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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Francesca D'Antonio,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1467 del ruolo generale del Lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Mariano Gasparro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Agropoli, al Corso Garibaldi n. 38;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.; Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.03.2025, il ricorrente proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 400 2024 00060473 44 000, con cui l' gli aveva CP_1
richiesto di versare la somma complessiva di € 4.824,19, relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2023, per contributi IVS e sanzioni ad essi correlate.
Deduceva che la domanda di pagamento dell'Istituto Previdenziale era illegittima, in quanto la di cui egli Controparte_2
era legale rappresentante, aveva cessato la propria attività il 31.01.2017, con cancellazione dal Registro delle Imprese di Salerno avvenuta in data
30.06.2018.
Evidenziava, quindi, che a seguito della cessazione dell'attività menzionata,
nessuno obbligo contributivo poteva dirsi sorto, difettando il requisito della partecipazione personale al lavoro di impresa.
Tanto premesso adiva il giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Salerno, al fine di sentire: “in via preliminare, sospendere l'efficacia
esecutiva avviso di addebito n. 400 2024 00060473 44000. Accogliere il ricorso
e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima e nulla nonché revocare
l'avviso di addebito n. 400 2024 00060473 44 000 impugnato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che
se ne dichiara antistatario”.
Con provvedimento reso in data 10.03.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva, evidenziando di CP_1
aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione. Tanto chiarito, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Indi, all'udienza del 16.10.2026, questo giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott. Romano Gibboni in forza del Decreto n. 183/2025 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno,
ricevute le sole note di trattazione scritta a firma del procuratore di parte ricorrente, decideva la controversia con sentenza.
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da Parte_1
, in qualità di legale rappresentante della con il ricorso
[...] CP_2
introduttivo del giudizio.
È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che il procuratore di parte ricorrente, con le note di trattazione scritta, trasmesse in data 7.10.2025, ha evidenziato che ad aprile 2025 l ha disposto la cancellazione dell'attività CP_1
di cui era titolare il suo assistito, con decorrenza dal 30.06.2018.
L' , dal canto suo, costituendosi, ha prodotto il provvedimento di sgravio CP_1
dell'avviso di addebito n. 400 2024 00060473 44 000 oggetto dell'opposizione.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, dal momento che non sussiste più alcuna richiesta di pagamento legata all'omissione contributiva per cui è causa.
Per le ragioni esposte, deve dirsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso da lui depositato Parte_1
in data 6.03.2025.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico della parte convenuta e ciò in considerazione del fatto che lo sgravio dell'atto impositivo, inverante il riconoscimento della fondatezza della domanda di parte ricorrente, è avvenuto in epoca successiva alla data del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1467 del ruolo generale del Lavoro
dell'anno 2025 promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata con il ricorso depositato il 6.03.2025;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in € 852,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Salerno, 16/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio