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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1603/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MORETTI RAFFAELE e con questi elett.te domiciliato in Solofra (AV), alla via Casapapa n.4,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma n. 17
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso gli esiti della ctu disposta nel procedimento ex CP_ art. 445 bis c.p.c., R.G.L.N. 1962/202 . si è costituito.
Alla udienza dello 03 luglio 2025 il procuratore del ricorrente, il quale , munito di procura speciale, ha chiesto procedersi solo per la invalidità civile nella misura di 74 % da domanda amministrativa a
30 maggio 2023, rinunciando ad ogni altra domanda.
2) L'opposizione va rigettata.
1 Il consulente della fase dello ATP ha individuato Pregressa istero- annessiectomia per fibromatosi. -Pregresso episodio di FA parossistica cardiovertita farmacologicamente con fleicanide, paziente in TAO per pregressa TEP. -Deficit della deambulazione con prescrizione di carrozzina pieghevole per migliorare gli spostamenti indoor/outdoor non supportato da successivi accertamenti diagnostici volti a individuarne la causa. ha ritenuto di attribuire la pecentuale di invalidità del 67%.
Parte ricorrente contesta le conclusioni del ctu, il quale non avrebbe considerato o adeguatamente valorizzato il deficit della deambulazione con la prescrizione dell'ausilio concesso dall'A.S.L. AVELLINO in data 30.03.2023, con conseguente definiva la mancata autonomia della ricorrente.
In realtà, proprio rispetto alle difficoltà motorie, il Ctu ha richiamato gli esiti dell'esame obiettivo operato da altro sanitario
ASL di Ariano Irpino del 30/03/2023, rilevando che “gli arti inferiori non sono risultati valutabili riferita comparsa di dolore e rigidità e tuttora non si rilevano agli atti ulteriori approfondimenti diagnostici specialistici”.
Rispetto, poi, alla questione della frazione di eiezione del VS F.E.
49%, e della cardiopatia ipertensiva con dispnea da sforzo inquadrabile in classe funzionale NYHA III., il Ctu ha evidenziato inidoneità degli accertamenti operati a trarre elementi di sicura valutazione.
3) Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate anche tenendo conto delle osservazioni della parte e proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni del ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologia indicate, e valutate nei termini anzidetti.
2 Il Ctu esprime valutazione analitica, rimarcando la sussistenza di condizioni certo gravi, ma che non comportano invalidità superiore a quella accertata.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
5) Spese compensate iai sensi dell'art. 152 disp att. C.p.c. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1603/2024 vertente tra nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 30 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1603/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MORETTI RAFFAELE e con questi elett.te domiciliato in Solofra (AV), alla via Casapapa n.4,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma n. 17
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso gli esiti della ctu disposta nel procedimento ex CP_ art. 445 bis c.p.c., R.G.L.N. 1962/202 . si è costituito.
Alla udienza dello 03 luglio 2025 il procuratore del ricorrente, il quale , munito di procura speciale, ha chiesto procedersi solo per la invalidità civile nella misura di 74 % da domanda amministrativa a
30 maggio 2023, rinunciando ad ogni altra domanda.
2) L'opposizione va rigettata.
1 Il consulente della fase dello ATP ha individuato Pregressa istero- annessiectomia per fibromatosi. -Pregresso episodio di FA parossistica cardiovertita farmacologicamente con fleicanide, paziente in TAO per pregressa TEP. -Deficit della deambulazione con prescrizione di carrozzina pieghevole per migliorare gli spostamenti indoor/outdoor non supportato da successivi accertamenti diagnostici volti a individuarne la causa. ha ritenuto di attribuire la pecentuale di invalidità del 67%.
Parte ricorrente contesta le conclusioni del ctu, il quale non avrebbe considerato o adeguatamente valorizzato il deficit della deambulazione con la prescrizione dell'ausilio concesso dall'A.S.L. AVELLINO in data 30.03.2023, con conseguente definiva la mancata autonomia della ricorrente.
In realtà, proprio rispetto alle difficoltà motorie, il Ctu ha richiamato gli esiti dell'esame obiettivo operato da altro sanitario
ASL di Ariano Irpino del 30/03/2023, rilevando che “gli arti inferiori non sono risultati valutabili riferita comparsa di dolore e rigidità e tuttora non si rilevano agli atti ulteriori approfondimenti diagnostici specialistici”.
Rispetto, poi, alla questione della frazione di eiezione del VS F.E.
49%, e della cardiopatia ipertensiva con dispnea da sforzo inquadrabile in classe funzionale NYHA III., il Ctu ha evidenziato inidoneità degli accertamenti operati a trarre elementi di sicura valutazione.
3) Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate anche tenendo conto delle osservazioni della parte e proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni del ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologia indicate, e valutate nei termini anzidetti.
2 Il Ctu esprime valutazione analitica, rimarcando la sussistenza di condizioni certo gravi, ma che non comportano invalidità superiore a quella accertata.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
5) Spese compensate iai sensi dell'art. 152 disp att. C.p.c. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1603/2024 vertente tra nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 30 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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