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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2072/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Treppiedi Andrea;
C.F._1
appellante
CONTRO
con sede in Casteltermini (AG), C.da Controparte_1
codice fiscale e partita iva: rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1
dall'Avv. Ignazio Mortillaro;
appellata – appellante incidentale 2
Conclusioni dell'appellante nell'atto di appello: “Riformare la sentenza appellata: -
rigettando in toto le domande attoree. - accogliendo in toto la domanda
riconvenzionale dell'Avv. , liquidando anche gli onorari relativi alla fase di Pt_1
trattazione, secondo le tariffe vigenti. Con vittoria di spese”.
Conclusioni dell'appellata-appellante incidentale nella comparsa di costituzione:
“
1. Confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l'avv. Pt_1
al pagamento della somma di €.14.040,00, pari all'importo delle sanzioni per
omesso versamento del contributo unificato.
2. ritenere l'avv. responsabile Pt_1
per aver omesso l'appello e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni
pari all'importo delle cartelle di pagamento divenute definitive, quantificate in €
1.712.128,89, oltre agli interessi maturati e dovuti dal 2017 ad oggi 3. Riformare il
capo della sentenza di primo grado nella parte in cui «condanna la società attrice
al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 7.699,00, oltre rimborso
spese generali del 15%, iva e cpa come per legge», dichiarandone la non
spettanza e/o tutt'al più, compensando il relativo importo con la condanna per
responsabilità professionale;
4. Condannare al pagamento delle spese
competenze ed onorari del doppio grado 5. condannare l'appellante al
risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 3522 del 2-9 settembre 2022 il Tribunale di Palermo: a) in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società Parte_2
[...] [...
[...]
(nel prosieguo anche solo con atto di
[...] Controparte_1
citazione notificato il 7 gennaio 2019, condannava l'avvocato Parte_1
(in seguito anche solo avv. ) al pagamento in favore della società attrice
[...] Pt_1
della somma di € 14.040,00 a titolo di refusione della sanzione amministrativa di cui si dirà; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condannava a corrispondere all'avv. l'importo Controparte_1 Pt_1
di € 7.699,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, quale compenso per l'attività professionale svolta in favore della controparte nel procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento iscritto al n.r. 1391/2016; c) dichiarava le spese di lite interamente compensate.
L'avv. ha interposto appello chiedendo la parziale riforma della sentenza Pt_1
impugnata nei termini riportati in epigrafe. ha chiesto la Controparte_1
conferma delle statuizioni a sé favorevoli e, mediante appello incidentale, la riforma di quelle sfavorevoli nei limiti delle conclusioni sopra riportate.
Alla data del 15-18 luglio 2025 la causa, trattata in modalità “scritta”, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La sentenza impugnata ha sviluppato il seguente percorso argomentativo: 1) era incontestato che l'avv. nel maggio del 2016 avesse presentato, su incarico e Pt_1
nell'interesse di ricorso innanzi al su indicato Giudice CP_1 CP_1
Tributario impugnando alcune cartelle di pagamento emesse a carico della cliente dell'importo complessivo di € 1.712.128,89 e che il giudizio si era 4
concluso con una decisione sfavorevole alla società (sentenza n.ro 1407/17,
depositata il 14.7.2017) che era passata in giudicato in quanto non impugnata;
2)
non poteva, tuttavia, accogliersi la prima domanda di - volta a Controparte_1
ottenere la condanna della convenuta a corrisponderle un risarcimento di importo pari all'ammontare ingiunto dalle suddette cartelle in conseguenza della grave condotta negligente della professionista, che sarebbe consistita nel non averla avvisata di tale esito e nel non avere provveduto a proporre impugnazione - per le seguenti concorrenti motivazioni: i) la procura conferita al legale non comprendeva la facoltà di proporre appello;
ii) la aveva prodotto in giudizio Pt_1
una mail del 17.7.2017, diretta al legale rappresentante della società,
[...]
, con l'indicazione in “oggetto” di “SENTENZA Commissione Tributaria CP_1
AG” e la richiesta di pagamento del proprio compenso, che non era stata contestata dalla controparte cosicché doveva ritenersi provato che l'avvocato avesse comunicato tempestivamente al cliente l'esito del procedimento;
ììì) “in
ogni caso”, la società attrice non aveva provato né che avrebbe comunque proposto appello né che l'eventuale impugnazione avrebbe avuto una prognosi favorevole di accoglimento, laddove dalla lettura degli atti afferenti al suddetto giudizio emergeva, piuttosto, una prognosi infausta (il motivo principale dell'impugnazione delle cartelle era costituito dalla loro mancata notifica ma la
Commissione aveva ritenuto esistente la prova della notifica); 3) risultava, invece,
fondata la domanda di mirante al rimborso della sanzione, pari Controparte_1
ad euro 14.040,00 (pari al doppio del C.U.), derivante dall'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per l'attivazione del procedimento giurisdizionale – ma 5
non anche quella di rimborso del contributo in sé, che la società avrebbe dovuto comunque corrispondere – atteso che, a prescindere dalla prova della effettiva ricezione da parte della della comunicazione del 14.6.2016 della segreteria Pt_1
del Giudice Tributario contenente l'avviso di pagamento, la professionista avrebbe dovuto comunque assicurarsi del versamento del contributo, versamento che non risultava essere stato corrisposto neppure per un importo inferiore;
4)
era meritevole di accoglimento anche la domanda riconvenzionale con cui l'avv.
aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta nel suddetto Pt_1
procedimento, compenso che, in base ai parametri tariffari, andava determinato nella misura di euro 7.699,00, oltre accessori, con esclusione della fase di
“istruzione/trattazione” non emergendo neppure dal contenuto della sentenza n.ro 1407/17 lo svolgimento della relativa attività; 5) la reciproca soccombenza giustificava la compensazione delle spese di lite.
L'appellante principale ha chiesto, in primo luogo, la revoca della statuizione di condanna a corrispondere alla controparte l'importo di euro 14.040,00. A
suffragio, ha dedotto, in sintesi: a) che non aveva provato di Controparte_1
avere effettivamente corrisposto la sanzione e, prima ancora, di essere stata destinataria del provvedimento afflittivo, essendosi in primo grado limitata a produrre la comunicazione dell'Ufficio della Segreteria della Commissione
Tributaria di Agrigento contenente l”'Invito” al pagamento del contributo unificato;
b) che sarebbe stato in ogni caso onere della cliente, in conformità al disposto dell'art. 2234 c.c., corrisponderle anticipatamente la provvista per gli esborsi giudiziari, ed in particolare il non esiguo importo del contributo unificato, mentre 6
la società non le aveva versato nulla in acconto, né sulle spese né sul proprio onorario;
c) che avrebbe dovuto ravvisarsi quantomeno un concorso di colpa,
sotto entrambi i profili disciplinati dai commi 1 e 2 dell'art.1227 c.c., atteso che la produzione in giudizio della anzidetta comunicazione da parte della società
dimostrava che questa era stata edotta della necessità di regolarizzare dal punto di vista fiscale il ricorso davanti al Giudice Tributario;
d) che la propria ignoranza in ordine a tale comunicazione – avendone disconosciuto la ricezione senza alcuna contestazione della controparte – avrebbe dovuto condurre ad escludere una propria responsabilità. In secondo luogo, l'avv. ha chiesto il Pt_1
riconoscimento del suo compenso anche per la fase di “trattazione”, il cui svolgimento era ricavabile dal contenuto della sentenza del Giudice Tributario.
L'appellante incidentale, da parte sua, ha impugnato innanzitutto il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la richiesta di condanna della professionista al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.712.128,89. Al
riguardo ha dedotto: z) che poteva formularsi una prognosi favorevole sul ribaltamento in sede di appello della sentenza n.ro 1407/17 in quanto la motivazione della stessa – che aveva ritenuto provata l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento con le modalità previste dall'art.60 lett. e) del D.P.R. n.
600/73 – non teneva conto della invalidità di tale forma di notificazione dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.ro 258/12; zz) che la mail prodotta dalla controparte doveva ritenersi di dubbia valenza probatoria in quanto indirizzata a un indirizzo diverso dalla propria sede sociale e a soggetto diverso dal proprio legale rappresentante. ha poi impugnato la Controparte_1 7
statuizione a suo carico di condanna al pagamento del compenso alla , Pt_1
chiedendo quantomeno una compensazione tra i contrapposti crediti, rimarcando come la mancata proposizione da parte dell'avvocato dell'appello avverso la sentenza n.ro 1407/17 aveva reso irrevocabili le cartelle esattoriali. Ha chiesto la conferma delle statuizioni a sé favorevoli evidenziando come la comunicazione del 14.6.2016 doveva ritenersi essere stata conosciuta dalla professionista in quanto indicava come recapito la PEC di quest'ultima. Ha infine chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Tanto premesso, il primo motivo dell'appello principale si presenta fondato.
infatti, nel promuovere l'azione a distanza già di un anno e Controparte_1
mezzo dalla pubblicazione della sentenza del Giudice Tributario, non solo non ha documentato di avere effettivamente versato, vieppiù nella sua interezza (senza cioè godere dei benefici che la recente legislazione ha introdotto in materia di adempimento di debiti erariali), la sanzione per il mancato versamento del contributo unificato ma neppure ha dimostrato l'attivazione, a monte, a suo carico della procedura di riscossione coattiva essendosi limitata a versare in giudizio l'”invito” al pagamento dell'originario contributo. Peraltro, la produzione di tale atto, non accompagnata – neppure in questo grado - da alcuna allegazione in ordine all'epoca della sua ricezione, non consente di escludere che la società
abbia avuto tempestiva contezza della prescrizione, del cui inadempimento, in tal caso, dovrebbe ritenersi direttamente responsabile, anche alla luce del disposto dell'art. 2234 c.c.. 8
La statuizione di condanna in esame va dunque revocata, non essendovi la prova, che gravava sulla richiedente, della effettiva sopportazione del lamentato danno.
Va invece disattesa la seconda doglianza articolata nell'appello principale.
A tale riguardo va osservato che l'avv. , a supporto della sua domanda Pt_1
riconvenzionale di pagamento dell'onorario per l'attività professionale afferente al procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, ha prodotto solo il ricorso introduttivo e la sentenza che ebbe a definire il giudizio.
Ciò posto, la pretesa di tenere conto nella liquidazione dell'onorario – statuizione che va certamente confermata, anche alla luce del rigetto, di cui infra, della impugnazione incidentale – pure di una attività di “trattazione” della causa non può fondarsi sulla circostanza che in seno alla sentenza del Giudice Tributario si dà atto dello svolgimento della udienza di discussione (“all'udienza del 6.02.2017,
all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata assunta in decisione”)
atteso che la partecipazione a tale udienza rientra già nella fase “decisionale”,
per come si ricava dall'art.4 co.5 lett. d) del D.M. n.55/2014.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, lo stesso non risulta meritevole di accoglimento.
Le ragioni fondamentali sulla scorta delle quali il giudice di prima istanza ha rigettato la richiesta di di risarcimento dell'importo di euro Controparte_1
1.712.128,89 risultano in parte incontestate (la procura conferita alla non Pt_1
comprendeva la facoltà di proporre appello), in parte tardivamente negate. Deve, 9
infatti, ribadirsi che in primo grado la società attrice non formulò alcuna contestazione in ordine alla effettiva ricezione della mail del 17.7.2017 –
conoscenza che le avrebbe consentito di attivarsi in tempo per l'impugnazione -
sicché, essendosi il Tribunale correttamente conformato al disposto dell'art.115
c.p.c. (che stabilisce che il giudice “deve” porre a fondamento della sua decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), non può in questa
“recuperare” la sua inerzia, peraltro formulando una contestazione del tutto generica posto che il destinatario della mail, , viene indicato negli CP_1
atti processuali della deducente come il legale rappresentante della società.
I superiori rilievi risultano dirimenti e dispensano dall'approfondire l'argomentazione articolata nella impugnazione incidentale per confutare l'argomento meramente aggiuntivo speso dalla sentenza impugnata, quello circa l'assenza di prova circa una elevata probabilità di esito fausto dell'eventuale gravame della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.
Solo di passaggio, va rilevato che la questione imporrebbe, peraltro, l'esame delle relazioni di notificazione delle cartelle esattoriali all'epoca impugnate, che però non sono state versate in atti, atteso che la pronuncia di parziale illegittimità
costituzionale dell'art.60 lett.e) del D.P.R. n.600/73 non ebbe a riguardare i casi di irreperibilità “assoluta” del destinatario.
Poiché all'esito del giudizio risulta integralmente soccombente, Controparte_1
essendo stata integralmente respinto il suo petitum ed accolta la domanda riconvenzionale della seppure per un importo inferiore a quello preteso, Pt_1
occorre modificare la regolamentazione delle spese di lite. 10
In ossequio alla regola posta dall'art.91 c.p.c., la anzidetta società deve quindi essere condannata a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in base all'effettivo valore del disputatum (fascia tra euro
1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00) ma nei valori tariffari minimi, attesa la semplicità della causa e l'assenza di effettiva attività istruttoria.
Di tali importi va disposta la condanna al pagamento a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.115/2002, tenuto conto che la risulta aver goduto in Pt_1
entrambi i gradi del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n.ro 3522/2022 del Tribunale di Palermo,
pubblicata il 9.9.2022, appellata in via principale da e in Parte_1
via incidentale da Controparte_1
- revoca la statuizione di condanna di al Parte_1
pagamento in favore della controparte della somma di € 14.040,00;
condanna a rifondere le spese per la Controparte_1
partecipazione al primo grado del giudizio di , che liquida Parte_1
nell'importo di euro 18.977,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/14, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario;
- conferma nel resto.
Condanna a rifondere le spese per la Controparte_1
partecipazione al presente grado del giudizio di , che Parte_1 11
liquida nell'importo di euro 17.002,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/14, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario,
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante incidentale,
[...]
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione.
Palermo, 12.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2072/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Treppiedi Andrea;
C.F._1
appellante
CONTRO
con sede in Casteltermini (AG), C.da Controparte_1
codice fiscale e partita iva: rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1
dall'Avv. Ignazio Mortillaro;
appellata – appellante incidentale 2
Conclusioni dell'appellante nell'atto di appello: “Riformare la sentenza appellata: -
rigettando in toto le domande attoree. - accogliendo in toto la domanda
riconvenzionale dell'Avv. , liquidando anche gli onorari relativi alla fase di Pt_1
trattazione, secondo le tariffe vigenti. Con vittoria di spese”.
Conclusioni dell'appellata-appellante incidentale nella comparsa di costituzione:
“
1. Confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l'avv. Pt_1
al pagamento della somma di €.14.040,00, pari all'importo delle sanzioni per
omesso versamento del contributo unificato.
2. ritenere l'avv. responsabile Pt_1
per aver omesso l'appello e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni
pari all'importo delle cartelle di pagamento divenute definitive, quantificate in €
1.712.128,89, oltre agli interessi maturati e dovuti dal 2017 ad oggi 3. Riformare il
capo della sentenza di primo grado nella parte in cui «condanna la società attrice
al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 7.699,00, oltre rimborso
spese generali del 15%, iva e cpa come per legge», dichiarandone la non
spettanza e/o tutt'al più, compensando il relativo importo con la condanna per
responsabilità professionale;
4. Condannare al pagamento delle spese
competenze ed onorari del doppio grado 5. condannare l'appellante al
risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 3522 del 2-9 settembre 2022 il Tribunale di Palermo: a) in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società Parte_2
[...] [...
[...]
(nel prosieguo anche solo con atto di
[...] Controparte_1
citazione notificato il 7 gennaio 2019, condannava l'avvocato Parte_1
(in seguito anche solo avv. ) al pagamento in favore della società attrice
[...] Pt_1
della somma di € 14.040,00 a titolo di refusione della sanzione amministrativa di cui si dirà; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condannava a corrispondere all'avv. l'importo Controparte_1 Pt_1
di € 7.699,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, quale compenso per l'attività professionale svolta in favore della controparte nel procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento iscritto al n.r. 1391/2016; c) dichiarava le spese di lite interamente compensate.
