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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4684/2022 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1
Santagata;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. rapp.ta e difesa dall' avv. Carmen Carmosino;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv. Itala De Benedictis;
CP_2
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_3
- resistenti
- MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.02820229002609107000, notificata in data 21.05.2022, contenente, tra gli altri, gli avvisi di addebito n. 32820160000209511000 e n. 32820160003881286000 aventi ad oggetto contributi IVS, annualità 2015 e 2016. A sostegno del proprio ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e, ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito ex artt. 3 commi 9 - 10 della L. n. 335/1995. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Agente per la Riscossione eccependo, in via preliminare, l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni;
eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'opposizione attesa la cristallizzazione del credito di cui agli avvisi di addebito, non impugnati nei termini di legge. Deduceva, pertanto, l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata in ragione della sua preclusione. Si costituiva, altresì, in giudizio l'Ente previdenziale deducendo l'inammissibilità e tardività dell'opposizione ex art. 24 Dlgs 46/1999; nel merito rilevava come gli avvisi sottesi risultavano ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge all'indirizzo pec della ricorrente producendo in atti le relative relate di notifica. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il
07.07.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 25.03.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte;
all'esito di quest'ultima, la causa è stata più volte rinviata per essere, da ultimo, riassegnata sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del
8.10.25. MERITO Nel merito il ricorso deve essere respinto. Invero, a mezzo del presente giudizio la ricorrente formula due sole doglienze: omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione ed intervenuta prescrizione dei crediti. OMESSA NOTIFICA AVVISI ADDEBITO L'eccezione è tardiva e, comunque, infondata. Invero, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 21.05.22, mentre il presente procedimento è stato iscritto a ruolo il 7.07.22, dunque ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/99. L'eccezione, ad ogni buon conto, è anche infondata, in quanto l' all'atto della CP_2 costituzione in giudizio ha depositato ricevute di avvenuta accettazione e consegna delle pec inviate all'indirizzo della ricorrente e contenenti gli avvisi di addebito oggetto di causa. In relazione a tali documenti, nessuna contestazione successiva è stata sollevata dalla ricorrente, né in ordine all'indirizzo di notifica, né in relazione ad altri profili. I files, allora, devono ritenersi pienamente idonei a comprovare l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate. PRESCRIZIONE Residua, allora, solo l'esame dell'eccezione di prescrizione, anch'essa infondata. Invero, pacifica l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale in materia, esso non risulta mai interamente ed utilmente decorso. Per come evincibile dalla produzione dell infatti, l'avviso di addebito n. 328 CP_2
2016 0000209511 000 risulta notificato in data 03.04.2016 e l'avviso di addebito n. 328 2016 0003881286 000 in data 25.10.2016. Il decorso del termine di prescrizione è stato, poi, interrotto dalla notifica della proposta di compensazione, allegata alla memoria di costituzione dell'Agente della Riscossione, avvenuta in data 3.05.18. Anche la relata di notifica di tale atto non risulta in alcun modo contestata dalla ricorrente e, comunque, risulta pienamente idonea a comprovare la consegna dell'atto. In quest'ultimo, poi, sono espressamente menzionati i due avvisi di addebito oggetto di causa, comprensivi di data di notifica, importi dovuti, annualità di riferimento, con proposta di portare in compensazione altro credito con le somme ivi indicate. Si tratta, com'è evidente, di atto pienamente idoneo ad interrompere la prescrizione, posto che formulando la richiesta di compensazione, l'Agente della Riscossione stava esigendo i crediti di cui si tratta. Successivamente alla proposta di compensazione risulta, poi, notificata l'intimazione che ha originato il presente giudizio in data 21.05.22. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4684/2022 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1
Santagata;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. rapp.ta e difesa dall' avv. Carmen Carmosino;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv. Itala De Benedictis;
CP_2
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_3
- resistenti
- MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.02820229002609107000, notificata in data 21.05.2022, contenente, tra gli altri, gli avvisi di addebito n. 32820160000209511000 e n. 32820160003881286000 aventi ad oggetto contributi IVS, annualità 2015 e 2016. A sostegno del proprio ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e, ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito ex artt. 3 commi 9 - 10 della L. n. 335/1995. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Agente per la Riscossione eccependo, in via preliminare, l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni;
eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'opposizione attesa la cristallizzazione del credito di cui agli avvisi di addebito, non impugnati nei termini di legge. Deduceva, pertanto, l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata in ragione della sua preclusione. Si costituiva, altresì, in giudizio l'Ente previdenziale deducendo l'inammissibilità e tardività dell'opposizione ex art. 24 Dlgs 46/1999; nel merito rilevava come gli avvisi sottesi risultavano ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge all'indirizzo pec della ricorrente producendo in atti le relative relate di notifica. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il
07.07.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 25.03.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte;
all'esito di quest'ultima, la causa è stata più volte rinviata per essere, da ultimo, riassegnata sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del
8.10.25. MERITO Nel merito il ricorso deve essere respinto. Invero, a mezzo del presente giudizio la ricorrente formula due sole doglienze: omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione ed intervenuta prescrizione dei crediti. OMESSA NOTIFICA AVVISI ADDEBITO L'eccezione è tardiva e, comunque, infondata. Invero, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 21.05.22, mentre il presente procedimento è stato iscritto a ruolo il 7.07.22, dunque ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/99. L'eccezione, ad ogni buon conto, è anche infondata, in quanto l' all'atto della CP_2 costituzione in giudizio ha depositato ricevute di avvenuta accettazione e consegna delle pec inviate all'indirizzo della ricorrente e contenenti gli avvisi di addebito oggetto di causa. In relazione a tali documenti, nessuna contestazione successiva è stata sollevata dalla ricorrente, né in ordine all'indirizzo di notifica, né in relazione ad altri profili. I files, allora, devono ritenersi pienamente idonei a comprovare l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate. PRESCRIZIONE Residua, allora, solo l'esame dell'eccezione di prescrizione, anch'essa infondata. Invero, pacifica l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale in materia, esso non risulta mai interamente ed utilmente decorso. Per come evincibile dalla produzione dell infatti, l'avviso di addebito n. 328 CP_2
2016 0000209511 000 risulta notificato in data 03.04.2016 e l'avviso di addebito n. 328 2016 0003881286 000 in data 25.10.2016. Il decorso del termine di prescrizione è stato, poi, interrotto dalla notifica della proposta di compensazione, allegata alla memoria di costituzione dell'Agente della Riscossione, avvenuta in data 3.05.18. Anche la relata di notifica di tale atto non risulta in alcun modo contestata dalla ricorrente e, comunque, risulta pienamente idonea a comprovare la consegna dell'atto. In quest'ultimo, poi, sono espressamente menzionati i due avvisi di addebito oggetto di causa, comprensivi di data di notifica, importi dovuti, annualità di riferimento, con proposta di portare in compensazione altro credito con le somme ivi indicate. Si tratta, com'è evidente, di atto pienamente idoneo ad interrompere la prescrizione, posto che formulando la richiesta di compensazione, l'Agente della Riscossione stava esigendo i crediti di cui si tratta. Successivamente alla proposta di compensazione risulta, poi, notificata l'intimazione che ha originato il presente giudizio in data 21.05.22. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli