Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile - Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto BRACCIALINI Presidente
Dott. Pietro SPERA Giudice
Dr.ssa Cristina TABACCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento r.g. 344 / 2024 avente ad oggetto l'apertura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (art. 49 CCI) nei confronti della parte/impresa:
con codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
Visto il ricorso con cui il creditore procedente ha chiesto che Parte_1 venga dichiarato l'apertura di liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, in relazione a quanto segue. Con precedente decreto in data 21.9.2023 reso nel procedimento unitario R.G. 44-1/2023 questo Tribunale aveva disatteso la richiesta presentata dalla
[...] diretta all'apertura di liquidazione giudiziale a carico della Parte_1 [...]
sulla base dei seguenti rilievi: Controparte_1
“… Allegando la presenza di condanna esecutiva di primo grado per 132 mila euro in proprio favore, disposta da questo Tribunale con sentenza del 14.5.2022, la
[...] corrente in Colonnella ha chiesto l'apertura di liquidazione giudiziale Parte_1
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ha con pari determinazione contestato l'esistenza di uno stato di insolvenza. Il procedimento è stato differito in attesa dell'imminente decisione inibitoria della Corte d'appello che, in data 3.5.2023, non ha sospeso l'efficacia esecutiva della prima decisione;
e con sentenza del 24.6.2023 ha rigettato l'appello di confermando la sentenza del Tribunale. CP_2
Ciò premesso, rileva questa Sezione che la sussistenza del presupposto creditorio richiesto per potersi promuovere la liquidazione giudiziale è in oggi fuori discussione, dopo l'intervenuta conferma della decisione esecutiva di primo grado: l'attuale pendenza di procedimento di ricorso per Cassazione non contrasta con tale conclusione, visto che non si richiede in questa sede un accertamento debitorio con valore di giudicato e il “fumus” della pretesa di a trovato conferma in Parte_1 due gradi di giudizio. Piuttosto, è sul presupposto dell'insolvenza che va concentrata l'attenzione del caso, perché la parte creditrice rappresenta di avere tentato esecuzioni mobiliari e presso terzi con esito negativo e da ciò desume l'impossibilità della controparte di adempiere regolarmente i propri obblighi. Vi è da notare però che l'esito negativo del pignoramento mobiliare del 2.3.23 presso la sede sociale non è significativo di impossibilità di adempiere, dal momento che i beni strumentali occorrenti per il tipo di attività disimpegnata da KRONE - spedizioniere doganale - è limitata ad apparati e arredi di limitato valore. Inoltre, quanto agli esiti negativi di tre pignoramenti eseguiti presso banche, vi Contr è da dire che quello tentato presso si riferiva ad un'azienda di credito non più utilizzata da Circa i riferimenti all'inesistenza di depositi attivi sul conto CP_2 presso Banca CREDEM, che corrisponderebbero in tesi della ricorrente ad un oculato svuotamento del conto stesso dopo l'inizio dell'attività recuperatoria, non può negarsi il giusto rilievo della resistente secondo cui in nessuna occasione era stato descritto un rapporto ancora attivo con CREDEM al momento del pignoramento. Ancor meno significativo è il “rosso” sul conto corrente dell'impresa intrattenuto presso banca BPM, che costituisce il conto aziendale CP_2 operativo. Il saldo negativo è del tutto coerente con il fatto che a tale conto sia associata un'apertura di credito o “fido” (doc. 3 , concesso il 27.1.2023, CP_2 grazie al quale l'impresa può trarre la provvista finanziaria necessaria per la sua quotidiana attività. Proprio l'esistenza di tale recente fido dimostra che non si sono essiccati i canali creditizi di e questo è un elemento che pone in radicale discussione CP_2 la prospettata insolvenza. Tanto più che, come adeguatamente messo in luce nelle pagina 2 di 7 memorie difensive della resistente, non ricorrono ulteriori indizi sintomatici di insolvenza: non vi sono debiti erariali o previdenziali significativi;
non costano precetti o azioni esecutive in corso;
non vi è nessuna iscrizione di protesto a carico di
KRONE; i bilanci aziendali, i cui dati salienti sono riportati anche nelle pagg. 16-19 della memoria di costituzione, sono assolutamente tranquillizzanti e confortano circa la possibilità di tacitazione del procedente. Eloquente la seguente schematizzazione della solidità patrimoniale e vitalità economica di CP_2
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Da notare infine che le evidenze contabili, in particolare, danno conto di crediti per servizi di apprezzabile consistenza e quindi lascia perplessi la circostanza che non siano stati utilmente aggrediti questi ultimi, previo esperimento degli appropriati strumenti di indagine patrimoniale oggi disponibili. La vicenda in esame sembra quindi sostanzialmente riconducibile ad un acceso contenzioso tra le due imprese che, peraltro, ha già trovato risposta nelle due conformi pronunce di merito e che attende il giudizio di Cassazione per la sua definitività, ma che non incide minimamente sulla capacità della resistente di continuare regolarmente la propria attività commerciale. La richiesta di apertura di liquidazione giudiziale deve essere pertanto disattesa, ma non può essere accolta la domanda di responsabilità aggravata (richiesta da per la ragione che il credito azionato presso questo Ufficio CP_2 ha trovato integrale conferma nella sede di merito e la parte resistente non ha mai operato per una ragionevole sistemazione della posta corrispondente, neanche dopo la conferma della Corte del merito;
ragioni che giustificano così anche l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
…” Con successivo ricorso del 20 dicembre scorso, la stessa ricorrente ha riproposto identica richiesta liquidatoria ribadendo le proprie Parte_1 ragioni di credito, confermate dalla favorevole decisione ottenuta in appello, sottolineando i vani tentativi di recupero delle spettanze attraverso le procedure esecutive;
come pure, censurando i comportamenti tenuti dalla controparte di spostamento delle disponibilità bancarie allo scopo di sfuggire ai successivi tentativi di pignoramento. Costituendosi nell'odierna sede, ribadisce tutte le Controparte_1 contestazioni già svolte in precedenza sulla sussistenza del debito rappresentato dalla ricorrente, evidenziando la proposizione di ricorso per Cassazione contro le sentenze favorevoli a quest'ultima, e ha contestato lo stato di insolvenza. All'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 4 Marzo scorso, e anche alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa circa la sopravvenuta inattività della stessa, il Collegio rileva quanto segue. Sono fuori discussione i presupposti economici che consentono l'apertura della liquidazione giudiziale. Le soglie di redditività aziendale superiori ai limiti di cui pagina 4 di 7 all'articolo 2.1 lett. d) del Codice della crisi sono evidenti nei bilanci depositati per gli esercizi anteriori al 2024, mentre la verosimiglianza dell'esposizione debitoria verso la società procedente risulta confermata nei due gradi di giudizio di merito già celebrati. Ancora una volta, è sul parametro dell'insolvenza che si deve porre specifica attenzione, in quanto non è più possibile ripetere per gli ultimi due esercizi sociali il positivo giudizio sull'andamento aziendale formulato nelle precedenti occasioni dal Tribunale. In particolare, nel bilancio dell'esercizio 2023 si nota un dimezzamento dei ricavi (da euro 4.766.031 del 2022 ai 2.180.173 dell'anno in questione: doc. 057); ma è nell'anno 2024 che si assiste ad una vera e propria debacle economica (doc. 059), in quanto i ricavi della debitrice crollano verticalmente da tale ultima cifra ad appena
560,64 euro, determinando una significativa perdita di esercizio di circa 35 mila euro. La società risulta attualmente inattiva sia per quanto iscritto nella visura Contro camerale, sia per quanto dichiarato in udienza dal legale rappresentante sig. il quale ha riferito che per effetto del contenzioso con nell'ultimo anno Parte_1 tutti e quattro i dipendenti dell'impresa si sono licenziati e lo stesso amministratore si è a posto in quiescenza pensionistica: se ne desume che - con un capitale CP_1 sociale di 10500 euro - non è più una società operativa in grado di rientrare del debito maturato verso la ricorrente con i proventi della continuità aziendale. È vero che nello stato patrimoniale dei bilanci di precedenti esercizi e dello stesso 2024 veniva indicato un attivo patrimoniale di 160.000 €, ed esposti crediti per quasi 304 mila euro, ma si tratta di cespiti non immediatamente liquidabili e, a questo punto, di ben dubbia monetizzabilità, visto che sostanzialmente non vi è più una struttura aziendale efficiente in grado di gestire il recupero dei cespiti attivi. In definitiva, conclusivamente, non si ha contezza di risorse proprie dell'impresa, o messe a disposizione dei suoi soci, per azzerare l'attuale indebitamento verso In questo contesto non basta il minimo debito Parte_1 erariale a evitare la decozione, mentre si può parlare senza meno di una crisi di liquidità maturata nell'esercizio 2024 e di uno stato sostanzialmente liquidatorio della società debitrice (non ancora formalizzato) in cui è evidente lo sbilancio tra il debito liquido e le risorse proprie non immediatamente monetizzabili: come dire che ricorre lo stato di insolvenza, per come definito dall'articolo 2.1 lett. b) del Codice della crisi, con la conseguente necessità di dare corso alla procedura liquidatoria richiesta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
visti gli artt. 40, 49 e 121 CCI;
visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.
pagina 5 di 7 DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
c.f. con sede in Genova Via XX Settembre 2/47 CP_1 P.IVA_1 cap 16121 NOMINA quale giudice delegato, il presidente relatore;
NOMINA curatore l'Avv. CHIARA DOGLIANI, con studio in Genova, che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa resistente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno – 9 luglio 2025 ad ore 9,30 “in presenza” l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano 10^ stanza n. 12), avvertendo la società in liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentita e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle pagina 6 di 7 domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo della liquidazione;
ORDINA che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice in liquidazione giudiziale;
nonchè comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione. AUTORIZZA fin d'ora il pagamento del campione civile e concorsuale, dell'Iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura di liquidazione invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio in data 06/03/2025
Il Presidente Est.
Dr. Roberto BRACCIALINI
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