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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7059 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 4906/2020 All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SANTELLA SERGIO avv. Politano in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. AFFATATO MARIA GRAZIA avv. Mancini in sost
Controparte_2
)
[...]
Avv. AFFATATO MARIA GRAZIA
Controparte_3
Avv. DE LUCIA SALVIO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4906 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di erede universale di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Monte Santo n. 35, presso lo studio dell'avv. Sergio Santella,
(C.F. – PEC: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende, giusta procura in atti
– APPELLANTE – E
(già Controparte_4 [...]
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia
Affatato (C.F. – PEC: ) che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
– APPELLATA – E
Controparte_5
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
pagina 2 di 14 Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvio De Lucia (C.F. – C.F._4
PEC: che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_3
– APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, in qualità di erede universale di , Parte_1 Persona_1 ha impugnato la sentenza n. 794/2020 del 23/07/2020, emessa dal Tribunale di Viterbo – pubblicata il
23/07/2020 – resa nel procedimento R.G. n. 2822/2016 promosso dallo stesso nei confronti Parte_1 di (Già e del Controparte_4 Controparte_1 [...]
. Controparte_6
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di erede del sig. Parte_1 Persona_1 conveniva in giudizio la società e il Controparte_1 Controparte_6
innanzi al Tribunale Ordinario di Viterbo per sentir condannare la prima
[...] all'indennizzo ovvero risarcimento del danno quantificato nella somma di euro 110.772,14 o della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia. A sostegno della propria domanda il ricorrente premetteva che in data 2.04.2014 il sig. stipulava una polizza assicurativa con la Persona_1 convenuta, per i danni da grandine e avversità atmosferiche riguardanti i prodotti Controparte_1 agricoli del proprio fondo sito in Vetralla, località Doganella. Precisava che la garanzia assicurativa veniva stipulata per mezzo della di difesa delle attività agricole del , Parte_2 CP_3 ed aveva ad oggetto una quantità di 2780,00 quintali di mele fuji ad un prezzo di 57,94 al quintale ed una quantità di 200 quintali di mele red ad un prezzo di 40,91 al quintale e copriva l'evento
“grandine”, “il colpo di sole”, “vento caldo” e “venti forti”. Esponeva che con tre Persona_1 diverse denunce aveva lamentato il danno alle mele red e fuji causato dalla grandine e vento forte avvenuti il 12.09.2014, 14.10.2014 e il 24.10.2014 che avevano distrutto il raccolto oggetto di assicurazione. Rappresentava altresì che a seguito delle denunce intervenivano due periti dell'Assicurazione che reputavano che l'evento denunciato non si fosse verificato nei termini contrattuali previsti. Contestava, dunque, tale perizia e la impugnava. In sede di appello i periti a maggioranza ritenevano la quantità di frutti mercantili non percentualizzabile, mentre il perito di parte non concordava con tale conclusione, affermando che gran parte del prodotto era commercializzabile prima che l'evento atmosferico denunciato, ossia prima che il forte vento provocasse la caduta a terra dei prodotti danneggiandoli e rendendoli affetti da marciume lenticellare dovuto al contatto con il suolo. Concludeva, pertanto, affermando che il danno da vento forte subito dal padre, sig. Per_1
pagina 3 di 14 Per_
riguardava il 72% pari a 1800 q.li di mele fuji e 158,40 q.li di mele red chief mentre il 2% era rimasto sulle piante ed il 26% era caduto per ticchiolatura. Ritenendo la perizia ingiusta ed illegittima poiché affetta da errore di fatto e contraria ai patti contrattuali, la impugnava affinché Parte_1
l'Intestato Tribunale condannasse la al risarcimento ovvero indennizzo per tutti i Controparte_1 danni subiti provocati dal sinistro alla coltivazione del prodotto mele fuji e mele red chief, quantificati in 110.772,14 euro totali. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., la quale contestava tutto quanto “ex adverso” dedotto e richiesto in quanto infondato in fatto e in diritto oltre che non provato. Eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore per non aver dimostrato la qualità di unico erede universale di osservando come dal primo bollettino di campagna del 6.10.2014 durante la verifica Persona_1 peritale sul frutteto risultava aver presenziato la moglie dell'assicurato, sig.ra , CP_7 litisconsorte necessaria del giudizio. Altresì in via preliminare eccepiva la genericità e l'indeterminatezza della domanda con contestuale nullità della citazione, poiché nell'atto non vi era specificazione in ordine ai profili oggettivi e soggettivi dell'invocato obbligo di pagamento a carico della convenuta Compagnia di Assicurazioni e non vi era alcun supporto probatorio. Nel merito, la Per_ convenuta contestava il diritto del sig. rappresentando che sulla polizza n. 000008009022708118 erano state aperte 3 denunce di sinistro, il 12.09.2014 per grandine, il 14 e 24.10 del 2014 per vento forte e che nella prima perizia, svolta il 6.10.2014, era stato rilevato un danno da grandine pari all'incirca al 4%, ma era stato anche constatato che la produzione di mele fuji era colpita in modo grave dalla fitopatia ticchiolatura e dal parassita carpocapsa. Durante la prima perizia, inoltre, il perito assicurativo aveva constatato che il prodotto aveva già raggiunto il massimo della maturazione e aveva iniziato la cascola naturale, per di più favorita dal grave attacco parassitario. Aggiungeva che a seguito di nuova denuncia per vento forte del 14 ottobre veniva effettuata una nuova perizia nella quale non si riconosceva alcun indennizzo in quanto il fenomeno non si era verificato secondo le definizioni contrattuali della garanzia (velocità superiore a 14 m/s). Successivamente in data 24 Per_ ottobre, il sig. presentava ulteriore denuncia ma anche durante l'ultimo sopralluogo veniva constatato che il prodotto era sovra - maturo e colpito in forma grave dalle patologie già riscontrate in occasione delle prime verifiche peritali, e quindi il prodotto veniva posto fuori rischio a norma dell'art
2, 10 e 11 lettera j delle condizioni generali di assicurazione. Infine, a seguito di richiesta di perizia d'appello il collegio peritale dichiarava di ritenere che fosse presente una modestissima percentuale di frutti “mercantili” in quanto aventi possibilità di commercializzazione, ma che la quantità di prodotto
“immune da ogni malattia tara o difetto” come previsto dall'art. 10 delle condizioni generali di Per_ assicurazioni era impercentualizzabile. Ad ogni modo, la convenuta esponeva che il defunto pagina 4 di 14 versava in condizioni di salute problematiche e la conduzione del frutteto ne aveva Per_1 evidentemente sofferto. Affermava invero che la varietà di mele fuji veniva raccolta normalmente nella prima decade di ottobre, mentre la red chief nella prima di settembre, periodi abbondantemente superati dagli eventi dedotti in giudizio e purtroppo irrimediabilmente fuori garanzia. In ragione di quanto esposto la chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata sia Controparte_1 sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum debeatur, oltre che insuperabilmente non provata. Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto, Controparte_8
, per cui se ne dichiara la contumacia”.
[...]
