Art. 12. Confisca.
Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell' art. 240 del Codice penale .
Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell' art. 240 del Codice penale .