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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 664/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione per i Minorenni e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.664/2024 promossa in sede di appello nell'interesse di
elettivamente domiciliato in Alessandria, Piazza Santo Stefano n. Parte_1
14, presso lo studio dell'Avv. Stefano Riviera che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lorella Didero in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Carlo Caniggia n.6, CP_1 presso lo studio degli Avv.ti Alice Falzoni e Valentina Camussa, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
appellante incidentale avverso la sentenza n.1067/2023, dep. 02.12.2023, del Tribunale di Alessandria, Sezione civile, in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
dando atto della dichiarazione di non intervento del Procuratore Generale;
Conclusioni delle parti PARTE APPELLANTE Chiede accogliersi le conclusioni come segue: “1. La figlia minore nata il Per_1
10/03/2020 in ALESSANDRIA è congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) la figlia minore trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana Per_1 dalle 18 circa alle 21 circa e i week end alterni dal sabato mattina alle 11.00 fino alle 21 di domenica sera;
avrà diritto di trascorrere con la figlia quindici giorni durante le vacanze estive e ad anni alterni le festività rituali;
3) entrambi i genitori si impegnano a continuare il monitoraggio coi Servizi Sociali ed a intraprendere un percorso di mediazione famigliare e si atterranno alle indicazioni che i Servizi Sociali daranno circa le modalità di frequentazione e di permanenza della figlia presso il padre anche con riferimento alle festività e ai periodi di ferie. Con vittoria di spese ed onorari”.
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
“Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. e per Parte_1
l'effetto rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1067/2023 depositata il 2 dicembre 2023 dal Tribunale di Alessandria in composizione collegiale, salva la richiesta presentata in sede di appello incidentale;
sempre in via principale in sede di appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 1067/2023 pronunciata dal Tribunale di Alessandria nella parte in cui statuisce il regime di affido esclusivo della minore in favore della madre Sig.ra e per l'effetto disporre il regime CP_2 CP_1 di affido super esclusivo di in favore della madre in ragione delle CP_2 argomentazioni tutte svolte in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge anche di secondo grado di giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi contraevano matrimonio in Albania, in data 10.08.2018, Parte_2 matrimonio trascritto presso i registri del Comune di Alessandria serie C anno 2020 parte II n.34. Dall'unione nasceva in data 10.03.2020. Per_1
Con Con ricorso del 14.07.2021 la signora chiedeva di disporre la pronuncia di divorzio secondo la legge albanese, l'affidamento esclusivo alla madre, la regolamentazione dei rapporti con il padre;
un contributo di mantenimento di 300,00 euro mensili nonché il 70 % delle spese straordinarie a favore della figlia e la somma di 100,00 euro a suo favore.
Si costituiva il signor preliminarmente contestando le accuse di violenza Pt_1 verbale e fisica, nonché il proprio stato di tossicodipendenza. Lo stesso aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio e, nel merito, chiedeva l'affidamento congiunto della figlia con collocazione prevalente presso la madre, con contributo a suo carico di un assegno di mantenimento di 150,00 euro e nulla dovendo alla ex moglie a titolo di suo mantenimento.
Il Presidente provvedeva provvisoriamente autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la minore in via condivisa ad entrambi, regolamentando i tempi di visita con il padre e ponendo a carico del signor un contributo Pt_1 mensile al mantenimento della figlia di euro 200,00, nonché il 70 % delle spese straordinarie. L'ordinanza, emessa in data 25.11.2021, confermava la collocazione della minore presso la madre;
disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e del Servizio di Psicologia e del padre da parte del Ser.D.; disponeva che le visite padre-figlia si svolgessero solo alla presenza di un educatore, con educatore quindi per la consegna della minore nonché educativa domiciliare per le visite presso il padre (nelle misura di due a settimana per circa due ore almeno, esclusa la domenica).
Con ordinanza del 25.02.2022, il Giudicante confermava l'affido condiviso ai genitori e nominava CTU la dott.ssa (psicologa). Per_2
Con ordinanza del 20.1.2023 (successiva al deposito della CTU), il Giudicante, preso atto degli esiti della stessa (“La negazione della dipendenza e in generale dell'uso di sostanze, ma contemporaneamente la non volontà di sottoporsi all'esame cheratinico, viene visto come elemento ostativo che incide negativamente anche sulle competenze genitoriali. Si propone pertanto: l'affidamento esclusivo alla madre, la collocazione presso la casa materna, il proseguo della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, il proseguo dei luoghi neutri e la presa in carico, per il Part signor da parte del D”; cfr CTU pag.44) e della relazione sociale del Pt_1
06.12.2022 (“Tra i due genitori non ci sono contatti diretti ma il sig. non Pt_1 perde occasione per polemizzare su aspetti inutili perdendo di vista il benessere della figlia. NTinua a lamentarsi di voler trascorrere più tempo con ma ad Per_1 oggi non vi sono dimostrazioni concrete e la situazione è rimasta invariata. Il sig. atica a dare regole e dinieghi alla figlia dicendo “è piccola, c'è tempo per le Pt_1 regole”. Risulta difficoltoso per le educatrici fornire supporto e indicazioni sulla genitorialità in quanto il sig. non riconosce di avere delle mancanze e, Pt_1 soprattutto, non accetta gli venga fornito supporto”), disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre, il collocamento presso la stessa, il regime di visite con il padre di cui all'ordinanza resa in sede di udienza del 9.12.2021, con prosecuzione degli interventi in essere;
Con sentenza del 21.11.2023 (dep. 02.12.2023), il Tribunale di Alessandria provvedeva nei seguenti termini: dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi;
affidava la figlia in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa;
disponeva la prosecuzione degli interventi in essere per il nucleo familiare (Ser.D. con relativo esame su matrice cheratinica per il padre, Servizi sociali con educativa presso entrambi i genitori, presa in carico da parte del servizio di Psicologia); visite padre e figlia alla presenza di un educatore con progressiva liberalizzazione a cura dei Servizi Sociali nei tempi e modi- a fronte della prosecuzione del monitoraggio del Ser.D. (oltre ad incontri infrasettimanali, i Servizi avrebbero potuto arrivare a prevedere visite padre-figlia anche ogni fine settimana (o il sabato o la domenica in via alternata); a fronte di positiva liberalizzazione le festività sarebbero state alternate tra i genitori;
le visite non avrebbero compreso i pernottamenti;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTA, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con rigettava infine la domanda di assegno divorzile a favore della signora spese compensate e CTU al 50% tra le parti.
Il Primo Giudice perveniva alla predetta decisione relativamente all'affidamento della figlia minore a seguito della complessa istruttoria, considerando, in particolare, l'imputazione per lesioni del padre nei confronti della madre, il suo rifiuto a sottoporsi alle indagini della matrice cheratinica (nonostante in procedimento penale per spaccio di stupefacenti, il avesse dichiarato di Pt_1 essere dipendente da sostanze stupefacenti), l'alta conflittualità tra i genitori e le famiglie allargate (nonni paterni e materni) e considerato, dall'altro lato, che i genitori tramite la chat con gli operatori sociali riuscivano a comunicare e che entrambi mostravano collaborazione rispetto al percorso intrapreso con il Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva. Poteva, pertanto, essere confermato l'affido esclusivo in capo alla madre, come da conclusioni della CTU, senza necessità di previsione di affido c.d. super esclusivo in capo alla madre, come, viceversa, richiesto dalla stessa. Il Giudicante rilevava altresì che in relazione alle visite padre-figlia, i Servizi segnalavano una certa evoluzione positiva del percorso, decideva pertanto di prevedere una possibile graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia. Proseguiva il Giudicante, sotto il profilo economico (non oggetto di appello), stabilendo che, in relazione ai tempi di permanenza della minore con i genitori e allo stato di occupazione a tempo pieno di entrambi, con supporto delle rispettive famiglie di origine, fosse da confermare il contributo mensile, a carico del padre, di 200,00 euro a favore della figlia, oltre la suddivisione delle spese straordinarie al 50 % ciascuno. Non si rinvenivano invece i presupposti per riconoscere un assegno divorzile a favore della signora . CP_1
Avverso la citata pronuncia interponeva gravame il signor il quale Parte_1 chiedeva, in via preliminare e d'urgenza, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, in punto ripristino degli incontri tra padre e figlia in due pomeriggi alla settimana dalle 18 circa alle 21 circa e i week end alterni dal sabato mattina alle 11.00 fino alle 21 di domenica sera, nonché, per l'effetto, revocare il disposto monitoraggio del Ser.D. a carico del signor e l'obbligatorietà della presenza Pt_1 di un educatore durante gli incontri padre-figlia. Nel merito, chiedeva l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre nelle modalità suddette. Lamentava che l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, le modalità di Part visita padre-figlia e il disposto monitoraggio del signor da parte del D, Pt_1 erano stati disposti senza che fossero emerse carenze o inidoneità educative del padre tali da giustificare un pregiudizio per la minore né anomale condotte di vita o di insanabile contrasto con la figlia, atte a giustificare la decisione adottata. Dalla lettura della CTU esperita emergeva, invero, che la coppia genitoriale mostrasse una certa complicità nella gestione degli incontri congiunti con la minore e che il padre era sempre puntuale, sinceramente interessato alla figlia e capace di instaurare una solida relazione con la piccola, che appariva molto legata al medesimo. Dalle relazioni del si comprendeva inoltre che il Per_3 padre, seppur restio all'inizio, progressivamente si era sentito coinvolto nel percorso, aderendo alle proposte degli operatori e rendendosi disponibile per momenti di confronto sulla figlia. Si lamentava altresì che le scelte del Tribunale fossero state dettate dai litigi della coppia genitoriale, dalla mancata presa in carico da parte del Ser.D. del signor nonché dalla denuncia per Pt_1 maltrattamenti. Sull'ultimo punto rilevava che il procedimento penale si era concluso con l'estinzione per condotte riparatorie, avendo questi versato alla moglie 300 euro.
La parte convenuta, costituitasi, chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensiva e, in via principale, di dichiarare inammissibile l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, in sede di appello incidentale, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuiva il regime di affido esclusivo della minore in favore della madre, con l'effetto di disporre il regime di affido Con super- esclusivo. La signora lamentava l'infondatezza dell'appello, attesa la perdurante volontà del signor di sottrarsi al controllo del Ser.D., unica Pt_1 condizione imprescindibile per l'eventuale liberalizzazione degli incontri padre- figlia. Aggiungeva altresì che, in seguito all'interruzione degli incontri con la figlia in luogo neutro, egli non si era attivato in alcun modo, essendo pertanto evidente il disinteresse nei confronti della figlia. Rappresentava anche che, dal punto di vista del mantenimento a favore della figlia, il signor non dimostrava di Pt_1 essere puntuale e affidabile. In sintesi, concludeva rilevando che, in data 5.9.2020, il padre della minore aveva dichiarato davanti al GIP nel procedimento penale a suo carico per spaccio di stupefacenti di essere dipendente da sostanze;
che aveva sempre rifiutato di sottoporsi a qualsiasi controllo del Ser.D. (appuntamenti ed esami); che l'unica risultanza clinica agli atti era un esame del 25/10/2021 del Centro Medical S.r.l. di Alessandria, centro analisi privato, che si trattava quindi di un padre che si era volontariamente sottratto ad ogni prescrizione volta a dissipare ogni dubbio circa la sua presunta dipendenza da sostanze e da alcol e che si era volontariamente allontanato dalla figlia pur di non NT sottoporsi ai predetti esami. La signora chiedeva, pertanto, l'affidamento super-esclusivo al fine di evitare un congelamento nelle decisioni importanti, laddove emergeva che la madre era la figura genitoriale di riferimento per la figlia, capace di farsi carico dei bisogni materiali ed emotivi e che aveva dato prova di essere dotata di una seria capacità genitoriale a partire dal momento in cui aveva deciso di allontanarsi dal marito, facendo ritorno a casa dei genitori con la piccola per allontanarla dalle dinamiche di violenza e spaccio. All'udienza del 15.11.2024 la Corte rinviava all'udienza del 11.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e chiedeva contestualmente relazioni di aggiornamento ai Servizi sociali sulla situazione della minore, dei genitori e sull'andamento di eventuali incontri in luogo neutro padre-minore e al Ser.D. di Alessandria circa l'eventuale percorso ivi iniziato dal padre e l'esito di esame della matrice cheratinica.
In data 27.3.2025 pervenivano le relazioni sociale, educativa e del Ser.D., le quali evidenziavano le seguenti circostanze: la presa in carico sociale del nucleo risaliva all'anno 2021, in seguito a quanto disposto dal Tribunale di Alessandria. Il padre aveva incontrato la minore per due anni alla presenza di un educatore in luogo neutro, dove si era potuto osservare un legame significativo padre-figlia e dove il signor si era dimostrato un padre affettivo. Egli, tuttavia, aveva rifiutato di Pt_1 prendere contatti con il Ser.D., adducendo motivi di vergogna personale. Gli incontri tra il e la figlia in luogo neutro si erano poi interrotti ad aprile Pt_1
2024, come da disposizioni regionali, per poi proseguire dall'ottobre 2024 con il diritto di visita. Nel colloquio di febbraio 2025, il padre riferiva di voler prendere i contatti con il servizio di dipendenze, nonostante il rifiuto iniziale, in quanto lo spazio con la figlia era troppo limitato.
La madre riferiva che la minore era serena, frequentava la scuola materna e viveva con la stessa, i nonni e la bisnonna. La madre lavorava con contratto a tempo indeterminato come aiuto cuoca e sembrava avere un rapporto ambivalente e altalenante con il padre della figlia: la coppia genitoriale dimostrava molta complicità in talune situazioni e conflittualità in altre. In conclusione, il Servizio riferiva la necessità di garantire alla minore un costante rapporto con il padre, in quanto il loro legame era molto significativo, la relazione era affettiva e la minore pativa il momento del distacco dal genitore;
qualora fosse effettivo il monitoraggio sulle sostanze del padre su matrice cheratinica, il Servizio auspicava la possibilità di valutare una liberalizzazione degli incontri.
Il Ser.D. riferiva che il PI si era presentato nel colloquio di febbraio 2025, negando una dipendenza e rendendosi disponibile al solo esame cheratinico, ma non alla presa in carico da parte del Ser.D. stesso. Con successiva comunicazione del del 4.6.2025 si dava atto che, nonostante l'esame cheratinico fosse già Pt_3 stato prenotato per il 22 maggio 2025, il PI non si era presentato a ritirare la necessaria impegnativa e non aveva effettuato l'esame prescritto.
Infine, nella relazione educativa, l'educatrice, pur confermando che gli incontri padre/minore erano positivi, segnalava la permanenza della conflittualità tra le famiglie e rilevava la poca consapevolezza del rispetto alla situazione che si Pt_1 era venuta a creare a causa della sua mancata adesione al progetto del Ser.D.
All'udienza del 11 aprile 2025, le parti si richiamavano ai rispettivi atti e la Corte rimetteva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di conclusionali e di repliche. La causa giunge quindi a decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
***
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono, pertanto, essere respinti entrambi, con piena conferma della sentenza appellata. In primo luogo, deve rilevarsi che il lamentato (dall'appellante principale) affido esclusivo alla madre è stato disposto dal Giudice a quo, del tutto condivisibilmente, all'esito dell'esperita CTU psicologica, la quale ha ampiamente illustrato la necessità, nel superiore interesse della minore, di adottare un tale regime alla luce, in particolare, della perdurante condotta del padre della stessa, il quale, a fronte di una sua tossicodipendenza (peraltro dallo stesso già dichiarata in sede di procedimento penale a suo carico, nel 2020, per spaccio di stupefacenti), si è sempre rifiutato sia di accedere ad un percorso e monitoraggio da parte del Ser.D. sia di effettuare con regolarità presso lo stesso (e non, saltuariamente, presso centri privati di proprio gradimento) il controllo della matrice cheratinica. Il sig. ha espressamente dichiarato, anche in sede di Pt_1 udienza di primo grado, di non voler recarsi al Ser.D. per motivazione di
“vergogna personale”, non ritenendosi tossicodipendente, e ha sottolineato che, piuttosto che recarvisi, avrebbe preferito non vedere la figlia. Tale atteggiamento è rimasto costante per tutto il procedimento di primo e secondo grado (come già ricordato in narrativa, l'ultima nota del Ser.D. del 4.6.2025 dà atto che lo stesso non ha effettuato il controllo cheratinico, già prenotato per il 22.5.2025). A fronte di ciò, il CTU ha ampiamente evidenziato anche nelle proprie valutazioni finali (ut supra) che l'ostinato rifiuto del signor di sottoporsi all'esame cheratinico e Pt_1 la contestuale negazione della dipendenza costituiscono elementi ostativi all'affido condiviso, incidendo negativamente sulle competenze genitoriali. Del resto, non può non osservarsi che, nonostante il trascorrere del tempo e ben due gradi di giudizio, il padre della minore ha perseverato nella sua opposizione sia ad un percorso presso il Ser.D. sia agli esami cheratinici e ciò benché fosse evidente la stretta connessione tra tale comportamento ostativo e la possibilità di ampliare e liberalizzare progressivamente la relazione con la minore. Ha mostrato così, ancora una volta, di anteporre di fatto le proprie ragioni personali (asseritamente di vergogna a sottoporsi a monitoraggio e controlli medici) al benessere della figlia ed alla propria relazione con la stessa. Tale elemento non può essere neppure in questa sede trascurato, essendo indice di una criticità genitoriale profonda e non ancora superata, nonostante tutti gli interventi e indicazioni dei diversi Servizi incaricati. Deve, quindi, respingersi la richiesta di affido condiviso della minore e di modifica delle modalità di visita del padre. Sotto quest'ultimo profilo, deve osservarsi che il dispositivo della sentenza appellata già prevede (ed auspica) ampie possibilità di ampliamenti e liberalizzazioni (visite a fine settimana e festività alternate, pur senza pernottamenti), alla condizione che vi sia una prosecuzione del monitoraggio da parte del Ser.D. anche mediante esami su matrice cheratinica, e conseguente valutazione dei Servizi sociali incaricati circa i modi e i tempi di una tale eventuale liberalizzazione. E' evidente che ciò che difetta è, ancora una volta, un atteggiamento paterno che, in concreto, sia disposto ad anteporre l'interesse della minore e la relazione padre/figlia alle proprie convinzioni e resistenze personali avverso un percorso di controllo e monitoraggio del venir meno dell'uso di stupefacenti. Deve, quindi, confermarsi, anche sotto questo profilo (possibilità e modalità di visita padre/figlia), il disposto della sentenza appellata, in quanto ancora adeguato all'interesse della minore. Per altro verso, deve rigettarsi altresì l'appello incidentale proposto dalla sig.ra Con
con il quale la stessa chiede un affido super-esclusivo della minore a sé, lamentando un disinteresse paterno. Sul punto, del tutto condivisibile risulta la replica del CTU alle osservazioni di Con parte all'elaborato peritale, laddove il Difensore della stessa aveva chiesto l'affidamento super-esclusivo alla madre sostanzialmente per facilitare, attraverso un “unico centro decisionale” (cfr. pag. 45 elaborato peritale, in atti), in capo alla madre, tutte le scelte di natura straordinaria in favore della figlia. Il consulente aveva in proposito osservato – ritenendo non proporzionato l'affido super- esclusivo e confermando la propria indicazione di un affido esclusivo semplice alla madre - che, a fronte degli elementi di criticità del sig. (già evidenziati Pt_1 dallo stesso CTU e dai quali era derivata l'indicazione di un affido non condiviso ma esclusivo alla madre), vi erano anche elementi positivi dello stesso, ossia una buona relazione di attaccamento nei confronti della bambina, aspetto peraltro riconosciuto anche dalla stessa madre. Anche attualmente, il sig. pur non volendo comprendere che la propria Pt_1 opposizione a qualsiasi monitoraggio e controllo del Ser.D. nuoce alla sua relazione con la figlia (e dunque alla figlia stessa), ha tuttavia mostrato, nei pochi momenti di incontro con la minore (avendo egli rifiutato alcuni incontri disposti dai Servizi), in particolare in quelli del 20 dicembre 2024 e del marzo 2025, in occasione del compleanno della bambina (cfr. relazione , depositata il Per_3
27.3.25, ut supra), un buon rapporto con la figlia, la quale è stata contenta di rivedere il padre e ha chiesto di poterlo incontrare nuovamente. A fronte di ciò, la Corte condivide le valutazioni già espresse dal CTU circa l'adeguatezza dell'attuale affido esclusivo (per le ragioni già sopra evidenziate), ma non super-esclusivo alla madre, attesa l'opportunità, nell'interesse della minore, di valorizzare anche gli aspetti positivi della figura paterna e, segnatamente, la sua buona relazione affettiva con la figlia, ricambiata da quest'ultima.
Alla luce di tali elementi, la Corte ritiene che l'attuale regime di affidamento esclusivo alla madre – per le ragioni già ampiamente esplicitate anche dal CTU – costituisca un assetto equilibrato e adeguato alla situazione familiare in essere. Non appare invece opportuno, allo stato, comprimere ulteriormente la figura paterna attraverso l'attribuzione di un affidamento super-esclusivo alla signora NT
giacché ciò finirebbe per pregiudicare il potenziale evolutivo del rapporto tra il padre e la minore, rapporto che presenta ancora margini positivi da coltivare, nell'interesse della bambina. Va tuttavia precisato che l'atteggiamento oppositivo del sig. – in particolare Pt_1 il suo reiterato rifiuto di aderire ai percorsi indicati dai servizi competenti – qualora assuma carattere cronico, potrebbe giustificare, in un'ottica evolutiva, una rivalutazione del regime di affidamento anche in termini più restrittivi nei suoi confronti. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza delle parti in relazione all'appello principale ed a quello incidentale, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite del grado.
Dichiara inoltre tenuti sia l'appellante principale, sig. sia Parte_1
l'appellante incidentale, sig.ra , a versare un ulteriore importo a CP_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia,
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da Pt_1 ed in via incidentale da avverso la sentenza n.1067/2023,
[...] CP_1 dep. 02.12.2023, del Tribunale di Alessandria;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
così dispone: respinge l'appello principale proposto da Parte_1 respinge l'appello incidentale proposto da , CP_1
e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti.
Dichiara inoltre tenuti sia l'appellante principale, sig. sia Parte_1
l'appellante incidentale, sig.ra , a versare un ulteriore importo a CP_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso il 23.7.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL Consigliere est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE