Ordinanza collegiale 2 marzo 2020
Ordinanza collegiale 24 aprile 2020
Ordinanza collegiale 26 ottobre 2020
Decreto presidenziale 3 maggio 2021
Decreto presidenziale 31 maggio 2021
Sentenza 4 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 18 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/10/2021, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 01166/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 20-OMISSIS-6, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Sorgente e Roberto Cacchillo, con domicilio eletto presso lo Studio Sorgente in Castel di Sasso (CE), via Ponte dell’Olio n. 24, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco n. 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco n. 63;
per l'annullamento
-OMISSIS-) del -OMISSIS- -OMISSIS-° Divisione, -OMISSIS-° -OMISSIS-;
2) del Parere del -OMISSIS- - Ministero dell'Economia e delle Finanze - -OMISSIS-;
nella parte in cui hanno ritenuto che l'infermità della ricorrente non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, negando la concessione dell'equo indennizzo previsto dal d.P.R. n. 46-OMISSIS- del 200-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno -OMISSIS-4 luglio 202-OMISSIS-, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS-. La ricorrente, -OMISSIS-, ha esposto di avere preso parte a numerose missioni all'estero svoltesi in zone di guerra, tra il -OMISSIS-, e segnatamente:
- nel periodo dal-OMISSIS-, nell'ambito -OMISSIS-, quale " addetto al vettovagliamento ", presso "-OMISSIS-", nella periferia di -OMISSIS-, svolgendo anche attività operative ed in particolare “ nel primo periodo di missione … servizi di vigilanza armata fungo il perimetro della base in condizioni rese più difficili dalle condizioni climatiche avverse e dalle basse temperature ";
- nel periodo dal -OMISSIS-, nell'ambito dell’Operazione "-OMISSIS- -OMISSIS-", in -OMISSIS-, nel corso della quale ha svolto principalmente mansioni d'ufficio, ma ha anche partecipato ad attività operative, quali missioni, campi ed esercitazioni in poligoni;
- nel periodo dal -OMISSIS-(-OMISSIS-), quale " addetto al vettovagliamento ", partecipando anche alla costruzione della base e all'allestimento della cucina e della mensa;
- nel periodo dal-OMISSIS-, sempre in -OMISSIS-.
-OMISSIS-.-OMISSIS-. In data-OMISSIS-, alla ricorrente è stato diagnosticato un “ -OMISSIS-” , e la stessa è stata sottoposta in data -OMISSIS-ad un intervento di “ tiroidectomia totale, linfoadenectoma laterocervicale destra e del comparto centrale” .
-OMISSIS-.2. Il-OMISSIS-, a seguito delle visite effettuate nelle date-OMISSIS-(documenti -OMISSIS-3, -OMISSIS-4 e -OMISSIS-5 del ricorso), ha valutato le Anamnesi familiare e fisica della ricorrente “ indifferenti ai fini della presente indagine ” e “ negative ai fini della presente indagine ”.
-OMISSIS-.3. La ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità sofferta, ma il -OMISSIS-nel parere ha ritenuto che l’infermità della ricorrente " -OMISSIS- ".
In adesione a tale parere con Decreto del -OMISSIS-, il Ministero della Difesa ha quindi respinto l’istanza della ricorrente, ritenendo la patologia non dipendente da causa di servizio.
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-la ricorrente ha impugnato il citato decreto di diniego sulla base dei seguenti motivi.
I - Eccesso di potere per erronea interpretazione/travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti, manifesta illogicità, incongruità, contraddittorietà, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione .
L’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato:
- la giovane età della ricorrente -OMISSIS-);
- l’accertata assenza di fattori causali “ familiari ” e “ fisici ” preesistenti;
- i rapporti informativi del -OMISSIS-che attestano lo svolgimento da parte della ricorrente di funzioni anche operative in -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- l’inversione dell’onere della prova applicato dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell’indennizzo da causa di servizio in presenza di condizioni analoghe a quelle documentate dalla ricorrente;
- gli studi scientifici in merito alla rilevanza causale nella formazione di tumori sia dell’esposizione ad uranio impoverito, sia della contestale sottoposizione ad una pluralità di vaccini.
II - Violazione del rischio tipizzato nei d.P.R. n.3-OMISSIS- del 2009, n. 90 del 20-OMISSIS-0 e n. 40 del 20-OMISSIS-2 e violazione del riparto dell'onere della prova.
La ricorrente avrebbe vissuto in ambienti notoriamente contaminati (-OMISSIS-,-OMISSIS-in -OMISSIS-) ed avrebbe svolto le missioni senza le necessarie protezioni.
Vi sarebbe, quindi, un alto grado di probabilità che la patologia sia insorta a causa dell'esposizione alle polveri sottili ed ultra sottili ovvero per l'effetto immunodeprimente dei numerosi vaccini a cui la ricorrente era stata sottoposta.
In presenza di tali condizioni la giurisprudenza non richiederebbe la dimostrazione del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la prova, in termini probabilistico-statistici. Spetterebbe invece all’Amministrazione l’onere di provare la presenza di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.
L'Amministrazione non avrebbe in alcun modo dimostrato che l'attività della ricorrente non comportasse esposizione all'uranio impoverito, né che si svolgesse in condizioni di sicurezza, con l'adozione di forme e sistemi di protezione idonei, benché già al momento delle prime missioni gli effetti dell'uranio impoverito fossero ampiamente conosciuti.
III - Eccesso di potere. Difetto di istruttoria ed omessa considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione finale .
L’Amministrazione avrebbe adottato l’impugnato decreto di diniego senza considerare i verbali del -OMISSIS-20-OMISSIS-6 – successivo al parere del -OMISSIS-– con cui, a seguito di un’ulteriore visita, la Commissione Medica ha ritenuto stabilizzata la malattia a far data dal -OMISSIS-, ascrivendola alla Tabella A, Categoria -OMISSIS-, di cui al d.P.R. n. 834 del -OMISSIS-98-OMISSIS- che individua le menomazioni dell'integrità personale che possono essere oggetto di indennizzo.
In via istruttoria la ricorrente ha chiesto che venisse disposta consulenza tecnica d’ufficio per accertare la sussistenza del nesso di causalità e della percentuale di invalidità.
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio, ha chiesto in via principale la sua estromissione dal giudizio e in subordine il rigetto del ricorso. Il Ministero della Difesa ha contestato nel merito le censure proposte rilevando in particolare:
- che non sarebbe stato dimostrato un aumento di incidenza dei casi di -OMISSIS- maligno in soldati partecipanti alle missioni militari in territori teatro di scontri militari con munizioni contenenti uranio impoverito;
- che il -OMISSIS-0% delle suddette malattie di militari riguarderebbe persone del centro sud come la ricorrente;
- che non vi sarebbero evidenze scientifiche in ordine all’incidenza dei vaccini a cui è stata sottoposta la ricorrente e che tali vaccini sarebbero obbligatori;
- che il nesso causale sarebbe un elemento costitutivo della fattispecie e dovrebbe essere l’istante a provarne la sussistenza.
4. Con ordinanza -OMISSIS-questa Sezione ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio per rispondere ai seguenti quesiti:
-OMISSIS-) “ se la partecipazione, per ragioni di servizio, della ricorrente alle missioni in -OMISSIS-possa considerarsi o meno causa o concausa, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’infermità dedotta nel ricorso (-OMISSIS-) ”;
2) “ in caso di risposta positiva al primo quesito, accertare la percentuale di invalidità complessiva della ricorrente riferibile alla partecipazione, per ragioni di servizio, alle suddette missioni militari ”.
5. I termini per lo svolgimento delle operazioni peritali sono stati più volte prorogati su specifica richiesta della ricorrente e in data -OMISSIS-, ha depositato la propria relazione concludendo come segue:
- “ La partecipazione, per ragioni di servizio, della ricorrente alle missioni in -OMISSIS- e in -OMISSIS- si può considerare causa in senso medico legale, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’infermità dedotta nel ricorso (-OMISSIS-)”;
- “gli esiti anatomo-funzionali che caratterizzano l’attuale quadro menomante debb[o]no essere quantificati in una riduzione della validità somato-psichica (c.d. danno biologico) pari al 20% (venti percento). Ai fini dell’equo indennizzo (DPR 46-OMISSIS-/200-OMISSIS-) le attuali menomazioni possono trovare corrispondenza in via analogica alla voce -OMISSIS-5 della Tabella A 6^ categoria ai sensi del DPR 834/8-OMISSIS-”.
6. All’udienza del -OMISSIS-4 luglio 202-OMISSIS- la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
-OMISSIS-. Le censure poste dalla ricorrente, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate nei sensi di seguito precisati.
-OMISSIS-.-OMISSIS-. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente a cui il Collegio ritiene di aderire:
- la sussistenza del nesso causale deve essere valutata in considerazione della ragionevole probabilità dell’evento – in base al criterio del “ più probabile che non ” - da desumersi non solo dalle statistiche eventualmente esistenti, ma altresì da tutte le circostanze del caso concreto e in particolare dalla presenza o meno di fattori causali alternativi (Cass. Sez. Un., -OMISSIS--OMISSIS- gennaio 2008, n. 5-OMISSIS-6);
- deve quindi escludersi la necessità della dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta essendo sufficiente tale dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, con riferimento ai teatri operativi principali, tra cui -OMISSIS- e -OMISSIS- (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 202-OMISSIS-, n. -OMISSIS-66-OMISSIS-);
- l’Amministrazione nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio è gravata da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 202-OMISSIS-, n. -OMISSIS-66-OMISSIS-);
- allorché il militare abbia lavorato in contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale, può essergli sufficiente dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della patologia ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, la P.A. procedente, che ha a disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da questi svolta con riguardo alla di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da tali ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata (Cons. Stato, Sez. IV, 29 febbraio 20-OMISSIS-6, n. 83-OMISSIS-);
- in particolare una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante, è la PA che deve dimostrare che questa non abbia determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, -OMISSIS-9 marzo 202-OMISSIS-, n. 42-OMISSIS-; T.A.R. Puglia, Lecce, -OMISSIS--OMISSIS- maggio 20-OMISSIS-8, n. 8-OMISSIS-6; T.A.R. Puglia, Bari, 20 settembre 20-OMISSIS-8, n. -OMISSIS-226; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 6 giugno 20-OMISSIS-8, n. -OMISSIS--OMISSIS-0; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, -OMISSIS-6 marzo 20-OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-69; T.A.R. Lazio, Roma I, Sez. -OMISSIS- febbraio 20-OMISSIS-6, n. -OMISSIS-364; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, -OMISSIS-2 marzo 20-OMISSIS-8, n. 63; TAR Bolzano, Sez. I, 8 febbraio 20-OMISSIS--OMISSIS-, n. 55).
-OMISSIS-.2. Nel caso in esame la ricorrente ha documentato di avere partecipato a numerose missioni militari in contesti fortemente degradati sotto il profilo bellico o ambientale (in -OMISSIS- e in -OMISSIS-) e di avere svolto oltre ad attività logistiche anche funzioni operative (documenti 2, 3 e 4 della ricorrente).
E non sussistono elementi per discostarsi dalle condivisibili e ben motivate conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio secondo cui:
- la ricorrente è stata impegnata per oltre -OMISSIS-4 mesi, dei quali circa due e mezzo in -OMISSIS-, in un lasso temporale di quasi cinque anni dal -OMISSIS-;
- è stato evidenziato un eccesso di tumori tiroidei nei militari di ritorno dalle missioni (c.d. studio -OMISSIS-);
- diversi lavori scientifici ammettono con criterio probabilistico il rapporto causale tra esposizione ad “uranio impoverito” ed insorgenza di alcune -OMISSIS- nella popolazione militare, tra cui il carcinoma della tiroide;
- la presenza di “uranio impoverito” in -OMISSIS- è stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione resistente;
- il massivo ricorso in -OMISSIS- a munizioni pesanti e leggere contenenti materiale radioattivo da parte di -OMISSIS-è documentato da diversi studi scientifici;
- il tempo di esposizioni a radiazioni ionizzanti ripetute nel tempo in occasione delle missioni in -OMISSIS- e -OMISSIS- a partire dal-OMISSIS-è stato ritenuto sufficiente a determinare l’insorgenza della neoplasia tiroidea;
- la stessa Amministrazione resistente ha accertato l’assenza di altri fattori di rischio personali o familiari;
- il tempo di latenza tra l’esposizione e l’insorgenza del -OMISSIS- è risultato compatibile.
-OMISSIS-.3. Del tutto irrilevante risulta il dato indicato dall’Amministrazione secondo cui il -OMISSIS-0% delle suddette malattie di militari riguarderebbe persone del centro sud come la ricorrente.
E’ infatti notorio che la maggioranza dei militari proviene dal centro sud del Paese.
-OMISSIS-.4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte i provvedimenti impugnati sono illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione, non risultando sussistenti elementi per escludere nel caso di specie il nesso di causalità da causa di servizio.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto devono essere annullati il -OMISSIS-e il parere del -OMISSIS- reso nell'adunanza del -OMISSIS-.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il compenso da corrispondere al C.T.U., -OMISSIS-(la cui anticipazione provvisoria, nella misura di €. -OMISSIS-.000,00, da scomputare dal totale, è stata posta a carico della ricorrente), va determinato in € -OMISSIS-.200,00, oltre accessori e posto definitivamente a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il -OMISSIS-e il parere del -OMISSIS- reso nell'adunanza del -OMISSIS-.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per compenso professionale, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico del Ministero della Difesa il compenso spettante al C.T.U., nei termini indicati in motivazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS- e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, e all'articolo 9, paragrafi -OMISSIS- e 4, del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-6/6-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2-OMISSIS- aprile 20-OMISSIS-6 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, come modificato dal decreto legislativo -OMISSIS-0 agosto 20-OMISSIS-8, n. -OMISSIS-0-OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-4 luglio 202-OMISSIS-, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
“con distrazione a favore degli avvocati Carmela Sorgente e Roberto Cacchillo, quali antistatari ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile”. (Così come disposto con ord. coll. n. 1393/21 pubblicata in data 18.11.21).