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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 30/10/2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. Carmela Ascone, per delega dell'Avv. IA Calogero, la quale si riporta al ricorso introduttivo, alle note autorizzate e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
L'Avv. Giovanna Suriano, per delega dell'Avv. Angela IA GA, per l' , la quale CP_1 si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni ivi formulate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana Profazio nella causa iscritta al n. RG 2316/2025, all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. IA Calogero, come da procura in Parte_1 atti ricorrente
e
, in persona del suo legale rappre- Controparte_2 sentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela
IA GA e RI TO, come da procura in atti.
1 resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.00, assenti le parti delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2025, la sig.ra , unica erede del sig. Parte_1
, deceduto e già titolare della pensione VOCOM n. 36010035, deduceva Persona_2 che, con missiva del 10.03.23, l' di Palmi la informava che sulla pensione del padre CP_1 erano state corrisposte somma non dovute per un importo di € 980,34 atteso che era stata corrisposta una maggiorazione sociale non dovuta a causa del possesso di redditi superiori a limiti di legge nel periodo 2001/2005.
Riteneva applicabile al caso di specie la disciplina prevista per gli indebiti pensionistici dagli art. 52 Legge 88/1989 e art. 13 Legge 412/91 e il principio sancito dal combinato disposto di queste due norme, quello cioè dell'irreperibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione o di altro emolumento dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del procedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato.
Evidenziava, altresì, che nel caso di specie era intervenuta la decadenza prevista dal comma 2 dell'art. 13 Legge 412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati o degli utenti incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche o assistenziali, provvedendo entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Nel caso concreto l richie- CP_2 deva nel 2023 la restituzione di somme risalenti agli anni dal 2001 al 2005 e ciò aveva comportato non solo la decadenza, ma anche la prescrizione del credito per il decorso di più di dieci anni.
Sosteneva, infine, che la Legge 662/97 art. 1 c. 260-261 stabiliva che il recupero della somma non poteva essere effettato nel caso di reddito personale inferiore a € 16.000,00.
Chiedeva che venisse dichiarato che nulla doveva restituire all' per le causali di cui CP_1 alla missiva del 10.3.2023, con la condanna dell'Ente alla restituzione di quanto trattenuto sulla sua pensione.
Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando il dedotto avversario chieden- CP_1 done il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rasse- gnate dalle parti è stata trattenuta in decisione.
2 La ricorrente agisce per ottenere l'accertamento negativo di due indebiti fatti valere dall' . CP_1
Il primo indebito, dell'importo di € 729,44 è sorto a seguito della riliquidazione della pensione e riguarda le somme percepite in più dagli anni 2001 al 2005.
L' sostiene di aver inviato il modello TE08 al de cuius della ricorrente nell'anno CP_1
2005, in realtà non vi è alcuna prova del ricevimento da parte di quest'ultimo.
Vi è, al contrario prova della richiesta di indebito con la missiva del 18.11.2014.
All'indebito previdenziali ed assistenziale è applicabile la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 cc.
In conseguenza di ciò trattandosi di somme di cui si richiede la restituzione relative agli anni dal 2001 al 2005 ed avendo interrotto l' la prescrizione solo con la missiva del CP_1
18.11.2014, sono da ritenersi estinte perché prescritte le somme indebite relative agli anni dal 2001 al 2003.
L' avrà diritto, invece alla restituzione delle somme versate in più sulla pensione CP_1 liquidata negli anni 2004 e 2005 in quanto importi non prescritti.
Dal modello TE08 risulta che gli importi ancora dovuti sono per l'anno 2004 € 99,97, mentre per l'anno 2005 € 76,90. Per un totale di € 176,87.
E l' avrà diritto alla restituzione della suddetta somma in quanto non sussistono nel CP_1 caso di specie i presupposti per la sanatoria prevista dal combinato disposto degli art. 52
Legge 88/89 e 13 Legge 412/91.
L'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, prevede che "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ... possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione".
Il secondo comma dello stesso articolo statuisce che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato...";
L'art. 13 della legge 412/1991, che ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo sopra riportato, dispone che "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo
1989 n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
3 all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite".
La combinata lettura dell'art. 52, commi 1 e 2, e dell'art. 13, comma 1 (che offre l'interpre- tazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l' può in ogni CP_2 momento rettificare la pensione, ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' medesimo, salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del CP_2 pensionato o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall'
[...]
. CP_3
Nel caso di specie non risulta un provvedimento definitivo di pensione in quanto l'indebito nasce da un ricalcolo, da una riliquidazione della pensione, né tanto meno il suddetto indebito risulta essere dovuto ad un errore dell' . E non ha rilevanza se il sig. CP_1 Pt_1 fosse o meno in buona fede in quanto tutti i presupposti per la sanatoria devono sussistere contemporaneamente.
Passando a considerare il secondo indebito, quest'ultimo riguarda la somma di € 250,90, ed
è sorte a seguito della dichiarazione dei redditi dell'anno 2011.
Anche in questo caso non è configurabile alcun errore dell'Ente, visto che la modifica dell'importo della pensione è avvenuta a seguito della dichiarazione dei redditi comunicati regolarmente dal pensionato, da cui è emerso un superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per godere delle prestazioni a sostegno del reddito.
Ed invero, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenzia- le stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
L' , ai sensi del comma 2 dell'art 13, procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Escluso il dolo dell'interessato, si versa nel caso di specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute, in presen-
4 za di puntuali e complete dichiarazioni del pensionato, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L.
412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n. 13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scaden- CP_1 za dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass. n.13915/21).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l' abbia agito tempestiva- CP_1 mente per recuperare l'indebito.
Trattandosi di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2011 e quindi presentati nell'anno
2012, l'Istituto avrebbe dovuto intraprendere l'azione di recupero entro il 31.12.2013. La richiesta di indebito è stata ricevuta dalla ricorrente il 18.11.2013 e quindi nel rispetto del termine previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 412/1991.
Ancora, prima della scadenza della prescrizionale decennale l' ha reiterato la richiesta CP_1 di restituzione somme con la missiva del 10.3.2023 ed ha, pertanto, interrotto la prescrizio- ne.
Quindi nel caso di specie non si è verificata alcuna decadenza né tanto meno prescrizione con riferimento al secondo indebito, che dovrà ritenersi legittimo.
Concludendo la ricorrente sarà tenuta a restituire all' l'importo di € 428,81 (dato dalla CP_1 somma di € 176,87 e di € 250,90) a fronte della maggior somma richiesta con la missiva del
10.3.2023, pari ad € 980,34.
Con riferimento all'invocata applicazione dell'art. 1 della Legge 662/1997, si rileva che tale legge è inesistente e non è stato possibile rinvenire il principio in essa sancito in altre norme attualmente in vigore.
La riduzione della somma richiesta dall' comporterà la compensazione delle spese. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara che la ricorrente deve restituire all la somma di € 428,81 per le CP_1 causali indicate nella missiva del 10.3.2023;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso, in Palmi, lì 30.10.2025
5 Il G.O.P
Dott.ssa Giuliana Profazio
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