 34 bisArticolo 40
Versione
15 maggio 2005
Art. 39. Registrazione multipla 1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per piu disegni e modelli, purche' destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348 .
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa la domanda concernente piu' registrazioni ovvero una sola registrazione per piu' disegni e modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facolta' di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare, puo' essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi' da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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