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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3766/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Andrea Ghinetti Presidente
- dott. Niccolò Bencini Giudice rel./est.
- dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3766 /2024, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a ALBANIA il 28/08/1994. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GODIO SILVIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. nt. a NAPOLI (NA) il 20/05/1980 Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte ricorrente: A. Affidamento: Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Per_1 con collocazione preminente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Si precisa che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da parte di entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. La Sig.ra in Pt_3 considerazione dell'attuale residenza presso l'abitazione della madre, potrà trasferire la sua residenza e quella del figlio nel comune di Novara previa comunicazione al Sig. Nell'eventualità in cui detto trasferimento dovesse Per_1 Pt_2 avvenire in altro comune sarà possibile solo con il consenso esplicito del padre e così da non limitare (o rendere più gravoso)
Pag. 1 il diritto di visita del Sig. anche in considerazione del fatto che quest'ultimo si è trasferito a Novara appositamente Pt_2 per stare vicino al bambino. B. Diritto di visita/pernottamento: starà con i genitori a week end alternati dal sabato alle ore 10:00 alla Per_1 domenica alle ore 21:00. Il Sig. avrà facoltà di tenere il figlio due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, Pt_2 prelevandolo da scuola e riportandolo presso l'abitazione materna alle ore 21:00. Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel caso in cui un genitore non fosse nella possibilità di pernottare con il minore, secondo detti accordi, permettendo così all'altro genitore di occuparsi e pernottare con il figlio, preferendolo rispetto agli altri parenti. Ulteriori o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici e/o di studio, sportivi e sociali del figlio. C. Festività e Vacanze Estive: Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà i giorni che vanno dalla chiusura della scuola (indicativamente dal 23 all'uscita da scuola o in mancanza alle ore 10:00) al 31 dicembre alle ore 9:00 con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre dalle ore 9:00 alla data di rientro a scuola (indicativamente il 07 gennaio) con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza. Si precisa per l'anno 2024 il minore trascorrerà con il padre il primo periodo (dal 23 al 31 dicembre). Nel caso in cui trascorra detto periodo festivo in Novara, o comunque in zona limitrofa, il genitore che avrà con Per_1 sé il minore il giorno di Natale acconsentirà che l'altro genitore possa stare con il figlio il giorno di Santo Stefano 26 dicembre (dalle ore 21 del 25/12 alle ore 21 del 26/12 o dalle ore 10,00 del 26/12 alle ore 10 del 27/12). Durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta, dividendosi equamente i giorni di chiusura della scuola. Il giorno della S. Pasqua 2025 lo trascorrerà con la madre. Per_1
Nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive. Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori comunicheranno reciprocamente i rispettivi periodi di ferie estive da trascorrere con
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio. Per_1
Per il restante periodo estivo di chiusura delle scuole, il piccolo sarà gestito, indicativamente, come nel periodo scolastico e potrà frequentare un centro estivo se concordato tra le parti, in base alle loro disponibilità economiche e di tempo per gestire il figlio. La relativa spesa sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Le festività infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti” ed il giorno del compleanno, alternandosi con l'altro genitore. Il tutto salvo diversi accordi che potranno essere pattuiti dalle parti, ma sempre nel pieno rispetto della serenità, necessità, desiderio ed impegni del minore Per_1
Eventuali viaggi fuori Piemonte dovranno essere comunicati all'altro genitore con 15 giorni di preavviso e eventuali viaggi all'estero andranno concordati e decisi sempre di comune accordo e con preavviso di 15 giorni. Si allega piano genitoriale debitamente sottoscritto dai ricorrenti. D. Contatti telefonici: in considerazione della tenera età del piccolo, ciascun genitore, nei giorni di permanenza di Per_1 presso l'altro, avrà diritto a telefonare e/o videochiamare il figlio 2 volte al giorno, in orari che verranno dagli stessi indicati nel rispetto dei propri orari lavorativi, e indicativamente alle ore 15,30 (orario di uscita da scuola) ed alle ore 21,00. Ovviamente questi orari potranno essere modificati per cambiamenti di turni lavorativi, previa comunicazione tramite sms. Ovviamente sarà impegno del genitore presso cui si trova a contattare immediatamente l'altro in caso di Per_1 urgenza o necessità. Per favorire i contatti telefonici, che dovranno avvenire agli orari sopra indicati, il genitore che ha con sè si impegna Per_1
a informare l'altro genitore nel caso in cui sia in compagnia di altra persona (nonne o zie). Per_1
E. Mantenimento: Il Sig. a decorrere da dicembre 2024, in quanto il mese di novembre 2024 è stato già versato, Pt_2 si impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo Parte_4 di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese sulla carta Prepagata Poste Pay nr. 5333.1712.1531.8532, cifra da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT dal dicembre 2025.
Pag. 2 F. Spese straordinarie: il padre si obbliga, altresì al concorso, pro quota del 50%, del pagamento delle spese extra assegno di mantenimento, compresa la mensa scolastica, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, da intendersi come tali quelle indicate dal Protocollo di Torino 2016, che si allega al presente accordo (doc. 11). In relazione alle predette spese, di cui necessita consenso, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tra cui @mail, messaggistica telefono cellulare, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel caso in cui una spesa straordinaria relativa al/ai minore/i non dovesse essere approvata da entrambi i genitori, la stessa rimarrà a totale carico di colui che l'ha decisa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. G. Assegno Unico e Universale: il sig. dà proprio consenso affinchè l'assegno unico venga percepito interamente Pt_2 dalla madre sig.ra Pt_3
H. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. I. In relazione alle denunce a suo tempo sporte reciprocamente indicate in premessa, e pare pendenti avanti la Procura della Repubblica di Napoli e la Procura della Repubblica di Novara, le parti concordano sin d'ora quanto segue: in ogni caso e, comunque, nell'ipotesi in cui non fosse possibile rimettere le predette denunce / querele o la remissione non dovesse produrre effetti estintivi di tutti i reati per via dell'imputazione elevata, la sig.ra e il sig. Parte_4 Parte_2 dichiarano di rinunciare reciprocamente all'opposizione alla eventuale richiesta di archiviazione, di rinunciare al diritto di costituirsi parte civile in un eventuale futuro processo e/o a non coltivare il relativo giudizio e dichiarano di rinunciare alla relativa azione risarcitoria, anche in sede civile, e, in ogni caso, si impegnano a collaborare attivamente con la controparte e il suo legale affinché il procedimento penale venga archiviato. J. I sigg. e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e Parte_4 Parte_5 sottoscrivono. K. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Conclusioni di parte resistente: COLLOCAMENTO MINORE: il signor in relazione all'attività svolta, e al cambio di vita che ha scelto Pt_2 di operare per rimanere vicino al figlio, intende ottenere un collocamento paritario, ossia che il figlio rimanga presso di sè per una settimana consecutiva, e la successiva presso la madre, e così via alternativamente, anche per fare in modo che il minore possa stare in spazi adeguati - la casa del ha una stanza deputata per il figlio- Dal punto di vista Pt_2 economico, mantiene quanto concordato. Entrambi i genitori dovranno poi impegnarsi a non lasciare il figlio solo, sia negli orari diurni che notturni con persone minori di età. TELEFONATE CON IL MINORE: viste le difficoltà che incontra il nel sentire il figlio quando è con la Pt_2 madre, si chiede che quest'ultimo venga dotato di piccolo telefono con solo linea voce, in modo tale che il minore, quanto è con un genitore, possa essere contattato dall'altro. GESTIONE MEDICINA MINORE: poichè, come dicevo, lo sciroppo non viene consegnato per tempo, quando l'ospedale lo appronta, parte di questo sarà consegnato al padre che potrà successivamente somministrarlo al figlio secondo le prescrizioni mediche. Confermate per il resto le condizioni già concordate.
Conclusioni del P.M.
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
Pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., hanno adito il Tribunale al fine Parte_4 Parte_2 di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, Per_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 5.3.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Il Tribunale, con ordinanza del 21.3.2025, rilevato che era pendente procedimento penale a carico del per il reato di cui all'art. 572 c.p., ha chiesto alla Procura della Repubblica in sede la Pt_2 trasmissione degli atti di indagine non coperti da segreto istruttorio. Con successivo decreto del 13.5.2025, il Tribunale ha disposto la convocazione personale delle parti. All'udienza del 3.6.2025, il resistente -costituitosi con nuovo difensore- ha formulato conclusioni difformi a quelle originariamente contenute nel ricorso congiunto. Il Giudice ha, quindi, rimesso la causa in decisione.
* Ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta. L'art. 473 bis.51 c.p.c. regolamenta le ipotesi in cui il ricorso sia proposto congiuntamente tra le parti. La norma non prevede alcuna possibilità di mutamento del rito da congiunto a contenzioso, nel caso in cui le parti formulino conclusioni difformi. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, in quanto parte resistente ha mutato le proprie conclusioni, in modo difforme rispetto al ricorso introduttivo. Le parti dovranno necessariamente introdurre nuovo e diverso procedimento, nelle forme di cui agli artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c. Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12 giugno 2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Andrea Ghinetti Presidente
- dott. Niccolò Bencini Giudice rel./est.
- dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3766 /2024, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a ALBANIA il 28/08/1994. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GODIO SILVIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. nt. a NAPOLI (NA) il 20/05/1980 Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte ricorrente: A. Affidamento: Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Per_1 con collocazione preminente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Si precisa che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da parte di entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. La Sig.ra in Pt_3 considerazione dell'attuale residenza presso l'abitazione della madre, potrà trasferire la sua residenza e quella del figlio nel comune di Novara previa comunicazione al Sig. Nell'eventualità in cui detto trasferimento dovesse Per_1 Pt_2 avvenire in altro comune sarà possibile solo con il consenso esplicito del padre e così da non limitare (o rendere più gravoso)
Pag. 1 il diritto di visita del Sig. anche in considerazione del fatto che quest'ultimo si è trasferito a Novara appositamente Pt_2 per stare vicino al bambino. B. Diritto di visita/pernottamento: starà con i genitori a week end alternati dal sabato alle ore 10:00 alla Per_1 domenica alle ore 21:00. Il Sig. avrà facoltà di tenere il figlio due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, Pt_2 prelevandolo da scuola e riportandolo presso l'abitazione materna alle ore 21:00. Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel caso in cui un genitore non fosse nella possibilità di pernottare con il minore, secondo detti accordi, permettendo così all'altro genitore di occuparsi e pernottare con il figlio, preferendolo rispetto agli altri parenti. Ulteriori o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici e/o di studio, sportivi e sociali del figlio. C. Festività e Vacanze Estive: Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà i giorni che vanno dalla chiusura della scuola (indicativamente dal 23 all'uscita da scuola o in mancanza alle ore 10:00) al 31 dicembre alle ore 9:00 con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre dalle ore 9:00 alla data di rientro a scuola (indicativamente il 07 gennaio) con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza. Si precisa per l'anno 2024 il minore trascorrerà con il padre il primo periodo (dal 23 al 31 dicembre). Nel caso in cui trascorra detto periodo festivo in Novara, o comunque in zona limitrofa, il genitore che avrà con Per_1 sé il minore il giorno di Natale acconsentirà che l'altro genitore possa stare con il figlio il giorno di Santo Stefano 26 dicembre (dalle ore 21 del 25/12 alle ore 21 del 26/12 o dalle ore 10,00 del 26/12 alle ore 10 del 27/12). Durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta, dividendosi equamente i giorni di chiusura della scuola. Il giorno della S. Pasqua 2025 lo trascorrerà con la madre. Per_1
Nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive. Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori comunicheranno reciprocamente i rispettivi periodi di ferie estive da trascorrere con
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio. Per_1
Per il restante periodo estivo di chiusura delle scuole, il piccolo sarà gestito, indicativamente, come nel periodo scolastico e potrà frequentare un centro estivo se concordato tra le parti, in base alle loro disponibilità economiche e di tempo per gestire il figlio. La relativa spesa sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Le festività infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti” ed il giorno del compleanno, alternandosi con l'altro genitore. Il tutto salvo diversi accordi che potranno essere pattuiti dalle parti, ma sempre nel pieno rispetto della serenità, necessità, desiderio ed impegni del minore Per_1
Eventuali viaggi fuori Piemonte dovranno essere comunicati all'altro genitore con 15 giorni di preavviso e eventuali viaggi all'estero andranno concordati e decisi sempre di comune accordo e con preavviso di 15 giorni. Si allega piano genitoriale debitamente sottoscritto dai ricorrenti. D. Contatti telefonici: in considerazione della tenera età del piccolo, ciascun genitore, nei giorni di permanenza di Per_1 presso l'altro, avrà diritto a telefonare e/o videochiamare il figlio 2 volte al giorno, in orari che verranno dagli stessi indicati nel rispetto dei propri orari lavorativi, e indicativamente alle ore 15,30 (orario di uscita da scuola) ed alle ore 21,00. Ovviamente questi orari potranno essere modificati per cambiamenti di turni lavorativi, previa comunicazione tramite sms. Ovviamente sarà impegno del genitore presso cui si trova a contattare immediatamente l'altro in caso di Per_1 urgenza o necessità. Per favorire i contatti telefonici, che dovranno avvenire agli orari sopra indicati, il genitore che ha con sè si impegna Per_1
a informare l'altro genitore nel caso in cui sia in compagnia di altra persona (nonne o zie). Per_1
E. Mantenimento: Il Sig. a decorrere da dicembre 2024, in quanto il mese di novembre 2024 è stato già versato, Pt_2 si impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo Parte_4 di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese sulla carta Prepagata Poste Pay nr. 5333.1712.1531.8532, cifra da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT dal dicembre 2025.
Pag. 2 F. Spese straordinarie: il padre si obbliga, altresì al concorso, pro quota del 50%, del pagamento delle spese extra assegno di mantenimento, compresa la mensa scolastica, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, da intendersi come tali quelle indicate dal Protocollo di Torino 2016, che si allega al presente accordo (doc. 11). In relazione alle predette spese, di cui necessita consenso, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tra cui @mail, messaggistica telefono cellulare, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel caso in cui una spesa straordinaria relativa al/ai minore/i non dovesse essere approvata da entrambi i genitori, la stessa rimarrà a totale carico di colui che l'ha decisa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. G. Assegno Unico e Universale: il sig. dà proprio consenso affinchè l'assegno unico venga percepito interamente Pt_2 dalla madre sig.ra Pt_3
H. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. I. In relazione alle denunce a suo tempo sporte reciprocamente indicate in premessa, e pare pendenti avanti la Procura della Repubblica di Napoli e la Procura della Repubblica di Novara, le parti concordano sin d'ora quanto segue: in ogni caso e, comunque, nell'ipotesi in cui non fosse possibile rimettere le predette denunce / querele o la remissione non dovesse produrre effetti estintivi di tutti i reati per via dell'imputazione elevata, la sig.ra e il sig. Parte_4 Parte_2 dichiarano di rinunciare reciprocamente all'opposizione alla eventuale richiesta di archiviazione, di rinunciare al diritto di costituirsi parte civile in un eventuale futuro processo e/o a non coltivare il relativo giudizio e dichiarano di rinunciare alla relativa azione risarcitoria, anche in sede civile, e, in ogni caso, si impegnano a collaborare attivamente con la controparte e il suo legale affinché il procedimento penale venga archiviato. J. I sigg. e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e Parte_4 Parte_5 sottoscrivono. K. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Conclusioni di parte resistente: COLLOCAMENTO MINORE: il signor in relazione all'attività svolta, e al cambio di vita che ha scelto Pt_2 di operare per rimanere vicino al figlio, intende ottenere un collocamento paritario, ossia che il figlio rimanga presso di sè per una settimana consecutiva, e la successiva presso la madre, e così via alternativamente, anche per fare in modo che il minore possa stare in spazi adeguati - la casa del ha una stanza deputata per il figlio- Dal punto di vista Pt_2 economico, mantiene quanto concordato. Entrambi i genitori dovranno poi impegnarsi a non lasciare il figlio solo, sia negli orari diurni che notturni con persone minori di età. TELEFONATE CON IL MINORE: viste le difficoltà che incontra il nel sentire il figlio quando è con la Pt_2 madre, si chiede che quest'ultimo venga dotato di piccolo telefono con solo linea voce, in modo tale che il minore, quanto è con un genitore, possa essere contattato dall'altro. GESTIONE MEDICINA MINORE: poichè, come dicevo, lo sciroppo non viene consegnato per tempo, quando l'ospedale lo appronta, parte di questo sarà consegnato al padre che potrà successivamente somministrarlo al figlio secondo le prescrizioni mediche. Confermate per il resto le condizioni già concordate.
Conclusioni del P.M.
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
Pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., hanno adito il Tribunale al fine Parte_4 Parte_2 di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, Per_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 5.3.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Il Tribunale, con ordinanza del 21.3.2025, rilevato che era pendente procedimento penale a carico del per il reato di cui all'art. 572 c.p., ha chiesto alla Procura della Repubblica in sede la Pt_2 trasmissione degli atti di indagine non coperti da segreto istruttorio. Con successivo decreto del 13.5.2025, il Tribunale ha disposto la convocazione personale delle parti. All'udienza del 3.6.2025, il resistente -costituitosi con nuovo difensore- ha formulato conclusioni difformi a quelle originariamente contenute nel ricorso congiunto. Il Giudice ha, quindi, rimesso la causa in decisione.
* Ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta. L'art. 473 bis.51 c.p.c. regolamenta le ipotesi in cui il ricorso sia proposto congiuntamente tra le parti. La norma non prevede alcuna possibilità di mutamento del rito da congiunto a contenzioso, nel caso in cui le parti formulino conclusioni difformi. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, in quanto parte resistente ha mutato le proprie conclusioni, in modo difforme rispetto al ricorso introduttivo. Le parti dovranno necessariamente introdurre nuovo e diverso procedimento, nelle forme di cui agli artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c. Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12 giugno 2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
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