Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez.
civile, dott. Massimo Palescandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA (*)
nella causa civile iscritta al n. 2469 R.G.A.C. dell'anno 2022
avente ad oggetto: accertamento del credito
TRA
Parte 1 in persona del con sede in Portici (Na) alla via E.
1.r.p.t., P.IVA P.IVA 1 '
per mandato in atti, Della difesa, Torre, rappresentata e
(C. F. dall'avv.to Patrizia Kivel Mazuy con la C.F. 1
studio in Napoli alla stessa elettivamente domiciliata presso lo via Schipa 34
Attrice
E
P.IVA 2 ) in persona del (C.F. e P. IVA nr. Controparte_1 Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore dom.to per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla Via
Marconi nr. 66, rapp.to e difeso, giusta procura speciale alle liti per Notar Reg. in Napoli D.P. II in data Persona 1
06/02/2023 al n. Serie 2324 1T, prodotta in copia agli atti
) con il(C.F. C.F. 2dall'avv. Giovanni Rajola Pescarini
medesimo elett.te dom.to presso la sede dell'Ente, U.O.C. Affari
Legali, in Torre del Greco, Via Marconi n. 66
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO PER
LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
(*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza...consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
14 FEBBRAIO 2025 GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024
(sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO DELLA
SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL TERMINE PER IL
DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE
SCADUTO IN DATA 20 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025,
in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale
deposito nei termini ordinari), si provvede "più concretamente" a depositare la presente sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 27.04.2022 la conveniva in giudizioParte 1 dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1 sì concludendo per quanto ivi argomentato:
Cont
• accertare l'infondatezza delle pretese dell alla restituzione degli importi di cui alle note prot. 4984-4985-4986 del 27/7/2021 ovvero euro 50.625,55 (anno 2013), euro 88.573,11 (euro 2014), euro
60.489, 32 (anno 2015) nonché della nota prot. 194458 del 4/10/2021 ad oggetto sulle stesse somme richieste di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 C.C. e dunque accertare l'insussistenza dei presupposti dell'indebito;
. accertare il diritto a percepire e non restituire i predetti importi di cui alla lett. a) di poi oggetto di RTU di cui alle
delibere n. 585/2019 e succ. integrazione n. 914/2019, della delibera n. 644/2019 e n. 645/2019 che nella malaugurata ipotesi di pertinenza al caso in esame, vanno disapplicate perché illegittime ed inoperative rispetto a crediti già accertati giudizialmente ed in parte già annullate e comunque il diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie rese negli anni 2013-2014-2015 in adempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1176 c.c.;
. condannare 1 CP 2 alla restituzione/pagamento di tutto conquanto illegittimamente recuperato (somme di cui alla lett. a) modalità contrastanti con le disposizioni vigenti ovvero la
2 R.G. 2469/2022
delibera del direttore generale n. 520 del 3/6/2021 che ha revocato la delibera n. 161/2018, quest'ultima richiamata ed applicata
Cont nel disporre il recupero contestato. dall
Cont Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
La lite, in assenza di istanze istruttorie e sulla mera produzione documentale, veniva ex art. 190 cpc assegnata in decisione all'esito dell'udienza, a trattazione scritta, del 18 giugno 2024.
La domanda appare fondata e può essere accolta, per quanto si
specificherà brevemente, per gli importi relativi agli anni 2014 e
2015, nonché per l'anno 2013. Date per note alle parti tutte le circostanze di causa, ivi comprese quelle inerenti a quella propedeutica posta all'attenzione del Tar Campania che comportava la presente riassunzione per la
declaratoria d'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione (v. sent. 8016/2021 in atti), è а rammentare che contestando gli atti l'attrice instaurava la lite innanzi al G.A.
Cont con i quali la aveva chiesto il recupero delle somme RTU per gli anni 2013- 2014- 2015.
Il Centro rilevava che l'asserito credito rivendicato da quest'ultima non fosse coperto da alcun titolo giudiziale passato in giudicato, anche perché allegava che fosse essa Pt 1 a vantare
credito passato in giudicato, riguardante proprio i un titolo di
Cont pretendeva in restituzione. crediti che la
E ciò, come anticipato, trova documentale conferma per gli anni
2014 e 2015 in contestazione.
Cont 'Al riguardo, è a rilevarsi che, quanto all'anno 2015, la in
breve, ha chiesto la restituzione dell'importo di euro 60.489,32 a titolo di regressione tariffaria unica. È indubbio che tal richiesta interviene quando il saldo per l'anno di riferimento è
stato incassato dalla ricorrente/attrice su titolo esecutivo divenuto definitivo (decreto ingiuntivo n. 758/2016 in atti) in
quanto è stato oggetto di accertamento giudiziario con procedimento instaurato innanzi al Tribunale civile di Torre Annunziata,
conclusosi con la sentenza n. 299 del 5/2/2019, passata in
3 R.G. 2469/2022
giudicato (in atti).
Ugualmente per l'anno 2014, avente a oggetto la richiesta di
restituzione dell'importo di euro 88.573,11 a titolo di regressione tariffaria unica anno 2014, per il quale il credito stato
esecutivo, a seguito di un accertamentoincassato su titolo giudiziario e dunque su titolo esecutivo definitivo (decreto con decreto di esecutorietà n. cron ingiuntivo non opposto
.
4022/2015 del 21/7/2015).
che per gli Ne consegue, in adesione a quanto asserito dal Pt 1
incassato anni 2014 e 2015 è corretto affermare che quanto fondato su titolo esecutivo ex art. 476 c.p.c. ed è quindi un
credito certo liquido ed esigibile in favore della attrice/ricorrente. Ciò esclude il presupposto su cui si basavano i provvedimenti di
Cont recupero a favore dell' giacché proprio la definitività delle '
pronunce giudiziali smentisce l'asserzione che le somme siano state incassate indebitamente dalla Parte 1 Ne consegue che le azioni prive di di recupero risultano fondamento, con consequenziale diritto del а trattenere le Pt 1
somme degli anni in questione, rispettivamente di € 88.573,11 (anno
2014) ed € 60.489,32 (anno 2015).
- Condivisibili sono anche le diverse argomentazioni a sostegno dell'annualità 2013, avendo l'attrice invocato la tardività del recupero rispetto ai principi di affidamento, correttezza e buona
fede, riassunto nella circostanza che la restituzione del relativo importo, di € 50.625,55, è stata richiesta a distanza di otto anni.
In tal senso, quanto statuito dalla sentenza n. 438/2021 del TAR
Campania merita condivisione anche in questa sede, prettamente
Cont hacivilistica: "...nello specifico, con le note impugnate 1
chiesto la restituzione delle somme versate in eccesso, giungendo a richiedere quelle erogate in eccessO per il 2013 e rispetto alle quali non poteva non ritenersi ingenerato nelle ricorrenti il
verosimile affidamento in ordine alla definitiva acquisizione delle
Cont somme stesse, tenuto conto che fino al 2019 non risulta che 1
abbia in alcun modo richiesto la restituzione delle somme in
Cont questione..del resto...per lo stesso haanno la stessa
4 R.G. 2469/2022
riconosciuto anche la possibilità di remunerare le prestazioni rese in eccesso rispetto al budget delle singole strutture...ferma
restando l'esigenza già illustrata di tener conto del legittimo affidamento che le strutture accreditate possono aver legittimamente maturato a distanza allorché sia decorso un rilevante lasso temporale...".
In definitiva, l'accoglimento della domanda comporta il diritto
di parte attrice a trattenere e non restituire gli importi oggetto di lite e per le relative causali. perLe spese di lite possono trovare una parziale compensazione,
la metà, in virtù della particolarità della questione e della
motivazione posta a sostegno del diritto a trattenere gli importi quanto all'anno 2013
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta il Tribunale,
Parte 2 nei dalla
' così provvede: confronti della Controparte 1
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'attrice ha diritto a trattenere e non restituire gli importi oggetto di lite e per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida, già decurtate per la metà, in euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per compensi di avvocato, euro
200,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura
e spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-
3-2014 n. 55), oltre C.U..
Torre Annunziata, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimo Palescandolo
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