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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1632/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile 1632/2022 R.G.A.C. ritenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P. IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IV_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonio Condello, che la Parte_2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore;
e
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via CP_2 Castello n.5, presso lo studio dell'avv. Daniela Grillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Napoli e Annamaria Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta;
OGGETTO: interessi bancari
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 22.1.25 e note conclusionali
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 13.5.2022, la società citava in giudizio la banca Parte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare, in relazione ai conti correnti Controparte_1 oggetto di causa, la mancata pattuizione per iscritto della misura degli interessi ultra legali e, per l'effetto, condannare la banca al pagamento della somma risultante dal ricalcolo degli interessi;
chiedeva, altresì, il ricalcolo del rapporto di dare-avere nonché l'accertamento dell'anatocismo bancario, dell'illegittimità della commissione di massimo scoperto e dell'usurarietà degli interessi applicati, il tutto con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate dal correntista. Da ultimo, chiedeva la condanna dell'istituto alla restituzione della somma di € 87.568,89, quale differenza tra il saldo degli estratti di c/c nn. 209.44, 1929.32 e 1317.48 e quello rideterminato dopo il ricalcolo ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, dalla quale decurtare la somma di euro 6.575,74 di cui al finanziamento n. 741632774/68. In
1 ogni caso, chiedeva la rideterminazione del rapporto di dare-avere e il riaccredito degli importi a credito.
A sostegno della propria domanda, rappresentava che con missiva del 26.6.2020, l'odierna convenuta aveva comunicato a parte attrice la revoca della linea di credito regolata su conto corrente n. 8103-209.44 e contestualmente l'aveva invitata a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti della stessa. Il riferimento era, in particolare, al conto corrente n. 209.44, avente un saldo debitorio pari ad € 32.288,82 e al finanziamento n. 741632774/68, in relazione al quale risultavano rate insolute semestrali dal 31.12.2019, comprensive di capitali ed interessi, per complessivi €
6.575,74.
Con lettera del 5.10.2020, l'attrice aveva contestato detta esposizione debitoria, ritenendola non dovuta a causa dei numerosi addebiti illegittimi operati dalla banca. Aveva quindi chiesto la restituzione delle somme immotivatamente addebitatele e, contestualmente, avanzato istanza ex art. 119 TUB, affinché le fossero trasmessi gli estratti conto inerenti al rapporto bancario n. 8103-
209.44, eccettuati quelli riferibili agli anni 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2009, nonché la copia dei contratti di conto corrente, delle aperture di credito e della garanzia fideiussoria.
Con PEC del 19.11.2020, la banca aveva evidenziato di aver in buona fede applicato gli interessi e di aver adeguato i contratti alla sopravvenuta disposizione di cui all'art. 25 d. lgs. n. 342/1999, attuato con la delibera del CICR del 09.02.2000. Inoltre, aveva rilevato la mancata prova dell'applicazione di interessi anatocistici e, in ogni caso, l'impossibilità di ricostruire i rapporti contabili, essendo decorsi più di dieci anni dalla registrazione degli addebiti ed essendo, pertanto, venuto meno l'obbligo di conservazione della documentazione contabile.
Successivamente, con comunicazione del 4.1.2021, venivano trasmessi a parte attrice i documenti richiesti con l'istanza ex art. 119 TUB. Ottenuta detta documentazione, la aveva Parte_1 conferito incarico a uno specialista, individuato nel dottore commercialista , Persona_1 affinché verificasse la correttezza delle operazioni bancarie e l'eventuale presenza di anomalie, quali anatocismo, usura o nullità contrattuali in relazione al conto corrente ordinario n. 209.44 e ai conti anticipi n. 192.32 e n. 1317.48. All'esito dei dovuti accertamenti, questi aveva riscontrato l'invalidità di talune clausole contrattuali, mentre in relazione all'anatocismo, non risultava apposta o sottoscritta alcuna clausola di reciprocità. Inoltre, nel medesimo contratto era stata indicata una commissione trimestrale di massimo scoperto dello 0,875%, oltre ad aliquota aggiuntiva dello
0,1250%, senza che tuttavia fossero estrinsecati i relativi criteri di calcolo o le modalità di quantificazione.
Pertanto, dalla posizione debitoria denunciata dalla banca, il consulente aveva escluso la capitalizzazione degli interessi e delle c.m.s. ed espunto le competenze addebitate nei trimestri in
“usura”, con conseguente variazione dell'effettiva posizione del correntista. In particolare, in relazione al c/c n. 209.44, non risultavano dovuti € 77.135,14 (€ 40.793,97 per interessi debitori, € 30.190,27 per c.m.s., € 6.138,28 per spese, € 12,62 per interessi creditori); in relazione al c/c anticipi n. 1929.32, non risultavano dovuti € 33.689,33 (€ 22.952,55 per interessi debitori, € 7.819,56 per c.m.s., € 2.904,60 per spese, € 12,62 per interessi creditori); in ordine al c/c anticipi n. 1317.48, le somme non dovute erano pari a € 9.252,78 (€ 7.393,08 per interessi debitori, € 836,60 per c.m.s., € 1.023,10 per spese, per complessivi). Pertanto, la società era titolare di un saldo a credito pari ad € 87.568,89.
In punto di diritto, parte attrice invocava, in via preliminare, la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., poiché il rapporto di conto corrente era ancora in essere all'atto della proposizione della domanda, seppure fosse stato revocato l'affidamento.
2 Deduceva, poi, l'applicazione di tassi ultra legali in assenza di un'espressa pattuizione, in violazione del precetto di cui all'art. 1284 c.c. Invero, soltanto nel contratto afferente al c/c n. 209.44 era stata espressamente indicata la misura del tasso a debito, pari al 19,50%, da applicarsi peraltro alle sole ipotesi di sconfinamento, mentre alcuna pattuizione era stata concordata in relazione agli ulteriori conti. Tale violazione determinava, pertanto, il ricalcolo del saldo mediante l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. per il periodo antecedente all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 e, per il periodo successivo all'entrata in vigore del TUB, del disposto di cui all'art. 117, comma 7 del medesimo testo normativo.
Lamentava, inoltre, l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 118 TUB, poiché le modifiche unilaterali non erano state approvate per iscritto, con conseguente loro inefficacia nei confronti della correntista. Peraltro, tali condizioni contrattuali avrebbero determinato la capitalizzazione degli interessi in difformità al precetto di cui all'art. 1283 c.c. nonché della successiva disciplina in tema di anatocismo bancario, secondo cui è ammessa la produzione di interessi composti, alla duplice condizione, però, che vi sia un'espressa pattuizione scritta in tal senso e la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Ciò che non avveniva nel caso di specie, in quanto soltanto nel contratto relativo al c/c n. 209.44 veniva stabilito un tasso a credito del 6% con capitalizzazione annuale e un tasso a debito del 19,5% nelle sole ipotesi di sconfinamenti autorizzati.
Per motivazioni sostanzialmente analoghe, rilevava la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, peraltro priva di causa e comunque indeterminata in ordine alla definizione dei criteri di computo della stessa, perlomeno in relazione ai conti correnti nn. 1929.32 e 1317.48. Del pari nullo era l'addebito delle spese relative alle valute, in quanto non era stata convenuta alcuna pattuizione in merito al calcolo dei giorni valuta.
Inoltre, eccepiva l'illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente ordinario e relativi ai conti anticipi, in quanto la banca aveva fatto confluire i loro costi, relativi ad interessi passivi, spese di conto e c.m.s., sul conto ordinario il quale risultava quindi gravato non soltanto delle proprie competenze ma anche di tali ulteriori voci.
Infine, deduceva l'usurarietà dei tassi di interesse e, in particolare, la presenza di usura soggettiva, essendo tali tassi superiori al tasso medio rilevato sul mercato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.9.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande di parte Controparte_1 attrice, in virtù della non estinzione del conto corrente oggetto di causa, con conseguente impossibilità di una condanna avente ad oggetto il saldo ricalcolato. Peraltro, le rimesse operate sul conto non hanno finalità solutoria, bensì meramente ripristinatoria della provvista messa a disposizione della banca, il che determina la non ripetibilità delle somme e diritto del correntista alla defalcazione degli addebiti dalle scritture contabili.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa di controparte, limitatamente alle rimesse registrate nel decennio antecedente alla domanda. In relazione al dies a quo, esso era da individuarsi nel data del compimento dell'operazione contabile;
poiché trattavasi di rapporto ultradecennale, doveva considerarsi prescritto il diritto di ripetizione dell'indebito afferente ai dieci anni precedenti.
Deduceva, poi, l'avvenuta pattuizione, nelle forme prescritte dalla legge, del saggio di interesse del 19,5% per lo sconfinamento autorizzato, ben applicabile anche alle passività di cui ai conti anticipi, in quanto le aperture di credito erano mere autorizzazioni allo sconfinamento rispetto alla provvista prevista nell'ambito del rapporto principale. Quanto alle modifiche unilaterali di contratto, contestava le asserzioni di controparte, rilevando la regolarità delle stesse.
3 In punto di anatocismo, poi, respingeva le doglianze di parte attrice, evidenziando che la capitalizzazione degli interessi era avvenuta nel rispetto delle norme di legge ed inoltre, la nuova forma di anatocismo era in realtà più favorevole al cliente, in quanto ispirata a criteri di simmetria tra le parti.
Contestava, altresì, la nullità della clausola di c.m.s., in quanto tutti gli oneri addebitati al correntista erano stati regolarmente convenuti tra le parti e, in ogni caso, trovava la propria giustificazione causale nell'esigenza di remunerare la banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente. Peraltro, in caso di nullità, essa non potrebbe produrre effetti per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, che ha previsto la sostituzione della c.m.s. con altri oneri.
Da ultimo, deduceva l'infondatezza delle argomentazioni attoree in punto di spese e oneri derivanti dalle valute, avendo la banca sempre applicato costi ed oneri espressamente pattuiti tra le parti.
Quanto, invece, agli addebiti inerenti ai conti anticipi, evidenziava come, di norma, tale tipologia di conto ha una rilevanza puramente contabile e comunque accessoria rispetto al conto ordinario, in quanto esso vale a consentire l'effettuazione delle annotazioni riguardanti le singole anticipazioni in maniera specularmente inversa a quelle che, per l'effetto, avvengono sul conto corrente ordinario. Pertanto, le relative partite di dare-avere sono regolate nell'ambito del rapporto ordinario, senza che ciò determini una illegittimità del comportamento dell'istituto di credito.
Evidenziava, in ogni caso, che il contratto era stato concluso anteriormente alla l. 108/1996, sicché non poteva ravvisarsene l'usurarietà, stante l'inesistenza della figura giuridica dell'usura sopravvenuta. Analogamente, non poteva ravvisarvi alcuna forma di usura soggettiva, atteso che questa richiede, ai fini della sua configurazione, la difficoltà economica del soggetto finanziato, circostanza, questa, che non si registrava nel caso di specie e comunque è sfornita di prova. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi il 5.10.2022, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Con ordinanza dell'8.2.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.1.2023 celebrata con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il Giudice disponeva CTU contabile, ponendo i quesiti di cui alla parte motiva del provvedimento.
In data 23.2.2023, il consulente nominato dal Tribunale, dott. , Persona_2 prestava giuramento e in data 5.10.2023 provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
Successivamente, all'udienza del 22.11.2023, il Giudice rigettava le richieste di rinnovazione della CTU e riteneva la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.1.2025, riservava la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene questo giudice che le domande di parte attrice siano parzialmente fondate e pertanto può trovare accoglimento nei limiti di cui di seguito.
In primo luogo, deve evidenziarsi che si è perfezionata la condizione di procedibilità in quanto in data 27.4.21 è stato esperita infruttuosamente la procedura di mediazione (cfr. doc. 9 atto di citazione).
In estrema sintesi, parte attrice lamentava: 1) la mancata pattuizione degli interessi ultralegali in relazione ai conti 209.44., 1929.32 e 1317.48 con richiesta di ricalcolo degli interessi previa applicazione dei tassi legali ante e post legge sulla trasparenza bancaria e la nullità delle clausole contrattuale poste in violazione del disposto di cui all'art. 117 co. 4 e 6 T.U.B.; 2) l'illegittima
4 applicazione della capitalizzazione sugli interessi passivi;
3) l'illegittimità della c.m.s.; l'usurarietà dei tassi praticati dalla banca, con consequenziale dichiarazione di nullità della clausola o sostituzione con i tassi soglia.
Chiedeva poi che fosse ricalcolato l'esatto dare/avere tra banca e correntista, non tenendo conto delle modifiche unilaterali sfavorevoli e illegittime, con riaccredito in favore dell'attore.
Parte resistente eccepiva la prescrizione decennale delle rimesse registrate sul conto, concluse prima del decennio anteriore alla citazione in giudizio;
rilevava la natura esclusivamente solutoria delle rimesse;
rilevava ancora l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, ammettendo esclusivamente la possibilità di riaccertare il saldo del rapporto;
contestava l'invalida determinazione del tasso di interesse osservando che il tasso 19,50 %, previsto nel contratto di c/c debba ritenersi applicabile a tutte le passività nascenti dai conti anticipi in quanto le stesse venivano regolate sul conto ordinario, su tale base contestava il quesito posto dal giudice al CTU;
contestava l'illegittimità della clausola anatocistica applicata, della commissione di massimo scoperto e dei costi e oneri applicati;
negava che il tasso di interesse applicato al conto fosse usurario, in quanto lo stesso contratto sarebbe stipulato nel 1993 e dunque anteriormente all'introduzione della l. 108.96, anche il superamento del tasso soglia in taluni trimestri sarebbe frutto di un calcolo errato in quanto il C.T.P. avrebbe determinato il T.E.G. includendovi oneri non computabili come la c.m.s.; rilevava l'omessa prova della sussistenza di un'ipotesi di usura soggettiva.
Tanto premesso, non vi è dubbio che sia fondata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta.
In prima battuta, non essendo stato prodotto in atti il contratto riguardante i conti anticipi, né il contratto di fido tutte le rimesse devono ritenersi solutorie in quanto parte attrice non ha provato la differente natura delle stesse (sul punto Cass. SS.UU. 24418/10).
Il relativo termine decorrerà a ritroso dal primo atto interruttivo da individuarsi nella contestazione da parte dell'attrice del saldo debitorio e contestuale richiesta di restituzione delle somme illegittimamente addebitate avanzata il 5.10.20 a mezzo PEC. Ne discende che le rimesse solutorie anteriori al 5.10.10 debbano ritenersi prescritte (sul punto Cass. SS.UU. 15895/19).
Prima di procedere alla disamina delle ulteriori domande deve enunciarsi il principio giurisprudenziale, oramai costante, secondo il quale nel caso in cui il correntista lamenti la nullità di clausole contrattuali deducendo l'esistenza di un contratto, ha l'onere di produrlo, viceversa qualora deduca l'inesistenza di qualsiasi pattuizione contrattuale ovviamente non sarà tenuto alla produzione di qualcosa che afferma non esistere e sarà quindi onere della banca provvedere al deposito del contratto, al fine di contrastare la pretesa del correntista (cfr. ex plurimis Trib. Roma sez. XVI, 28/05/2019, n. 11196).
Ne discende che, in caso di inesistenza dei contratti, tutti gli addebiti effettuati sul conto corrente e sui conti anticipi oggetto di causa risultano illegittimi in ragione della nullità del contratto per assenza di un suo elemento essenziale (la forma scritta). In tal caso non possono essere applicati i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 c. 7 TUB in quanto detta norma si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui un contratto esista ma non indichi i tassi di interesse e le condizioni applicate al rapporto (comma 4 dell'art. 117) oppure li indichi in maniera generica con rinvio agli usi su piazza o li preveda in maniera più sfavorevole rispetto a quanto pubblicizzato (comma 6 art. 117).
Nel caso di specie, è pacifica l'esistenza tra le parti del contratto di conto corrente;
quanto ai conti anticipi da un lato parte attrice allega che nessuna pattuizione del tasso di interesse a debito è intervenuta tra le parti, dall'altro, parte convenuta sostanzialmente conferma tale allegazione argomentando circa la natura accessoria del conto anticipi che per tale ragione non avrebbe
5 necessitato di ulteriori pattuizioni in punto di interesse a debito, commissioni e spese.
La tesi di parte convenuta non pare condivisibile, la funzione del conto corrente e quella dei conti anticipi sono radicalmente differenti e si giustificano in ragione della diversa causa dei contratti e del diverso profilo di rischio per la banca. Il conto anticipi infatti riguarda crediti più liquidi e garantiti, oltre che acquisiti a sconto;
a fronte di un rischio attenuato per la banca, il titolare del conto dovrà beneficiare inevitabilmente di un tasso di interesse più contenuto (che pertanto deve essere necessariamente pattuito autonomamente), differentemente non vi sarebbe alcuna utilità all'apertura di siffatto rapporto bancario.
Ne discende che, ad avviso dello scrivente, pur essendovi un collegamento tra i due rapporti bancari
(così Cass. 14321/22), essi devono fondarsi su differenti accordi contrattuali ciascuno dei quali necessita di specifiche pattuizioni in punto di interessi, commissioni e spese (in senso conforme a quanto qui argomentato: Cass. 10516/2016, Tribunale di Prato 938/16).
Infondata è la richiesta di parte convenuta di ricalcolo del rapporto di dare e avere sulla base dell'interesse convenzionale in quanto è pacifico (e specificato da parte convenuta in memoria conclusionale a pagina 22) che il tasso di interesse a debito pattuito nel contratto di conto corrente riguardi i soli casi di sconfinamento autorizzato mentre non vi è alcuna pattuizione in ordine ai tassi da applicare ai saldi debitori, ne discende la violazione dell'art. 117 co. 4 TUB.
Ricorrono pertanto i presupposti per applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7 TUB.
Con riguardo all'anatocismo, deve rilevarsi che il contratto risale al 29.9.1993 e prevedeva la chiusura contabile dei conti in attivo con periodicità annuale e dei conti in passivo con periodicità trimestrale, con applicazione di interessi su interessi.
Orbene, nel caso di specie, le clausole in questione vanno dichiarate nulle e tutti gli addebiti effettuati a tale titolo devono ritenersi illegittimi.
Infatti, considerato che il rapporto bancario oggetto di causa risale al 1993 e che la banca non ha dimostrato di essersi adeguata alla DE , facendo sottoscrivere alla correntista la CP_3 clausola anatocistica per il periodo successivo all'emanazione della delibera, si osserva che senz'altro l'applicazione dell'anatocismo sia avvenuta illegittimamente per tutto il corso del rapporto di c/c oggetto di causa, di talchè occorre escludere tout court qualsiasi forma di anatocismo.
Si rammenta, in proposito, che prima dell'adozione della predetta delibera l'anatocismo è stato applicato dagli istituti di credito ai rapporti bancari in maniera assolutamente illegittima.
Invero, il legislatore aveva tentato di salvare le clausole anatocistiche pattuite nei contratti ante 2000, prevedendo all'art. 25 co. 3 del d.lgs. 342/1999 che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta norma, così di fatto rendendo illegittima l'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo ante 2000, a prescindere da una pattuizione scritta.
Ne consegue, quindi, che sicuramente va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola;
ma anche per il periodo successivo va affermata l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto mai la convenuta si è adeguata alla CP_1
6 delibera del 09.02.2000, che all'art. 7 co. 3 permetteva di salvare i precedenti contratti bancari a condizione che nel caso in cui le nuove clausole avessero avuto carattere peggiorativo avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto dalla clientela, altrimenti sarebbe bastata una comunicazione alla clientela.
La predominante giurisprudenza di merito, condivisa anche da questo Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo in quanto le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del
5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto
30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale
Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006;
Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016; Trib. Torino, 10 maggio 2022, n. 2012).
La predetta impostazione ermeneutica è stata, peraltro, avallata dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9140/2020 (cui è conforme la pronuncia n. 29420/2020): “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”, sebbene vi siano pronunce anche di segno contrario.
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'anatocismo praticato dalla banca dovrà considerarsi illegittimo, con conseguente diritto della correntista alla restituzione delle somme versate a tale titolo.
Risulta, altresì, fondato l'assunto di parte attrice relativo all'illegittimità della commissione di massimo scoperto. A tal riguardo deve osservarsi che la stessa risulta pattuita nel contratto del
29.9.93 senza che siano indicati in modo completo tutti gli elementi costitutivi, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'onere economico pattuito ex art. 1346 c.c.: essa è stata indicata solo nella misura percentuale, omettendosi la disciplina della periodicità del calcolo, della base di calcolo e delle modalità di calcolo.
Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa - per essere validamente pattuita - deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo.
Per le ragioni esposte, la clausola di pattuizione della c.m.s. deve essere ritenuta invalida per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto della correntista all'espunzione delle somme versate a tale titolo.
Quanto all'usurarietà dei tassi convenuti è sufficiente rilevare che il rapporto di conto corrente è stato stipulato nel 1993 dunque anteriormente all'entrata in vigore della disciplina normativa sull'usura, non applicabile pertanto ratione temporis. Non sono stati poi provati profili di usura
7 soggettiva. Eventuali profili di usurarietà sopravvenuta non rilevano (sul punto Cass. SS.UU.
24675/17).
Quanto alla violazione dell'art. 118 TUB, parte attrice ha allegato, e documentato attraverso la produzione degli estratti conto, l'esistenza di variazioni unilaterali nell'applicazione del tasso di interesse avvenute senza specifica approvazione del cliente.
Sul punto è sufficiente osservare che la banca convenuta avrebbe dovuto provare: 1) il giustificato motivo di esercizio dello ius variandi, 2) l'approvazione del cliente o la prova dell'avvenuta comunicazione del relativo atto di esercizio, 3) il rispetto del procedimento negoziale previsto dall'art. 118 co. 2 TUB.
Nulla di tutto ciò è avvenuto. Ne discende che, ai sensi dell'art. 118 co. 3 TUB, le variazioni unilaterali illegittime debbano ritenersi inefficaci nei confronti del correntista se a lui sfavorevoli.
La domanda sul punto deve pertanto essere accolta.
Sulle basi di quanto fin qui argomentato, occorre adesso ricalcolare l'effettivo saldo di dare-avere tra le parti, facendo riferimento agli esiti della CTU disposta in corso di causa.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, dallo stesso ben argomentate anche nella risposta alle osservazioni mosse dalle parti e sono pienamente condivise da questo Giudice
Il consulente, in particolare, ha appurato che alla data del 7.7.2022, sulla base dei ricalcoli effettuati:
1) il saldo del conto corrente 209.44 è pari a € 197.418,67 (a credito del correntista); a detto risultato si è giunti partendo dal primo e/c da cui si registra continuità negli e/c prodotti
(01.7.2009) fino all'ultimo disponibile (30.6.2020), decurtando dalla base di calcolo iniziale tutti gli addebiti illegittimi riscontati nei periodi precedenti documentati dagli e/c senza mai ricorrere a scritture di raccordo per il periodo mancante;
2) il saldo del conto anticipi 1317.48 è pari a € -54.744,43 (a debito del correntista);
3) il saldo del conto anticipi 1929.48 al 31.12.2007 è pari a € - 78.337,77 (a debito del correntista); a detto risultato si è giunti partendo dal primo e/c da cui si registra continuità negli e/c prodotti (1.1.2006) fino all'ultimo disponibile (31.12.2007), decurtando dalla base di calcolo iniziale tutti gli addebiti illegittimi riscontati nei periodi precedenti documentati dagli e/c senza mai ricorrere a scritture di raccordo per il periodo mancante;
4) le rimesse solutorie prescritte in quanto anteriori al 5.10.2010 sono pari a € 19.485,62; a detto risultato si è giunti partendo dal si è giunti partendo dal primo e/c da cui si registra continuità negli e/c prodotti (01.7.2009) fino all'ultimo disponibile ante prescrizione (5.10.2010), senza decurtare dalla base di calcolo iniziale gli addebiti illegittimi e considerando solutorie sole le rimesse risultanti tali a saldo banca (tanto al fine di non pregiudicare l'efficacia sostanziale della prescrizione)
Su tali basi il rapporto “dare avere” fra la banca e il correntista – poste a debito del correntista le rimesse solutorie prescritte - è pari a 44.850,94 a credito del correntista.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite e della consulenza tecnica di ufficio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
- accerta la mancata pattuizione della misura degli interessi ultralegali in violazione
8 dell'art.1284 c.c.;
- accerta che lo ius variandi è stato esercitato dalla banca in violazione dell'art. 118 T.U.B.
- dichiara la nullità delle clausole di pattuizione dell'anatocismo e l'illegittima applicazione dello stesso per tutto il corso dei rapporto bancari oggetto di causa;
- dichiara l'invalidità delle clausole di pattuizione della c.m.s.;
- dichiara l'illegittima applicazione delle spese trimestrali di gestione del conto;
- rigetta la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla banca nel caso di specie;
- dichiara che alla data del 7.7.22 il “dare - avere” con riferimento a tutti i rapporti oggetto del presente processo accesi dall'attrice presso ammonta ad € 44.850,94 (a CP_1 CP_4
credito del correntista);
- compensa tra le parti le spese di lite;
le spese di CTU sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
Reggio Calabria 9.5.2025
Il giudice Francesco Campagna
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile 1632/2022 R.G.A.C. ritenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P. IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IV_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonio Condello, che la Parte_2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore;
e
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via CP_2 Castello n.5, presso lo studio dell'avv. Daniela Grillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Napoli e Annamaria Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta;
OGGETTO: interessi bancari
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 22.1.25 e note conclusionali
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 13.5.2022, la società citava in giudizio la banca Parte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare, in relazione ai conti correnti Controparte_1 oggetto di causa, la mancata pattuizione per iscritto della misura degli interessi ultra legali e, per l'effetto, condannare la banca al pagamento della somma risultante dal ricalcolo degli interessi;
chiedeva, altresì, il ricalcolo del rapporto di dare-avere nonché l'accertamento dell'anatocismo bancario, dell'illegittimità della commissione di massimo scoperto e dell'usurarietà degli interessi applicati, il tutto con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate dal correntista. Da ultimo, chiedeva la condanna dell'istituto alla restituzione della somma di € 87.568,89, quale differenza tra il saldo degli estratti di c/c nn. 209.44, 1929.32 e 1317.48 e quello rideterminato dopo il ricalcolo ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, dalla quale decurtare la somma di euro 6.575,74 di cui al finanziamento n. 741632774/68. In
1 ogni caso, chiedeva la rideterminazione del rapporto di dare-avere e il riaccredito degli importi a credito.
A sostegno della propria domanda, rappresentava che con missiva del 26.6.2020, l'odierna convenuta aveva comunicato a parte attrice la revoca della linea di credito regolata su conto corrente n. 8103-209.44 e contestualmente l'aveva invitata a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti della stessa. Il riferimento era, in particolare, al conto corrente n. 209.44, avente un saldo debitorio pari ad € 32.288,82 e al finanziamento n. 741632774/68, in relazione al quale risultavano rate insolute semestrali dal 31.12.2019, comprensive di capitali ed interessi, per complessivi €
6.575,74.
Con lettera del 5.10.2020, l'attrice aveva contestato detta esposizione debitoria, ritenendola non dovuta a causa dei numerosi addebiti illegittimi operati dalla banca. Aveva quindi chiesto la restituzione delle somme immotivatamente addebitatele e, contestualmente, avanzato istanza ex art. 119 TUB, affinché le fossero trasmessi gli estratti conto inerenti al rapporto bancario n. 8103-
209.44, eccettuati quelli riferibili agli anni 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2009, nonché la copia dei contratti di conto corrente, delle aperture di credito e della garanzia fideiussoria.
Con PEC del 19.11.2020, la banca aveva evidenziato di aver in buona fede applicato gli interessi e di aver adeguato i contratti alla sopravvenuta disposizione di cui all'art. 25 d. lgs. n. 342/1999, attuato con la delibera del CICR del 09.02.2000. Inoltre, aveva rilevato la mancata prova dell'applicazione di interessi anatocistici e, in ogni caso, l'impossibilità di ricostruire i rapporti contabili, essendo decorsi più di dieci anni dalla registrazione degli addebiti ed essendo, pertanto, venuto meno l'obbligo di conservazione della documentazione contabile.
Successivamente, con comunicazione del 4.1.2021, venivano trasmessi a parte attrice i documenti richiesti con l'istanza ex art. 119 TUB. Ottenuta detta documentazione, la aveva Parte_1 conferito incarico a uno specialista, individuato nel dottore commercialista , Persona_1 affinché verificasse la correttezza delle operazioni bancarie e l'eventuale presenza di anomalie, quali anatocismo, usura o nullità contrattuali in relazione al conto corrente ordinario n. 209.44 e ai conti anticipi n. 192.32 e n. 1317.48. All'esito dei dovuti accertamenti, questi aveva riscontrato l'invalidità di talune clausole contrattuali, mentre in relazione all'anatocismo, non risultava apposta o sottoscritta alcuna clausola di reciprocità. Inoltre, nel medesimo contratto era stata indicata una commissione trimestrale di massimo scoperto dello 0,875%, oltre ad aliquota aggiuntiva dello
0,1250%, senza che tuttavia fossero estrinsecati i relativi criteri di calcolo o le modalità di quantificazione.
Pertanto, dalla posizione debitoria denunciata dalla banca, il consulente aveva escluso la capitalizzazione degli interessi e delle c.m.s. ed espunto le competenze addebitate nei trimestri in
“usura”, con conseguente variazione dell'effettiva posizione del correntista. In particolare, in relazione al c/c n. 209.44, non risultavano dovuti € 77.135,14 (€ 40.793,97 per interessi debitori, € 30.190,27 per c.m.s., € 6.138,28 per spese, € 12,62 per interessi creditori); in relazione al c/c anticipi n. 1929.32, non risultavano dovuti € 33.689,33 (€ 22.952,55 per interessi debitori, € 7.819,56 per c.m.s., € 2.904,60 per spese, € 12,62 per interessi creditori); in ordine al c/c anticipi n. 1317.48, le somme non dovute erano pari a € 9.252,78 (€ 7.393,08 per interessi debitori, € 836,60 per c.m.s., € 1.023,10 per spese, per complessivi). Pertanto, la società era titolare di un saldo a credito pari ad € 87.568,89.
In punto di diritto, parte attrice invocava, in via preliminare, la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., poiché il rapporto di conto corrente era ancora in essere all'atto della proposizione della domanda, seppure fosse stato revocato l'affidamento.
2 Deduceva, poi, l'applicazione di tassi ultra legali in assenza di un'espressa pattuizione, in violazione del precetto di cui all'art. 1284 c.c. Invero, soltanto nel contratto afferente al c/c n. 209.44 era stata espressamente indicata la misura del tasso a debito, pari al 19,50%, da applicarsi peraltro alle sole ipotesi di sconfinamento, mentre alcuna pattuizione era stata concordata in relazione agli ulteriori conti. Tale violazione determinava, pertanto, il ricalcolo del saldo mediante l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. per il periodo antecedente all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 e, per il periodo successivo all'entrata in vigore del TUB, del disposto di cui all'art. 117, comma 7 del medesimo testo normativo.
Lamentava, inoltre, l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 118 TUB, poiché le modifiche unilaterali non erano state approvate per iscritto, con conseguente loro inefficacia nei confronti della correntista. Peraltro, tali condizioni contrattuali avrebbero determinato la capitalizzazione degli interessi in difformità al precetto di cui all'art. 1283 c.c. nonché della successiva disciplina in tema di anatocismo bancario, secondo cui è ammessa la produzione di interessi composti, alla duplice condizione, però, che vi sia un'espressa pattuizione scritta in tal senso e la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Ciò che non avveniva nel caso di specie, in quanto soltanto nel contratto relativo al c/c n. 209.44 veniva stabilito un tasso a credito del 6% con capitalizzazione annuale e un tasso a debito del 19,5% nelle sole ipotesi di sconfinamenti autorizzati.
Per motivazioni sostanzialmente analoghe, rilevava la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, peraltro priva di causa e comunque indeterminata in ordine alla definizione dei criteri di computo della stessa, perlomeno in relazione ai conti correnti nn. 1929.32 e 1317.48. Del pari nullo era l'addebito delle spese relative alle valute, in quanto non era stata convenuta alcuna pattuizione in merito al calcolo dei giorni valuta.
Inoltre, eccepiva l'illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente ordinario e relativi ai conti anticipi, in quanto la banca aveva fatto confluire i loro costi, relativi ad interessi passivi, spese di conto e c.m.s., sul conto ordinario il quale risultava quindi gravato non soltanto delle proprie competenze ma anche di tali ulteriori voci.
Infine, deduceva l'usurarietà dei tassi di interesse e, in particolare, la presenza di usura soggettiva, essendo tali tassi superiori al tasso medio rilevato sul mercato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.9.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande di parte Controparte_1 attrice, in virtù della non estinzione del conto corrente oggetto di causa, con conseguente impossibilità di una condanna avente ad oggetto il saldo ricalcolato. Peraltro, le rimesse operate sul conto non hanno finalità solutoria, bensì meramente ripristinatoria della provvista messa a disposizione della banca, il che determina la non ripetibilità delle somme e diritto del correntista alla defalcazione degli addebiti dalle scritture contabili.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa di controparte, limitatamente alle rimesse registrate nel decennio antecedente alla domanda. In relazione al dies a quo, esso era da individuarsi nel data del compimento dell'operazione contabile;
poiché trattavasi di rapporto ultradecennale, doveva considerarsi prescritto il diritto di ripetizione dell'indebito afferente ai dieci anni precedenti.
Deduceva, poi, l'avvenuta pattuizione, nelle forme prescritte dalla legge, del saggio di interesse del 19,5% per lo sconfinamento autorizzato, ben applicabile anche alle passività di cui ai conti anticipi, in quanto le aperture di credito erano mere autorizzazioni allo sconfinamento rispetto alla provvista prevista nell'ambito del rapporto principale. Quanto alle modifiche unilaterali di contratto, contestava le asserzioni di controparte, rilevando la regolarità delle stesse.
3 In punto di anatocismo, poi, respingeva le doglianze di parte attrice, evidenziando che la capitalizzazione degli interessi era avvenuta nel rispetto delle norme di legge ed inoltre, la nuova forma di anatocismo era in realtà più favorevole al cliente, in quanto ispirata a criteri di simmetria tra le parti.
Contestava, altresì, la nullità della clausola di c.m.s., in quanto tutti gli oneri addebitati al correntista erano stati regolarmente convenuti tra le parti e, in ogni caso, trovava la propria giustificazione causale nell'esigenza di remunerare la banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente. Peraltro, in caso di nullità, essa non potrebbe produrre effetti per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, che ha previsto la sostituzione della c.m.s. con altri oneri.
Da ultimo, deduceva l'infondatezza delle argomentazioni attoree in punto di spese e oneri derivanti dalle valute, avendo la banca sempre applicato costi ed oneri espressamente pattuiti tra le parti.
Quanto, invece, agli addebiti inerenti ai conti anticipi, evidenziava come, di norma, tale tipologia di conto ha una rilevanza puramente contabile e comunque accessoria rispetto al conto ordinario, in quanto esso vale a consentire l'effettuazione delle annotazioni riguardanti le singole anticipazioni in maniera specularmente inversa a quelle che, per l'effetto, avvengono sul conto corrente ordinario. Pertanto, le relative partite di dare-avere sono regolate nell'ambito del rapporto ordinario, senza che ciò determini una illegittimità del comportamento dell'istituto di credito.
Evidenziava, in ogni caso, che il contratto era stato concluso anteriormente alla l. 108/1996, sicché non poteva ravvisarsene l'usurarietà, stante l'inesistenza della figura giuridica dell'usura sopravvenuta. Analogamente, non poteva ravvisarvi alcuna forma di usura soggettiva, atteso che questa richiede, ai fini della sua configurazione, la difficoltà economica del soggetto finanziato, circostanza, questa, che non si registrava nel caso di specie e comunque è sfornita di prova. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi il 5.10.2022, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Con ordinanza dell'8.2.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.1.2023 celebrata con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il Giudice disponeva CTU contabile, ponendo i quesiti di cui alla parte motiva del provvedimento.
In data 23.2.2023, il consulente nominato dal Tribunale, dott. , Persona_2 prestava giuramento e in data 5.10.2023 provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
Successivamente, all'udienza del 22.11.2023, il Giudice rigettava le richieste di rinnovazione della CTU e riteneva la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.1.2025, riservava la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene questo giudice che le domande di parte attrice siano parzialmente fondate e pertanto può trovare accoglimento nei limiti di cui di seguito.
In primo luogo, deve evidenziarsi che si è perfezionata la condizione di procedibilità in quanto in data 27.4.21 è stato esperita infruttuosamente la procedura di mediazione (cfr. doc. 9 atto di citazione).
In estrema sintesi, parte attrice lamentava: 1) la mancata pattuizione degli interessi ultralegali in relazione ai conti 209.44., 1929.32 e 1317.48 con richiesta di ricalcolo degli interessi previa applicazione dei tassi legali ante e post legge sulla trasparenza bancaria e la nullità delle clausole contrattuale poste in violazione del disposto di cui all'art. 117 co. 4 e 6 T.U.B.; 2) l'illegittima
4 applicazione della capitalizzazione sugli interessi passivi;
3) l'illegittimità della c.m.s.; l'usurarietà dei tassi praticati dalla banca, con consequenziale dichiarazione di nullità della clausola o sostituzione con i tassi soglia.
Chiedeva poi che fosse ricalcolato l'esatto dare/avere tra banca e correntista, non tenendo conto delle modifiche unilaterali sfavorevoli e illegittime, con riaccredito in favore dell'attore.
Parte resistente eccepiva la prescrizione decennale delle rimesse registrate sul conto, concluse prima del decennio anteriore alla citazione in giudizio;
rilevava la natura esclusivamente solutoria delle rimesse;
rilevava ancora l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, ammettendo esclusivamente la possibilità di riaccertare il saldo del rapporto;
contestava l'invalida determinazione del tasso di interesse osservando che il tasso 19,50 %, previsto nel contratto di c/c debba ritenersi applicabile a tutte le passività nascenti dai conti anticipi in quanto le stesse venivano regolate sul conto ordinario, su tale base contestava il quesito posto dal giudice al CTU;
contestava l'illegittimità della clausola anatocistica applicata, della commissione di massimo scoperto e dei costi e oneri applicati;
negava che il tasso di interesse applicato al conto fosse usurario, in quanto lo stesso contratto sarebbe stipulato nel 1993 e dunque anteriormente all'introduzione della l. 108.96, anche il superamento del tasso soglia in taluni trimestri sarebbe frutto di un calcolo errato in quanto il C.T.P. avrebbe determinato il T.E.G. includendovi oneri non computabili come la c.m.s.; rilevava l'omessa prova della sussistenza di un'ipotesi di usura soggettiva.
Tanto premesso, non vi è dubbio che sia fondata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta.
In prima battuta, non essendo stato prodotto in atti il contratto riguardante i conti anticipi, né il contratto di fido tutte le rimesse devono ritenersi solutorie in quanto parte attrice non ha provato la differente natura delle stesse (sul punto Cass. SS.UU. 24418/10).
Il relativo termine decorrerà a ritroso dal primo atto interruttivo da individuarsi nella contestazione da parte dell'attrice del saldo debitorio e contestuale richiesta di restituzione delle somme illegittimamente addebitate avanzata il 5.10.20 a mezzo PEC. Ne discende che le rimesse solutorie anteriori al 5.10.10 debbano ritenersi prescritte (sul punto Cass. SS.UU. 15895/19).
Prima di procedere alla disamina delle ulteriori domande deve enunciarsi il principio giurisprudenziale, oramai costante, secondo il quale nel caso in cui il correntista lamenti la nullità di clausole contrattuali deducendo l'esistenza di un contratto, ha l'onere di produrlo, viceversa qualora deduca l'inesistenza di qualsiasi pattuizione contrattuale ovviamente non sarà tenuto alla produzione di qualcosa che afferma non esistere e sarà quindi onere della banca provvedere al deposito del contratto, al fine di contrastare la pretesa del correntista (cfr. ex plurimis Trib. Roma sez. XVI, 28/05/2019, n. 11196).
Ne discende che, in caso di inesistenza dei contratti, tutti gli addebiti effettuati sul conto corrente e sui conti anticipi oggetto di causa risultano illegittimi in ragione della nullità del contratto per assenza di un suo elemento essenziale (la forma scritta). In tal caso non possono essere applicati i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 c. 7 TUB in quanto detta norma si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui un contratto esista ma non indichi i tassi di interesse e le condizioni applicate al rapporto (comma 4 dell'art. 117) oppure li indichi in maniera generica con rinvio agli usi su piazza o li preveda in maniera più sfavorevole rispetto a quanto pubblicizzato (comma 6 art. 117).
Nel caso di specie, è pacifica l'esistenza tra le parti del contratto di conto corrente;
quanto ai conti anticipi da un lato parte attrice allega che nessuna pattuizione del tasso di interesse a debito è intervenuta tra le parti, dall'altro, parte convenuta sostanzialmente conferma tale allegazione argomentando circa la natura accessoria del conto anticipi che per tale ragione non avrebbe
5 necessitato di ulteriori pattuizioni in punto di interesse a debito, commissioni e spese.
La tesi di parte convenuta non pare condivisibile, la funzione del conto corrente e quella dei conti anticipi sono radicalmente differenti e si giustificano in ragione della diversa causa dei contratti e del diverso profilo di rischio per la banca. Il conto anticipi infatti riguarda crediti più liquidi e garantiti, oltre che acquisiti a sconto;
a fronte di un rischio attenuato per la banca, il titolare del conto dovrà beneficiare inevitabilmente di un tasso di interesse più contenuto (che pertanto deve essere necessariamente pattuito autonomamente), differentemente non vi sarebbe alcuna utilità all'apertura di siffatto rapporto bancario.
Ne discende che, ad avviso dello scrivente, pur essendovi un collegamento tra i due rapporti bancari
(così Cass. 14321/22), essi devono fondarsi su differenti accordi contrattuali ciascuno dei quali necessita di specifiche pattuizioni in punto di interessi, commissioni e spese (in senso conforme a quanto qui argomentato: Cass. 10516/2016, Tribunale di Prato 938/16).
Infondata è la richiesta di parte convenuta di ricalcolo del rapporto di dare e avere sulla base dell'interesse convenzionale in quanto è pacifico (e specificato da parte convenuta in memoria conclusionale a pagina 22) che il tasso di interesse a debito pattuito nel contratto di conto corrente riguardi i soli casi di sconfinamento autorizzato mentre non vi è alcuna pattuizione in ordine ai tassi da applicare ai saldi debitori, ne discende la violazione dell'art. 117 co. 4 TUB.
Ricorrono pertanto i presupposti per applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7 TUB.
Con riguardo all'anatocismo, deve rilevarsi che il contratto risale al 29.9.1993 e prevedeva la chiusura contabile dei conti in attivo con periodicità annuale e dei conti in passivo con periodicità trimestrale, con applicazione di interessi su interessi.
Orbene, nel caso di specie, le clausole in questione vanno dichiarate nulle e tutti gli addebiti effettuati a tale titolo devono ritenersi illegittimi.
Infatti, considerato che il rapporto bancario oggetto di causa risale al 1993 e che la banca non ha dimostrato di essersi adeguata alla DE , facendo sottoscrivere alla correntista la CP_3 clausola anatocistica per il periodo successivo all'emanazione della delibera, si osserva che senz'altro l'applicazione dell'anatocismo sia avvenuta illegittimamente per tutto il corso del rapporto di c/c oggetto di causa, di talchè occorre escludere tout court qualsiasi forma di anatocismo.
Si rammenta, in proposito, che prima dell'adozione della predetta delibera l'anatocismo è stato applicato dagli istituti di credito ai rapporti bancari in maniera assolutamente illegittima.
Invero, il legislatore aveva tentato di salvare le clausole anatocistiche pattuite nei contratti ante 2000, prevedendo all'art. 25 co. 3 del d.lgs. 342/1999 che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta norma, così di fatto rendendo illegittima l'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo ante 2000, a prescindere da una pattuizione scritta.
Ne consegue, quindi, che sicuramente va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola;
ma anche per il periodo successivo va affermata l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto mai la convenuta si è adeguata alla CP_1
6 delibera del 09.02.2000, che all'art. 7 co. 3 permetteva di salvare i precedenti contratti bancari a condizione che nel caso in cui le nuove clausole avessero avuto carattere peggiorativo avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto dalla clientela, altrimenti sarebbe bastata una comunicazione alla clientela.
La predominante giurisprudenza di merito, condivisa anche da questo Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo in quanto le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del
5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto
30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale
Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006;
Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016; Trib. Torino, 10 maggio 2022, n. 2012).
La predetta impostazione ermeneutica è stata, peraltro, avallata dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9140/2020 (cui è conforme la pronuncia n. 29420/2020): “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”, sebbene vi siano pronunce anche di segno contrario.
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'anatocismo praticato dalla banca dovrà considerarsi illegittimo, con conseguente diritto della correntista alla restituzione delle somme versate a tale titolo.
Risulta, altresì, fondato l'assunto di parte attrice relativo all'illegittimità della commissione di massimo scoperto. A tal riguardo deve osservarsi che la stessa risulta pattuita nel contratto del
29.9.93 senza che siano indicati in modo completo tutti gli elementi costitutivi, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'onere economico pattuito ex art. 1346 c.c.: essa è stata indicata solo nella misura percentuale, omettendosi la disciplina della periodicità del calcolo, della base di calcolo e delle modalità di calcolo.
Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa - per essere validamente pattuita - deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo.
Per le ragioni esposte, la clausola di pattuizione della c.m.s. deve essere ritenuta invalida per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto della correntista all'espunzione delle somme versate a tale titolo.
Quanto all'usurarietà dei tassi convenuti è sufficiente rilevare che il rapporto di conto corrente è stato stipulato nel 1993 dunque anteriormente all'entrata in vigore della disciplina normativa sull'usura, non applicabile pertanto ratione temporis. Non sono stati poi provati profili di usura
7 soggettiva. Eventuali profili di usurarietà sopravvenuta non rilevano (sul punto Cass. SS.UU.
24675/17).
Quanto alla violazione dell'art. 118 TUB, parte attrice ha allegato, e documentato attraverso la produzione degli estratti conto, l'esistenza di variazioni unilaterali nell'applicazione del tasso di interesse avvenute senza specifica approvazione del cliente.
Sul punto è sufficiente osservare che la banca convenuta avrebbe dovuto provare: 1) il giustificato motivo di esercizio dello ius variandi, 2) l'approvazione del cliente o la prova dell'avvenuta comunicazione del relativo atto di esercizio, 3) il rispetto del procedimento negoziale previsto dall'art. 118 co. 2 TUB.
Nulla di tutto ciò è avvenuto. Ne discende che, ai sensi dell'art. 118 co. 3 TUB, le variazioni unilaterali illegittime debbano ritenersi inefficaci nei confronti del correntista se a lui sfavorevoli.
La domanda sul punto deve pertanto essere accolta.
Sulle basi di quanto fin qui argomentato, occorre adesso ricalcolare l'effettivo saldo di dare-avere tra le parti, facendo riferimento agli esiti della CTU disposta in corso di causa.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, dallo stesso ben argomentate anche nella risposta alle osservazioni mosse dalle parti e sono pienamente condivise da questo Giudice
Il consulente, in particolare, ha appurato che alla data del 7.7.2022, sulla base dei ricalcoli effettuati:
1) il saldo del conto corrente 209.44 è pari a € 197.418,67 (a credito del correntista); a detto risultato si è giunti partendo dal primo e/c da cui si registra continuità negli e/c prodotti
(01.7.2009) fino all'ultimo disponibile (30.6.2020), decurtando dalla base di calcolo iniziale tutti gli addebiti illegittimi riscontati nei periodi precedenti documentati dagli e/c senza mai ricorrere a scritture di raccordo per il periodo mancante;
2) il saldo del conto anticipi 1317.48 è pari a € -54.744,43 (a debito del correntista);
3) il saldo del conto anticipi 1929.48 al 31.12.2007 è pari a € - 78.337,77 (a debito del correntista); a detto risultato si è giunti partendo dal primo e/c da cui si registra continuità negli e/c prodotti (1.1.2006) fino all'ultimo disponibile (31.12.2007), decurtando dalla base di calcolo iniziale tutti gli addebiti illegittimi riscontati nei periodi precedenti documentati dagli e/c senza mai ricorrere a scritture di raccordo per il periodo mancante;
4) le rimesse solutorie prescritte in quanto anteriori al 5.10.2010 sono pari a € 19.485,62; a detto risultato si è giunti partendo dal si è giunti partendo dal primo e/c da cui si registra continuità negli e/c prodotti (01.7.2009) fino all'ultimo disponibile ante prescrizione (5.10.2010), senza decurtare dalla base di calcolo iniziale gli addebiti illegittimi e considerando solutorie sole le rimesse risultanti tali a saldo banca (tanto al fine di non pregiudicare l'efficacia sostanziale della prescrizione)
Su tali basi il rapporto “dare avere” fra la banca e il correntista – poste a debito del correntista le rimesse solutorie prescritte - è pari a 44.850,94 a credito del correntista.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite e della consulenza tecnica di ufficio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
- accerta la mancata pattuizione della misura degli interessi ultralegali in violazione
8 dell'art.1284 c.c.;
- accerta che lo ius variandi è stato esercitato dalla banca in violazione dell'art. 118 T.U.B.
- dichiara la nullità delle clausole di pattuizione dell'anatocismo e l'illegittima applicazione dello stesso per tutto il corso dei rapporto bancari oggetto di causa;
- dichiara l'invalidità delle clausole di pattuizione della c.m.s.;
- dichiara l'illegittima applicazione delle spese trimestrali di gestione del conto;
- rigetta la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla banca nel caso di specie;
- dichiara che alla data del 7.7.22 il “dare - avere” con riferimento a tutti i rapporti oggetto del presente processo accesi dall'attrice presso ammonta ad € 44.850,94 (a CP_1 CP_4
credito del correntista);
- compensa tra le parti le spese di lite;
le spese di CTU sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
Reggio Calabria 9.5.2025
Il giudice Francesco Campagna
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