Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8417/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Persico Carlotta, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa e dal funzionario dott. CP_2
, domiciliato come da memoria costitutiva;
Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato il 14.10.2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 dedotto di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di CP_1 docente per oltre 36 mesi di servizio, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, in forza dei seguenti contratti a tempo determinato: dal 9/10/2019 al 31/8/2020, presso Ist Prof Industria e Artigianato - Ipsia
Dalmazio Birago di Torino;
dal 15/10/2020 al 31/8/2021, presso Istituto Superiore - I.i.s. Galilei - Ferrari di
Torino; dal 6/9/2021 al 31/8/2022, presso Ist Prof Industria e Artigianato - Ipsia Dalmazio
Birago di Torino;
1
Birago di Torino.
La ricorrente ha quindi dedotto la sussistenza di un'abusiva reiterazione dei contratti a termine, in forza dei quali ha esercitato nei periodi sopra indicati l'attività di docente fino al termine delle lezioni ed in assenza di ragioni sostitutive di colleghi aventi diritto alla conservazione del posto, dunque su posti vacanti e privi di titolare. Ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.
165/2001.
Inoltre, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di CP_1 euro 2.000 tramite la suddetta carta elettronica, oltre accessori dalla maturazione al saldo, quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Il convenuto si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto delle CP_1 domande.
La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
Reiterazione contratti di lavoro a tempo determinato.
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sent. n. 22552/2016, a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema
Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale scolastico e le supplenze (annuali su organico di diritto ex art. 4 c. 1 l. 124/1999, temporanee su organico di fatto ex art. 4 c. 2, temporanee ex art. 4 c. 3), ha preso in rassegna il sistema delle graduatorie e
2 sintetizzato la disciplina introdotta dalla l. 107/2015, per concludere nel senso dell'incompatibilità della disciplina speciale valevole per la scuola pubblica con le norme contenute nel d.lgs 368/2001 con riferimento ai requisiti di forma del contratto a termine ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Quindi ha ricordato la sentenza pronunciata dalla CGUE il 26 novembre 2014, ed altri e la sentenza 187/2016 pronunciata dalla Corte Costituzionale con Per_1 cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del
1999 (nella parte in cui autorizza mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, senza che ragioni obiettive lo giustifichino), per poi pervenire a precisare quali siano le condizioni per la configurabilità dell'abuso.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato: “(…) 63. (…) il Collegio intende muoversi nell'ottica di una individuazione della sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale, e che conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principii affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1, fatto segno all'intervento rammentato in premessa.
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del
2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”.
La Corte, con riguardo ai contratti stipulati ex art. 4 c. 1 l. cit. di durata complessiva superiore ai 36 mesi, anche non continuativi e stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015, quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione, ha ricordato la vigenza del divieto di conversione nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico e rilevato come la misura della stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura satisfattiva rispetto ai pregressi abusi, idonea sanzionare e da cancellare l'illecito comunitario.
3 Quanto invece ai docenti non aventi concrete chance di stabilizzazione, la Corte ha riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno ex art. 32 della legge 183/2010.
Ricostruito in sintesi quanto accaduto nel mondo della scuola a seguito dell'impiego dei contratti di lavoro a termine per il conferimento di incarichi di supplenza, deve ora essere evidenziato che la fattispecie in concreto esaminata dimostra come, evidentemente, con il piano assunzionale straordinario voluto dal legislatore nel
2015 e con la misura della cadenza triennale dei concorsi a copertura dei posti vacanti e disponibili voluta dalla legge 107/2015, non si è posto definitivamente fine al ricorso reiterato di contratti a tempo determinato in contrasto con il diritto dell' CP_4
La norma contenuta nell'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015 che fissava la durata complessiva dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, è stata abrogata dall'articolo 4 bis del decreto legge 87/2018 convertito dalla legge 96/2018.
Pertanto, non essendo contestato che l'odierna ricorrente con i contratti a termine sopra richiamati sia stata assunta per la copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, risulta che il 4° contratto a termine, stipulato con riferimento al periodo dal 1/9/2022 al 31/8/2023 (dopo un periodo di servizio di 36 mesi anche se non consecutivi), si ponga in contrasto con il diritto dell'UE. siccome consentito da una normativa nazionale che, pur prevedendo in astratto la cadenza triennale dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili, di fatto consente la reiterazione illimitata di contratti a termine per le supplenze su posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno.
Liquidazione del danno.
Con la sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della S.C. hanno espresso il seguente principio: “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed
4 un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La norma richiamata dalle Sezioni Unite è stata sostituita in seguito da quella di analogo tenore contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2015.
L'art. 36, c. 5, del d.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 131/2024 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”, convertito dalla legge n. 166/2024 , stabilisce:
“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Si ritiene di dover applicare la nuova disposizione anche alla fattispecie in esame per le condivisibili ragioni espresse nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio iscritto al numero RGL 5801/2024 a cui si rinvia ai sensi dell'articolo 118 disp. att.
c.p.c.:
“37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai
5 sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
38. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per
l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento.
41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art.
36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.”.
Si richiama, inoltre, l'ordinanza Cass. n. 19229/2022 in cui è stato espresso il principio secondo cui: “(…). “[…] 1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo
l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito".
La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. (…).”
Pertanto, nella fattispecie in esame appare congruo liquidare il danno nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, importo da parametrarsi, come da busta paga del mese di agosto 2023 in atti, ad una retribuzione mensile di euro 2.173,28 lordi, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6 Carta docenti.
Con riferimento alla formazione dei docenti dipendenti del Controparte_1
, devono essere richiamati:
[...]
l'art. 282 del d.lgs 297/1994 a mente del quale l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
l'art. 64 del CCNL da ult. cit che prevede: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di una normativa collettiva e di fonte legislativa che non opera alcuna differenziazione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
Lo stesso convenuto nella propria memoria ha richiamato la nota CP_1 ministeriale n. 35 del 07.01.2016 con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione professionale, ove è specificato che detta formazione “comprende nell'ambito dei destinatari tutto il personale docente, di ruolo e non di ruolo, atteso che si legge “la formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore
7 decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
8 La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato:
d) che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
[...]
, ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, Controparte_1 ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non
9 può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di t. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
10 graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici oggetto di domanda: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con riferimento al CP_1 credito rivendicato dalla ricorrente in relazione all'anno scolastico 2019/2020, infatti, è infondata.
L'incarico è stato conferito il 9 ottobre 2019 e la ricorrente con raccomandata ricevuta dal in data 18.3.2024, ha validamente interrotto il decorso del CP_1 termine quinquennale di prescrizione (cfr. doc. depositato in data 9.5.2024).
In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dell'importo complessivo di euro 2.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento per la fase di
11 discussione, in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, e con distrazione in favore del Difensore di parte ricorrente antistataria.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
• dichiara la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno in CP_1 favore della parte ricorrente liquidato nella somma corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR da parametrarsi ad una retribuzione mensile di euro 2.173,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell'importo complessivo di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 3.408,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA
e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlotta Persico.
Torino, 20.5.2025
la Giudice
Sonia SALVATORI
12