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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile tra
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO PATRIZIA;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'assistenza dell'avv. ROSSI CP_1 C.F._2
MARLENE;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza tenuta in data 19/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2023, a – tra le altre Parte_1
cose – chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10/09/2016, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte II, Serie A, atto n. 47, anno 2016), oltre a chiedere la regolamentazione delle frequentazioni della figlia col padre e la previsione, in capo a quest'ultimo, della previsione di un assegno di mantenimento della figlia di importo pari ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La parte resistente, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del
19/11/2024, le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
Il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio, previa rinuncia da parte dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è
protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Persistendo un contrasto in ordine alle pronunce accessorie del divorzio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , in data 10/09/2016, trascritto nei registri dello
[...] CP_1
stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 47, dell'anno 2016);
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/12/2024.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile tra
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO PATRIZIA;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'assistenza dell'avv. ROSSI CP_1 C.F._2
MARLENE;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza tenuta in data 19/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2023, a – tra le altre Parte_1
cose – chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10/09/2016, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte II, Serie A, atto n. 47, anno 2016), oltre a chiedere la regolamentazione delle frequentazioni della figlia col padre e la previsione, in capo a quest'ultimo, della previsione di un assegno di mantenimento della figlia di importo pari ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La parte resistente, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del
19/11/2024, le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
Il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio, previa rinuncia da parte dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è
protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Persistendo un contrasto in ordine alle pronunce accessorie del divorzio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , in data 10/09/2016, trascritto nei registri dello
[...] CP_1
stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 47, dell'anno 2016);
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/12/2024.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo