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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2217/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 18/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, in persona della titolare Parte_1
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LIBERATI Parte_1
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SUMMA GIACOMO Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro,
n. 310 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Viterbo ha accolto il ricorso proposto da per l'accertamento e la dichiarazione Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra lei e la ditta individuale dal 1.10.2014 al Parte_1
14.11.2021 - con diritto all'inquadramento nel livello 2 del CCNL Lavanderie
Artigiane (o del diverso CCNL ritenuto applicabile) - e per la condanna della controparte al pagamento della somma complessiva di euro 25.430,65 a titolo di differenze retributive, come da conteggio allegato al ricorso, oltre a interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo.
2. Dinanzi al Tribunale le parti hanno reciprocamene contestato le avverse allegazioni in punto di unicità/eterogeneità delle mansioni svolte dalla ricorrente, assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della , orari e giornate di lavoro, predeterminazione e cadenza Parte_1 della retribuzione, decorrenza del rapporto di lavoro.
Di certo v'è che a partire dal 4.4.2019 la è stata assunta con CP_1 contratto a tempo indeterminato e parziale (25% pari a 10 ore alla settimana, dalle 9.30 alle 11.30 dal martedì al sabato) con mansioni di stiratrice ed inquadramento nel 2° livello del CCNL IA (v. contratto di lavoro in atti) e che il 9.3.2020 il rapporto di lavoro è stato sospeso per esser stata la ammessa a fruire del trattamento CIG per Covid fino alla CP_1 cessazione del rapporto, avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 14.11.2021 (circostanza pacifica tra le parti).
Dopodiché di tenore diametralmente opposto sono state le narrazioni delle parti:
- la ha sostenuto di aver lavorato alle dipendenze della lavanderia CP_1 convenuta sin dal 1.10.2014, di aver osservato dal 1.10.2014 al 31.12.2019 un orario di lavoro dal lunedì al sabato e dalle 9.00 alle 13.00 (pari a 24 ore settimanali) e, a partire dal gennaio 2020 - fino all'accesso alla CIG -, un orario di lavoro comunque superiore a quello stabilito in contratto (dalle 9.00 alle
2 11.00 dal lunedì al sabato, per un totale di 12 ore settimanali), ricevendo in contanti 5,00 euro per ogni ora di lavoro nel periodo non contrattualizzato e, nel periodo contrattualizzato, un fuori busta di euro 60,00 settimanali;
- di contro la ha negato qualsiasi forma di collaborazione Parte_1 antecedente al settembre 2016 (per i primi due anni sarebbe stata coadiuvata dalla cugina , cedente l'azienda e tutor della convenuta, Persona_1 affinché acquistasse l'abilitazione prescritta dall'art. 2 della L. n. 8/2006, mentre la avrebbe frequentato la lavanderia solo in veste di cliente, CP_1 per utilizzare il self service lava-asciuga a gettoni presente nel negozio, soprattutto per l'asciugatura dei suoi capi di abbigliamento e dei suoi conoscenti); quindi, solo a partire dal settembre 2016, tre o quattro volte al mese e nei periodi di cambio stagione, si sarebbe avvalsa dell'aiuto della ricorrente nelle attività di gestione della clientela e di sola stiratura a mano dei capi di abbigliamento meno impegnativi, comunque senza alcun vincolo di subordinazione (stante l'ampia libertà concessa alla di conformare la CP_1 sua collaborazione alle esigenze personali) e corrispondendole in contanti un compenso variabile in relazione alla tipologia e durata della collaborazione;
che mai la ricorrente aveva lavorato il lunedì (poiché giorno dedicato esclusivamente alla ricezione e lavaggio della merce, inutile si sarebbe profilata la collaborazione della . Ovviamente ha rivendicato il pedissequo CP_2 rispetto della disciplina contrattuale una volta assunta la ricorrente con contratto di lavoro subordinato.