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando: 1)
Dichiara la contumacia del;
2) Rigetta la Controparte_6 domanda;
3) condanna l'attore alla refusione delle spese del presente giudizio a favore della convenuta che liquida in € 6500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. 4) Nulla sulle spese del .”. Controparte_6
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia Parte_1 la Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 794/2020 pubbl. il 23/07/2020 RG n. 2822/2016 Repert. n. 1281/2020 del
23/07/2020 preliminarmente accertato, per le ragioni espresse nelle premesse, il sinistro di cui le tre diverse denunce di danno (la n° 500188 del 12/09/2014, la n° 500193 del 14/10/2014 e la n° 500194 del 24/10/2014), per le quali il vento forte ha causato danni al raccolto, consistente in 1800 q.li di prodotto di mele Fuji danneggiato dal vento forte, ad un valore di € 57,94 a q.le (100 Kg.), come da contratto di assicurazione, per un controvalore di € 104.292,00 da indennizzare/risarcire all'attore, oltre per i 158,40 q.li di mele Red Chief, ad un valore di € 40,91, come da contratto di assicurazione, per un controvalore da indennizzare/ risarcire di € 6.480,14; per un totale di € 110.772,14, o la misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, e dichiarata invalida (nulla/annullabile), e comunque senza effetto e/o inefficace perché contraria ai patti contrattuali e/o affetta da errore di fatto e/o diritto la perizia (contrattuale) d'appello del 25.11.2014, meglio individuata nelle premesse, e, per l'effetto, condannare la convenuta come da contratto di assicurazione, meglio Controparte_1 individuato nelle premesse, ad indennizzare/risarcire l'attore per una somma totale di € 110.772,14, o la misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, per i motivi e le ragioni meglio espresse nelle premesse, oltre interessi di Legge e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compenso professionali, oltre accessori di Leggi di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. — L' appellata (Già Controparte_4 Controparte_1
, costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità
[...]
pagina 5 di 14 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare in ogni sua parte l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata ovvero condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della
[...]
. Il tutto con ogni altra consequenziale pronunzia.”. Controparte_2
§ 6. — L' appellato , Controparte_6 costituitosi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere l'atto di appello, come spiegato, del tutto infondato per le causali esposte, confermando, per l'effetto, la sentenza fatta oggetto di gravame;
- condannare l'appellante alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalle difese della e del Controparte_4 [...]
, in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile Controparte_6 identificare con chiarezza, salvo quanto si dirà in merito al secondo motivo, le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della censura e il risultato finale che l'appellante intende conseguire, come trasfuso nelle conclusioni.
Del pari, resta superata in questa fase l'eccezione ex 348 bis c.p.c..
§ 9. — L'appello è articolato in due motivi.
§ 9.1 — Il primo motivo di appello è rubricato: “travisamento del fatto e delle prove. Erronea
Valutazione delle prove. Erroneità ed Illegittimità ed ingiustizia della sentenza Impugnata di primo grado. Motivazione contraddittoria ed erronea. Violazione dell'art. 2697 Codice civile. Totale riforma della sentenza di primo grado.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “a fronte delle contestazioni della convenuta l'attore non ha provato il danno sofferto né il nesso causale con l'evento dedotto. In particolare, nel bollettino di campagna dell'evento del 14.10 (all. 2 fasc. attore) si rileva che a seguito dell'assunzione di informazioni in ordine ai fenomeni metereologici verificatisi e all'esame di altre colture limitrofe, era emerso che il sinistro non si era verificato nei termini indicati nella polizza, con riguardo all'intensità della precipitazione. A fronte di tali rilievi, alcuna prova è stata offerta dall'attore a sostegno della propria domanda. Inoltre, nel bollettino relativo ai tre eventi del 12.9., 14.10 e 24.10
(all. 3) si rilevava che il prodotto non era “mercantile e immune da ogni malattia, tara o difetto e pagina 6 di 14 pertanto il danno causato dal vento forte è irrisarcibile. L'attore si è limitato a produrre una perizia di parte, qualificabile come produzione unilaterale e quindi non costituente prova dei fatti ma mero indizio. Inoltre, è stato indicato quale unico teste il medesimo perito che ha svolto accertamenti, su incarico dell'attore, solo successivamente ai fatti. Non è stato provato che prima degli episodi denunciati il prodotto fosse ancora sugli alberi e fosse immune da tare o difetti, avendo comunque lo stesso perito di parte accertato la presenza di un fungo e del deterioramento del prodotto causato dal contatto con la terra. Tuttavia, manca la prova delle condizioni del raccolto precedenti ai sinistri, al fine di poter svolgere una valutazione di inferenza causale. Alcuna prova è stata offerta anche, ad esempio, dei raccolti dei terreni limitrofi da cui poter desumere l'effettivo verificarsi e l'efficacia del fenomeno atmosferico.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “non è vero che l'attore non abbia provato il danno sofferto.
Non è vero che l'attore non abbia provato il nesso causale con l'evento. Ed infatti l'attore ha provato, ed il fatto è pacifico in giudizio, che nelle giornate del 22-23-24 ottobre 2014 si è abbattuto un vento Per_ forte sui campi e coltivazioni del sig. In particolare, come documentato dai documenti 15, 16, 17,
18 prodotti ritualmente e tempestivamente nel secondo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i quali:
Doc. 15) Archivio meteo comune di Vetralla del 22.10.2014 estratto dal noto sito meteorologico www.ilmeteo.it, dal quale si evince che in data 22.10.2014 ci sono state raffiche di vento forte pari a 59
Km/h; Doc. 16) Archivio meteo comune di Vetralla del 23.10.2014 estratto dal noto sito meteorologico www.ilmeteo.it, dal quale si evince che in data 23.10.2014 ci sono state raffiche di vento forte pari a 54
Km/h; Doc. 17) Archivio meteo comune di Vetralla del 24.10.2014 estratto dal noto sito meteorologico www.ilmeteo.it, dal quale si evince che in data 24.10.2014 ci sono state raffiche di vento forte pari a 52
Km/h; Doc.18) Archivio meteo comune di Vetralla dell'Ottobre 2014 estratto dal noto sito meteorologico www.ilmeteo.it, dal quale si evince che in data 22, 23 e 24 ottobre 2014 ci sono state raffiche di vento forte pari, rispettivamente a 59, 54 e 52 Km/h; Tali fatti non solo non sono stati contestati dalla convenuta in giudizio, ma neppure i periti assicurativi hanno mai messo in dubbio siffatto grave e dannoso evento atmosferico nei due sopralluoghi effettuati per la perizia contrattuale e per la c.d. perizia contrattuale d'appello, dando per scontato negli stessi bollettini di campagna in questione e nella perizia contrattuale d'appello conferma del grave evento atmosferico (vento forte) coperto dalla polizza e come causa della caduta dei raccolti a terra. Pertanto, la causa dell'evento dannosa è stata provato, cioè il vento forte oltre i 50KM/H. Che il vento forte sia stata la causa della caduta dei raccolti di mele non solo è stata provata dall'attore, ma la circostanza non è stata mai contestata in giudizio e ancor prima gli stessi periti della assicurazione ed il collegio peritale della perizia contrattuale d'appello hanno confermato l'evento atmosferico del vento forte come causa della pagina 7 di 14 caduta dei raccolti di mele a terra. È anche nell'id quod plerumque accidit che siffatto evento atmosferico produca la caduta del raccolto, e, comunque, si ripete siffatta evenienza non è stata mai contestata dai periti dell'assicurazione intervenuti a seguito del sinistro. Pertanto, è erronea la sentenza di primo grado, avendo travisato il fatto e/o le prove e va riformata. Il vento forte, pertanto, ha fatto cadere a terra i raccolti di mele. Così come provato, a differenza di quanto sostenuto erroneamente dal Giudice di prime cure, è il danno consistente in 1800 q.li di prodotto di mele Fuji danneggiato dal vento forte, ad un valore di € 57,94 a q.le, come da contratto di assicurazione, per un controvalore di € 104.292,00 da indennizzare/risarcire all'attore, oltre per i 158,40 q.li di mele Red
Chief, ad un valore di € 40,91, come da contratto di assicurazione, per un controvalore da indennizzare/ risarcire di € 6.480,14; per un totale di € 110.772,14, o la misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Ed infatti mai i periti dell'assicurazione hanno contestato che il vento forte abbia fatto cadere i raccolti di mele.”. Per_
Aggiunge il “i periti dell'assicurazione hanno solo sostenuto a torto che il prodotto non fosse commercializzabile e quindi non indennizzabile. Tuttavia, come sempre espresso anche nel giudizio di primo grado il raccolto prima del vento forte che ha fatto cadere i frutti a terra era in gran parte commercializzabile e solo con la caduta a terra è divenuto non commercializzabile. È stato il vento forte che ha fatto cadere i frutti a terra a rendere non commercializzabile i frutti. Come espresso nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, solo una minima parte del raccolto era tarato, e la gran parte è stata danneggiata in modo diretto ed esclusivo dal vento forte denunciato (che ha fatto cadere a terra il raccolto di mele che sugli alberi era sano e commercializzabile), come, peraltro, relaziona nella propria perizia del 10.11.2014 il perito (doc. 5 del Persona_2 fascicolo di parte attrice di primo grado), compiuta a seguito di specifico sopralluogo (peraltro, mai contestata da controparte), che così si esprime: “a) la coltivazione presenta segni evidenti di fitopatologia identificata come ticchiolatura. b) il prodotto risulta in terra per una percentuale del 98
% di cui il 26 % a causa della ticchiolatura ed il restante 72 % a causa del vento. Dalla campionatura eseguita risulta che il 26 % dei frutti in terra sono caduti a causa della ticchiolatura e che il restante
72 % sono caduti a causa del vento forte in quanto non presentano segni di fitopatologia sopra citata, ma evidenziano invece segni di marciume lenticellare per un 21 %, mentre per il restante 51 % risultano perfettamente sani ma danneggiati dalla caduta. c) È evidente che i frutti deteriorati dal marciume lenticellare al momento della caduta erano frutti sani e che dopo, nelle lesioni provocate dalla caduta stessa si sia insediato il fungo responsabile della patologia.”; Siffatta perizia di parte del dott. non è stata mai contestata in giudizio da controparte. I danni quantificati Persona_3 dalla già indicata perizia del 10.11.2014 del dott. sono così quantificati “in Persona_2
pagina 8 di 14 base a quanto sopra esposto perizio, che il danno da vento forte che ha subito il meleto del signor
[...]
è del 72 % della produzione pari a q.li 1800 di mele della varietà Fuji e a q.li 158,40 di mele Per_1 della varietà Red Chief”. Che tali quantità di mele fossero a terra è anche desumibile dal bollettino di campagna del 30.10.2014 dei periti della assicurazione, che riferiscono anzi di ben superiore quantità di mele a terra. Pertanto, gli stessi periti della assicurazione riferiscono nel bollettino di campagna a seguito della denuncia di sinistro del 24.10.2014 che ci fossero a terra le quantità di mele per cui è controversia. Inoltre, tale circostanza. Non è stata mai con testata in giudizio dalla controparte. [...] Il teste, agronomo dott. escusso all'udienza del 17.05.2018 a specifica domanda confermava e Per_2 ribadiva che “il marciume lenticellare attacca solo la frutta dopo che è caduta a terra”. Il controvalore al quintale della varietà delle mele Fuji e quella delle mele Red Chief, rispettivamente di
€ 57,94 al quintale ed € 40,91 e come da condizioni di polizza e come anche riportato nei bollettini di campagna dai periti della assicurazione e, comunque, valore mai contestato da controparte. Il vento forte quale causa dei danni al raccolto di mele. Si ripete che i frutti non sono diventati mercantili, per la maggior parte, e presentavano tare, malattie e difetti, in un'altra parte, per lo più a causa e per l'effetto del vento forte che si è abbattuto sulla proprietà del sig. , e nelle zone limitrofe, Persona_1 nelle giornate del 22, 23, 24 ottobre 2014, che ha fatto cadere i frutti dalle piante, e, con il contatto con il terreno per 7-9 giorni (il bollettino di campagna è del 31.10.2014 e la perizia dall'appello è del
25.11.2014–ben 32/34 giorni dopo il sinistro! ), parte di prodotti è stata intaccata dal marciume lenticellare causata dal contatto a terra a sua volta causato (dopo la caduta ed il contatto a terra dei frutti) dal vento forte. I periti della assicurazione hanno confusa la causa con l'effetto. Per i periti, erroneamente i frutti a terra non erano commercializzabili, ma ciò è solo l'effetto della causa del vento forte che ha fatto cadere i frutti a terra che solo dopo sono divenuti non commercializzabili perché rovinati e attaccati dal marciume lenticellare preso dal contatto diretto con il suolo, che così, e solo dopo, sono diventati non commercializzabili”.
Il motivo non merita accoglimento.
Va premesso in diritto che, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656). Pertanto,
l'assicurato che intenda ottenere l'indennizzo per la caduta del prodotto agricolo a causa di un determinato evento è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare che si è verificato un evento rientrante tra quelli coperti dalla polizza e che tale evento ha effettivamente cagionato il danno pagina 9 di 14 lamentato. È, dunque, necessario che l'assicurato fornisca prova, da un lato, dell'effettivo verificarsi dell'evento atmosferico contemplato dalla polizza e, dall'altro, della sua incidenza causale sul danno subito.
Nel caso di specie, si osserva che, sebbene la caduta a terra di una certa quantità di mele sia circostanza non controversa, l'attore non ha provato che la grandine caduta nella giornata del 12/9/14 e l'intensità del vento nella giornata del 14/10/14 - ovvero i primi due eventi denunciati -, avessero superato la soglia minima di indennizzabilità prevista dalla polizza, avendo anzi allegato degli archivi meteo (cfr. docc. 15-18, fascicolo di parte attrice) dai quali emergono raffiche di vento nelle giornate del 22-24 ottobre 2014 ma non nella giornata del 14 ottobre.
Non risultano, quindi, forniti dall'assicurato elementi idonei a dimostrare il verificarsi dei suddetti primi due eventi nella tipologia e con le caratteristiche richieste dal contratto di assicurazione, né a confutare quanto affermato dai periti assicurativi in relazione all'evento del 14 ottobre, i quali, nel relativo bollettino di campagna, hanno espressamente indicato che “l'evento vento forte non si è verificato nei termini previsti dalle condizioni di contratto” (cfr. all. 2 del fascicolo di parte attrice).
Quanto al terzo evento denunciato, ovvero il vento forte spirato in data 24 ottobre 2014 che avrebbe determinato la sostanziale perdita del raccolto di mele, occorre premettere che le condizioni generali del contratto di assicurazione (cfr. all. 11 del fascicolo di parte attrice) prevedono espressamente, sotto la rubrica “oggetto dell'assicurazione”, che “la società indennizza i danni al prodotto assicurato […] solo se mercantile […] e immune da ogni malattia, tara o difetto”.
Tale previsione contrattuale comporta che l'assicurato, al fine di ottenere l'indennizzo, debba dimostrare che il prodotto agricolo fosse commerciabile prima dell'evento denunciato e che fosse privo di “ogni malattia, tara o difetto”, oltre a dover provare la sussistenza di un nesso causale diretto tra il fenomeno atmosferico invocato e il danno lamentato, secondo quanto richiesto dall'art. 2697 c.c..
Ebbene, nel caso concreto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'attore non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare quale fosse lo stato dei frutti presenti sugli alberi nelle giornate immediatamente precedenti al 24 ottobre 2014. Manca in atti qualsiasi riscontro oggettivo che consenta di affermare che le mele fossero ancora sugli alberi, che fossero effettivamente commerciabili e che non presentassero patologie o difetti già in atto. Per_
Occorre precisare, al riguardo, che la perizia redatta dall'agronomo incaricato dal peraltro non giurata, non è idonea a colmare tale carenza probatoria. Si tratta infatti di un elaborato di parte che, sebbene possa essere valutato dal giudice e concorrere alla formazione del suo convincimento, non ha valore di prova piena, ma un'efficacia probatoria sostanzialmente assimilabile a quella delle presunzioni semplici o degli argomenti di prova, secondo l'orientamento consolidato della pagina 10 di 14 giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 settembre 2021, n. 26593); peraltro, lo stesso perito di parte ha riconosciuto, nel proprio elaborato, che il 26 % dei prodotti trovati a terra presentava segni di
“ticchiolatura”, mentre il marciume lenticellare rinvenuto nel 21% dei frutti restanti si sarebbe insediato nelle lesioni riportate dagli stessi nella caduta.
Per converso, nel bollettino di campagna relativo al 24/10/2014 (cfr. all. 3 del fascicolo di parte attrice), i periti assicurativi hanno accertato che “al momento del vento forte del 24/10 il prodotto assicurato non è mercantile e immune da ogni malattia, tara o difetto e pertanto il danno causato dal vento forte è irrisarcibile sensi dell'articolo 10 e articolo 11 lettera J delle condizioni generali di assicurazione” e tali risultanze sono state confermate dalla perizia contrattuale d'appello, richiesta dallo stesso assicurato e svolta con la partecipazione del suo tecnico di fiducia, del perito dell'assicurazione e di un perito terzo, che ha concluso, a maggioranza, per la presenza di una quantità modestissima di prodotto effettivamente mercantile e per l'impossibilità di individuare, all'esito del sopralluogo, quantità apprezzabili di frutti immuni da malattie, tare o difetti (cfr. perizia d'appello allegata fascicolo parte attrice).
Infine, del tutto inutilizzabile è la testimonianza resa dallo stesso perito dell'attore nella sua parte valutativa, non potendosi chiedere ai testi valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio (cfr. tra molte Cass. Civ., Sez. Lav., 8/03/2010, n. 5548).
Deve dunque ritenersi che, in assenza di prova delle condizioni pregresse del frutteto, non sia possibile ricostruire con certezza né la preesistente mercantilità del prodotto, né la riferibilità causale del danno all'evento atmosferico e quindi la sussistenza di un nesso eziologico tra evento e danno.
In conclusione, il giudice di primo grado ha correttamente applicato la disciplina del contratto stipulato tra le parti e le regole sull'onere della prova, in conformità all'art. 2697 c.c., avendo rilevato l'assoluta mancanza in atti di elementi idonei a dimostrare che quanto prodotto dagli alberi da frutta dell'assicurato fosse “commerciale e privo di difetti” prima dell'evento denunciato, e conseguentemente evidenziato l'assenza della prova del nesso causale tra il fenomeno atmosferico allegato e la complessiva non commerciabilità del raccolto.
Ne discende che il motivo va rigettato.
§ 9.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato: “impugnazione della perizia contrattuale -
Tardività' ed inammissibilità della eccezione di Controparte”.
Deduce l'appellante al riguardo: “in merito alla c.d. perizia contrattuale d'appello, seppur il giudicante di primo grado non si esprima al riguardo, si rileva, come anche espresso nella comparsa conclusionale di primo grado da parte dell'attore che controparte solo nella memoria 2° termine ex art.183 comma VI c.p.c. depositata il 30.05.2017 eccepisce “la improponibilità della domanda di pagina 11 di 14 invalidità della perizia di appello a causa della previsione nella polizza d'una clausola che demandava ad un collegio di periti la determinazione della misura dell'indennizzo. Ed invero, sostiene a torto controparte, quando nel contratto è prevista una perizia contrattuale, questa inibisce la proponibilità di "tutte le azioni, ancorché accessorie e senza possibilità di distinguere l'an dal quantum".
Controparte sostiene, a torto, che sia preclusa all'assicurato la proponibilità di proporre in sede giudiziaria anche una domanda di accertamento dell'efficacia e dell'operatività della garanzia assicurativa, come nel caso di specie.” (così controparte a pag. 1 della memoria ex art. 183 comma 6,
2° termine) In primo luogo, tale eccezione (nuova), si ripete sollevata e svolta solo nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. 2° termine, è inammissibile e tardiva, e, pertanto preclusa, improponibile e improcedibile, essendo tardiva. Tale eccezione del convenuto, peraltro anche infondata in fatto ed in diritto, come nel proseguo si dirà, avrebbe dovuto essere sollevata con la comparsa di costituzione, ed almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore (e la convenuta fata assicurazione, come sopra già indicato, si è costituita tardivamente) ma giammai con la memoria ex art. 183 comma VI 2 ° termine, come, invero, la convenuta vorrebbe. Controparte è decaduta dalla facoltà di eccepire l'improponibilità della domanda attorea, già ritualmente formulata dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.”. Per_
Aggiunge il “Pertanto l'eccezione della convenuta controparte di improponibilità della domanda attorea di invalidità della perizia (contrattuale) d'appello, è tardiva, e quindi inammissibile e va rigettata in quanto ormai preclusa, prima ancora che nel merito, in rito, in quanto sollevata tardivamente solo con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.. Come già espresso dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 2° termine, credendo la scrivente difesa dirimente e assorbente la superiore considerazione e eccezione di inammissibilità e tardività dell'eccezione di controparte, per mero tuziorismo difensivo, senza accettazione della tardiva eccezione di controparte e senza rinuncia all'eccepita inammissibilità e tardività, si evidenzia che, peraltro, l'eccezione di controparte di imponibilità della domanda attorea è ulteriormente palesemente infondata in fatto ed in diritto. Ed infatti come già espresso nei precedenti scritti difensivi di primo grado, ed in particolare nelle considerazioni in diritto della memoria ex art. 183 comma VI 1° termine la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'ammettere l'impugnazione della perizia contrattuale assicurativa, come nel caso di specie. Si riportano e trascrivono qui di seguito le difese già svolte nella richiamata memoria ex art. 183 comma VI 1° termine: “In merito alla possibilità di “impugnare” la perizia contrattuale in controversia, e/o agire con l'azione di risarcimento danni/indennizzo per il sinistro/rischio coperto dalla garanzia assicurativa, e per l'effetto ottenere la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo secondo il contratto di assicurazione, anche contro quanto, eventualmente, pagina 12 di 14 diversamente “deciso” dai periti nella perizia contrattuale, ciò è pacificamente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di Legittimità (Cassazione Civile sez. I, 4840 del 25/10/1978; Cassazione Civile sez. III, 3961 del 13/03/2012; Cassazione Civile sez. III, 14909 del 22/10/2002; Cassazione Civile sez.
III, 10554 del 23/10/1998; Cassazione Civile sez. I, 9032 del 28/08/1995). Da ultimo si richiama la recente Cassazione civile, sez. III, 16/02/2016, n. 2996 che così nelle massime si esprime
“Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza. Inoltre, e qui si rileva tutta la capziosità e strumentalità dell'eccezione di improcedibilità di controparte, oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'eccezione medesima, in base all'art. 21 delle condizioni di assicurazione della polizza in controversia, agli atti di causa, rubricato “modalità della perizia d'appello”, la stessa disposizione e clausola contrattuale ammette l'impugnazione della perizia (contrattuale) d'appello per diversi motivi, tra cui anche la “violazione dei patti contrattuali”, come nel caso in controversia. Pertanto, sempre fatta salva la preliminare e assorbente eccezione di tardività ed inammissibilità dell'eccezione di controparte convenuta, anche le condizioni contrattuali di polizza in controversia ammettono l'impugnazione della perizia (contrattuale) d'appello (cfr. art. 21 delle condizioni contrattuali di polizza nel documento depositato dall'attore all'atto della iscrizione a ruolo in modalità cartacea).”
Il secondo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, posto che il suo eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata.
L'accertamento dell'asserita tardività dell'eccezione di improponibilità formulata in primo grado dalla (già nella Controparte_4 Controparte_1 seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., difatti, non avrebbe alcuna incidenza sull'esito del giudizio, atteso che la sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento a detta eccezione.
Ne deriva che difetta in capo all'appellante un interesse concreto ed attuale all'accoglimento del suddetto motivo, con conseguente sua inammissibilità.
§ 10 — In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi minimi attesa la elementarità della fattispecie) nel seguente modo: pagina 13 di 14 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00
§ 12. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da nei confronti della Parte_1
(Già e del Controparte_4 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 794/2020 del 23/07/2020 Controparte_6 emessa dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da in qualità di erede universale di , Parte_1 Persona_1 confermando la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le spese di lite al Parte_1 Controparte_6
, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Salvio De Lucia,
[...]
e alla (Già che liquida Controparte_4 Controparte_1 in complessivi € 7.160,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 14 di 14
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SANTELLA SERGIO avv. Politano in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. AFFATATO MARIA GRAZIA avv. Mancini in sost
Controparte_2
)
[...]
Avv. AFFATATO MARIA GRAZIA
Controparte_3
Avv. DE LUCIA SALVIO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4906 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di erede universale di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Monte Santo n. 35, presso lo studio dell'avv. Sergio Santella,
(C.F. – PEC: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende, giusta procura in atti
– APPELLANTE – E
(già Controparte_4 [...]
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia
Affatato (C.F. – PEC: ) che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
– APPELLATA – E
Controparte_5
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
pagina 2 di 14 Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvio De Lucia (C.F. – C.F._4
PEC: che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_3
– APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, in qualità di erede universale di , Parte_1 Persona_1 ha impugnato la sentenza n. 794/2020 del 23/07/2020, emessa dal Tribunale di Viterbo – pubblicata il
23/07/2020 – resa nel procedimento R.G. n. 2822/2016 promosso dallo stesso nei confronti Parte_1 di (Già e del Controparte_4 Controparte_1 [...]
. Controparte_6
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di erede del sig. Parte_1 Persona_1 conveniva in giudizio la società e il Controparte_1 Controparte_6
innanzi al Tribunale Ordinario di Viterbo per sentir condannare la prima
[...] all'indennizzo ovvero risarcimento del danno quantificato nella somma di euro 110.772,14 o della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia. A sostegno della propria domanda il ricorrente premetteva che in data 2.04.2014 il sig. stipulava una polizza assicurativa con la Persona_1 convenuta, per i danni da grandine e avversità atmosferiche riguardanti i prodotti Controparte_1 agricoli del proprio fondo sito in Vetralla, località Doganella. Precisava che la garanzia assicurativa veniva stipulata per mezzo della di difesa delle attività agricole del , Parte_2 CP_3 ed aveva ad oggetto una quantità di 2780,00 quintali di mele fuji ad un prezzo di 57,94 al quintale ed una quantità di 200 quintali di mele red ad un prezzo di 40,91 al quintale e copriva l'evento
“grandine”, “il colpo di sole”, “vento caldo” e “venti forti”. Esponeva che con tre Persona_1 diverse denunce aveva lamentato il danno alle mele red e fuji causato dalla grandine e vento forte avvenuti il 12.09.2014, 14.10.2014 e il 24.10.2014 che avevano distrutto il raccolto oggetto di assicurazione. Rappresentava altresì che a seguito delle denunce intervenivano due periti dell'Assicurazione che reputavano che l'evento denunciato non si fosse verificato nei termini contrattuali previsti. Contestava, dunque, tale perizia e la impugnava. In sede di appello i periti a maggioranza ritenevano la quantità di frutti mercantili non percentualizzabile, mentre il perito di parte non concordava con tale conclusione, affermando che gran parte del prodotto era commercializzabile prima che l'evento atmosferico denunciato, ossia prima che il forte vento provocasse la caduta a terra dei prodotti danneggiandoli e rendendoli affetti da marciume lenticellare dovuto al contatto con il suolo. Concludeva, pertanto, affermando che il danno da vento forte subito dal padre, sig. Per_1
pagina 3 di 14 Per_
riguardava il 72% pari a 1800 q.li di mele fuji e 158,40 q.li di mele red chief mentre il 2% era rimasto sulle piante ed il 26% era caduto per ticchiolatura. Ritenendo la perizia ingiusta ed illegittima poiché affetta da errore di fatto e contraria ai patti contrattuali, la impugnava affinché Parte_1
l'Intestato Tribunale condannasse la al risarcimento ovvero indennizzo per tutti i Controparte_1 danni subiti provocati dal sinistro alla coltivazione del prodotto mele fuji e mele red chief, quantificati in 110.772,14 euro totali. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., la quale contestava tutto quanto “ex adverso” dedotto e richiesto in quanto infondato in fatto e in diritto oltre che non provato. Eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore per non aver dimostrato la qualità di unico erede universale di osservando come dal primo bollettino di campagna del 6.10.2014 durante la verifica Persona_1 peritale sul frutteto risultava aver presenziato la moglie dell'assicurato, sig.ra , CP_7 litisconsorte necessaria del giudizio. Altresì in via preliminare eccepiva la genericità e l'indeterminatezza della domanda con contestuale nullità della citazione, poiché nell'atto non vi era specificazione in ordine ai profili oggettivi e soggettivi dell'invocato obbligo di pagamento a carico della convenuta Compagnia di Assicurazioni e non vi era alcun supporto probatorio. Nel merito, la Per_ convenuta contestava il diritto del sig. rappresentando che sulla polizza n. 000008009022708118 erano state aperte 3 denunce di sinistro, il 12.09.2014 per grandine, il 14 e 24.10 del 2014 per vento forte e che nella prima perizia, svolta il 6.10.2014, era stato rilevato un danno da grandine pari all'incirca al 4%, ma era stato anche constatato che la produzione di mele fuji era colpita in modo grave dalla fitopatia ticchiolatura e dal parassita carpocapsa. Durante la prima perizia, inoltre, il perito assicurativo aveva constatato che il prodotto aveva già raggiunto il massimo della maturazione e aveva iniziato la cascola naturale, per di più favorita dal grave attacco parassitario. Aggiungeva che a seguito di nuova denuncia per vento forte del 14 ottobre veniva effettuata una nuova perizia nella quale non si riconosceva alcun indennizzo in quanto il fenomeno non si era verificato secondo le definizioni contrattuali della garanzia (velocità superiore a 14 m/s). Successivamente in data 24 Per_ ottobre, il sig. presentava ulteriore denuncia ma anche durante l'ultimo sopralluogo veniva constatato che il prodotto era sovra - maturo e colpito in forma grave dalle patologie già riscontrate in occasione delle prime verifiche peritali, e quindi il prodotto veniva posto fuori rischio a norma dell'art
2, 10 e 11 lettera j delle condizioni generali di assicurazione. Infine, a seguito di richiesta di perizia d'appello il collegio peritale dichiarava di ritenere che fosse presente una modestissima percentuale di frutti “mercantili” in quanto aventi possibilità di commercializzazione, ma che la quantità di prodotto
“immune da ogni malattia tara o difetto” come previsto dall'art. 10 delle condizioni generali di Per_ assicurazioni era impercentualizzabile. Ad ogni modo, la convenuta esponeva che il defunto pagina 4 di 14 versava in condizioni di salute problematiche e la conduzione del frutteto ne aveva Per_1 evidentemente sofferto. Affermava invero che la varietà di mele fuji veniva raccolta normalmente nella prima decade di ottobre, mentre la red chief nella prima di settembre, periodi abbondantemente superati dagli eventi dedotti in giudizio e purtroppo irrimediabilmente fuori garanzia. In ragione di quanto esposto la chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata sia Controparte_1 sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum debeatur, oltre che insuperabilmente non provata. Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto, Controparte_8
, per cui se ne dichiara la contumacia”.
[...]
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando: 1)
Dichiara la contumacia del;
2) Rigetta la Controparte_6 domanda;
3) condanna l'attore alla refusione delle spese del presente giudizio a favore della convenuta che liquida in € 6500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. 4) Nulla sulle spese del .”. Controparte_6
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia Parte_1 la Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 794/2020 pubbl. il 23/07/2020 RG n. 2822/2016 Repert. n. 1281/2020 del
23/07/2020 preliminarmente accertato, per le ragioni espresse nelle premesse, il sinistro di cui le tre diverse denunce di danno (la n° 500188 del 12/09/2014, la n° 500193 del 14/10/2014 e la n° 500194 del 24/10/2014), per le quali il vento forte ha causato danni al raccolto, consistente in 1800 q.li di prodotto di mele Fuji danneggiato dal vento forte, ad un valore di € 57,94 a q.le (100 Kg.), come da contratto di assicurazione, per un controvalore di € 104.292,00 da indennizzare/risarcire all'attore, oltre per i 158,40 q.li di mele Red Chief, ad un valore di € 40,91, come da contratto di assicurazione, per un controvalore da indennizzare/ risarcire di € 6.480,14; per un totale di € 110.772,14, o la misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, e dichiarata invalida (nulla/annullabile), e comunque senza effetto e/o inefficace perché contraria ai patti contrattuali e/o affetta da errore di fatto e/o diritto la perizia (contrattuale) d'appello del 25.11.2014, meglio individuata nelle premesse, e, per l'effetto, condannare la convenuta come da contratto di assicurazione, meglio Controparte_1 individuato nelle premesse, ad indennizzare/risarcire l'attore per una somma totale di € 110.772,14, o la misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, per i motivi e le ragioni meglio espresse nelle premesse, oltre interessi di Legge e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compenso professionali, oltre accessori di Leggi di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. — L' appellata (Già Controparte_4 Controparte_1
, costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità
[...]
pagina 5 di 14 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare in ogni sua parte l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata ovvero condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della
[...]
. Il tutto con ogni altra consequenziale pronunzia.”. Controparte_2
§ 6. — L' appellato , Controparte_6 costituitosi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere l'atto di appello, come spiegato, del tutto infondato per le causali esposte, confermando, per l'effetto, la sentenza fatta oggetto di gravame;
- condannare l'appellante alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalle difese della e del Controparte_4 [...]
, in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile Controparte_6 identificare con chiarezza, salvo quanto si dirà in merito al secondo motivo, le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della censura e il risultato finale che l'appellante intende conseguire, come trasfuso nelle conclusioni.
Del pari, resta superata in questa fase l'eccezione ex 348 bis c.p.c..
§ 9. — L'appello è articolato in due motivi.
§ 9.1 — Il primo motivo di appello è rubricato: “travisamento del fatto e delle prove. Erronea
Valutazione delle prove. Erroneità ed Illegittimità ed ingiustizia della sentenza Impugnata di primo grado. Motivazione contraddittoria ed erronea. Violazione dell'art. 2697 Codice civile. Totale riforma della sentenza di primo grado.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “a fronte delle contestazioni della convenuta l'attore non ha provato il danno sofferto né il nesso causale con l'evento dedotto. In particolare, nel bollettino di campagna dell'evento del 14.10 (all. 2 fasc. attore) si rileva che a seguito dell'assunzione di informazioni in ordine ai fenomeni metereologici verificatisi e all'esame di altre colture limitrofe, era emerso che il sinistro non si era verificato nei termini indicati nella polizza, con riguardo all'intensità della precipitazione. A fronte di tali rilievi, alcuna prova è stata offerta dall'attore a sostegno della propria domanda. Inoltre, nel bollettino relativo ai tre eventi del 12.9., 14.10 e 24.10
(all. 3) si rilevava che il prodotto non era “mercantile e immune da ogni malattia, tara o difetto e pagina 6 di 14 pertanto il danno causato dal vento forte è irrisarcibile. L'attore si è limitato a produrre una perizia di parte, qualificabile come produzione unilaterale e quindi non costituente prova dei fatti ma mero indizio. Inoltre, è stato indicato quale unico teste il medesimo perito che ha svolto accertamenti, su incarico dell'attore, solo successivamente ai fatti. Non è stato provato che prima degli episodi denunciati il prodotto fosse ancora sugli alberi e fosse immune da tare o difetti, avendo comunque lo stesso perito di parte accertato la presenza di un fungo e del deterioramento del prodotto causato dal contatto con la terra. Tuttavia, manca la prova delle condizioni del raccolto precedenti ai sinistri, al fine di poter svolgere una valutazione di inferenza causale. Alcuna prova è stata offerta anche, ad esempio, dei raccolti dei terreni limitrofi da cui poter desumere l'effettivo verificarsi e l'efficacia del fenomeno atmosferico.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “non è vero che l'attore non abbia provato il danno sofferto.
Non è vero che l'attore non abbia provato il nesso causale con l'evento. Ed infatti l'attore ha provato, ed il fatto è pacifico in giudizio, che nelle giornate del 22-23-24 ottobre 2014 si è abbattuto un vento Per_ forte sui campi e coltivazioni del sig. In particolare, come documentato dai documenti 15, 16, 17,
18 prodotti ritualmente e tempestivamente nel secondo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i quali:
Doc. 15) Archivio meteo comune di Vetralla del 22.10.2014 estratto dal noto sito meteorologico www.ilmeteo.it, dal quale si evince che in data 22.10.2014 ci sono state raffiche di vento forte pari a 59
Km/h; Doc. 16) Archivio meteo comune di Vetralla del 23.10.2014 estratto dal noto sito meteorologico www.ilmeteo.it, dal quale si evince che in data 23.10.2014 ci sono state raffiche di vento forte pari a 54
Km/h; Doc. 17) Archivio meteo comune di Vetralla del 24.10.2014 estratto dal noto sito meteorologico www.ilmeteo.it, dal quale si evince che in data 24.10.2014 ci sono state raffiche di vento forte pari a 52
Km/h; Doc.18) Archivio meteo comune di Vetralla dell'Ottobre 2014 estratto dal noto sito meteorologico www.ilmeteo.it, dal quale si evince che in data 22, 23 e 24 ottobre 2014 ci sono state raffiche di vento forte pari, rispettivamente a 59, 54 e 52 Km/h; Tali fatti non solo non sono stati contestati dalla convenuta in giudizio, ma neppure i periti assicurativi hanno mai messo in dubbio siffatto grave e dannoso evento atmosferico nei due sopralluoghi effettuati per la perizia contrattuale e per la c.d. perizia contrattuale d'appello, dando per scontato negli stessi bollettini di campagna in questione e nella perizia contrattuale d'appello conferma del grave evento atmosferico (vento forte) coperto dalla polizza e come causa della caduta dei raccolti a terra. Pertanto, la causa dell'evento dannosa è stata provato, cioè il vento forte oltre i 50KM/H. Che il vento forte sia stata la causa della caduta dei raccolti di mele non solo è stata provata dall'attore, ma la circostanza non è stata mai contestata in giudizio e ancor prima gli stessi periti della assicurazione ed il collegio peritale della perizia contrattuale d'appello hanno confermato l'evento atmosferico del vento forte come causa della pagina 7 di 14 caduta dei raccolti di mele a terra. È anche nell'id quod plerumque accidit che siffatto evento atmosferico produca la caduta del raccolto, e, comunque, si ripete siffatta evenienza non è stata mai contestata dai periti dell'assicurazione intervenuti a seguito del sinistro. Pertanto, è erronea la sentenza di primo grado, avendo travisato il fatto e/o le prove e va riformata. Il vento forte, pertanto, ha fatto cadere a terra i raccolti di mele. Così come provato, a differenza di quanto sostenuto erroneamente dal Giudice di prime cure, è il danno consistente in 1800 q.li di prodotto di mele Fuji danneggiato dal vento forte, ad un valore di € 57,94 a q.le, come da contratto di assicurazione, per un controvalore di € 104.292,00 da indennizzare/risarcire all'attore, oltre per i 158,40 q.li di mele Red
Chief, ad un valore di € 40,91, come da contratto di assicurazione, per un controvalore da indennizzare/ risarcire di € 6.480,14; per un totale di € 110.772,14, o la misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Ed infatti mai i periti dell'assicurazione hanno contestato che il vento forte abbia fatto cadere i raccolti di mele.”. Per_
Aggiunge il “i periti dell'assicurazione hanno solo sostenuto a torto che il prodotto non fosse commercializzabile e quindi non indennizzabile. Tuttavia, come sempre espresso anche nel giudizio di primo grado il raccolto prima del vento forte che ha fatto cadere i frutti a terra era in gran parte commercializzabile e solo con la caduta a terra è divenuto non commercializzabile. È stato il vento forte che ha fatto cadere i frutti a terra a rendere non commercializzabile i frutti. Come espresso nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, solo una minima parte del raccolto era tarato, e la gran parte è stata danneggiata in modo diretto ed esclusivo dal vento forte denunciato (che ha fatto cadere a terra il raccolto di mele che sugli alberi era sano e commercializzabile), come, peraltro, relaziona nella propria perizia del 10.11.2014 il perito (doc. 5 del Persona_2 fascicolo di parte attrice di primo grado), compiuta a seguito di specifico sopralluogo (peraltro, mai contestata da controparte), che così si esprime: “a) la coltivazione presenta segni evidenti di fitopatologia identificata come ticchiolatura. b) il prodotto risulta in terra per una percentuale del 98
% di cui il 26 % a causa della ticchiolatura ed il restante 72 % a causa del vento. Dalla campionatura eseguita risulta che il 26 % dei frutti in terra sono caduti a causa della ticchiolatura e che il restante
72 % sono caduti a causa del vento forte in quanto non presentano segni di fitopatologia sopra citata, ma evidenziano invece segni di marciume lenticellare per un 21 %, mentre per il restante 51 % risultano perfettamente sani ma danneggiati dalla caduta. c) È evidente che i frutti deteriorati dal marciume lenticellare al momento della caduta erano frutti sani e che dopo, nelle lesioni provocate dalla caduta stessa si sia insediato il fungo responsabile della patologia.”; Siffatta perizia di parte del dott. non è stata mai contestata in giudizio da controparte. I danni quantificati Persona_3 dalla già indicata perizia del 10.11.2014 del dott. sono così quantificati “in Persona_2
pagina 8 di 14 base a quanto sopra esposto perizio, che il danno da vento forte che ha subito il meleto del signor
[...]
è del 72 % della produzione pari a q.li 1800 di mele della varietà Fuji e a q.li 158,40 di mele Per_1 della varietà Red Chief”. Che tali quantità di mele fossero a terra è anche desumibile dal bollettino di campagna del 30.10.2014 dei periti della assicurazione, che riferiscono anzi di ben superiore quantità di mele a terra. Pertanto, gli stessi periti della assicurazione riferiscono nel bollettino di campagna a seguito della denuncia di sinistro del 24.10.2014 che ci fossero a terra le quantità di mele per cui è controversia. Inoltre, tale circostanza. Non è stata mai con testata in giudizio dalla controparte. [...] Il teste, agronomo dott. escusso all'udienza del 17.05.2018 a specifica domanda confermava e Per_2 ribadiva che “il marciume lenticellare attacca solo la frutta dopo che è caduta a terra”. Il controvalore al quintale della varietà delle mele Fuji e quella delle mele Red Chief, rispettivamente di
€ 57,94 al quintale ed € 40,91 e come da condizioni di polizza e come anche riportato nei bollettini di campagna dai periti della assicurazione e, comunque, valore mai contestato da controparte. Il vento forte quale causa dei danni al raccolto di mele. Si ripete che i frutti non sono diventati mercantili, per la maggior parte, e presentavano tare, malattie e difetti, in un'altra parte, per lo più a causa e per l'effetto del vento forte che si è abbattuto sulla proprietà del sig. , e nelle zone limitrofe, Persona_1 nelle giornate del 22, 23, 24 ottobre 2014, che ha fatto cadere i frutti dalle piante, e, con il contatto con il terreno per 7-9 giorni (il bollettino di campagna è del 31.10.2014 e la perizia dall'appello è del
25.11.2014–ben 32/34 giorni dopo il sinistro! ), parte di prodotti è stata intaccata dal marciume lenticellare causata dal contatto a terra a sua volta causato (dopo la caduta ed il contatto a terra dei frutti) dal vento forte. I periti della assicurazione hanno confusa la causa con l'effetto. Per i periti, erroneamente i frutti a terra non erano commercializzabili, ma ciò è solo l'effetto della causa del vento forte che ha fatto cadere i frutti a terra che solo dopo sono divenuti non commercializzabili perché rovinati e attaccati dal marciume lenticellare preso dal contatto diretto con il suolo, che così, e solo dopo, sono diventati non commercializzabili”.
Il motivo non merita accoglimento.
Va premesso in diritto che, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656). Pertanto,
l'assicurato che intenda ottenere l'indennizzo per la caduta del prodotto agricolo a causa di un determinato evento è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare che si è verificato un evento rientrante tra quelli coperti dalla polizza e che tale evento ha effettivamente cagionato il danno pagina 9 di 14 lamentato. È, dunque, necessario che l'assicurato fornisca prova, da un lato, dell'effettivo verificarsi dell'evento atmosferico contemplato dalla polizza e, dall'altro, della sua incidenza causale sul danno subito.
Nel caso di specie, si osserva che, sebbene la caduta a terra di una certa quantità di mele sia circostanza non controversa, l'attore non ha provato che la grandine caduta nella giornata del 12/9/14 e l'intensità del vento nella giornata del 14/10/14 - ovvero i primi due eventi denunciati -, avessero superato la soglia minima di indennizzabilità prevista dalla polizza, avendo anzi allegato degli archivi meteo (cfr. docc. 15-18, fascicolo di parte attrice) dai quali emergono raffiche di vento nelle giornate del 22-24 ottobre 2014 ma non nella giornata del 14 ottobre.
Non risultano, quindi, forniti dall'assicurato elementi idonei a dimostrare il verificarsi dei suddetti primi due eventi nella tipologia e con le caratteristiche richieste dal contratto di assicurazione, né a confutare quanto affermato dai periti assicurativi in relazione all'evento del 14 ottobre, i quali, nel relativo bollettino di campagna, hanno espressamente indicato che “l'evento vento forte non si è verificato nei termini previsti dalle condizioni di contratto” (cfr. all. 2 del fascicolo di parte attrice).
Quanto al terzo evento denunciato, ovvero il vento forte spirato in data 24 ottobre 2014 che avrebbe determinato la sostanziale perdita del raccolto di mele, occorre premettere che le condizioni generali del contratto di assicurazione (cfr. all. 11 del fascicolo di parte attrice) prevedono espressamente, sotto la rubrica “oggetto dell'assicurazione”, che “la società indennizza i danni al prodotto assicurato […] solo se mercantile […] e immune da ogni malattia, tara o difetto”.
Tale previsione contrattuale comporta che l'assicurato, al fine di ottenere l'indennizzo, debba dimostrare che il prodotto agricolo fosse commerciabile prima dell'evento denunciato e che fosse privo di “ogni malattia, tara o difetto”, oltre a dover provare la sussistenza di un nesso causale diretto tra il fenomeno atmosferico invocato e il danno lamentato, secondo quanto richiesto dall'art. 2697 c.c..
Ebbene, nel caso concreto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'attore non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare quale fosse lo stato dei frutti presenti sugli alberi nelle giornate immediatamente precedenti al 24 ottobre 2014. Manca in atti qualsiasi riscontro oggettivo che consenta di affermare che le mele fossero ancora sugli alberi, che fossero effettivamente commerciabili e che non presentassero patologie o difetti già in atto. Per_
Occorre precisare, al riguardo, che la perizia redatta dall'agronomo incaricato dal peraltro non giurata, non è idonea a colmare tale carenza probatoria. Si tratta infatti di un elaborato di parte che, sebbene possa essere valutato dal giudice e concorrere alla formazione del suo convincimento, non ha valore di prova piena, ma un'efficacia probatoria sostanzialmente assimilabile a quella delle presunzioni semplici o degli argomenti di prova, secondo l'orientamento consolidato della pagina 10 di 14 giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 settembre 2021, n. 26593); peraltro, lo stesso perito di parte ha riconosciuto, nel proprio elaborato, che il 26 % dei prodotti trovati a terra presentava segni di
“ticchiolatura”, mentre il marciume lenticellare rinvenuto nel 21% dei frutti restanti si sarebbe insediato nelle lesioni riportate dagli stessi nella caduta.
Per converso, nel bollettino di campagna relativo al 24/10/2014 (cfr. all. 3 del fascicolo di parte attrice), i periti assicurativi hanno accertato che “al momento del vento forte del 24/10 il prodotto assicurato non è mercantile e immune da ogni malattia, tara o difetto e pertanto il danno causato dal vento forte è irrisarcibile sensi dell'articolo 10 e articolo 11 lettera J delle condizioni generali di assicurazione” e tali risultanze sono state confermate dalla perizia contrattuale d'appello, richiesta dallo stesso assicurato e svolta con la partecipazione del suo tecnico di fiducia, del perito dell'assicurazione e di un perito terzo, che ha concluso, a maggioranza, per la presenza di una quantità modestissima di prodotto effettivamente mercantile e per l'impossibilità di individuare, all'esito del sopralluogo, quantità apprezzabili di frutti immuni da malattie, tare o difetti (cfr. perizia d'appello allegata fascicolo parte attrice).
Infine, del tutto inutilizzabile è la testimonianza resa dallo stesso perito dell'attore nella sua parte valutativa, non potendosi chiedere ai testi valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio (cfr. tra molte Cass. Civ., Sez. Lav., 8/03/2010, n. 5548).
Deve dunque ritenersi che, in assenza di prova delle condizioni pregresse del frutteto, non sia possibile ricostruire con certezza né la preesistente mercantilità del prodotto, né la riferibilità causale del danno all'evento atmosferico e quindi la sussistenza di un nesso eziologico tra evento e danno.
In conclusione, il giudice di primo grado ha correttamente applicato la disciplina del contratto stipulato tra le parti e le regole sull'onere della prova, in conformità all'art. 2697 c.c., avendo rilevato l'assoluta mancanza in atti di elementi idonei a dimostrare che quanto prodotto dagli alberi da frutta dell'assicurato fosse “commerciale e privo di difetti” prima dell'evento denunciato, e conseguentemente evidenziato l'assenza della prova del nesso causale tra il fenomeno atmosferico allegato e la complessiva non commerciabilità del raccolto.
Ne discende che il motivo va rigettato.
§ 9.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato: “impugnazione della perizia contrattuale -
Tardività' ed inammissibilità della eccezione di Controparte”.
Deduce l'appellante al riguardo: “in merito alla c.d. perizia contrattuale d'appello, seppur il giudicante di primo grado non si esprima al riguardo, si rileva, come anche espresso nella comparsa conclusionale di primo grado da parte dell'attore che controparte solo nella memoria 2° termine ex art.183 comma VI c.p.c. depositata il 30.05.2017 eccepisce “la improponibilità della domanda di pagina 11 di 14 invalidità della perizia di appello a causa della previsione nella polizza d'una clausola che demandava ad un collegio di periti la determinazione della misura dell'indennizzo. Ed invero, sostiene a torto controparte, quando nel contratto è prevista una perizia contrattuale, questa inibisce la proponibilità di "tutte le azioni, ancorché accessorie e senza possibilità di distinguere l'an dal quantum".
Controparte sostiene, a torto, che sia preclusa all'assicurato la proponibilità di proporre in sede giudiziaria anche una domanda di accertamento dell'efficacia e dell'operatività della garanzia assicurativa, come nel caso di specie.” (così controparte a pag. 1 della memoria ex art. 183 comma 6,
2° termine) In primo luogo, tale eccezione (nuova), si ripete sollevata e svolta solo nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. 2° termine, è inammissibile e tardiva, e, pertanto preclusa, improponibile e improcedibile, essendo tardiva. Tale eccezione del convenuto, peraltro anche infondata in fatto ed in diritto, come nel proseguo si dirà, avrebbe dovuto essere sollevata con la comparsa di costituzione, ed almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore (e la convenuta fata assicurazione, come sopra già indicato, si è costituita tardivamente) ma giammai con la memoria ex art. 183 comma VI 2 ° termine, come, invero, la convenuta vorrebbe. Controparte è decaduta dalla facoltà di eccepire l'improponibilità della domanda attorea, già ritualmente formulata dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.”. Per_
Aggiunge il “Pertanto l'eccezione della convenuta controparte di improponibilità della domanda attorea di invalidità della perizia (contrattuale) d'appello, è tardiva, e quindi inammissibile e va rigettata in quanto ormai preclusa, prima ancora che nel merito, in rito, in quanto sollevata tardivamente solo con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.. Come già espresso dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 2° termine, credendo la scrivente difesa dirimente e assorbente la superiore considerazione e eccezione di inammissibilità e tardività dell'eccezione di controparte, per mero tuziorismo difensivo, senza accettazione della tardiva eccezione di controparte e senza rinuncia all'eccepita inammissibilità e tardività, si evidenzia che, peraltro, l'eccezione di controparte di imponibilità della domanda attorea è ulteriormente palesemente infondata in fatto ed in diritto. Ed infatti come già espresso nei precedenti scritti difensivi di primo grado, ed in particolare nelle considerazioni in diritto della memoria ex art. 183 comma VI 1° termine la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'ammettere l'impugnazione della perizia contrattuale assicurativa, come nel caso di specie. Si riportano e trascrivono qui di seguito le difese già svolte nella richiamata memoria ex art. 183 comma VI 1° termine: “In merito alla possibilità di “impugnare” la perizia contrattuale in controversia, e/o agire con l'azione di risarcimento danni/indennizzo per il sinistro/rischio coperto dalla garanzia assicurativa, e per l'effetto ottenere la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo secondo il contratto di assicurazione, anche contro quanto, eventualmente, pagina 12 di 14 diversamente “deciso” dai periti nella perizia contrattuale, ciò è pacificamente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di Legittimità (Cassazione Civile sez. I, 4840 del 25/10/1978; Cassazione Civile sez. III, 3961 del 13/03/2012; Cassazione Civile sez. III, 14909 del 22/10/2002; Cassazione Civile sez.
III, 10554 del 23/10/1998; Cassazione Civile sez. I, 9032 del 28/08/1995). Da ultimo si richiama la recente Cassazione civile, sez. III, 16/02/2016, n. 2996 che così nelle massime si esprime
“Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza. Inoltre, e qui si rileva tutta la capziosità e strumentalità dell'eccezione di improcedibilità di controparte, oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'eccezione medesima, in base all'art. 21 delle condizioni di assicurazione della polizza in controversia, agli atti di causa, rubricato “modalità della perizia d'appello”, la stessa disposizione e clausola contrattuale ammette l'impugnazione della perizia (contrattuale) d'appello per diversi motivi, tra cui anche la “violazione dei patti contrattuali”, come nel caso in controversia. Pertanto, sempre fatta salva la preliminare e assorbente eccezione di tardività ed inammissibilità dell'eccezione di controparte convenuta, anche le condizioni contrattuali di polizza in controversia ammettono l'impugnazione della perizia (contrattuale) d'appello (cfr. art. 21 delle condizioni contrattuali di polizza nel documento depositato dall'attore all'atto della iscrizione a ruolo in modalità cartacea).”
Il secondo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, posto che il suo eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata.
L'accertamento dell'asserita tardività dell'eccezione di improponibilità formulata in primo grado dalla (già nella Controparte_4 Controparte_1 seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., difatti, non avrebbe alcuna incidenza sull'esito del giudizio, atteso che la sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento a detta eccezione.
Ne deriva che difetta in capo all'appellante un interesse concreto ed attuale all'accoglimento del suddetto motivo, con conseguente sua inammissibilità.
§ 10 — In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi minimi attesa la elementarità della fattispecie) nel seguente modo: pagina 13 di 14 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00
§ 12. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da nei confronti della Parte_1
(Già e del Controparte_4 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 794/2020 del 23/07/2020 Controparte_6 emessa dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da in qualità di erede universale di , Parte_1 Persona_1 confermando la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le spese di lite al Parte_1 Controparte_6
, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Salvio De Lucia,
[...]
e alla (Già che liquida Controparte_4 Controparte_1 in complessivi € 7.160,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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