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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 773/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 giugno 2025 ad ore 9,27 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. BONCRISTIANO MICHELE Parte_1
Per l'avv. PLUTINO ST Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Boncristiano precisa conclude e discute come da memoria conclusiva del 13.06.2025 anche in via istruttoria contestando quanto dedotto da controparte nei propri scritti difensivi.
L'avv. Plutino precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale e contesta i contenuti della memoria conclusionale avversaria riportandosi a quanto dedotto nella comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad ore 12,35.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 773/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONCRISTIANO Parte_1 C.F._1 MICHELE elettivamente domiciliato in P.zza Mazzini, 9 60015 Falconara ITALIA presso il difensore avv. BONCRISTIANO MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PLUTINO ST elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI N°60/62 CP_1
presso il difensore avv. PLUTINO ST
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato al Comune di in data 18.02.2025, proponeva Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso la determina dirigenziale del n. 12 del Controparte_1
14.01.2025, prot. n. 2172/2025, con la quale era stata dichiarata la decadenza della ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio sito in Via Zambelli n. 3 int 7, in quanto la stessa non risultava abitare stabilmente l'alloggio in questione, assegnato con determina dirigenziale n. 257 del 04.03.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ previa sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio emesso dal Responsabile Persona_1
del Servizio U.O.C. Attività e Servizi Sociali del Comune di con determina dirigenziale n. CP_1
12/25 in data 14/01/2025 e notificato il 16/01/2025; NEL MERITO: accogliere l'opposizione avanzata
pagina 2 di 8 avverso il succitato provvedimento con il quale il ha dichiarato l'istante Controparte_2
decaduta dall'assegnazione dell'alloggio sito in via Zambelli n. 3 assegnatole CP_2
dall' con contratto di locazione stipulato il 30/04/2024, previo annullamento e/o Parte_2
disapplicazione dello stesso siccome illegittimo e comunque destituito di ogni fondamento giuridico e/o presupposto di legge;
accertare e dichiarare che ha diritto a detenere l'immobile Parte_1
assegnatole con provvedimento Erap Marche del 30/04/2024 e comunque a permanere nell'immobile sito in , via Zambelli n. 3; condannare il , in persona del CP_2 Controparte_2
Sindaco p..t., al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre IVA, CPA e rimb. forf 15% T.F. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario “. La ricorrente premetteva: che con contratto di locazione del 30.04.2024 l'Erap Marche le assegnava l'alloggio sito a via Zambelli n. 3, con consegna delle chiavi occorsa Controparte_1
nel successivo mese di maggio;
che con la determina impugnata il Responsabile del servizio U.O.C del
Comune di dichiarava la sua decadenza, ex art. 20 decies, co.1 lett a) della L.R. CP_2
36/2005, dall'assegnazione del suddetto alloggio;
che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo per eccesso di potere, carenza istruttoria e travisamento dei fatti;
di non avere potuto occupare sin da subito l'alloggio assegnato perché privo di caldaia, attivata solo in data 31.07.2024, per la presenza di muffe nel bagno, per la necessità di ripristinare l'impianto elettrico, tinteggiare porte, lavandino , sanitari, cassetta del gas, come denunciato all'ERAP; di avere sostenuto tutti i costi per rendere l'alloggio abitabile;
che per questo aveva iniziato ad alloggiarvi stabilmente solo a partire dal mese di novembre 2024; che in occasione degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale in data 18 e
19.12.2024 era stata momentaneamente assente perché doveva assolvere a delle incombenze domestiche e badare ai propri nipoti;
che la stabile occupazione dell'immobile era stata riscontrata dalla
Polizia Locale nell'accertamento del 30.01.2025 e poteva essere testimoniata dai vicini.
Il in persona del Sindaco p.t., si costituiva regolarmente in giudizio Controparte_1
per chiedere il rigetto della impugnazione siccome improponibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. In particolare parte resistente deduceva: che in occasione della consegna dell'alloggio la ricorrente nulla eccepiva o denunciava in ordine allo stato dell'immobile, né aveva dato prova dell'esistenza degli asserivi vizi o difetti;
che la caldaia era presente e che entro il 31.07.024 era stata sostituita a cura e spese dell'ERAP; di avere constatato in data 20.11.2024 la totale assenza di pagina 3 di 8 consumi idrici, del tutto incompatibile con la stabile occupazione dell'immobile; che solo dopo la comunicazione alla resistente, in data 05.12.2024, dell'avvio del procedimento amministrativo che avrebbe potuto comportare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, questa presentava l'istanza finalizzata alla mutazione della residenza anagrafica presso l'immobile assegnato;
che in occasione del primo accesso della Polizia Locale, occorso in data 18.12.2024, gli agenti accertavano la presenza di persone in casa che però non consentivano l'accesso, ed un vicino dichiarava che gli occupanti sarebbero stati una coppia di ragazzi giovani;
che nel corso dell'accesso eseguito il 19.12.2024 gli agenti della Polizia Locale accertavano la presenza del figlio della ricorrente e della sua compagna mentre la ricorrente si presentava solo dopo essere stata chiamata dal figlio;
che la dichiarazione della ricorrente di dormire presso l'immobile non trovava riscontro fattuale in quanto vi era un solo letto matrimoniale occupato dagli indumenti della coppia, l'altra camera risultava utilizzata come stenditoio, con presente solo una testata del letto senza rete, né materasso né sponde;
che non si rinvenivano effetti personali della ricorrente la quale dichiarava di dormire nel divano letto, però privo di lenzuola e coperte, che apriva con difficoltà; che nelle controdeduzioni inviate al la ricorrente indicava CP_1
quali ragioni del mancato trasferimento la manutenzione della caldaia e la assenza di mobili, come asseritamente riferito all'erap; che ancora non risultava regolarizzata la posizione anagrafica del nucleo familiare costituendo della ricorrente la quale alla sottoscrizione del contratto dichiarava che il proprio nucleo familiare era composto da , e , mentre ad oggi solo Persona_2 Persona_3 Persona_4
la ricorrente risultava residente nell'immobile locato.
Alla prima udienza del 04.04.2025, cui presenziava un delegato del Sindaco della resistente mentre la ricorrente non compariva senza dare prova delle ragioni della sua assenza, il Giudice si riservava sulle richieste formulate dalle parti. Con ordinanza dell'11.04.2025 il Giudice ritenuta la causa di natura documentale, respinte le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del 27.06.2025 con termine alle parti per il deposito di note conclusionali. Alla suddetta udienza le parti, precisate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali l'impugnazione della determina con la quale il Comune di ha dichiarato la ricorrente decaduta dall'assegnazione dell'alloggio sito a Controparte_1 pagina 4 di 8 , Via Zambelli n. 3, occorsa con contratto di locazione sottoscritto con Controparte_1 Parte_3
il 20.04.2024 deve ritenersi infondata e come tale va respinta.
La disposizione normativa in forza della quale il ha dichiarato la decadenza, ovvero l'art. 20 CP_1
decies della L.R. 36/2005 e successive modifiche, rubricato “ decadenza dall'assegnazione “ recita, tra l'altro, “ la decadenza dall'assegnazione è disposta dal d'ufficio o su richiesta dell'ente CP_1
gestore, nei casi in cui: a) l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, ovvero non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla consegna “.
Estremi che ricorrono nel caso di specie essendo, innanzitutto, pacifico, per ammissione della ricorrente, che la stessa risiederebbe stabilmente nell'immobile dal 6 dicembre 2024 ( chiavi consegnate a maggio 2024 ) e di conseguenza che la stessa non ha stabilmente occupato l'immobile nel temine di trenta giorni dalla consegna, come invece imposto dalla legge.
Né possono ritenersi giustificazioni accettabili quelle fatte valere dalla ricorrente in risposta all'avvio del procedimento per la decadenza: la caldaia risulta essere stata sostituita ed attivata dall'ERAP
Marche entro il 31.07.2024 e l'assenza di mobilio non può certo costituire motivo per ritardare la stabile occupazione di un alloggio di edilizia popolare, stante le ragioni di tutela delle fasce deboli e bisognose cui l'edilizia popolare è finalizzata.
Del tutto sfornita di prova è poi rimasta l'affermazione per la quale l'immobile alla consegna non fosse idoneo all'uso abitativo. Come già evidenziato con l'ordinanza dell'11.04.2025, il Regolamento
Regionale n. 3 del 2014 all'art. 2, comma 5, prevede che, in caso di riscontrati vizi o difetti dell'alloggio assegnato, questi debbono essere denunciati nel verbale di presa in consegna. Nel caso di specie non solo nessuna denuncia è stata fatta quando sono state consegnate le chiavi dell'alloggio, ma neppure nei mesi successivi. Che la ricorrente abbia denunciato la presenza di vizi all'ERAP è rimasta circostanza allegata in maniera del tutto generica ( quando, con quali modalità a chi ) e non provata ( né la ricorrente ha chiesto di provarla ). Né la ricorrente ha dimostrato di avere dato tempestiva comunicazione all'ERAP dei motivi della ritardata occupazione.
Da quanto precede deve, pertanto, desumersi che l'immobile al momento della consegna era in stato idoneo all'uso abitativo e che i lavori eseguiti dalla ricorrente sull'impianto idrico, nel bagno, sull'impianto elettrico sono stati di carattere voluttuario, inidonei, come tali, a giustificare la non stabile occupazione dell'immobile da parte dell'assegnataria e del suo nucleo familiare nel termine di legge, pagina 5 di 8 Peraltro anche in questo caso gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in spregio al
Regolamento Regionale n. 3/2014, articoli 14 e 16.
Gli accertamenti eseguiti dal hanno poi consentito di appurare, al di là di ogni ragionevole CP_1
dubbio, che la assegnataria per oltre sette mesi non abbia occupato stabilmente l'immobile, come si è potuto evincere: dalla pressoché totale assenza di consumi idrici acquisita dall'amministrazione resistente in data 20.11.2024 ( nota Vivaservizi s.p.a. – doc. 3 resistente ), incompatibile con la stabile occupazione dell'immobile; dagli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale, sommariamente riportati in premessa ( doc. 5 resistente ) che hanno trovato riscontro documentale nel dato formale della mancata mutazione anagrafica del nucleo costituendo ( , Persona_4 Per_3
e – domanda di assegnazione del 06.10.2020 – doc. 14 resistente
[...] Controparte_3 CP_4
), alle cui esigenze abitative l'assegnazione avrebbe dovuto rispondere. Alla data di costituzione in giudizio del resistente ( 24.03.2025 ) solo la ricorrente risultava residente nell'alloggio CP_1
assegnato ( doc. 15,16 e 17 resistente ), peraltro su istanza depositata solo dopo avere avuto comunicazione dell'avvio del procedimento per la decadenza dall'assegnazione.
L'amministrazione resistente ha, quindi, eseguito tutti gli accertamenti istruttori necessari a stabilire l'effettiva situazione di inutilizzo dell'immobile ed il provvedimento impugnato è stato assunto dopo un'adeguata istruttoria, con congrua motivazione, da cui risultano gli elementi valutati e l'iter logico seguito per pervenire alla determinazione assunta, per cui appare pienamente legittimo e vincolante.
Per rendere legittima l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non è sufficiente, considerate le finalità dell'istituto, una sorta di animus detinendi ma l'effettiva, stabile occupazione dell'immobile.
Come correttamente rilevato dalla difesa del resistente, richiamando la giurisprudenza CP_1
formatasi al riguardo, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata occupazione stabile non riveste natura sanzionatoria consistendo nell'esercizio di un potere di autotutela a garanzia del perseguimento del pubblico interesse all'effettiva destinazione del bene immobile, realizzato con fondi pubblici, alle esigenze di colui che abbia concreta necessità dell'alloggio. Ciò che rileva, pertanto, non è l'elemento soggettivo della condotta tenuta dall'assegnatario, ma la circostanza obiettiva della mancata utilizzazione dell'abitazione onde garantire il corretto contemperamento degli interessi coinvolti, vale a dire quello pubblico alla assegnazione pagina 6 di 8 dell'alloggio a chi ne abbia effettiva necessità e quello privato dell'assegnatario a non vedersi sottratto l'alloggio, se non quando ricorrano effettivamente e concretamente i presupposti dettati dalla legge.
Nel caso che ci occupa tale contemperamento risulta essere stato frustato dalla totale assenza di un'effettiva e non differibile esigenza in capo all'assegnataria ricorrente, in ragione sia della sua comprovata mancata occupazione, non solo nel termine di legge di trenta giorni dalla consegna, ma nemmeno in un termine che possa ritenersi accettabile, sia in ragione del fatto che nessuno dei componenti del nucleo familiare oggetto di distacco, in relazione ai quali era stato assegnato un determinato punteggio in graduatoria, si fosse trasferito, all'epoca in cui la determina impugnata è stata adottata, nell'immobile, rendendo così palese l'assenza di qualsiasi esigenza abitativa da soddisfare con l'assegnazione in oggetto.
Alla luce delle pregresse considerazioni appare, quindi, evidente nel caso che ci occupa il detrimento tanto dell'interesse pubblico a che l'immobile, la cui destinazione è realizzata con fondi pubblici, venga destinato alle esigenze di chi ne ha concreta ed improcastinabile necessità, quanto di quello privato degli altri soggetti in graduatoria.
L'opposizione spiegata avverso la determina dirigenziale n. 12/25, Prot. 2172/25, resa Parte_1
dal Responsabile del Servizio U.O.C. Attività e Servizi Sociali del Comune di il Controparte_1
14.01.2025, notificata il 16.01.2025, va pertanto respinta siccome infondata.
Quanto alle competenze di lite, liquidate in dispositivo come da nota spese depositata dal CP_1
resistente siccome conforme al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00 ), della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria ) seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita dichiara l'opposizione/impugnazione spiegata da avverso la determina dirigenziale n. Parte_1
12/25, Prot. 2172/25 resa dal Responsabile del Servizio U.O.C. Attività e Servizi Sociali del Comune di il 14.01.2025, notificata il 16.01.2025, infondata e, per l'effetto, la respinge;
Controparte_1
pagina 7 di 8 condanna , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere al in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco p.t., le competenze di lite che si liquidano in complessivi € 5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 27.06.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 773/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 giugno 2025 ad ore 9,27 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. BONCRISTIANO MICHELE Parte_1
Per l'avv. PLUTINO ST Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Boncristiano precisa conclude e discute come da memoria conclusiva del 13.06.2025 anche in via istruttoria contestando quanto dedotto da controparte nei propri scritti difensivi.
L'avv. Plutino precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale e contesta i contenuti della memoria conclusionale avversaria riportandosi a quanto dedotto nella comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad ore 12,35.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 773/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONCRISTIANO Parte_1 C.F._1 MICHELE elettivamente domiciliato in P.zza Mazzini, 9 60015 Falconara ITALIA presso il difensore avv. BONCRISTIANO MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PLUTINO ST elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI N°60/62 CP_1
presso il difensore avv. PLUTINO ST
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato al Comune di in data 18.02.2025, proponeva Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso la determina dirigenziale del n. 12 del Controparte_1
14.01.2025, prot. n. 2172/2025, con la quale era stata dichiarata la decadenza della ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio sito in Via Zambelli n. 3 int 7, in quanto la stessa non risultava abitare stabilmente l'alloggio in questione, assegnato con determina dirigenziale n. 257 del 04.03.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ previa sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio emesso dal Responsabile Persona_1
del Servizio U.O.C. Attività e Servizi Sociali del Comune di con determina dirigenziale n. CP_1
12/25 in data 14/01/2025 e notificato il 16/01/2025; NEL MERITO: accogliere l'opposizione avanzata
pagina 2 di 8 avverso il succitato provvedimento con il quale il ha dichiarato l'istante Controparte_2
decaduta dall'assegnazione dell'alloggio sito in via Zambelli n. 3 assegnatole CP_2
dall' con contratto di locazione stipulato il 30/04/2024, previo annullamento e/o Parte_2
disapplicazione dello stesso siccome illegittimo e comunque destituito di ogni fondamento giuridico e/o presupposto di legge;
accertare e dichiarare che ha diritto a detenere l'immobile Parte_1
assegnatole con provvedimento Erap Marche del 30/04/2024 e comunque a permanere nell'immobile sito in , via Zambelli n. 3; condannare il , in persona del CP_2 Controparte_2
Sindaco p..t., al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre IVA, CPA e rimb. forf 15% T.F. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario “. La ricorrente premetteva: che con contratto di locazione del 30.04.2024 l'Erap Marche le assegnava l'alloggio sito a via Zambelli n. 3, con consegna delle chiavi occorsa Controparte_1
nel successivo mese di maggio;
che con la determina impugnata il Responsabile del servizio U.O.C del
Comune di dichiarava la sua decadenza, ex art. 20 decies, co.1 lett a) della L.R. CP_2
36/2005, dall'assegnazione del suddetto alloggio;
che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo per eccesso di potere, carenza istruttoria e travisamento dei fatti;
di non avere potuto occupare sin da subito l'alloggio assegnato perché privo di caldaia, attivata solo in data 31.07.2024, per la presenza di muffe nel bagno, per la necessità di ripristinare l'impianto elettrico, tinteggiare porte, lavandino , sanitari, cassetta del gas, come denunciato all'ERAP; di avere sostenuto tutti i costi per rendere l'alloggio abitabile;
che per questo aveva iniziato ad alloggiarvi stabilmente solo a partire dal mese di novembre 2024; che in occasione degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale in data 18 e
19.12.2024 era stata momentaneamente assente perché doveva assolvere a delle incombenze domestiche e badare ai propri nipoti;
che la stabile occupazione dell'immobile era stata riscontrata dalla
Polizia Locale nell'accertamento del 30.01.2025 e poteva essere testimoniata dai vicini.
Il in persona del Sindaco p.t., si costituiva regolarmente in giudizio Controparte_1
per chiedere il rigetto della impugnazione siccome improponibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. In particolare parte resistente deduceva: che in occasione della consegna dell'alloggio la ricorrente nulla eccepiva o denunciava in ordine allo stato dell'immobile, né aveva dato prova dell'esistenza degli asserivi vizi o difetti;
che la caldaia era presente e che entro il 31.07.024 era stata sostituita a cura e spese dell'ERAP; di avere constatato in data 20.11.2024 la totale assenza di pagina 3 di 8 consumi idrici, del tutto incompatibile con la stabile occupazione dell'immobile; che solo dopo la comunicazione alla resistente, in data 05.12.2024, dell'avvio del procedimento amministrativo che avrebbe potuto comportare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, questa presentava l'istanza finalizzata alla mutazione della residenza anagrafica presso l'immobile assegnato;
che in occasione del primo accesso della Polizia Locale, occorso in data 18.12.2024, gli agenti accertavano la presenza di persone in casa che però non consentivano l'accesso, ed un vicino dichiarava che gli occupanti sarebbero stati una coppia di ragazzi giovani;
che nel corso dell'accesso eseguito il 19.12.2024 gli agenti della Polizia Locale accertavano la presenza del figlio della ricorrente e della sua compagna mentre la ricorrente si presentava solo dopo essere stata chiamata dal figlio;
che la dichiarazione della ricorrente di dormire presso l'immobile non trovava riscontro fattuale in quanto vi era un solo letto matrimoniale occupato dagli indumenti della coppia, l'altra camera risultava utilizzata come stenditoio, con presente solo una testata del letto senza rete, né materasso né sponde;
che non si rinvenivano effetti personali della ricorrente la quale dichiarava di dormire nel divano letto, però privo di lenzuola e coperte, che apriva con difficoltà; che nelle controdeduzioni inviate al la ricorrente indicava CP_1
quali ragioni del mancato trasferimento la manutenzione della caldaia e la assenza di mobili, come asseritamente riferito all'erap; che ancora non risultava regolarizzata la posizione anagrafica del nucleo familiare costituendo della ricorrente la quale alla sottoscrizione del contratto dichiarava che il proprio nucleo familiare era composto da , e , mentre ad oggi solo Persona_2 Persona_3 Persona_4
la ricorrente risultava residente nell'immobile locato.
Alla prima udienza del 04.04.2025, cui presenziava un delegato del Sindaco della resistente mentre la ricorrente non compariva senza dare prova delle ragioni della sua assenza, il Giudice si riservava sulle richieste formulate dalle parti. Con ordinanza dell'11.04.2025 il Giudice ritenuta la causa di natura documentale, respinte le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del 27.06.2025 con termine alle parti per il deposito di note conclusionali. Alla suddetta udienza le parti, precisate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali l'impugnazione della determina con la quale il Comune di ha dichiarato la ricorrente decaduta dall'assegnazione dell'alloggio sito a Controparte_1 pagina 4 di 8 , Via Zambelli n. 3, occorsa con contratto di locazione sottoscritto con Controparte_1 Parte_3
il 20.04.2024 deve ritenersi infondata e come tale va respinta.
La disposizione normativa in forza della quale il ha dichiarato la decadenza, ovvero l'art. 20 CP_1
decies della L.R. 36/2005 e successive modifiche, rubricato “ decadenza dall'assegnazione “ recita, tra l'altro, “ la decadenza dall'assegnazione è disposta dal d'ufficio o su richiesta dell'ente CP_1
gestore, nei casi in cui: a) l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, ovvero non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla consegna “.
Estremi che ricorrono nel caso di specie essendo, innanzitutto, pacifico, per ammissione della ricorrente, che la stessa risiederebbe stabilmente nell'immobile dal 6 dicembre 2024 ( chiavi consegnate a maggio 2024 ) e di conseguenza che la stessa non ha stabilmente occupato l'immobile nel temine di trenta giorni dalla consegna, come invece imposto dalla legge.
Né possono ritenersi giustificazioni accettabili quelle fatte valere dalla ricorrente in risposta all'avvio del procedimento per la decadenza: la caldaia risulta essere stata sostituita ed attivata dall'ERAP
Marche entro il 31.07.2024 e l'assenza di mobilio non può certo costituire motivo per ritardare la stabile occupazione di un alloggio di edilizia popolare, stante le ragioni di tutela delle fasce deboli e bisognose cui l'edilizia popolare è finalizzata.
Del tutto sfornita di prova è poi rimasta l'affermazione per la quale l'immobile alla consegna non fosse idoneo all'uso abitativo. Come già evidenziato con l'ordinanza dell'11.04.2025, il Regolamento
Regionale n. 3 del 2014 all'art. 2, comma 5, prevede che, in caso di riscontrati vizi o difetti dell'alloggio assegnato, questi debbono essere denunciati nel verbale di presa in consegna. Nel caso di specie non solo nessuna denuncia è stata fatta quando sono state consegnate le chiavi dell'alloggio, ma neppure nei mesi successivi. Che la ricorrente abbia denunciato la presenza di vizi all'ERAP è rimasta circostanza allegata in maniera del tutto generica ( quando, con quali modalità a chi ) e non provata ( né la ricorrente ha chiesto di provarla ). Né la ricorrente ha dimostrato di avere dato tempestiva comunicazione all'ERAP dei motivi della ritardata occupazione.
Da quanto precede deve, pertanto, desumersi che l'immobile al momento della consegna era in stato idoneo all'uso abitativo e che i lavori eseguiti dalla ricorrente sull'impianto idrico, nel bagno, sull'impianto elettrico sono stati di carattere voluttuario, inidonei, come tali, a giustificare la non stabile occupazione dell'immobile da parte dell'assegnataria e del suo nucleo familiare nel termine di legge, pagina 5 di 8 Peraltro anche in questo caso gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in spregio al
Regolamento Regionale n. 3/2014, articoli 14 e 16.
Gli accertamenti eseguiti dal hanno poi consentito di appurare, al di là di ogni ragionevole CP_1
dubbio, che la assegnataria per oltre sette mesi non abbia occupato stabilmente l'immobile, come si è potuto evincere: dalla pressoché totale assenza di consumi idrici acquisita dall'amministrazione resistente in data 20.11.2024 ( nota Vivaservizi s.p.a. – doc. 3 resistente ), incompatibile con la stabile occupazione dell'immobile; dagli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale, sommariamente riportati in premessa ( doc. 5 resistente ) che hanno trovato riscontro documentale nel dato formale della mancata mutazione anagrafica del nucleo costituendo ( , Persona_4 Per_3
e – domanda di assegnazione del 06.10.2020 – doc. 14 resistente
[...] Controparte_3 CP_4
), alle cui esigenze abitative l'assegnazione avrebbe dovuto rispondere. Alla data di costituzione in giudizio del resistente ( 24.03.2025 ) solo la ricorrente risultava residente nell'alloggio CP_1
assegnato ( doc. 15,16 e 17 resistente ), peraltro su istanza depositata solo dopo avere avuto comunicazione dell'avvio del procedimento per la decadenza dall'assegnazione.
L'amministrazione resistente ha, quindi, eseguito tutti gli accertamenti istruttori necessari a stabilire l'effettiva situazione di inutilizzo dell'immobile ed il provvedimento impugnato è stato assunto dopo un'adeguata istruttoria, con congrua motivazione, da cui risultano gli elementi valutati e l'iter logico seguito per pervenire alla determinazione assunta, per cui appare pienamente legittimo e vincolante.
Per rendere legittima l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non è sufficiente, considerate le finalità dell'istituto, una sorta di animus detinendi ma l'effettiva, stabile occupazione dell'immobile.
Come correttamente rilevato dalla difesa del resistente, richiamando la giurisprudenza CP_1
formatasi al riguardo, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata occupazione stabile non riveste natura sanzionatoria consistendo nell'esercizio di un potere di autotutela a garanzia del perseguimento del pubblico interesse all'effettiva destinazione del bene immobile, realizzato con fondi pubblici, alle esigenze di colui che abbia concreta necessità dell'alloggio. Ciò che rileva, pertanto, non è l'elemento soggettivo della condotta tenuta dall'assegnatario, ma la circostanza obiettiva della mancata utilizzazione dell'abitazione onde garantire il corretto contemperamento degli interessi coinvolti, vale a dire quello pubblico alla assegnazione pagina 6 di 8 dell'alloggio a chi ne abbia effettiva necessità e quello privato dell'assegnatario a non vedersi sottratto l'alloggio, se non quando ricorrano effettivamente e concretamente i presupposti dettati dalla legge.
Nel caso che ci occupa tale contemperamento risulta essere stato frustato dalla totale assenza di un'effettiva e non differibile esigenza in capo all'assegnataria ricorrente, in ragione sia della sua comprovata mancata occupazione, non solo nel termine di legge di trenta giorni dalla consegna, ma nemmeno in un termine che possa ritenersi accettabile, sia in ragione del fatto che nessuno dei componenti del nucleo familiare oggetto di distacco, in relazione ai quali era stato assegnato un determinato punteggio in graduatoria, si fosse trasferito, all'epoca in cui la determina impugnata è stata adottata, nell'immobile, rendendo così palese l'assenza di qualsiasi esigenza abitativa da soddisfare con l'assegnazione in oggetto.
Alla luce delle pregresse considerazioni appare, quindi, evidente nel caso che ci occupa il detrimento tanto dell'interesse pubblico a che l'immobile, la cui destinazione è realizzata con fondi pubblici, venga destinato alle esigenze di chi ne ha concreta ed improcastinabile necessità, quanto di quello privato degli altri soggetti in graduatoria.
L'opposizione spiegata avverso la determina dirigenziale n. 12/25, Prot. 2172/25, resa Parte_1
dal Responsabile del Servizio U.O.C. Attività e Servizi Sociali del Comune di il Controparte_1
14.01.2025, notificata il 16.01.2025, va pertanto respinta siccome infondata.
Quanto alle competenze di lite, liquidate in dispositivo come da nota spese depositata dal CP_1
resistente siccome conforme al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00 ), della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria ) seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita dichiara l'opposizione/impugnazione spiegata da avverso la determina dirigenziale n. Parte_1
12/25, Prot. 2172/25 resa dal Responsabile del Servizio U.O.C. Attività e Servizi Sociali del Comune di il 14.01.2025, notificata il 16.01.2025, infondata e, per l'effetto, la respinge;
Controparte_1
pagina 7 di 8 condanna , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere al in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco p.t., le competenze di lite che si liquidano in complessivi € 5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 27.06.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
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