3. Istruita la causa con prove documentali e orali, il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo che le testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, a fronte della vaghezza delle dichiarazioni dei testimoni di controparte, avrebbero dato dimostrazione di come effettivamente:
- la ricorrente avesse lavorato dal 1.10.2014 al 31.12.2019 dalle 9,00 alle
13,00, per sei giorni a settimana, sottoposta alle direttive della titolare
; Parte_1
- che avesse altresì lavorato anche il lunedì.
Cosicché il Tribunale ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di
3 lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario part-time a 24 ore settimanali dall'1.10.2014 al 31.12.2019 e di un rapporto di lavoro subordinato part-time a 12 ore settimanali dall'1.1.2020 al 14.11.2021, con inquadramento nel livello 2 del Ccnl IA e, per l'effetto, accolto la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive rivendicate.
4. La propone appello affidandolo a Parte_1 tre motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta l'erronea valutazione delle prove testimoniali, non comprovando in alcun modo le dichiarazioni rese dai testi escussi la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo non regolarizzato, né lo svolgimento da parte della dell'orario di lavoro descritto in ricorso. CP_1
Lamenta, in particolare, con riferimento al periodo non contrattualizzato, che il
Tribunale ha tratto la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sia dalle stesse affermazioni di parte convenuta nella misura in cui ammette la pattuizione e debenza in contanti di un corrispettivo variabile a seconda della tipologia e durata della collaborazione, sia dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.
L'appellante si duole della non corretta valutazione delle prove testimoniali, posto che:
- nessuno dei testi escussi ha effettivamente “visto” la operare CP_1 all'interno del negozio ante formale assunzione;
-nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire alcunché sul presunto orario di lavoro;
-le dichiarazioni della teste non potrebbero avere un peso probatorio Tes_1 dirimente, essendosi la teste “servita della lavanderia per 7-9 volte l'anno” dunque in esigue occasioni per verificare una presenza costante, giornaliera, della all'interno dell'esercizio commerciale;
CP_1
- la teste non avrebbe mai notato la nello svolgimento delle Tes_2 CP_1 sue mansioni antecedentemente al 2016, visto che, per sua stessa ammissione, solo da questo momento ha iniziato a servirsi della lavanderia;
- dovrebbero, invece, considerarsi credibili le testimonianze provenute dai testi
4 della convenuta, soprattutto quelle di (senz'altro a Persona_1 conoscenza dei fatti, avendo ceduto l'azienda alla cugina Parte_1
e avendola affiancata in qualità di soggetto formatore dal 2014 al
[...]
2016);
- entrambe avrebbero confermato l'estraneità della all'organizzazione CP_2 dell'impresa almeno fino al 2016;
- del tutto sfornito di prova è il dedotto vincolo di soggezione personale della al potere etero-organizzativo della , non avendo i testi CP_1 Parte_1 riferito alcunché al riguardo;
- i clienti, e quindi anche i testi, non avrebbero avuto modo di notare la alle prese con l'attività di stiratura in quanto il locale laboratorio è CP_1 separato dallo spazio antistante il bancone;
in particolare ha Tes_3 riferito che non sarebbe possibile scorgere cosa accada dentro il laboratorio;
- neppure sarebbe stata raggiunta la prova dell'orario di lavoro dedotto dalla ricorrente: i testi lo avrebbero soltanto arguito o perché hanno visto la parcheggiare davanti al negozio intorno alle ore 9.00 (così la CP_1
la quale ha perfino ammesso di non sapere a che ora la Tes_1 CP_2 terminasse di lavorare) o perché sempre a quell'ora la ricorrente, a titolo di favore, si recava dall'amica a prelevare gli abiti da portare in lavanderia per poi restituirglieli alle ore 13.00 (così la . Tes_2
4.1.1. La medesima censura di erronea valutazione delle risultanze probatoria
è mossa verso il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova che alla ricorrente, in violazione del contratto di lavoro subordinato, fosse stato imposto di svolgere la propria attività anche nel giorno del lunedì.
In conclusione, l'appellante sostiene come in alcun modo dall'istruttoria espletata siano emerse circostanze dalle quali inferire in modo univoco l'esistenza di un rapporto di natura subordinata precedentemente al 4.4.2019 nonché, nel periodo contrattualizzato, la deviazione rispetto alle modalità temporali concordate.
4.2. Conseguentemente, con il secondo motivo d'appello impugna il capo che ha accolto la domanda di condanna della al Parte_1
5 pagamento della complessiva somma di euro 25.430,65 a titolo di differenze retributive, non sussistendone i presupposti.
4.3. Con il terzo motivo d'impugnazione lamenta il vizio di omessa pronuncia sulle richieste proposte in via subordinata:
- che la condanna della convenuta fosse limitata ai minimi di trattamento retributivo, alla tredicesima ed al TFR, con esclusione delle ulteriori voci espressamente individuate dal CCNL applicato (ferie, permessi, ex festività abolite ed eventuali ulteriori indennità), posto che antecedentemente al
4.4.2019 la non ha mai avuto dipendenti, non ha mai Parte_1 aderito ad alcuna associazione di categoria e, di conseguenza, non ha mai applicato, neanche di fatto, alcun CCNL;
- che almeno per i primi nove mesi la venisse inquadrata nel 1° livello CP_2 del CCNL in quanto lavoratrice di prima assunzione, tanto prevedendo l'art. 30 del contratto collettivo applicato, con conseguente adeguamento dei conteggi allegati da parte ricorrente;
- che la decorrenza del rapporto di lavoro subordinato venisse accertata dal
20.10.2014, risultando dalla visura camerale l'inizio dell'attività imprenditoriale in questa data, con conseguente esclusione dai conteggi delle spettanze retributive relative al periodo 1-19 ottobre 2014.
5. Si è costituita con comparsa chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità del gravame per essere l'appello notificato a mezzo PEC il 6.5.2025 privo della firma digitale del procuratore, nonché per la mancata produzione in atti dell'avversa procura alle liti.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***********
6 7. Deve, in via preliminare, essere respinta l'eccezione sollevata dalla di nullità/inammissibilità dell'atto di appello notificato per CP_1 mancanza della firma digitale del procuratore, tenuto conto che l'appello notificato via PEC in data 6.5.2025 alla parte appellata è firmato digitalmente dal difensore, come desumibile dai segni grafici (coccarda e stringa) che compaiono su ciascuna delle pagine dell'atto notificato (attestando tali segni grafici l'avvenuta firma digitale del documento – ved. all. A alla comparsa di costituzione); la procura alle liti conferita al difensore della parte appellante
(relativa ad ogni “stato e grado”) è, altresì, depositata in atti e allegata alla comparsa di costituzione di primo grado.
8. Nel merito l'appello va accolto per le considerazioni che seguono.
8.1. Si premette che l'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che limita la libertà del prestatore e lo inserisce nell'organizzazione aziendale. Il potere di direzione si manifesta in specifici ordini, e non direttive generali, inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni, quand'anche di carattere programmatico de die in diem. Quando, poi, risulti difficile l'accertamento diretto della subordinazione, è possibile valorizzare elementi sussidiari e indiziari quali indici rivelatori del vincolo gerarchico non altrimenti rintracciabile quali, esemplificativamente, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale.
Affinché il processo di accertamento conduca a risultati univoci la loro valutazione dev'essere globale.
Laddove dalla prova documentale e testimoniale non emergano, in modo sufficiente, l'elemento essenziale o gli elementi indiziari, non può ritenersi esistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato.
L'onere della prova, naturalmente, incombe sulla parte ricorrente, che aspira a quel bene della vita.
7
8.2. Nel caso di specie la deduce un presunto rapporto di lavoro CP_1 subordinato "in nero" precedente alla sua formale assunzione (avvenuta il
4.4.2019), a servizio della Parte_1 continuativamente dal 1.10.2014 al 31.12.2019, dal lunedì al sabato, dalle ore
9.00 alle ore 13.00, svolgendo mansioni di varia tipologia (gestione rapporti con la clientela;
lavaggio, asciugatura, stiratura sia a mano che con stiratrice industriale;
operazioni di cassa in assenza della titolare), le cui modalità venivano di volta in volta determinate dalla titolare e ricevendo rimproveri qualora non correttamente eseguite.
Sennonché l'istruttoria espletata – contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale - non ha dato evidenza della presenza della nella CP_1 lavanderia secondo gli orari indicati in ricorso, né dello svolgimento delle mansioni da parte della stessa ivi descritte per il periodo non regolarizzato, né dell'assoggettamento della medesima al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della , né tantomeno di circostanze rivelatrici, in via Parte_1 indiretta, della paventata subordinazione, dovendosi pertanto concludere che la ricorrente non ria riuscito ad assolvere l'onus probandi cui era gravata.
8.3 Dalle testimonianze assunte non si evince, invero, quanto affermato dal primo giudice, vale a dire che “I testimoni ascoltati, infatti, hanno riferito di aver visto la ricorrente svolgere le prestazioni lavorative all'interno della lavanderia a partire dalla fine del 2014 e fino a novembre 2021 e che nell'espletamento di tali mansioni la era stata sottoposta alle CP_1 direttive della titolare . I testi di parte ricorrente, infatti, Parte_1 hanno collocato l'inizio del rapporto di lavoro tra le parti alla fine dell'anno
2014 e mentre i testimoni di parte resistente non hanno saputo Tes_1 Tes_2 dare dei precisi riferimenti temporali rispetto alle circostanze riferite
[...]
e )”. Persona_1 Tes_3
Pers I testi indotti da parte convenuta e Persona_1 Tes_3 hanno, invece, confermato gli assunti della odierna appellante, avendo la prima
8 negato che la negli anni 2014/2016, e più in generale negli anni CP_1 precedenti all'assunzione, abbia frequentato la lavanderia in veste diversa da quella di cliente: “Nel periodo in cui ci sono stata io, se l'ho vista nella lavanderia, è successo solo come cliente. Escludo che in quel periodo la ricorrente sia mai passata in negozio a portare vestiti di altri clienti. So che la ricorrente ha lavorato nella lavanderia; non posso ricordare da quando;
credo sia avvenuto qualche anno dopo che ho terminato la mia collaborazione. Mi è capitato di trovarla quando mi sono recata in lavanderia di mattina;
l'ho vista intenta allo stiro. Non conosco gli orari di lavoro. Non mi risulta che prima dell'assunzione la ricorrente abbia svolto attività lavorativa occasionale per qualche ora per le quali fosse pagata in contanti con una tariffa oraria”.
La deposizione di questa teste deve essere considerata particolarmente attendibile, tenuto conto che la stessa, cedente l'azienda, è stata presente sino al mese di settembre del 2016 quotidianamente nel negozio, avendo coadiuvato nel biennio 2014-2016 affinché Parte_1 quest'ultima ottenesse l'abilitazione prescritta dalla L. n. 84/2006 per l'esercizio dell'impresa di tintolavanderia ed era, quindi, ben a conoscenza dei fatti di causa (v. doc. 2 di parte convenuta in primo grado). Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, l'idoneità professionale va comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti ivi indicati, fra cui quello del “periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:.. due anni in qualità di titolare…” (lett. d, n. 2) consistente, ai sensi del successivo comma 3, “nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore”.
La costante presenza in negozio di nel periodo biennale di Parte_2 inserimento è, altresì, certa, in mancanza di specifica contestazione di controparte (oltre che confermata dalle testimoni e ), il che Tes_2 Tes_3 conferisce alla sua deposizione particolare credibilità.
Pure cliente della lavanderia dal 2014, fa risalire la Tes_3 collaborazione della al momento stesso della sua assunzione: “La CP_2 resistente è subentrata nella gestione della lavanderia dalla fine del 2014. Da
9 allora mi sono servita della lavanderia in qualità di cliente. Per alcuni anni mi ci sono recata tutti i giorni. Attendevo lì l'uscita della figlia. Inizialmente oltre alla titolare nel negozio trovavo anche la cugina . Inizialmente mi è Per_1 capitato di vedervi occasionalmente anche la passava CP_1 magari ad asciugare i panni con le macchine self service; prendevamo insieme un caffè e attendevamo l'uscita dei figli. So che successivamente è stata assunta nel 2019. In precedenza, non l'ho mai vista lavorare……..
Non mi è mai capitato di vedere la ricorrente stirare nel laboratorio prima di essere assunta. Non mi risulta che la avesse Parte_1 chiesto alla di darle una mano a pagamento anche prima del CP_1
2019”. Anche questa teste sembra particolarmente credibile, stante l'assidua frequenza della lavanderia: ha infatti premesso che “Per alcuni anni mi ci sono recata quasi tutti i giorni. Attendevo lì l'uscita della figlia”.
Per converso le deposizioni rese dai testi indotti da parte ricorrente
(erroneamente valorizzate dal Tribunale) non comprovano la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro sin dal 2014.
Ed infatti la teste afferma che “all'incirca dalla fine del 2014 Testimone_4
o inizio del 2015”, vedendo la ricorrente davanti alla scuola frequentata dai rispettivi figli, aveva “colto qualche occasione per lasciarle dei vestiti da trattare per poi andarle a ritirare in negozio”. Si parla quindi di poche occasioni, verificatesi non nel negozio dell'appellante ma presso la scuola dei figli, ben compatibili con il fatto che la quantomeno per i primi anni, CP_1 fosse a sua volta cliente della lavanderia e, pertanto, ben poteva prestarsi a portarvi anche i capi della teste quando ella stessa si fosse recata in lavanderia per le sue necessità, in coerenza, peraltro, con quanto dedotto dalla
, che ha al riguardo evidenziato come all'interno del Parte_1 negozio era presente una self service lava-asciuga a gettoni e che a tal fine la si recava nel locale, per trattare i propri capi o dei propri conoscenti. CP_1
A riprova di ciò, la teste conclude affermando “Quando tornavo in negozio mi capitava alcune volte di trovare la ricorrente, anche se con lei c'era sempre qualcun'altro”.
Il concetto di “alcune volte” è ben lontano – per come evidenziato nell'atto di
10 appello - dal provare la sussistenza di un rapporto di lavoro stabile e continuativo per sei giorni la settimana dalle 9,00 alle 13,00, quale quello vantato dall'appellata, sia perché implicitamente presuppone che non sempre la teste vedeva la quando si recava in negozio (ma solo “alcune CP_1 volte” appunto) sia perché questa saltuarietà è perfettamente compatibile con alcune sporadiche presenze della Sig.ra presso la Lavanderia. CP_1
Anche la seconda teste dell'appellata, amica della stessa, pur Tes_5 riferendo di sapere che la ricorrente lavorava presso la lavanderia “dalla fine del 2014”, non può farlo per conoscenza diretta, dal momento che poi afferma di aver iniziato a portarvi i suoi capi solo “ a decorrere dal 2016 (non ricordo il periodo)”, poiché si era “trasferita in quel periodo e mi era diventata più comoda”. Nulla può riferire la teste, dunque, prima del generico 2016, in quanto la stessa ammette: “non ricordo se sono stata nella lavanderia prima del 2016”.
Anche quanto riferito dalla a decorrere dal 2016 non comprova, in ogni Tes_2 caso, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, avendo la stessa solo riferito quanto segue: “È capitato di aver consegnato alla ricorrente i vestiti da trattare anche fuori della lavanderia;
altre volte sono andata a portarli in negozio”…..”quando mi ci sono recata ho trovato all'interno del CP_1 laboratorio;
l'ho vista stirare oppure aiutare i clienti all'impiego della self service”
Anche qui la locuzione “alcune volte” utilizzata dalla teste è ben lontana dal provare la sussistenza di un rapporto di lavoro stabile e continuativo per sei giorni la settimana dalle 9,00 alle 13,00, quale quello vantato dalla CP_1 laddove quanto riferito dalla teste conferma i fatti dedotti dall'appellante, circa una saltuaria collaborazione tra le parti dalla fine del 2016.
8.4. In alcun modo, poi, la è riuscita a dimostrare l'osservanza CP_1 dell'orario di lavoro descritto in ricorso.
Pur volendo prescindere dalle deposizioni dei testi citati dalla convenuta, i quali negano recisamente ogni legame lavorativo fra le parti nel periodo non regolarizzato, neppure i testimoni dedotti dalla ricorrente hanno offerto
11 elementi probatori favorevoli alla stessa.
La teste ha, al riguardo, dichiarato “Ho conosciuto gli orari di lavoro Tes_1 perché mi è capitato di vederla recarsi al negozio subito dopo aver lasciato i bambini a scuola; l'ho vista parcheggiare davanti alla lavanderia. Iniziava intorno alle 9.00/9.15. Non so dire quando terminasse. Non so dire se lavorasse solo di mattina o anche di pomeriggio”.
In sostanza la teste non ha mai visto la ricorrente neanche entrare nel negozio ed iniziare a lavorare ma solo “parcheggiare davanti alla lavanderia”, mentre nulla sa circa l'orario di fine del lavoro o se lo stesso fosse “solo di mattina o anche di pomeriggio”.
Infine, a riprova della assoluta inconsistenza della ridetta testimonianza, va segnalato che la teste afferma di essersi servita della lavanderia “per 7-9 volte
l'anno”, un periodo decisamente troppo esiguo per rappresentare un valido elemento di prova in relazione ai circa sette anni del preteso rapporto di lavoro.
Anche la teste in merito agli orari di lavoro, non può riferire nulla di Tes_2 preciso, in quanto afferma di aver incontrato la ricorrente al di fuori della lavanderia, laddove dichiara “credo iniziasse alle 9,00 perché passava a prendere i panni a quell'ora per poi recarsi in lavanderia;
me li riportava alle
13.00 all'uscita”. Quindi, per quanto affermato dalla teste, l'appellata si recava presso la stessa a ritirare i capi e poi glieli riportava ad ora di pranzo. Ciò non prova alcunché in merito ai presunti orari, in quanto mai constatati dalla teste di persona all'interno del negozio, ma sempre presunti al di fuori di esso.
Nessuno dei testi escussi, quindi, è in grado di riferire sul presunto orario di lavoro dedotto dalla CP_1
8.3. Quanto, poi, all'orario di lavoro eccedente quello contrattuale - a seguito della formale assunzione - osservato dalla questa ha dedotto di CP_1 aver reso la propria prestazione lavorativa anche il lunedì, quando invece il contratto col quale è stata assunta (a tempo indeterminato e parziale) stabiliva un monte ore settimanale pari a 10, distribuito fra il martedì e il sabato, dalle
12 9.30 alle 11.30.
Valgono in parte qua le stesse considerazioni sopra svolte con riguardo all'orario di lavoro. Nessun testimone ha avuto contezza diretta, per averla vista nell'atto di stirare, se la abbia lavorato anche il lunedì. CP_2
Solo la ha affermato, genericamente, che “Lavorava sicuramente da Tes_1 lunedì a venerdì”, senza però precisare di essersi recata nella giornata di lunedì presso la lavanderia, circostanza anzi smentita dall'affermazione di essersi servita della lavanderia circa 7-9 volte l'anno. Pertanto la circostanza, neanche confermata da atri testimoni, non può ritenersi comprovata.
8.4 Nessun testimone, infine, riferisce alcunchè circa l'eventuale sottoposizione della signora – quanto al periodo precedente la regolarizzazione - CP_1 alle direttive ed al potere gerarchico della titolare Parte_1
9. In conclusione, l'originaria ricorrente – diversamente da quanto valutato dal
Tribunale - non ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda azionata in giudizio;
in accoglimento dell'appello (assorbiti il secondo e terzo motivo di censura) e in riforma della sentenza impugnata, deve – quindi - essere respinto il ricorso di primo grado proposto da Controparte_1
10. Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Controparte_1
-Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio Controparte_1 grado di giudizio, spese che vengono liquidate in € 2.695,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
13 Roma, 18.11.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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