L'avv. ha interposto appello chiedendo la parziale riforma della sentenza Pt_1
impugnata nei termini riportati in epigrafe. ha chiesto la Controparte_1
conferma delle statuizioni a sé favorevoli e, mediante appello incidentale, la riforma di quelle sfavorevoli nei limiti delle conclusioni sopra riportate.
Alla data del 15-18 luglio 2025 la causa, trattata in modalità “scritta”, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La sentenza impugnata ha sviluppato il seguente percorso argomentativo: 1) era incontestato che l'avv. nel maggio del 2016 avesse presentato, su incarico e Pt_1
nell'interesse di ricorso innanzi al su indicato Giudice CP_1 CP_1
Tributario impugnando alcune cartelle di pagamento emesse a carico della cliente dell'importo complessivo di € 1.712.128,89 e che il giudizio si era 4
concluso con una decisione sfavorevole alla società (sentenza n.ro 1407/17,
depositata il 14.7.2017) che era passata in giudicato in quanto non impugnata;
2)
non poteva, tuttavia, accogliersi la prima domanda di - volta a Controparte_1
ottenere la condanna della convenuta a corrisponderle un risarcimento di importo pari all'ammontare ingiunto dalle suddette cartelle in conseguenza della grave condotta negligente della professionista, che sarebbe consistita nel non averla avvisata di tale esito e nel non avere provveduto a proporre impugnazione - per le seguenti concorrenti motivazioni: i) la procura conferita al legale non comprendeva la facoltà di proporre appello;
ii) la aveva prodotto in giudizio Pt_1
una mail del 17.7.2017, diretta al legale rappresentante della società,
[...]
, con l'indicazione in “oggetto” di “SENTENZA Commissione Tributaria CP_1
AG” e la richiesta di pagamento del proprio compenso, che non era stata contestata dalla controparte cosicché doveva ritenersi provato che l'avvocato avesse comunicato tempestivamente al cliente l'esito del procedimento;
ììì) “in
ogni caso”, la società attrice non aveva provato né che avrebbe comunque proposto appello né che l'eventuale impugnazione avrebbe avuto una prognosi favorevole di accoglimento, laddove dalla lettura degli atti afferenti al suddetto giudizio emergeva, piuttosto, una prognosi infausta (il motivo principale dell'impugnazione delle cartelle era costituito dalla loro mancata notifica ma la
Commissione aveva ritenuto esistente la prova della notifica); 3) risultava, invece,
fondata la domanda di mirante al rimborso della sanzione, pari Controparte_1
ad euro 14.040,00 (pari al doppio del C.U.), derivante dall'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per l'attivazione del procedimento giurisdizionale – ma 5
non anche quella di rimborso del contributo in sé, che la società avrebbe dovuto comunque corrispondere – atteso che, a prescindere dalla prova della effettiva ricezione da parte della della comunicazione del 14.6.2016 della segreteria Pt_1
del Giudice Tributario contenente l'avviso di pagamento, la professionista avrebbe dovuto comunque assicurarsi del versamento del contributo, versamento che non risultava essere stato corrisposto neppure per un importo inferiore;
4)
era meritevole di accoglimento anche la domanda riconvenzionale con cui l'avv.
aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta nel suddetto Pt_1
procedimento, compenso che, in base ai parametri tariffari, andava determinato nella misura di euro 7.699,00, oltre accessori, con esclusione della fase di
“istruzione/trattazione” non emergendo neppure dal contenuto della sentenza n.ro 1407/17 lo svolgimento della relativa attività; 5) la reciproca soccombenza giustificava la compensazione delle spese di lite.
L'appellante principale ha chiesto, in primo luogo, la revoca della statuizione di condanna a corrispondere alla controparte l'importo di euro 14.040,00. A
suffragio, ha dedotto, in sintesi: a) che non aveva provato di Controparte_1
avere effettivamente corrisposto la sanzione e, prima ancora, di essere stata destinataria del provvedimento afflittivo, essendosi in primo grado limitata a produrre la comunicazione dell'Ufficio della Segreteria della Commissione
Tributaria di Agrigento contenente l”'Invito” al pagamento del contributo unificato;
b) che sarebbe stato in ogni caso onere della cliente, in conformità al disposto dell'art. 2234 c.c., corrisponderle anticipatamente la provvista per gli esborsi giudiziari, ed in particolare il non esiguo importo del contributo unificato, mentre 6
la società non le aveva versato nulla in acconto, né sulle spese né sul proprio onorario;
c) che avrebbe dovuto ravvisarsi quantomeno un concorso di colpa,
sotto entrambi i profili disciplinati dai commi 1 e 2 dell'art.1227 c.c., atteso che la produzione in giudizio della anzidetta comunicazione da parte della società
dimostrava che questa era stata edotta della necessità di regolarizzare dal punto di vista fiscale il ricorso davanti al Giudice Tributario;
d) che la propria ignoranza in ordine a tale comunicazione – avendone disconosciuto la ricezione senza alcuna contestazione della controparte – avrebbe dovuto condurre ad escludere una propria responsabilità. In secondo luogo, l'avv. ha chiesto il Pt_1
riconoscimento del suo compenso anche per la fase di “trattazione”, il cui svolgimento era ricavabile dal contenuto della sentenza del Giudice Tributario.
L'appellante incidentale, da parte sua, ha impugnato innanzitutto il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la richiesta di condanna della professionista al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.712.128,89. Al
riguardo ha dedotto: z) che poteva formularsi una prognosi favorevole sul ribaltamento in sede di appello della sentenza n.ro 1407/17 in quanto la motivazione della stessa – che aveva ritenuto provata l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento con le modalità previste dall'art.60 lett. e) del D.P.R. n.
600/73 – non teneva conto della invalidità di tale forma di notificazione dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.ro 258/12; zz) che la mail prodotta dalla controparte doveva ritenersi di dubbia valenza probatoria in quanto indirizzata a un indirizzo diverso dalla propria sede sociale e a soggetto diverso dal proprio legale rappresentante. ha poi impugnato la Controparte_1 7
statuizione a suo carico di condanna al pagamento del compenso alla , Pt_1
chiedendo quantomeno una compensazione tra i contrapposti crediti, rimarcando come la mancata proposizione da parte dell'avvocato dell'appello avverso la sentenza n.ro 1407/17 aveva reso irrevocabili le cartelle esattoriali. Ha chiesto la conferma delle statuizioni a sé favorevoli evidenziando come la comunicazione del 14.6.2016 doveva ritenersi essere stata conosciuta dalla professionista in quanto indicava come recapito la PEC di quest'ultima. Ha infine chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Tanto premesso, il primo motivo dell'appello principale si presenta fondato.
infatti, nel promuovere l'azione a distanza già di un anno e Controparte_1
mezzo dalla pubblicazione della sentenza del Giudice Tributario, non solo non ha documentato di avere effettivamente versato, vieppiù nella sua interezza (senza cioè godere dei benefici che la recente legislazione ha introdotto in materia di adempimento di debiti erariali), la sanzione per il mancato versamento del contributo unificato ma neppure ha dimostrato l'attivazione, a monte, a suo carico della procedura di riscossione coattiva essendosi limitata a versare in giudizio l'”invito” al pagamento dell'originario contributo. Peraltro, la produzione di tale atto, non accompagnata – neppure in questo grado - da alcuna allegazione in ordine all'epoca della sua ricezione, non consente di escludere che la società
abbia avuto tempestiva contezza della prescrizione, del cui inadempimento, in tal caso, dovrebbe ritenersi direttamente responsabile, anche alla luce del disposto dell'art. 2234 c.c.. 8
La statuizione di condanna in esame va dunque revocata, non essendovi la prova, che gravava sulla richiedente, della effettiva sopportazione del lamentato danno.
Va invece disattesa la seconda doglianza articolata nell'appello principale.
A tale riguardo va osservato che l'avv. , a supporto della sua domanda Pt_1
riconvenzionale di pagamento dell'onorario per l'attività professionale afferente al procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, ha prodotto solo il ricorso introduttivo e la sentenza che ebbe a definire il giudizio.
Ciò posto, la pretesa di tenere conto nella liquidazione dell'onorario – statuizione che va certamente confermata, anche alla luce del rigetto, di cui infra, della impugnazione incidentale – pure di una attività di “trattazione” della causa non può fondarsi sulla circostanza che in seno alla sentenza del Giudice Tributario si dà atto dello svolgimento della udienza di discussione (“all'udienza del 6.02.2017,
all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata assunta in decisione”)
atteso che la partecipazione a tale udienza rientra già nella fase “decisionale”,
per come si ricava dall'art.4 co.5 lett. d) del D.M. n.55/2014.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, lo stesso non risulta meritevole di accoglimento.
Le ragioni fondamentali sulla scorta delle quali il giudice di prima istanza ha rigettato la richiesta di di risarcimento dell'importo di euro Controparte_1
1.712.128,89 risultano in parte incontestate (la procura conferita alla non Pt_1
comprendeva la facoltà di proporre appello), in parte tardivamente negate. Deve, 9
infatti, ribadirsi che in primo grado la società attrice non formulò alcuna contestazione in ordine alla effettiva ricezione della mail del 17.7.2017 –
conoscenza che le avrebbe consentito di attivarsi in tempo per l'impugnazione -
sicché, essendosi il Tribunale correttamente conformato al disposto dell'art.115
c.p.c. (che stabilisce che il giudice “deve” porre a fondamento della sua decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), non può in questa
“recuperare” la sua inerzia, peraltro formulando una contestazione del tutto generica posto che il destinatario della mail, , viene indicato negli CP_1
atti processuali della deducente come il legale rappresentante della società.
I superiori rilievi risultano dirimenti e dispensano dall'approfondire l'argomentazione articolata nella impugnazione incidentale per confutare l'argomento meramente aggiuntivo speso dalla sentenza impugnata, quello circa l'assenza di prova circa una elevata probabilità di esito fausto dell'eventuale gravame della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.
Solo di passaggio, va rilevato che la questione imporrebbe, peraltro, l'esame delle relazioni di notificazione delle cartelle esattoriali all'epoca impugnate, che però non sono state versate in atti, atteso che la pronuncia di parziale illegittimità
costituzionale dell'art.60 lett.e) del D.P.R. n.600/73 non ebbe a riguardare i casi di irreperibilità “assoluta” del destinatario.
Poiché all'esito del giudizio risulta integralmente soccombente, Controparte_1
essendo stata integralmente respinto il suo petitum ed accolta la domanda riconvenzionale della seppure per un importo inferiore a quello preteso, Pt_1
occorre modificare la regolamentazione delle spese di lite. 10
In ossequio alla regola posta dall'art.91 c.p.c., la anzidetta società deve quindi essere condannata a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in base all'effettivo valore del disputatum (fascia tra euro
1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00) ma nei valori tariffari minimi, attesa la semplicità della causa e l'assenza di effettiva attività istruttoria.
Di tali importi va disposta la condanna al pagamento a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.115/2002, tenuto conto che la risulta aver goduto in Pt_1
entrambi i gradi del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n.ro 3522/2022 del Tribunale di Palermo,
pubblicata il 9.9.2022, appellata in via principale da e in Parte_1
via incidentale da Controparte_1
- revoca la statuizione di condanna di al Parte_1
pagamento in favore della controparte della somma di € 14.040,00;
condanna a rifondere le spese per la Controparte_1
partecipazione al primo grado del giudizio di , che liquida Parte_1
nell'importo di euro 18.977,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/14, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario;
- conferma nel resto.
Condanna a rifondere le spese per la Controparte_1
partecipazione al presente grado del giudizio di , che Parte_1 11
liquida nell'importo di euro 17.002,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/14, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario,
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante incidentale,
[...]
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione.
Palermo, 12.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo