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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/09/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 478/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Diego D'Adderio Parte_1
Parte appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Paola Riccio e Controparte_1
Riccardo Pizzi, entrambi del Foro di Ancona
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15 maggio 2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 4 aprile 2025 con cui il Tribunale di Ancona, accertata la tempestività della disdetta del contratto di locazione scaduto in data 15 luglio 2024 - inviata il 5 gennaio 2024 ad esso conduttore dal proprietario dell'immobile sito in Senigallia (AN) alla via Montello n. 22 - lo aveva condannato al rilascio di detto immobile libero da cose e/o persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 30 settembre 2025, nonché al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha censurato l'errore del Tribunale nel qualificare l'azione esperita in termini di sfratto, anziché di licenza per finita locazione, ad onta della chiara intestazione e delle conclusioni ivi formalizzate, adducendo un
“lapsus calami”; ha evidenziato che la narrativa dell'atto in questione non appariva incompatibile con una domanda di licenza per finita locazione, posto che, a fronte di una scadenza contrattuale naturale al 16 luglio 2024, l'azione era stata proposta solo in data 28 novembre 2024, dunque non era tempestiva, continuando il locatore a percepire i canoni di locazione, solo successivamente qualificati come indennità di occupazione;
ha aggiunto che il Tribunale aveva travalicato i limiti dell'esercizio della potestà di riqualificare un atto, così pervenendo al risultato di autorizzare indebitamente la modifica dell'originaria domanda e di violare il principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato;
che la formula originariamente adottata dall'intimante aveva inciso anche sull'impostazione della strategia difensiva di esso intimato, il quale, a fronte di una domanda correttamente qualificata, avrebbe potuto formulare richiesta di concessione della massima proroga in ragione delle sue condizioni economiche e di salute, onde reperire un nuovo alloggio.
L'appellante ha censurato, altresì, il regime delle spese processuali adottato dal primo giudice, senza alcuna considerazione per la condizione economica dell'intimato. L'appellante ha, pertanto, insistito per la convalida della licenza per finita locazione alla data del 16/07/2026, con integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condanna dell'intimante appellato alle spese del presente grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La parte narrativa dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado, recante nell'intestazione e nelle conclusioni il formale richiamo all'intimazione di licenza per finita locazione, presenta contenuti essenzialmente descrittivi di una vicenda del rapporto di locazione dell'immobile ad uso abitativo inequivocabilmente qualificabile come successione di Per_1
, nella veste di proprietario e locatore, alla dante causa dopo che
[...] Controparte_2 quest'ultima già aveva tempestivamente esercitato con racc. del 5 gennaio 2024, ricevuta l'8 gennaio 2024, la facoltà di disdetta, rispetto al termine, già prorogato, di scadenza del contratto al
15 luglio 2024.
Figura, inoltre, nel corpo dell'intimazione il chiaro riferimento alla circostanza dell'ormai trascorso termine suddetto, senza che fosse avvenuta la riconsegna dell'immobile, cui facevano seguito due formali diffide ad effettuare tale consegna, rispettivamente entro il 16 settembre 2024 ed entro il 31 ottobre 2024, rimaste senza esito.
Infine, in seno all'intimazione viene riferita la circostanza che il conduttore ha regolarmente adempiuto all'obbligazione pecuniaria nascente dal contratto versando le mensilità di canone fino a luglio 2024, mentre a partire da agosto 2024 i versamenti eseguiti dal medesimo vengono imputati ad indennità di occupazione;
tale resoconto, nella rappresentazione dei fatti offerta dall'intimante, evidentemente mira a descrivere la situazione di mero fatto venutasi a creare al maturare del termine di scadenza, non più giustificata dall'esistenza di un titolo contrattuale.
Alla stregua del tenore complessivo dell'intimazione è, dunque, possibile affermare che la stessa abbia avuto ad oggetto lo sfratto, non già la licenza, per finita locazione, nel senso che in essa risulta sufficientemente esplicitata l'intenzione dell'intimante di agire, a seguito della scadenza del contratto, non già prima di questa, per recuperare la materiale disponibilità dell'immobile, non più detenuto dalla controparte in forza di titolo convenzionale, bensì dalla stessa occupato ormai sine titulo.
Del resto, in seno all'atto le formule solenni che precedono le conclusioni si sostanziano nell'univoca ed espressa intimazione di sfratto per finita locazione, nell'invito a lasciare l'immobile immediatamente libero da persone e cose, quindi nella citazione a comparire innanzi al Tribunale per sentire convalidare lo sfratto per finita locazione.
Se a quanto detto innanzi si aggiunge la considerazione circa la piena conoscenza da parte dell'intimato del contenuto delle diffide stragiudiziali, formulate nei chiari termini di richieste di immediato rilascio dell'immobile per ormai intervenuta scadenza contrattuale, è possibile escludere che all'intimazione in esame afferiscano quei caratteri di ambiguità ed equivocità di contenuti invocati dall'appellante a sostegno dell'unico motivo di gravame.
Ne dscende che la sentenza impugnata possa essere integralmente confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccomenza e si liquidano in dispositivo, posto che l'ammissione dell'appellante al non lo esime, in quanto soccombente, dalla Parte_2 responsabilità ex art. 91 cpc nei confronti della controparte trascinata in giudizio e risultata vittoriosa, essendo finalizzata unicamente a porre a carico dello Stato l'obbligo di pagare il compenso professionale al difensore, in esecuzione del mandato ad litem
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di , che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 478/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Diego D'Adderio Parte_1
Parte appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Paola Riccio e Controparte_1
Riccardo Pizzi, entrambi del Foro di Ancona
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15 maggio 2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 4 aprile 2025 con cui il Tribunale di Ancona, accertata la tempestività della disdetta del contratto di locazione scaduto in data 15 luglio 2024 - inviata il 5 gennaio 2024 ad esso conduttore dal proprietario dell'immobile sito in Senigallia (AN) alla via Montello n. 22 - lo aveva condannato al rilascio di detto immobile libero da cose e/o persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 30 settembre 2025, nonché al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha censurato l'errore del Tribunale nel qualificare l'azione esperita in termini di sfratto, anziché di licenza per finita locazione, ad onta della chiara intestazione e delle conclusioni ivi formalizzate, adducendo un
“lapsus calami”; ha evidenziato che la narrativa dell'atto in questione non appariva incompatibile con una domanda di licenza per finita locazione, posto che, a fronte di una scadenza contrattuale naturale al 16 luglio 2024, l'azione era stata proposta solo in data 28 novembre 2024, dunque non era tempestiva, continuando il locatore a percepire i canoni di locazione, solo successivamente qualificati come indennità di occupazione;
ha aggiunto che il Tribunale aveva travalicato i limiti dell'esercizio della potestà di riqualificare un atto, così pervenendo al risultato di autorizzare indebitamente la modifica dell'originaria domanda e di violare il principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato;
che la formula originariamente adottata dall'intimante aveva inciso anche sull'impostazione della strategia difensiva di esso intimato, il quale, a fronte di una domanda correttamente qualificata, avrebbe potuto formulare richiesta di concessione della massima proroga in ragione delle sue condizioni economiche e di salute, onde reperire un nuovo alloggio.
L'appellante ha censurato, altresì, il regime delle spese processuali adottato dal primo giudice, senza alcuna considerazione per la condizione economica dell'intimato. L'appellante ha, pertanto, insistito per la convalida della licenza per finita locazione alla data del 16/07/2026, con integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condanna dell'intimante appellato alle spese del presente grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La parte narrativa dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado, recante nell'intestazione e nelle conclusioni il formale richiamo all'intimazione di licenza per finita locazione, presenta contenuti essenzialmente descrittivi di una vicenda del rapporto di locazione dell'immobile ad uso abitativo inequivocabilmente qualificabile come successione di Per_1
, nella veste di proprietario e locatore, alla dante causa dopo che
[...] Controparte_2 quest'ultima già aveva tempestivamente esercitato con racc. del 5 gennaio 2024, ricevuta l'8 gennaio 2024, la facoltà di disdetta, rispetto al termine, già prorogato, di scadenza del contratto al
15 luglio 2024.
Figura, inoltre, nel corpo dell'intimazione il chiaro riferimento alla circostanza dell'ormai trascorso termine suddetto, senza che fosse avvenuta la riconsegna dell'immobile, cui facevano seguito due formali diffide ad effettuare tale consegna, rispettivamente entro il 16 settembre 2024 ed entro il 31 ottobre 2024, rimaste senza esito.
Infine, in seno all'intimazione viene riferita la circostanza che il conduttore ha regolarmente adempiuto all'obbligazione pecuniaria nascente dal contratto versando le mensilità di canone fino a luglio 2024, mentre a partire da agosto 2024 i versamenti eseguiti dal medesimo vengono imputati ad indennità di occupazione;
tale resoconto, nella rappresentazione dei fatti offerta dall'intimante, evidentemente mira a descrivere la situazione di mero fatto venutasi a creare al maturare del termine di scadenza, non più giustificata dall'esistenza di un titolo contrattuale.
Alla stregua del tenore complessivo dell'intimazione è, dunque, possibile affermare che la stessa abbia avuto ad oggetto lo sfratto, non già la licenza, per finita locazione, nel senso che in essa risulta sufficientemente esplicitata l'intenzione dell'intimante di agire, a seguito della scadenza del contratto, non già prima di questa, per recuperare la materiale disponibilità dell'immobile, non più detenuto dalla controparte in forza di titolo convenzionale, bensì dalla stessa occupato ormai sine titulo.
Del resto, in seno all'atto le formule solenni che precedono le conclusioni si sostanziano nell'univoca ed espressa intimazione di sfratto per finita locazione, nell'invito a lasciare l'immobile immediatamente libero da persone e cose, quindi nella citazione a comparire innanzi al Tribunale per sentire convalidare lo sfratto per finita locazione.
Se a quanto detto innanzi si aggiunge la considerazione circa la piena conoscenza da parte dell'intimato del contenuto delle diffide stragiudiziali, formulate nei chiari termini di richieste di immediato rilascio dell'immobile per ormai intervenuta scadenza contrattuale, è possibile escludere che all'intimazione in esame afferiscano quei caratteri di ambiguità ed equivocità di contenuti invocati dall'appellante a sostegno dell'unico motivo di gravame.
Ne dscende che la sentenza impugnata possa essere integralmente confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccomenza e si liquidano in dispositivo, posto che l'ammissione dell'appellante al non lo esime, in quanto soccombente, dalla Parte_2 responsabilità ex art. 91 cpc nei confronti della controparte trascinata in giudizio e risultata vittoriosa, essendo finalizzata unicamente a porre a carico dello Stato l'obbligo di pagare il compenso professionale al difensore, in esecuzione del mandato ad litem
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di , che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente