Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2554/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 2554/2016 avente ad oggetto: danni a cose ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA in persona del l.r.p.t., con sede in Parte_1
Pontecorvo (FR), Via Salvo d'Aquisto n. 2 (P.I. ), rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1 alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Raffaello Carocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontecorvo (FR), Via Mura S. Andrea n. 16
ATTORE
E
(già ), in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Controparte_1 Controparte_2
Via Ombrone n.2 (P.I. , rappresentata dal suo procuratore (già P.IVA_2 Controparte_3
, corrente in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 (P.I. , rappresentata Controparte_4 P.IVA_3
e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo
Galassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via M. Mastroianni n. 14
CONVENUTO
E
, in persona del l.r.p.t., corrente in Milano, Via Gardella n. 2 Controparte_5
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comaprsa di costituzione P.IVA_4
e risposta, dall'avv. Marzio Brazesco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta
Tozzi in Frosinone, Via Valle Fiorletta n. 98,
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2024 pagina 1 di 34
di essere titolare di un supermercato per la vendita di prodotti alimentari e surgelati sito in Pontecorvo
(FR), Via Salvo D'Aquisto n. 2,
che in data 26.7.2015, alle ore 18.30 circa, all'interno dei locali del supermercato si sviluppava un incendio causato da un corto circuito del contatore collocato dalla società di distribuzione CP_2 dell'energia elettrica in un sottoscala del magazzino dell'immobile,
che l'incendio provocava il black out totale del sistema elettrico e lo spegnimento dei refrigeratori utilizzati per la conservazione dei prodotti surgelati destinati alla vendita al dettaglio,
che nell'immediatezza del fatto intervenivano i Carabinieri di Pontecorvo e i Vigili del Fuoco i quali, dopo aver forzato la porta laterale di ingresso, provvedevano a domare l'incendio,
che dopo numerose sollecitazioni, a distanza di circa tre ore, interveniva che, alle ore 00,30 del 27 CP_2 luglio, previa installazione di un nuovo contatore posizionato all'esterno dell'immobile, provvedeva a ripristinare la fornitura di energia elettrica consentendo la riattivazione dei refrigeratori,
che dai primi accertamenti eseguiti dai VVFF e dai CC veniva constatato che l'evento dannoso era stato originato da un corto circuito elettrico e che le fiamme si erano generate all'interno del vano ripostiglio nel sottoscala dell'immobile in corrispondenza del punto in cui era stato installato il contatore di proprietà dell' che era stato sostituito dalla stessa convenuta in data 9.3.2015, pochi CP_2 mesi prima dell'incendio,
che in conseguenza della combustione del contatore e dei relativi cavi, e di alcune scaffalature,
l'immobile veniva invaso dai fumi e dalla fuliggine che si depositavano sulle pareti, sui pavimenti, sulla merce esposta per la vendita, all'interno dei congelatori, del banco frigo e sulle scaffalature e attrezzature, provocando la contaminazione di tutti i prodotti e le merci presenti nel supermercato,
che l'incendio provocava anche il black out e lo spegnimento dei congelatori e refrigeratori per circa sei ore con conseguente deterioramento di tutti gli alimenti ivi contenuti,
che le fiamme danneggiavano gli arredi, i macchinari, l'impianto di video sorveglianza,
che le elevate temperature danneggiavano la guaina impermeabilizzante della scala esterna di accesso al lastrico del fabbricato con conseguenti copiose infiltrazioni di acqua piovana, come evidenziato nella perizia giurata allegata,
che nei giorni successivi i locali erano sottoposti a diverse ispezioni da parte della ASL Parte_3
che redigeva appositi verbali e ordinava la distruzione e lo smaltimento delle merci contaminate dai depositi carboniosi e/o danneggiate dal calore e di tutti i prodotti surgelati deteriorati,
pagina 2 di 34 che le merci e i surgelati, previa analisi del laboratorio specializzato Grasi srl, venivano smaltiti a spese dell'attrice come da allegate fatture nn. 325/15 e 615/15 della CSA srl,
che l'attrice si vedeva costretta alla chiusura forzata al pubblico per 59 giorni, fino al 23.9.2015, con grave danno economico e di immagine,
che i VVFF, da un esame sommario dei luoghi subito dopo l'incendio, nel verbale di intervento specificavano che l'incendio era da attribuire a “cause elettriche in genere” e che al loro accesso nel vano magazzino notavano dei fili elettrici completamente bruciati e il quadro elettrico fuso,
che l'ing. esperto di impiantistica elettrica, incaricato dall'attrice di individuare le Testimone_1 cause dell'incendio, confermava che la causa era da attribuire ad un corto circuito del contatore dei proprietà dell' e che le componenti dell'impianto elettrico fisso dell'attività poste a valle del CP_2 contatore dopo l'incendio venivano ritrovate integre tanto è vero che le apparecchiature all'interno del locale riprendevano il normale funzionamento dopo che i tecnici avevano ricollegato CP_2 provvisoriamente l'alimentazione al quadro generale dell'esercizio,
che ciò esclude che un malfunzionamento dovuto a un sovraccarico dell'apparato elettrico a servizio dell'attività commerciale,
che i danni subiti dall'attrice, quantificati dal tecnico di parte e documentati, ammontano ad 113.790,05 di cui € 27.107,95 per spese sostenute per il ripristino dei locali, € 4.243,00 per l'analisi e lo smaltimento della merce deteriorata, € 45.170,00 per la merce deteriorata e smaltita, € 8.160,00 per mancato guadagno quantificato dal commercialista dott. sulla base degli incassi relativi CP_6
agli anni precedenti, come da stima allegata alla citazione (all. n.6), che l'attrice ha stipulato con la polizza n. 1/330/058/0000902388, denominata Controparte_7
“Multirischi esercizi commerciali”, che assicurava il fabbricato e l'attività commerciale contro i rischi da incendio e altri danni materiali, comprese le merci, con un limite di valore di € 30.000,00, che la in base alle condizioni di polizza, ha quantificato e liquidato i danni subiti Controparte_8 dall'attrice in € 69.520,00 di cui € 25.290,00 per danni al fabbricato al netto delle limitazioni di polizza,
€ 12.870,00 per danni a macchinari e arredi, € 30.000,00 (corrispondente al massimale assicurato) per il deterioramento della merce, € 1.360,00 per onorari del perito di parte, come da quietanza allegata alla citazione (all. n. 5), che l'attrice ha diritto ad ottenere dall' l'ulteriore importo di € 37.470,05, al netto dell'iva, quale CP_2 differenza tra i danni subiti e la somma liquidata dalla di cui € 18.057,05 per danni al Controparte_8 fabbricato ai macchinari e agli arredi, € 15.170,00 per il deterioramento della merce ed € 4.243,00 per lo smaltimento della merce deteriorata, oltre ad € 8.160,00 per mancato guadagno a causa della chiusura forzata per 59 giorni,
pagina 3 di 34 che l'attrice ha subito anche un danno all'immagine e alla reputazione con perdita di clientela e contrazione degli incassi come si evince dal registro corrispettivi (allegato n. 6 alla citazione), che i tentativi di definizione bonaria della controversia sono stati inutili e non ha aderito all'invito CP_2
alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
La ha concluso chiedendo l'accogliento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Parte_1
Tribunale adito contrariis reiectis - accertare e dichiarare che l'incendio divampato il giorno
26/07/2016 nei locali della società siti in Via Salvo d'Acquisto 2 Pontecorvo, si Parte_1
verificava per un corto circuito del contatore collocato dalla società di distribuzione CP_2 dell'energia elettrica in un sottoscala del magazzino dell'immobile; - accertare e dichiarare che in conseguenza dell'incendio i locali venivano completamente invasi dai fumi e dalla fuliggine che si depositavano sulle pareti, sui pavimenti, sulla merce esposta per la vendita, all'interno dei congelatori, del banco frigo e su tutte le scaffalature ed attrezzature, provocando la contaminazione di tutti i prodotti e le merci presenti nel supermercato;
- accertare e dichiarare che le fiamme danneggiavano irrimediabilmente gli arredi, i macchinari, l'impianto di video sorveglianza, la guaina impermeabilizzante della scala esterna di accesso al lastrico del fabbricato con conseguenti copiose infiltrazioni di acqua piovana il tutto come meglio elencato e specificato nella relazione tecnica dell'Ing. ; - accertare e dichiarare che l'incendio provocava anche il black out e quindi Testimone_1
lo spegnimento dei congelatori e refrigeratori per circa sei ore con conseguente deterioramento di tutti gli alimenti ivi contenuti;
- condannare, per l'effetto, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nell'ulteriore importo di Euro 37.450,05 al netto dell'IVA, come sopra specificati o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa con gli interessi e rivalutazione dall'evento dannoso al saldo, oltre al rimborso delle spese sostenute;
- condannare la società al risarcimento dei danni per mancato guadagno a Controparte_2 causa della forzosa chiusura al pubblico dell'attività commerciale, quantificati in Euro 8.160,00 o comunque in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- condannare la società convenuta all'ulteriore risarcimento per il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale della società quantificato allo stato, in Euro 6.000,00 o in quella diversa somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa;
- condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio la Controparte_7
per far valere il proprio diritto di surroga nei confronti di per aver corrisposto Controparte_2 alla propria assicurata l'importo di € 69.520,00, giusta polizza n. Parte_1
pagina 4 di 34 330.058.902388 garanzia “Multirischi Esercizi Commerciali”, in conseguenza dell'incendio occorso a
Pontecorvo all'interno dei locali dell'esercizio commerciale.
A sostegno della propria domanda, la allegando la medesima ricostruzione dei Controparte_7 fatti dedotti dall'attrice, deduceva: che era stata autorizzata da rapp.te p.t. della Controparte_9 Parte_1 Parte_1
e da dei locali concessi in locazione alla ad
[...] Controparte_10 Pt_1 Parte_1 agire in surroga nei confronti dei terzi responsabili per quanto esborsato in conseguenza dell'incendio di cui è causa, che ogni tentativo di trovare una soluzione bonaria della controversia era stato vano, che la fattispecie per cui è causa è regolamentata dall'art. 2050 c.c. in quanto l'attività di gestione di linee elettriche costituisce intrinsecamente e per sua stessa natura “attività pericolosa”, che vi è prova della palese violazione di norme di legge essendo stato accertato che l'incendio si è verificato a causa del corto circuito del contatore sostituito dall' il 9.3.2015 e installato all'interno CP_2
dei locali del supermercato, che secondo la UNI CEI EN 16001 e successive modifiche e integrazioni, i vani di alloggiamento dei contatori e misuratori elettrici vanno posti all'esterno, nelle facciate degli edifici o nei muri di cinta, che la norma UNI CEI EN 16001 “Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso”, nata dal coordinamento di diversi standard nazionali esistenti sul tema della gestione dell'energia, è stata emanata in Inghilterra dal British Standards Institution (BSI) nel luglio del 2009 ed è stata recepita in medesimo periodo in Italia come UNI CEI EN 16001, che al momento dell'installazione del contatore, avvenuta a marzo del 2015, la normativa era in vigore e avrebbe dovuto prevedere l'obbligo per i tecnici intervenuti di posizionare il contatore all'esterno dell'esercizio commerciale, che successivamente all'evento i tecnici dell' posizionavano il nuovo contatore dell'energia CP_2 elettrica all'esterno, come previsto dalla normativa di legge, che i tecnici dell' nel provvedere nel marzo del 2015 alla sostituzione del contatore, non hanno CP_2
adottato le più idonee regole di prudenza e di diligenza al fine di evitare danni a terzi e, in spregio alla normativa vigente, hanno errato nel posizionare un contatore dell'energia elettrica all'interno dei locali dell'esercizio commerciale Parte_1 che, in subordine, dovrà rispondere dei danni cagionati all'esercizio commerciale ex CP_2 Parte_1 art. 2049 c.c. che postula “l'esistenza di un incarico di esecuzione di opere che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo, nonché un collegamento, anche solo di
pagina 5 di 34 occasionalità necessaria fra tale incarico e colui che nell'interesse del committente lo esegue, anche se
l'esecutore è persona normalmente alle dipendenze di altri” (Cass. n. 10034 del 9.10.1998), che per configurare il danno ex art. 2049 c.c. è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o agevolato il comportamento produttivo del danno (Cass. n.
14096 del 13.11.2001), che ad ogni modo, se non per danni cagionati nell'esercizio di attività pericolose e non per responsabilità dei padroni e committenti, è dimostrata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto, in ottemperanza al principio del “neminem ledere” nella sostituzione e posa in opera dei nuovi contatori avrebbe dovuto utilizzare le più idonee cautele al fine di evitare danni a terzi attenendosi e rispettando le normative di legge, che in ordine al quantum, ha corrisposto all'assicurata la somma Controparte_7 Parte_1 complessiva di € 69.520,00 (cfr. allegati n. 7 e 10) così ripartita: € 25.290,00 per i danni riportati al fabbricato, € 12.870,00 per i danni al contenuto, € 30.000,00 per le merci ammalorate, € 1.360,00 per compenso al perito intervenuto, che, vista l'assorbente responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento, Controparte_7
intende ottenere il rimborso integrale di quanto esborsato surrogandosi nei diritti dei soggetti che ha risarcito ex contractu.
La concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_7 all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: Previe le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, in accoglimento dello spiegato intervento volontario, condannare (PI ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, a rifondere a l'importo di € 69.520,00, od altra maggiore o minore Controparte_7
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata ex indici ISTAT dall'evento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta (già , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata dal suo procuratore (già , deducendo: CP_11 Controparte_4 che dall'archivio risulta che tutte le utenze alimentate dalla linea di bassa Tensione denominata “C CP_2 lato LA ” che alimentava anche il contatore di controparte furono disattivate per l'intervento CP_12 dell'interruttore di cabina alle ore 19.33 del 26.7.2015 e che questo è l'orario effettivo dell'evento per cui è causa, che la prima segnalazione di guasto della linea per interruzione di energia elettrica fu inoltrata da tale sig.ra alle ore 19.45 del 26.7.2015, Persona_1
pagina 6 di 34 che alle ore 21.00 del 26.7.2015 l'operatore localizzava il guasto e alle ore 21.16 riattivava CP_2
l'energia elettrica a tutti gli utenti della linea, esclusa l'utenza attorea rialimentata alle ore 00.06 del
27.7.2015 posizionando il contatore all'esterno vicino al contenitore di sezionamento, che i arrivarono al supermercato alle ore 19.55, Pt_4 che nell'immobile non vi erano persone e i avevano dovuto forzare una porta a vetro per entrare Pt_4 ma non avevano dovuto spegnere l'incendio che era già cessato anche se c'era ancora fumo, che nel locale sottoscala i avevano dovuto rimuovere dei cartoni che ostruivano il passaggio e un Pt_4
materasso completamente bruciato, che i all'interno del locale sottoscala constatavano la presenza di un quadro elettrico fuso Pt_4 dall'incendio e nel verbale imputavano la causa dell'incendio ad una generica “causa elettrica” senza specificare quale fosse, che il gruppo di misura elettrico installato il 9.3.2015 all'interno del locale era un'apparecchiatura ignifuga, non propagante incendio, per cui anche a voler ipotizzare un guasto è impossibile che l'incendio si sia propagato dal contatore CP_2 che l'attore non aveva mai lamentato disfunzioni sul contatore dal giorno della sua installazione all'evento, che i VVFF il 26.7.2015 constatavano che nel locale sottoscala non vi era traccia del contatore ma vi erano una brandina, un materasso, un mobile-ripiano affianco ad essi e numerosi residui di carta e cartoni (tipo Scottex o altro), e che il tratto di cavo elettrico posto sul contatore oggetto di accertamento e la morsettiera esterna risultavano integri nonostante l'incendio,
che il locale sottoscala veniva utilizzato come magazzino per le scorte di carta,
che accanto al contatore vi è un centralino elettrico di proprietà della a servizio CP_2 Parte_1 dell'attività commerciale dal quale era stata derivata, in posizione immediatamente sottostante, una presa elettrica civile, adiacente al letto,
che dal contatore l'utente alimentava, oltre al centralino elettrico con presa civile, anche il quadro generale di distribuzione ubicato fuori del locale sottoscala e, quindi, in posizione distante dal contatore stesso oltre i tre metri previsti dalla normativa di sicurezza,
che la presenza nel locale sottoscala di una presa elettrica civile e di un arredo a servizio del letto testimonia l'utilizzo di un elettrodomestico (televisione, radio, ventilatore, telefono cordless, ecc.) ad alimentazione elettrica,
che è da escludere che, se un corto circuito elettrico vi è stato, esso sia avvenuto sul contatore CP_2
che le caratteristiche del gruppo di misura elettrico (contatore) installato il 9.3.2015 escludono una simile ipotesi trattandosi di apparecchiatura ignifuga per cui, anche in caso di surriscaldamento dei pagina 7 di 34 morsetti del contatore, al quale era collegato il cavo dell'utente, tale surriscaldamento non si sarebbe trasformato in energia infiammabile, che il collegamento del cavo al contatore avviene con un meccanismo di incastro che esclude la CP_2
possibilità di connessioni elettriche inidonee, che un eventuale surriscaldamento per difetto di collegamento al contatore si sarebbe verificato nei primi giorni di utilizzo e, essendo un fenomeno lento, sarebbe stato avvertito (per odore e temperatura) dalla persona che, in adiacenza al contatore, utilizzava il letto e la scrivania del locale sottoscala, che il corto circuito non può che essersi verificato sull'impianto elettrico di proprietà dell'attrice posto a valle del contatore del quale non si ha conoscenza ma che avrebbe dovuto possedere la dichiarazione di conformità dell'impiantistica elettrica e il progetto firmato dal professionista ex D.M. 37/2008, che la presenza di un quadro utente nel vano sottoscala e di una presa civile con ripiano per l'utilizzo di un elettrodomestico ad alimentazione elettrica fa concretamente e fondatamente ritenere un corto circuito o un surriscaldamento di queste ultime che sono da ritenersi le fonti di innesco dell'incendio anche perché utilizza strumentazioni ad alto tasso tecnologico e elevata sicurezza, CP_2 che all'attrice è addebitabile la violazione di alcune norme CEI di sicurezza elettrica relativa al cavo di collegamento (tratto di cavo che collega il punto di consegna del distributore ai dispositivi di linea) di proprietà dell'utente, tra cui la norma CEI 0-21 paragrafo 7.4.6.1 che prevede che: non deve essere posto in vicinanza di materiale combustibile (materasso, coperta, carta e cartoni, ecc.); deve avere una lunghezza non superiore a 3 metri;
deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di corto circuito, che dopo l'innesco avvenuto sull'impianto interno di distribuzione dell'energia, l'incendio si è propagato al letto e al materasso (fumi neri dalle finestre) e sui cartoni di merci presenti nel locale, che, una volta divampato, l'incendio ha interessato il contatore e il cavo di consegna, provocando l'intervento dell'interruttore in cabina,
che il verbale dei VVFF risulta che il quadro elettrico fosse completamente fuso e ciò avvalora l'ipotesi che l'incendio si sia innescato da esso,
che non vi è prova di qualsivoglia forma di responsabilità della convenuta,
che la presenza del materasso e altro materiale infiammabile ha contribuito alla propagazione dell'incendio e all'aggravamento delle sue conseguenze trovando applicazione l'art. 1227 comma 2 c.c.
e, in ogni caso, il comma 1 della citata norma, che se non vi fossero stati quei materiali nel sottoscala l'incendio sarebbe rimasto confinato ad esso e non vi sarebbero stati danni al locale commerciale e alle merci con conseguente esclusione del risarcimento di tutti i danni al locale e alle merci,
pagina 8 di 34 che è pacifico in giurisprudenza che la gestione di rete elettrica a bassa tensione non costituisce di per se “attività pericolosa” riconducibile nell'ambito dell'art. 2050 c.c., che l'indirizzo contrario non è applicabile al caso di specie in quanto relativa a linea ad alta Tensione e mancando la prova che l'incendio si è sviluppato dal contatore per poi estendersi allo sgabuzzino CP_2
e al resto del locale, che non ha valore probatorio e si contesta la consulenza di parte a firma dell'ing. Testimone_1 che l'utilizzo di apparecchiatura ignifuga e di sistemi di connessione escludenti la possibilità di un incendio propagatosi dal contatore e di un surriscaldamento dei morsetti, provano che ha adottato CP_2
tutte le misure idonee ad evitare il danno, che è inconferente il richiamo alla norma UNI CEI EN 16001:2009 in quanto è entrata in vigore nel
2009 (prima non c'erano prescrizioni sul luogo dove installare i contatori), riguarda i nuovi apparecchi, nulla dispone sull'adeguamento di impianti esistenti e non impone, quindi, lo spostamento all'esterno di contatori già allacciati alla rete e posizionati all'interno di fabbricati, CP_2
che tale normativa non avrebbe nemmeno carattere cogente non essendo stata recepita in una
“normativa di legge” in quanto emessa dal Comitato Elettronico Italiano che è un'associazione di tipo privatistico, che la raccomandazione sull'allocazione dei contatori non risponde a criteri di sicurezza dato che la norma disciplina un sistema di contabilizzazione dell'energia e di gestione per l'efficienza energetica, che essa non è rivolta alle società di distribuzione dell'energia che non potrebbe eseguire lavori sugli immobili degli utenti ma agli utenti stessi che dovrebbero predisporre un apposito vano all'esterno per l'allocazione del contatore,
che la normativa UNI CEI EN 16001:2009 è stata sostituita dalla UNI CEI EN ISO 50001:2011,
che non sussiste responsabilità ex artt. 2049 e 2043 c.c. della convenuta non essendovi prova dell'errato montaggio del gruppo di misura o della violazione di cautele non operando la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c.,
che il 9.3.2015 non fu allacciata una nuova utenza ma fu sostituito un contatore già esistente e allocato nel vano sottoscala,
che l'allaccio del contatore preesistente era avvenuto molto prima del 2005 per fornire energia elettrica ad una Banca, che in precedenza occupava quei locali,
che il locale all'epoca era idoneo in quanto aerato e privo di materiali in deposito,
che nel gennaio 2012 l'attrice ha chiesto il semplice subentro nella fornitura già attiva e non un nuovo allaccio,
pagina 9 di 34 che si limitò a volturare il contratto a nome del nuovo utente senza alcun obbligo di spostamento CP_2
del contatore, che sarebbe stato onere dell'utente predisporre un vano all'esterno per posizionarvi il contatore e richiedere lo spostamento dello stesso, che l'attrice dovrà fornire la prova dei danni effettivamente subiti non assumendo valore probatorio la perizia di parte allegata né la perizia assicurativa, che non vi è prova di danni ulteriori a quelli risarciti dalla Controparte_7
che non vi è prova del fatto costitutivo del lamentato danno da lucro cessante,
che è infondata la pretesa di rimborso del costo delle apparecchiature nuove anche perché non è allegato e provato che fossero irreparabili,
che se vi fosse un danno esso sarebbe pari al valore del bene danneggiato e non del prezzo dello stesso bene nuovo,
che non sussiste nel caso di specie danno all'immagine e alla reputazione e che la sua quantificazione è sproporzionata e irreale.
La convenuta ha concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni sopra esposte, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice e dalla
[...]
per essere del tutto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, Controparte_5 ridurre a quanto di ragione la loro pretesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nella I memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha specificatamente contestato alcune circostanze di fatto allegate dalla convenuta e, in particolare, ha dedotto: che il aveva lamentato disfunzioni sul contatore e era intervenuta due volte prima Pt_1 CP_2 dell'incendio senza ritenere necessario lo spostamento del contatore, che la prima volta gli operatori della società installarono un rivestimento di plexiglass intorno al contatore ma, poiché l'apparecchiatura continuava a manifestare problemi, il 9.3.2015 hanno rimosso il rivestimento e sostituito il contatore sebbene, alla luce della vigente normativa in materia, avrebbero dovuto installare il contatore all'esterno del locale, che non è vero che quando gli operatori sono intervenuti non hanno trovato traccia del contatore, CP_2
che gli arredi e suppellettili a cui fa riferimento la convenuta si trovavano nel locale ma a distanza di circa 3 metri dal contatore, che nel locale sottoscala non vi era alcuna presa elettrica civile ma, dietro la porta del sottoscala, a distanza di oltre 3 metri dal contatore, era stato installato a norma di legge un interruttore per accendere la luce nel sottoscala,
pagina 10 di 34 che l'impianto elettrico del locale era a norma essendo l'attrice in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto e del progetto firmato dal professionista ai sensi del D.M. 37/2008.
In data 26.2.2024, a seguito del decesso del legale rappresentante della società attrice, Parte_1
avvenuto il 19.9.2023, la depositava comparsa di intervento volontario a
[...] Parte_1
mezzo del nuovo rappresentante pro tempore.
La ha precisato le conclusioni chiedendo nel merito “Previe le declaratorie del caso e Controparte_7
per le causali di cui in premessa, in accoglimento dello spiegato intervento volontario, condannare
(PI ) in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 P.IVA_2 rifondere a l'importo di € 69.520,00, od altra maggiore o minore somma ritenuta Controparte_7
di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata ex indici ISTAT dall'evento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”, reiterando le proprie richieste istruttorie.
Istruita la causa con prova orale, deposito documenti e consulenza tecnica d'ufficio e contabile, il giudice rinviava per la decisione all'udienza del 4.12.2024 con termine alle parti per il deposito di memorie difensive conclusionali fino a 10 giorni prima, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione stante la rinuncia dei procuratori ai termini 190 c.p.c.
Così ricostruito l'iter processuale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III,
10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia,
29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di
Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). “Invero, il suddetto principio risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi
pagina 11 di 34 dell'art. 276 cod. proc. civ.”. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata)” (Cass. Ord.n.30507/2023).
IO premettere che la fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa disciplinata dall'art. 2050 c.c. che prevede che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che l'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere tecnico, consistenti nella produzione e fornitura di energia elettrica (Cass. Civ. n.
32498 del 12.12.2019; Cass, n. 11193/2007; conforme Cass. Civ. n. 537/82 e n. 3935/95).
Secondo la giurisprudenza condivisa da questo giudice, la pericolosità di gestione e somministrazione dell'energia elettrica si desume dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento. È stata così affermata la responsabilità del gestore dell'energia elettrica sia nel caso di incendio cagionato dallo scoppio della scatola contenete il contatore e il quadro elettrico, a sua volta verificatosi a seguito di sovratensione di corrente provocato da agenti atmosferici (cfr. Cass. n. 389/1997), sia nel caso di danni subiti dall'utente a causa di uno sbalzo di tensione (Cass. n. 11193 del 15.5.2007).
Ritiene questo giudice non condivisibile la tesi di parte convenuta secondo cui la gestione di rete elettrica a bassa tensione non costituisca di per se “attività pericolosa” riconducibile nell'ambito dell'art. 2050 c.c.
La pericolosità della gestione di rete elettrica è stata affermata dalla giurisprudenza sia rispetto all'energia elettrica ad alta tensione (Cass. n. 537 del 27.1.1982), sia rispetto alla gestione di reti a bassa tensione (Cass. n. 2584 del 29.5.1989, n. 4893 del 11.11.1977), sia in relazione a reti elettriche a media tensione (Corte Appello di Napoli del 14.3.1997).
Ne consegue che il gestore di rete elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c. del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure il gestore è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (C. Cass. civ. n. 3022/01).
La responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva (cfr. Cass. n. 4590 del
21.2.2020) che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno fondandosi su una presunzione con conseguente onere della prova dell'esenzione da responsabilità a carico dell'esercente pagina 12 di 34 l'attività pericolosa il quale può superare tale presunzione provando di avere adottato le misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (cfr. Cass. n. 16637 del 5.7.2017), non rilevando, peraltro, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno.
La presunzione di colpa a carico del danneggiante comporta a carico del danneggiato il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito dovendo il giudice di merito valutare, ai sensi dell'art. 2050 c.c., se sono state poste in essere le misure previste dalla normativa vigente e dalla tecnica, idonee astrattamente e preventivamente ad evitare l'evento dannoso, per poi valutare se il convenuto ha fornito la prova positiva della predisposizione di tutte dette misure protettive (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 13/05/2003). La responsabilità del convenuto rimane esclusa dal fatto del danneggiato quando il comportamento di quest'ultimo rivesta i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità al momento della predisposizione delle misure cautelative e tale da costituire causa sopravvenuta da sola idonea a produrre l'evento dannoso ed idonea a recidere ogni nesso di causalità con l'attività pericolosa che assume il ruolo di mera occasione rispetto all'altrui imprudenza e negligenza (cfr. Cass. n. 7298/2003; Corte Appello di Cagliari n. 91 del 8.3.2023: “Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e quindi produrre effetti liberatori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l0insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate”).
Grava, invece, sul danneggiato la sola prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, oltre che dell'esistenza del danno e della sua entità, che non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento dal momento che il danno risarcibile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e deve essere provato e quantificato.
Il disposto di cui al primo comma dell'art. 2697 c.c. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che in assenza di tale prova la domanda deve essere rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il fatto che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr. Cass. n. 7026 del 23.5.2001;
Tribunale di Locri n. 549 del 8.10.2023).
Ciò posto, risulta incontestato che in data 26.7.2015 il supermercato è stato interessato da un Parte_1
incendio che si è originato nel sottoscala del supermercato a causa di un cortocircuito Parte_1
elettrico.
pagina 13 di 34 La circostanza, attestata nella relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco (cfr. allegato n. 3 di parte a pagina 3 si legge testualmente “... entrare all'interno del locale commerciale ed Controparte_8
individuare l'incendio, localizzato nel locale sgabuzzino si è provveduto allo spegnimento ed ha portare all'esterno il materiale interessato quale un materasso e alcun scatole che ostruivano il passaggio. Si notavano dei fili elettrici completamente bruciati ed il quadro elettrico fuso. Al termine dell'intervento si è provveduto ad effettuare un giro all'interno del locale e constatare un parziale annerimento delle pareti e del soffitto e del materiale alimentare, ed assicurarsi che non vi fosse altro.
Sul posto rimanevano i carabinieri con il personale dell' ) e nell'annotazione di servizio delle ore CP_2
00:10 degli agenti della legione dei Carabinieri Stazione di Pontecorvo intervenuti sul luogo del sinistro allegata alla perizia giurata (cfr. allegato n. 1 nella quale si legge testualmente “la causa dell'incendio a dire dei vigili del fuoco è stato probabilmente (capo squadra corto circuito Controparte_13 impianto elettrico”), è stata confermata dai testi escussi.
Vi è invece contestazione tra le parti sulle cause dell'origine dell'incendio che parte attrice allega essersi originato dal contatore posizionato nel sottoscala del supermercato mentre la convenuta deduce CP_2 essersi originato dall'impianto elettrico di parte attrice.
Innanzitutto, si rileva che nel corso del giudizio non ha trovato conferma l'allegazione di parte convenuta secondo cui nel vano sottoscala, dove si è originato l'incendio, non sarebbe stato rinvenuto alcun contatore CP_2
La presenza del contatore nel vano sottoscala, quanto meno dal 9.3.2015, è stata confermata dalla stessa convenuta mediante la produzione di n. 2 fotografie, datate 9.3.2015 (precedente all'incendio del
26.7.2015), nelle quali è rappresentato il tecnico dell' intento ad installare il contatore nel vano CP_2
sottoscala del supermercato (cfr. allegato n. 14 di parte , circostanza confermata dal tecnico CP_2 CP_2
teste escusso all'udienza del 18.3.2022 (“Si è vero , conosco la circostanza perché Testimone_2 io sono andato a cambiare il contatore prima dell'incendio e precisamente il 9.3.2015 alle ore 14,46”).
Nel corso dell'istruttoria non ha trovato conferma nemmeno l'eccezione della convenuta secondo cui sarebbe impossibile che l'incendio si sia propagato dal contatore in quanto lo stesso era ignifugo e non incendiabile;
dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale di primo sopralluogo del 31.7.2015 effettuato dalla società incaricata dalla nel quale si da atto che “sul luogo Controparte_5
dell'incendio, era visibile il contatore (quello sostituito tempo prima dall che risultava CP_2 completamente fuso” - cfr. allegato n. 13 di parte e dalla prova orale raccolta nel corso Controparte_8 del giudizio è emerso che il contatore collocato dall' nel vano sottoscala è stato ritrovato distrutto e CP_2
fuso.
pagina 14 di 34 Il teste di parte convenuta Messore , tecnico intervenuto sul posto il giorno Testimone_3 CP_2 dell'incendio, all'udienza del 12.3.2021, ha riferito “... noi siamo andati a prendere il materiale per provvedere alla riparazione al cliente ,CA OL RD , ove si era verificato l'incendio ed abbiamo montato il contatore fuori perché all'interno era impossibile lavorarci .Il contatore all'interno era ormai fuso e non era identificabile”; il teste all'epoca proprietario Testimone_4 dell'immobile locato a parte attrice, all'udienza del 12.10.2018, ha confermato “ricordo che quando i locali sono stati aperti e areati dai Vigili del fuoco, sono entrato insieme a loro e ho visto che nella zona dove c'erano i contatori, i contatori e gli interruttori non esistevano più perchè si erano liquefatti”; , escusso all'udienza del 27.3.2019, ha dichiarato “il giorno successivo mi Testimone_1
sono portato sui luoghi di causa e ho verificato l'esistenza del cortocircuito;
specifico che il cortocircuito si era verificato nei pressi del contatore di distribuzione di energia elettrica;
posso riferire che nel corso del sopralluogo ho riscontrato la presenza di un unico contatore che era totalmente liquefatto, il contatore era di proprietà dell É vero, posso riferire che il contatore si CP_2
trovava nel vano sottoscala, il contatore era totalmente liquefattto ed era rimasta integra solamente la lana di collegamento dei fili in tungsteno, almeno dovrebbe trattarsi di materiale che non fonde”;
escussa all'udienza del 16.7.2021, ha riferito “Io ho avuto modo di vedere che il Testimone_5 contatore dell' era sciolto”). CP_2
Il propagarsi dell'incendio dal vano dove era collocato il contatore è stato, infine, confermato dal CP_2 teste il quale, escusso all'udienza del 12.3.2021, ha riferito “Io insieme al perito Testimone_6 nominato dalla Società attrice abbiamo visionato i locali ed appurato che l'incendio si era verificato all'interno di un ripostiglio ove era posizionato il contatore il ripostiglio era ricavato dal CP_2 sottoscala”.
Accertato che nel vano sottoscala è stato rinvenuto il contatore ai fini della individuazione della CP_2
causa dell'incendio può farsi certamente riferimento alla perizia e alla valutazione delle osservazioni ai chiarimenti redatte e depositate il 20.4.2023 dal c.t.u. Ing. che ha imputato l'incendio Persona_2
ad un corto circuito del contatore CP_2
La consulenza tecnica d'ufficio per accertare eventuali responsabilità dell'ente erogatore costituisce un importante ausilio tecnico per il giudicante. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e pagina 15 di 34 che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizione tecniche (cfr. Cass. n. 3990/06; conforme n. 6155/09).
A quanto sopra si aggiunga che non è escluso che la CTU possa assumere la funzione di fonte oggettiva di prova quando comporti la rilevazione e descrizione di fatti, non percepibili per la loro intrinseca natura, se non con le cognizioni o le strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice, appaiono pienamente condivisibili in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame delle risultanze istruttorie e dello stato dei luoghi dove si è verificato l'incendio.
Tali conclusioni non sono poste in dubbio dalla contestazione sollevata dalla convenuta nelle osservazioni alla c.t.u. secondo cui l'Ing. si sarebbe limitato a riportare in virgolettato le Per_3
conclusioni del consulente di parte attrice. Premesso che la circostanza che le cause di un evento dannoso individuate dal consulente d'ufficio coincidano con quelle del consulente di una delle parti in causa non inficia la correttezza della consulenza d'ufficio, il c.t.u. (come dallo stesso posto in evidenza nella risposta ai chiarimenti) con ragionamento logico, razionale ed esente da censure, ha illustrato i motivi per cui ha ritenuto di condividere le cause dell'incendio individuate dal c.t. di parte attrice evidenziando di averne verificato la tesi esaminando il quadro generale (cfr. foto n. 11 allegata alla ctu)
e il pezzo della morsettiera del contatore visionata nel corso del sopralluogo del 24.11.2022 (cfr. foto n.
12 e 13 allegate alla c.t.u.).
Partendo dall'esame dello stato dei luoghi, dei residui del contatore e della morsettiera nonché della documentazione in atti, il c.t.u. ha evidenziato che “Sul muro perimetrale è alloggiato un piccolo quadretto elettrico che funge da protezione a monte della linea elettrica che alimenta invece il quadro generale che si trova all'ingresso dell'attività e che verrà successivamente esaminato più in dettaglio
(Foto 11). Da tale quadro elettrico si diramano tutte le successive utenze elettriche ed in particolare si dirama sotto interruttore magnetotermico la linea che alimenta il quadro di potenza della cella frigorifero (Foto 10), la linea che alimenta le prese congelatori, le linee condizionatori, la linea che alimenta l'insegna, la linea che alimenta le lampade d'emergenza, la linea che alimenta l'impianto di videosorveglianza, e tutte le altre linee che alimentano luci e prese del locale” (pag. 4 della c.t.u.).
Dopo tale preliminare descrizione dell'impianto presente in loco, il c.t.u. ha condivisibilmente evidenziato che il quadro elettrico generale “è dotato di sezionamento a monte tramite interruttore differenziale generale, che le fasi sono monitorate attraverso amperometri con display luminoso, che sono utilizzati sia componenti di più recente fattura marca di colore celeste, sia componenti di CP_14
più remota costruzione, marca AEG di colore nero che indicativamente erano molto comuni attorno agli anni 2000” (cfr. pag. 4 c.t.u.).
pagina 16 di 34 L'ing. ha, quindi, rilevato come “Tale circostanza, anche confrontando la Foto 11 con la foto Per_3 che si ritrova nell'allegato 8 della comparsa di intervento della più Controparte_5 precisamente la foto n.25 delle 58 fotografie scattate a seguito dell'incendio, avvalora la tesi già presentata dall'Ing. Posta nella perizia di parte del 15/06/2016 ed allegata in formato Tes_1 cartaceo alla documentazione di causa di cui si riporta un estratto: “Se fosse stato un sovraccarico dovuto ad un malfunzionamento di un apparato elettrico a servizio dell'attività si avrebbe avuto un intervento di due protezioni a cascata presenti nel QGO [Quadro Elettrico Generale], nel caso in cui le due protezioni non fossero intervenute allora il danno si sarebbe spostato verso l'interruttore di protezione generale a monte della linea elettrica e infine se nemmeno la terza protezione fosse intervenuta il danno si sarebbe esteso al contatore Data la perfetta condizione di tutti gli CP_2
apparati elettrici del quadro QG0 sia in arrivo che in partenza dalle morsettiere e il perfetto funzionamento di tutti gli interruttori […] appare scontato che l'innesco del corto circuito sia stato generato a monte dell'impianto elettrico del locale, considerato che il contatore è stato rinvenuto CP_2
totalmente fuso, ad eccezione di un pezzo della morsettiera rimasto incombusto, e dato che non risultano danni al lato esterno della linea elettrica nella vicina cassetta di distribuzione lato CP_2 rimane scontato che l'innesco sia dovuto proprio al contatore ” A confermare ed avvalorare la CP_2
tesi del tecnico di parte è ancora in possesso del proprietario, tenuto in una scatola (Foto 12), il pezzo della morsettiera del vecchio contatore rimasto incombusto (Foto 13)” (cfr. pag. 4 e 5 della c.t.u.).
Il c.t.u. ha, quindi, concluso che per tali motivi, tenuto conto dello stato dei luoghi e della documentazione in atti si “può affermare senza ombra di dubbio che la causa dell'incendio è stata un cortocircuito elettrico del contatore” (cfr. pag. 5 della c.t.u.).
La valutazione tecnica e le conclusioni del c.t.u., essendo coerenti con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e frutto di un accurato accertamento condotto con corretti criteri tecnici ed iter logico, merita di essere condivisa in quanto supportata da diffusa e convincente motivazione, non efficacemente contestata dalla convenuta, alle cui osservazioni il c.t.u. ha dato puntuale e preciso riscontro condiviso dal giudice.
Questo giudice non ritiene condivisibile la contestazione della convenuta secondo cui le conclusioni del c.t.u. non sarebbero corrette in quanto il progetto dell'impianto elettrico depositato dall'attrice (cfr. progetto dell'impianto elettrico redatto ai sensi D.M. 37/2008 dall'Arch. in data Persona_4
5.2.2012 con allegata dichiarazione di conformità dell'impianto del 5.2.2012 a firma della ditta Electric
Power Technology di depositati con la II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice), e CP_15 richiamato dal c.t.u., non corrisponde con quello esistente alla data dell'incendio in quanto nella pagina 17 di 34 planimetria del progetto dell'impianto elettrico allegato alla dichiarazione di conformità non è riportato il locale dove si è innescato l'incendio.
Come posto in evidenza dal c.t.u. nella valutazione delle osservazioni all'elaborato peritale, la causa dell'incendio non è stata individuata sulla base del progetto elettrico che è soltanto uno degli elementi di cui si è tenuto conto ed in considerazione del fatto che il progetto dell'impianto elettrico allegato in atti “risponde in maniera abbastanza precisa a quello che era l'impianto elettrico a servizio dell'attività commerciale, a partire dal quadro generale in poi” (cfr. pag. 4 della valutazione delle osservazioni delle parti).
In ogni caso, si ritiene che la difformità dedotta dalla convenuta non sia idonea ad escluderne la responsabilità sia perchè l'impianto dell'attrice non è stato causa dell'incendio e l'eccepita difformità non integra una circostanza sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra l'evento dannoso e il danno, sia perchè il c.t.u. non ha rilevato che l'impianto elettrico esistente non fosse conforme e/o che presentasse difformità tali da aver causato l'incendio.
Non si ritiene condivisibile nemmeno la contestazione in ordine al fatto che l'interruttore di protezione del cavo elettrico di collegamento posto a valle del contatore risulta inserito nel quadro generale che, ubicato all'ingresso del locale, si trova a una distanza di oltre 20 m dal contatore in palese violazione della norma di sicurezza elettrica CEI 0-21 paragrafo 7.4.6.1 che prevede una protezione entro e non oltre 3 m dal contatore stesso.
Anche in tal caso si condivide la risposta del c.t.u. il quale ha posto in evidenza che il fornitore di energia elettrica, avendo rilevato di fornire energia elettrica in un punto troppo lontano dall'interruttore di protezione, avrebbe dovuto immediatamente sospendere l'attività sia di fornitura che di sostituzione del contatore elettrico (cfr. pag. 4 della valutazione delle osservazioni delle parti). Ai sensi dell'art. 2050 c.c., grava sull' la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. CP_2
Si condivide, altresì, la precisazione del c.t.u. secondo cui l'incendio non è derivato da un surriscaldamento lento dei morsetti del contatore, né un difetto di collegamento al contatore del cavo utente. Così come si condivide la tesi del c.t.u. secondo cui non è ipotizzabile che l'incendio del contatore sia stato causato da un innesco sulla linea dell'attività commerciale in quanto “in tal caso sarebbero dovute intervenire prima le protezioni sulla linea secondaria, poi quelle sul quadro principale, poi quelle sul quadro di protezione linea ed infine le protezioni stesse sul contatore. E tutto ciò in assenza di focolai secondari da una qualunque altra parte dell'attività commerciale. In secondo luogo il paragrafo citato dal CTP si riferisce alle tre condizioni che un cavo di collegamento (tratto di cavo di proprietà e pertinenza dell'Utente che collega il contatore o il sistema di misura con il primo(i) dispositivo(i) di protezione contro le sovracorrenti dell'utente (DG o DGL)) deve rispettare
pagina 18 di 34 contemporaneamente se si vuole omettere la protezione contro il cortocircuto. Ovvero, detto in altre parole, la norma non vieta di porre materiale combustibile vicino un cavo di collegamento se questo è protetto contro il cortocircuito” (cfr. pag. 6 della valutazione del c.t.u. alle osservazioni).
Non si ritiene condivisibile nemmeno la tesi secondo cui la presa elettrica presente nel vano sottoscala abbia assunto valenza causale nella produzione dell'evento che è imputabile al corto circuito del contatore per i motivi illustrati dal c.t.u. e condivisi da questo giudice. Parte convenuta non ha invece fornito la prova che parte attrice utilizzava bollitori o altro, nè che vi fosse in loco una coperta di materiale sintetico.
La responsabilità ex art. 2050 c.c. di parte convenuta nella causazione dell'incendio, diversamente da quanto ritenuto da non è infine esclusa dalla presenza nel vano sottoscala di materiale CP_2
infiammabile (tra cui un materasso che i testi di parte attrice, della cui testimonianza non si ha motivo di dubitare, hanno riferito trovarsi a distanza di circa 3-4- metri dal contatore: Testimone_6 all'udienza del 12.3.21 ha dichiarato: “Su detta circostanza posso solo affermare che quando ho fatto il sopralluogo , le scatole ed il materasso erano distanti dal contatore circa ¾ metri”; Testimone_5 all'udienza del 16.7.2021 ha confermato “Si è vero il vano sottoscala dove si trovava il contatore
[...] era libero e il vano , ove si trovava il materasso e i cartoni era ad una distanza di circa ¾ metri”) che di per sé non è fonte di innesco di un incendio che, nel caso di specie, è pacifico sia stato causato da un corto circuito elettrico (cfr. annotazione dei VVFF, non contestata da alcuna delle parti, depositata all'allegato n. 3 di parte e n. 1 di parte attrice, nella quale l'incendio è imputato “a cause Controparte_7 elettriche in genere”).
In ogni caso, per quel che rileva, dalla documentazione fotografica depositata da parte convenuta (cfr. allegato n. 14 alla II memoria di parte emerge che in occasione della sostituzione del contatore CP_2
avvenuta il 9.3.2015, nel locale sottoscala vi era già del materiale infiammabile, tra cui il CP_2
materasso cui fa riferimento la convenuta. Ebbene, le regole della comune esperienza e di buon senso, avrebbero dovuto indurre a rifiutare la collazione del contatore all'interno di un locale sottoscala CP_2
nel quale vi era materiale infiammabile. La convenuta, tuttavia, non ha dedotto né provato di aver chiesto la rimozione del materiale nella stanza dove è stato collocato il contatore, lamentando soltanto oggi la presenza nella stanza di tale materiale.
La presenza di materiale infiammabile nella stanza in cui era collocato il contatore non costituisce CP_2
causa sopraggiunta da sola idonea a produrre l'evento dannoso e a recidere il nesso causale tra evento e danno secondo le illustrate regole che disciplinano la responsabilità ex art. 2050 c.c... Nel corso del giudizio non è emerso che per le modalità di verificazione dell'incendio il materiale presente nel vano pagina 19 di 34 sottoscala abbia contribuito con efficienza causale a determinare in via autonoma o rilevante il propagarsi dell'incendio.
È quindi rimasta priva di riscontro probatorio la tesi della convenuta dell'imputabilità dell'incendio ad un corto circuito verificatosi sull'impianto elettrico di proprietà dell'attrice desunta dalla presenza di un quadro utente nel vano sottoscala e di una presa civile e del fatto che utilizzerebbe strumentazioni CP_2
ad alto tasso tecnologico e elevata sicurezza ed essendo il contatore collocato dalla convenuta nel vano sottoscala del supermercato ignifugo, non propagante incendio.
Ne consegue la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito da parte attrice non risarcito dalla nei limiti che seguono, nonché la condanna della convenuta a restituire a Controparte_5
l'importo già liquidato a parte attrice in virtù della polizza “Multirischi Controparte_5 esercizi commerciali” n. 1/330/058/0000902388.
Volgendo alla quantificazione del danno si rileva che la ha quantificato i danni subiti, Parte_1
comprensivi dell'importo liquidato dalla , in € 113.790,05 di cui: € 27.107,95 per Controparte_7 spese di ripristino dei locali (di cui € 25.290,00 corrisposti dalla compagnia assicurativa al netto delle limitazioni di polizza), € 30.927,05 per danni al fabbricato ai macchinari e agli arredi (di cui €
12.870,00 per danni a macchinari e arredi versati dalla ), € 4.243,00 per l'analisi e lo CP_7 smaltimento della merce deteriorata, € 45.170,00 per la merce deteriorata e smaltita (di cui € 30.000,00, corrispondente al massimale assicurato, corrisposto da , oltre ad € 8.160,00 a titolo di Controparte_8 mancato guadagno per la forzosa chiusura al pubblico per 59 giorni ed oltre ad € 6.000,00 per danno all'immagine ed alla reputazione commerciale della società Parte_1
La società ha, inoltre, corrisposto a parte attrice l'importo di € 1.360,00 per onorari del Controparte_7
perito di parte (cfr. allegato n. 5 di parte . Controparte_8
Tenuto conto delle somme liquidate dalla compagnia assicurativa, parte attrice ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno per l'importo residuo di € 37.470,05, al netto Controparte_2 dell'iva, quale differenza tra i danni subiti e la somma liquidata dalla di cui: € Controparte_8
18.057,05 per danni al fabbricato ai macchinari e agli arredi, € 15.170,00 per il deterioramento della merce ed € 4.243,00 per lo smaltimento della merce deteriorata.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di €
8.160,00 per mancato guadagno a causa della chiusura forzata per 59 giorni (non coperti dalla polizza assicurativa); oltre ad € 6.000,00 per danno alla propria immagine e reputazione commerciale.
A sostegno della domanda, in allegato all'atto di citazione, la società ha depositato: Parte_1
perizia di parte con relativi allegati tra cui fascicolo fotografico, n. 10 verbali di ispezione della
[...]
, verbale VVFF e Carabinieri, elenco prodotti deteriorati, n. Parte_5
pagina 20 di 34 24 fatture per spese di ripristino del locale per € 27.107,95 oltre IVA, n. 12 preventivi per complessivi
€ 29.109,10 oltre IVA per acquisto materiale e lavori non eseguiti alla data della citazione (23.6.2016), fattura n. 325/2015 di € 1.329,80 della Grasi srl relativa all'analisi dei rifiuti e delle derrate alimentari provenienti da combustione, fattura n. 615/2015 di € 3.846,66 della CSA srl relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, inventario dei prodotti danneggiati e smaltiti per € 45.170,00 oltre IVA, fatture di acquisto della merce presente nel locale, relazione del dott. del 3.6.2016 relativa al CP_6
mancato incasso durante il periodo di chiusura senza allegato (cfr. Allegato n. 1); copia fatture merce deteriorata (cfr. Allegato n. 2); relazione del Dr. del 30.6.2016 con allegati registri Persona_5
corrispettivi Gennaio-Giugno anno 2013, 2014, 2015 e 2016, relativa al mancato incasso durante il periodo di chiusura (cfr. allegato n. 6).
Quanto alle perizie di parte allegate da (allegato n. 1 e n. 6) ed alla perizia concordata Parte_1
allegata daVittoria IO (cfr. Allegato n. 7), va premesso che la Suprema Corte ritiene che la perizia di parte sia priva di autonomo valore probatorio: “la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto” (Cass.Civ. n.4437/1997; conforme Cass.Civ., Sez.Trib., n.33503/2018); “in sede di legittimità, non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova” (Cass.Civ. n.8621/2018; conforme Cass.Civ., Sez.Trib., n.33503/2018); “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259); “la perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica” (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
Ne consegue che le perizie di parte non sono sufficienti a soddisfare l'onere della prova gravante su parte attrice.
I danni lamentati da parte attrice hanno, tuttavia, trovato parziale riscontro probatorio nella documentazione allegata (cfr. fascicolo fotografico allegato alla consulenza del c.t.p. ; fotografie Tes_1
pagina 21 di 34 di cui all'allegato n.8 di parte;
fotografie n. 6, 7 e 8 allegate alla perizia del c.t.u. CP_7 Per_2
verbale dei VVFF;
verbali ispezione ASL), nell'istruttoria orale e nelle espletate c.t.u..
Ciò premesso, è opportuno esaminare distintamente le singole voci di danno richieste da parte attrice alla luce del corredo probatorio dalla stessa fornito.
a) Quanto al danno subito a titolo di spese già sostenute per il ripristino dei danni al fabbricato, parte attrice deposita fatture relative all'esecuzione dei seguenti interventi: pulizia di pavimento, scaffali e congelatori, realizzata dall' per una spesa di € Controparte_16
1.500,00; demolizione e ricostruzione bagno, realizzata dalla ditta OC RU come fattura di acconto n.9 del 17.9.2015 di € 5.000,00, e da prefattura n.10 per saldo del 21.10.2015 di € 11.033,24 per complessivi € 16.033,24; rifacimento impianto elettrico eseguito da Controparte_17
come da fattura n.39 del 9.10.2015 di € 1.464,00; tinteggiatura interna ed esterna
[...] eseguita dalla ditta come da fatture n. 3 del 1.8.2015 di € 573,77, 4 del 10.8.2015 di € CP_18
573,77, 5 del 19.8.2015 di € 573,77, 6 del 26.8.2015 di € 500,00, 7 del 3.9.2015 di € 2.049,18 e 8 del
7.9.2015 di € 1.229,50, per complessivi € 5.500,00 a cui vanno sommati i costi dei materiali acquistati direttamente dal signor dalla NF DO, consistenti in vernice, primer e stucco, per un Pt_1 totale di € 549,97 come da fattura n. 38 del 31.8.2015 e n.39 del 1.9.2015; sostituzione e/o riparazione infissi per un totale di € 2.488,80 come da fattura n.3 del 23.10.2015 di . Parte_6
Il tutto per una spesa di € 27.535,20 (iva inclusa, come da fatture in atti) per le opere che parte attrice deduce di aver eseguito d'urgenza sui locali danneggiati dall'incendio per garantire la riapertura dell'attività.
La domanda di parte attrice può ritenersi provata limitatamente alle spese per la pulizia del supermercato di cui alla fattura n. 73 del 10.9.2015 di € 1.500,00 esenti iva “Pulizia pavimento, scaffali
e congelatori dopo incendio. Lavoro svolto i giorni 02/03/ Settembre '15” (cfr. fattura allegata alla citazione) essendo provato che a seguito dell'incendio l'intero supermercato è stato invaso da fumo e fuliggine che hanno necessariamente imposto la pulizia del locale, e limitatamente alle spese per
“rifacimento impianto Elettrico locale bagno-magazzino come da precedente progetto” di cui alla fattura n. 39 del 10.9.2015 di € 1.464,00 iva inclusa (cfr. fattura allegata alla citazione) essendo provato ed incontestato tra le parti che l'incendio aveva causato danni all'impianto elettrico.
Dell'esecuzione di tali lavori non vi è motivo di dubitare essendovi corrispondenza tra i lavori indicati in fattura ed i danni visibili dalla documentazione fotografica acquisita al giudizio e riferiti dai testi escussi. La documentazione appare congrua, anche in considerazione del dato cronologico e delle risultanze istruttorie, a comprovare la misura risarcitoria richiesta ed ammontante a complessivi €
2.967,00.
pagina 22 di 34 Per quanto concerne gli ulteriori danni di cui alle citate fatture, non avendo parte attrice allegato documentazione idonea a provare l'esatto stato dei luoghi precedente all'incendio ed avendo modificato lo stato dei luoghi di causa senza il preventivo espletamento di un giudizio di accertamento tecnico preventivo, che avrebbe cristallizzato lo stato dei luoghi, consentendo di valutare, esattamente, alla luce della situazione pregressa, i danni causati dall'incendio e la misura degli stessi non può essere riconosciuto alcun risarcimento.
In assenza di un accertamento tecnico preventivo non è possibile ad oggi, dopo che lo stato dei luoghi è stato modificato, accertare se e quali lavori indicati nelle fatture depositate da parte attrice (la maggior parte del tutto generiche) corrispondono ai lavori ed interventi effettivamente necessari per il ripristino dello status quo ante, proprio in ragione dell'impossibilità di accertare la quantità e la qualità dei danni effettivamente patiti;
pertanto non è possibile stabilire, ex post, se gli importi indicati in fattura sono corrispondenti ai danni effettivamente patiti, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
In assenza di un preventivo accertamento giudiziale che avrebbe cristallizzato la situazione di fatto al momento del verificarsi dell'evento dannoso, deve ritenersi che le sole fatture non sono idonee a provare che gli importi ivi indicati corrispondono all'esatto equivalente monetario esatta necessario ristorare il danno effettivamente patito dall'attrice.
A titolo meramente esemplificativo parte attrice deposita n. 6 fatture per complessivi € 5.500,00 recanti la generica dicitura acconto e saldo per “tinteggiatura interna ed esterna”. Si aggiunga che alcune fatture sono relative a spese nemmeno dedotte in citazione (es. specchiera, piante assortite da interno); mentre altre appaiono eccessive e allo stato non giustificate in mancanza di allegazione e prova degli specifici danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'incendio, che invece presupponevano una dettagliata allegazione e prova di quella che era la situazione pregressa dello stato dei luoghi prima dell'attività di ripristino effettuata da parte attrice (a titolo esemplificativo parte attrice deposita n. 2 fatture, per demolizione e ricostruzione bagno, per complessivi € 16.033,24 importo che pare eccessivo e non giustificato in mancanza di specifica allegazione e prova della qualità e quantità dei danni patiti al locale bagno, tenuto conto delle ridotte dimensioni e natura di locale di mero servizio che si evince dalla documentazione fotografica in atti.).
La documentazione allegata da parte attrice (fatture), in assenza di specifiche deduzioni in ordine allo stato dei luoghi prima dell'intervento di ripristino e in assenza di un preventivo accertamento giudiziale della situazione di fatto e della natura dei danni patiti, non è sufficiente a sopperire all'onere della prova sulla stessa gravante.
Tale carenza non può essere superata attraverso il ricorso ad una consulenza d'ufficio integrativa dal momento che sarebbe del tutto esplorativa ed arbitraria in assenza di elementi di riscontro certi.
pagina 23 di 34 Ne consegue che il danno risarcibile per i lavori già eseguiti va liquidato in quanto provato solo nella misura di € 2.967,00. Va, inoltre, riconosciuto a parte attrice l'ulteriore importo di € 143,50 per l'accertamento tecnico-igienico sanitario con successivi sopralluoghi svolto dalla ASL, come da nota e fattura della Asl del 7.8.2015 allegate alla perizia del ctp di parte attrice ing. . Tes_1
b) Quanto al danno subito a titolo di spese da sostenute per il ripristino dei danni al fabbricato, parte attrice ha depositato, in allegato alla perizia di parte dell'Ing. , vari preventivi di spese per Tes_1 complessivi € 16.109,10 (al netto delle spese di € 13.000,00 per il rispristino della guaina impermeabilizzante di cui si dirà) per la rimessa in pristino delle parti dell'immobile e degli arredi il cui danneggiamento in alcuni casi non è stato nemmeno specificatamente dedotto in citazione (a titolo meramente esemplificativo, mantovane e telo ombreggiante, registratori di cassa).
Fermo l'onere di allegazione del danno, in parte non soddisfatto dalla società attrice Parte_1 parte attrice non ha comunque fornito adeguata prova dell'an, del quantum e del nesso causale tra l'incendio e danno lamentato.
A titolo meramente esemplificativo parte attrice chiede il ristoro delle somme necessarie all'acquisto di un tappeto da esterno, di telo ombreggiante, di mantovane, di impianto di videosorveglianza, di cui non vi è prova della presenza nel supermercato al momento dell'incendio, né del conseguente danneggiamento. La totale carenza di prova su tali danni e sul nesso causale con l'incendio ne esclude la risarcibilità.
c) Tra le somme necessarie per il ripristino del locale non ancora eseguite, parte attrice ha allegato un preventivo di spesa di € 13.000,00 oltre IVA per l'intervento di ripristino della guaina impermeabilizzabile.
Tale voce di danno non può essere riconosciuta non avendo parte attrice fornito adeguata prova che l'incendio abbia effettivamente danneggiato la guaina impermeabilizzante posta al di sopra del disimpegno dove era collocato il contatore. La circostanza non può ritenersi provata dal generico riferimento effettuato dai testimoni escussi in giudizio in quanto le dichiarazioni vertevano su una circostanza valutativa e generica, che doveva essere provata attraverso riscontri tecnici.
Quanto riferito dai testi non è idoneo a provare con sufficiente certezza che le problematiche di infiltrazione non fossero preesistente all'incendio o che siano state da questi soltanto aggravate, circostanza non oggetto di giudizio e di istruttoria. E ciò anche alla luce della documentazione fotografica allegata alle osservazioni del consulente di parte convenuta nelle quali è rappresentato l'esterno dell'immobile che si presenza vetusto e in cattivo stato di conservazione. Del resto neppure la consulenza tecnica d'ufficio disposta è stata decisiva nel ritenere la sussistenza di una correlazione causale tra il dissesto della guaina di copertura da cui deriverebbero le lamentate infiltrazioni e pagina 24 di 34 l'incendio. Ed invero la circostanza evidenziata dal consulente secondo cui le infiltrazioni sarebbero concentrate nell'area in cui si è verificato l'incendio non prova di per sè, in mancanza di ulteriori riscontri, che il dissesto della guaina sia stato cagionato dall'incendio, considerato che dalla documentazione fotografica contenuta negli allegati alla consulenza si evidenzia uno stato di ammaloramento diffuso per vetustà della parte superiore e delle pareti dell'edificio; manca un riscontro specifico della tipologia di danno riportato dalla guaina correlabile all' incendio, ad esempio per fusione o surriscaldamento. Tale riscontro tecnico avrebbe dovuto essere fornito dalla parte che ha proposto la domanda di risarcimento, sulla quale incombeva la prova della correlazione causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso. Nel caso di specie parte attrice si è limitata a produrre solo un preventivo di spesa del tutto inidoneo a comprovare l'esistenza del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso;
nè del resto tale onere di allegazione e prova poteva essere sopperito attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio in quanto tale strumento non può essere utilizzato per esonerare le parti dal loro onere probatorio, non essendo consentita alcuna relevatio ab onere probandi (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060), per tale ragione in relazione a tale profilo non si è ritenuto di demandare al consulente ulteriori profili di indagine integrativa.
In conclusione, non avendo parte attrice provato che l'incendio ha causato danni alla guaina con conseguenti danni da infiltrazioni, non vi sono nemmeno i presupposti per disporre ulteriori accertamenti tecnici dal momento che l'onere della prova dell'esistenza del danno e del nesso causale grava su parte attrice e il suo assolvimento non può essere demandato ad una consulenza che avrebbe carattere prettamente esplorativo.
d) Parimenti non può essere riconosciuto il danno da mancato guadagno per chiusura dei locali dal
27.7.2015 al 22.9.2015 (circostanza non contestata e confermata dai testi escussi che Testimone_4 all'udienza del 12.10.2018 ha riferito “è vero il supermercato ha riaperto dopo l'estate” e
[...] che, all'udienza del 16.7.21, ha confermato “Si , il supermercato è stato chiuso per circa 2 Tes_5
mesi) per mancanza di allegazione e prova del quantum e non sussistendo neppure i presupposti per il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa stante la natura suppletiva del criterio di cui all'art.1226 c.c. a cui è possibile ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole (Cass. n.26051/2020), e non è questo il caso.
Parte attrice, in adempimento dell'onere della prova sulla stessa gravante, avrebbe dovuto provare l'ammontare del danno subito mediante il deposito della copia dei corrispettivi degli anni precedenti relativi al periodo di chiusura al fine di consentire di verificare l'andamento costante dei guadagni nel periodo di riferimento ed effettuare una stima anche presuntiva del mancato guadagno.
pagina 25 di 34 Di nessun pregio è il richiamo effettuato alla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione Parte_1
n. 3086/2022 (“in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”) invocata a sostegno dell'istanza di acquisizione da parte del c.t.u. nominato dei registri dei corrispettivi richiamati nella consulenza di parte del dott. ma non depositati in atti. CP_6
La citata pronuncia concerne, infatti, la diversa ipotesi in cui la parte non abbia allegato la cd. documentazione secondaria e non quella primaria, quale deve essere qualificata la documentazione di cui parte attrice ha chiesto l'acquisizione a mezzo del consulente nominato dal giudice. I registri corrispettivi di cui si chiede l'acquisizione costituiscono presupposto della domanda di risarcimento del danno in assenza dei quali manca la prova stessa del danno.
Né d'altro canto, dall'esame del fascicolo d'ufficio e di parte attrice emerge che abbia Parte_1
effettivamente depositato la documentazione richiamata nella perizia del proprio consulente di parte
Dr. non essendo specificatamente indicata la documentazione oggetto di discussione CP_6
nell'indice atti e/o nel riepilogo dei documenti contenuto nell'atto di citazione. Nè può tenersi conto dei citati documenti depositati da parte attrice soltanto in data 13.2.2024 oltre la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., essendo il deposito inammissibile e tardivo e non essendo stata la parte autorizzata al deposito.
In conclusione, questo giudice non ritiene di poter aderire alla quantificazione effettuata dal c.t.u. in quanto presuntiva e non supportata da alcun dato certo. Nè è possibile procedere alla valutazione equitativa del danno che risulterebbe del tutto inattendibile anche in considerazione del fatto che, come eccepito dalla convenuta, i mesi estivi sono soggetti ad una naturale contrazione delle vendite. Ne consegue che una quantificazione dei ricavi sulla base di dati relativi a periodi diversi da quelli di effettiva chiusura del supermercato sarebbe del tutto arbitraria.
e) Nel corso del giudizio è, invece, emerso che a causa dell'incendio e della conseguente necessità di smaltire la merce presente all'interno del supermercato, parte attrice ha subito un danno emergente derivante dalla perdita della merce ed un danno da lucro cessante corrispondente al mancato guadagno che le sarebbe derivato dalla vendita della merce stessa.
Parte attrice ha infatti provato mediante produzione documentale (cfr. pagina 3 della relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco “... Al termine dell'intervento si è provveduto ad effettuare un giro all'interno del locale e constatare un parziale annerimento delle pareti e del soffitto e del materiale
pagina 26 di 34 alimentare, ed assicurarsi che non vi fosse altro. Sul posto rimanevano i carabinieri con il personale dell e n. 10 verbali ASL allegati alla perizia di parte attrice a firma dell'ing. nonchè CP_2 Tes_1 documentazione fotografica in atti) e prova orale;
che a causa dell'incendio il supermercato è stato avvolto da fumo e fuliggine propagatosi dall'incendio originatosi nel vano dove era collocato il contatore, che il black out ha causato lo spegnimento dei congelatori e refrigeratori per circa sei ore, corrispondenti al tempo impiegato dagli operatori per il ripristino della corrente;
che la merce CP_2 all'interno del supermercato è stata smaltita in conformità alle direttive della ASL.
Le suddette circostanze sono state riferite anche dai testi escussi.
La teste all'udienza del 16.7.21, ha riferito “Si è vero posso affermare che il black Testimone_5
out provocò lo spegnimento dei congelatori e refrigeratori , almeno per tutto il tempo in cui io sono stata presente; la stessa ha inoltre confermato che gli ispettori della ASL intervenuti sul posto, imposero alla società OL RD Srl, la distruzione e lo smaltimento di tutti gli alimenti ed i prodotti presenti nei congelatori (cap. 11 di parte attrice “Si è vero”); che i locali venivano completamente invasi dai fumi e dalla fuliggine che si depositavano sulle pareti, sui pavimenti, sugli alimenti posti all'interno dei congelatori e del banco frigo e sulla merce esposta sulle scaffalature provocando la contaminazione di tutti i prodotti e le merci presenti nel supermercato (capitolo 13 “si è vero , era tutto nero, era impossibile entrare”); che il supermercato è stato chiuso al pubblico per 59 giorni, fino al
23.9.2015 per consentire le verifiche da parte della Frosinone e per procedere alla completa Pt_5 ristrutturazione dei locali (capitolo 14 “Si , il supermercato è stato chiuso per circa 2 mesi). Il teste
, all'udienza del 12.10.2018, ha dichiarato “ricordo che i tecnici riuscirono a Testimone_4 CP_2 ripristinare la corrente nel nuovo contatore verso mezzanotte circa...” “... posso dire che i frigoriferi del locale rimasero spenti a causa del cortocircuito dal pomeriggio a poco prima di mezzanotte quando fu ripristinata l'energia elettrica” “l'incendio ha danneggiato le pareti e il soffitto del locale che erano completamente neri…” “è vero il supermercato ha riaperto dopo l'estate”. Il teste Tes_7
dipendente in qualità di capo unità programmazione e gestione rete,
[...] Controparte_1 all'udienza del 18.3.2022 ha riferito: “alle ore 19,45 è pervenuta telefonicamente la segnalazione di mancanza di energia , tale ;“Si è vero , ad eccezione della OL RD che non poteva Persona_1 essere riattivato per questione di sicurezza”; “Si è vero ,io sono stato avvisato dal personale reperibile per una eventuale intervento del reparto verifiche e confermo che è l'utenza della OL RD è stata riattivata alle ore 00,06 del 27.7.2015 posizionando un nuovo contatore”. Anche il Brigadiere Tes_8
teste escusso all'udienza del 7.10.2021, ha confermato: “giunti sul posto notavamo che dalle
[...]
finestre fuoriusciva del fumo ed allertavamo , sempre tramite Centrale Operativa, i Vigili del Fuoco della zona che interveniva per spegnere l'incendio. A.D.R. una volta spento l'incendio ,ci recammo
pagina 27 di 34 all'interno dei locali insieme ai Vigili del Fuoco e notavamo che era tutto pieno di fumo e notavamo , sia i Vigili del Fuoco che noi Carabinieri, che sotto un vano scala vi era un contatore tutto bruciato”.
Il teste , all'epoca dei fatti dipendente con mansioni di operaio specializzato, Testimone_9 CP_2 come dallo stesso riferito all'udienza del 7.10.2021 ha dichiarato “Si è vero , alla centrale operativa è arrivata una segnalazione di una signora alle ore 19,45 che si lamentava dell'assenza di energia elettrica. Giunti sul posto abbiamo disalimentato il tratto guasto che riguardava il negozio Parte_1
e abbiamo rimesso la corrente a tutte le altre utenze”; “Si è vero , ho già risposto , preciso che erano circa le 21,00”; “si è vero , e stato messo altro contatore provvisorio vicino alla cassetta di alimentazione all'esterno, ed è stata ripristinata la tensione al contatore erano passa le ore CP_2
24,00”.
Parte attrice, al fine di provare la natura e la quantità della merce presente nel supermercato al momento del sinistro, ha depositato documentazione fotografica nella quale sono rappresentati gli scaffali con la merce;
un documento datato 29.7.2015 redatto a mano e composto da 20 pagine contenente l'elenco della merce presente nel supermercato che ha dedotto di aver trasmesso all' ASL unitamente alla richiesta di sopralluogo per stabilire la destinazione dei prodotti di cui al citato elenco e un inventario della merce nonchè le fatture di acquisto dei prodotti (cfr. allegati alla perizia di parte dell'ing. ). Tes_1
L'elenco delle merci datato 29.7.2015, che parte attrice deduce di aver trasmesso a mezzo fax alla ASL, ha valenza probatoria quanto alla effettiva presenza della merce ivi indicata nel supermercato il giorno del sinistro in considerazione del fatto che è espressamente richiamato nel verbale di ispezione n. 155
a/2015 redatto il 31.7.2015 dagli agenti della ASL, documento proveniente da soggetto terzo estraneo al giudizio e non contestato dalla convenuta, nel quale si legge testualmente: “Ingresso conseguente ad una richiesta fatta pervenire con nota fax del 30/7/15 ore 17.37, allegata e parte integrante del presente verbale, in parte non adeguatamente leggibile. L'OSA verbalmente ne chiede la certificazione atta all'avvio alla distruzione della merce che viene elencata e descritta nei fogli allegati (dal n 1 al n
20)… L'OSA viene informato che la certificazione di cui necessità sarà seguita (dall'Ufficio) previo pagamento dei diritti amministrativi”. Tale dicitura conferma la veridicità di quanto dedotto da parte attrice e costituisce elemento sufficiente a parere di questo giudice a provare che la merce presente nel supermercato il giorno dell'incendio sia quella indicata nell'elenco di parte.
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che dal verbale dell'ASL n. 155a/2015 del 31.7.2015 emerge una corrispondenza tra il peso (3200 kg) indicato a pagina 20 dell'elenco depositato da parte attrice e quello indicato dal funzionario della Asl: “Il Dott. , per quanto di propria competenza, Per_6
avendo operato maggiormente sui prodotti di origine non animale (SIAN), dichiara che nello sviluppo
pagina 28 di 34 dei valori numerici del peso si concorda con i risultati quantitativi globali sviluppati nei conteggi dell'OSA, ammontanti a circa 3200 k di prodotti totali. Vengono resi allegati a parte integrante alla presente (parola illeggibile) i fogli da 1 a 20 controfirmati dai presenti” (cfr. pagina 3 del verbale n.
155a/2015).
Volgendo alla quantificazione del danno da perdita della merce a seguito dell'incendio si ritiene condivisibile la valutazione effettuata dal c.t.u. Dott. nella relazione definitiva depositata il Per_7
26.6.2024. Il c.t.u., con argomenti condivisi da questo giudice in quanto logici e coerenti con le risultanze dell'istruttoria, ha ritenuto che a causa del deterioramento delle merci presenti nel punto vendita al momento dell'incendio, individuate sulla base dell'inventario e delle fatture depositate dalla
“… parte attrice ha subito sia un danno emergente, identificato “con il costo di Parte_1 acquisto, al netto dell'I.v.a., di tutti i prodotti elencati nell'inventario delle merci deteriorate, mentre il lucro cessante con il mancato guadagno che l'attore avrebbe conseguito mediante la vendita delle suddette merci in assenza dell'evento calamitoso”.
Il c.t.u. ha, quindi, calcolato il danno emergente partendo dal costo di ogni singolo prodotto ricavato dalle fatture di acquisto in atti, evidenziando che “per la quasi totalità delle merci è stato possibile individuare l'effettivo costo di acquisto coincidendo perfettamente la descrizione del prodotto indicato nell'inventario con quella delle merci in fattura” e che “Per le merci, rispetto alle quali non è stato possibile riscontrare il costo di acquisto in fattura, si è fatto riferimento al costo di prodotti similari: ad esempio per il prodotto “ 1kg” è stato considerato il costo del “ Parte_7 Parte_8
1kg”; per il prodotto “Cannellini Select 400 gr” è stato considerato il costo di “Lenticchie
[...]
Select 400 gr”; il costo di “Nesquik 250gr” è stato ricavato calcolando la metà del costo di “Nesquik
500gr” presente in fattura”. Condivisibilmente il c.t.u. non ha attribuito alcun valore alle merci non presenti in fattura e per le quali, a causa della loro specificità, non è stato possibile far riferimento al costo di prodotti similari.
Applicando tale condiviso metodo di indagine, il c.t.u. ha quantificato il costo totale delle merci deteriorate in € 37.313,55 (come da dettaglio contenuto nell'allegato n. 13 alla c.t.u.) e, tenuto conto del fatto che parte della merce è stata venduta a stock al prezzo di € 200,00 (€ 163,93 oltre iva per €
36,07) come da fattura n. 208 del 4.5.2016 allegata all'atto di citazione, ha quantificato il danno emergente in complessivi € 37.149,62 (€ 37.313,55 – € 163,93) (cfr. pag. 7 della c.t.u. definitiva).
Il c.t.u. ha poi quantificato il lucro cessante, corrispondente alla perdita di guadagno causata dalla distruzione delle merci, sviluppando due diverse ipotesi di calcolo, la prima applicando al costo di acquisto delle merci il ricarico medio di settore individuato tenuto conto di un ricarico del 1,33, e la seconda applicando il minore ricarico del 1,26 dichiarato da parte attrice. Ciò posto deve ritenersi che il pagina 29 di 34 calcolo corretto sia quello effettuato sulla base del dato dichiarato da parte attrice e, quindi, applicando un ricarico del 1,26. Ne deriva che, come evidenziato dal c.t.u. a pagina 8 della consulenza, poichè le merci, qualora fossero state vendute, avrebbero generato un ricavo di € 46.808,52 (€ 37.149,62 pari al valore della merce x 1,26 corrispondente al ricarico indicato da parte attice), detratto il costo delle merci pari ad € 37.149,62, parte attrice ha subito un danno da mancato guadagno pari ad € 9.658,90 (€
37.149,62 x 1,26 – 37.149,62).
Parte attrice ha, infine, provato che a seguito dell'incendio ha corrisposto la somma di € 4.243,00 per spese di analisi e trasposto in discarica della merce secondo le prescrizioni della ASL (cfr. n. 10 verbali allegati alla perizia di parte a firma dell'ing. ), come da fattura n. 325 del 24.8.2015 della Grasi Tes_1
s.r.l. € 1.090,00 e fattura n. 615 del 20.8.2018 della C.S.A. S.r.l. di € 3.153,00 (cfr. fatture allegate alla citazione). Tale documentazione non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta (cfr. pag.
7 delle osservazioni del c.t.p. di parte dott. . CP_2 Per_8
Tale esborso è stato riconosciuto anche dal c.t.u. (“Il danno emergente per lo smaltimento della Per_7 merce viene quantificato pari al costo (al netto di I.v.a.) sostenuto dall'azienda per l'analisi e il trasporto in discarica delle medesime come da fatture esaminate Fattura n. 325 del 24.8.2015 di Grasi
S.r.l. € 1.090,00 Fattura n. 615 del 20.8.2018 di C.S.A. S.r.l. € 3.153,00 Totale € 4.243,00” - cfr. pag. 8 della c.t.u.)
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., non posso ritenersi superate dalle osservazioni alla c.t.u. formulate c.t.p. di parte convenuta, avendo il c.t.u. dato riscontro alle critiche con argomenti condivisi da questo giudice in quanto logici e coerenti con l'indagine svolta e le risultanze dell'istruttoria e, comunque, non idonei ad inficiare la validità del metodo usato dal consulente dell'ufficio e l'attendibilità delle conclusioni dallo stesso raggiunte. Le censure del c.t.p. di parte convenuta appaiono finalizzate a sovrapporre alla conclusione del consulente la propria personale conclusione per ottenere un diverso approdo accertativo.
f) Deve essere invece disattesa la domanda di parte attrice di ristoro del danno all'immagine ed alla reputazione commerciale della quantificato nella misura di € 6.000,00. Parte_1
La domanda proposta da parte attrice, oltre ad essere generica e priva di specifiche allegazioni, è rimasta indimostrata non assumendo valenza probatoria il generico riferimento della teste
[...]
ad una riduzione della clientela in seguito all'incendio vertendo tali dichiarazioni su una Tes_5
circostanza valutativa e generica, che richiedeva una prova documentale della contrazione della clientela. Si aggiunga che quanto riferito dalla teste non è nemmeno sufficiente a provare che la riferita,
e non provata, contrazione della clientela sia da imputare all'incendio.
pagina 30 di 34 In conclusione, dall'espletata istruttoria è emerso che a seguito dell'incendio per cui è causa, la società ha subito danni per complessivi € 54.162,02 di cui: € 2.967,00 per lavori di ripristino, € Parte_1
143,50 per spese per la richiesta dell'accertamento tecnico-igienico sanitario della ASL, € 37.149,62 a titolo di danno emergente per perdita della merce, € 9.658,90 a titolo di lucro cessante per mancati incassi, € 4.243,00 per spese di smaltimento merce.
Ciò premesso, è circostanza pacifica tra le parti e documentalmente provata che , in Controparte_7 virtù della polizza “Multirischi esercizi commerciali” n. 1/330/058/0000902388, abbia corrisposto a l'importo di € 69.520,00 di cui € 25.290,00 per danni al fabbricato al netto delle Parte_1 limitazioni di polizza, € 12.870,00 per danni a macchinari e arredi, € 30.000,00 per il deterioramento della merce al netto dei limiti di polizza (“Limite d'indennizzo, pari alla somma assicurata per la
Partita Merci” - cfr. pag. 39 dell'allegato n. 7 di parte ), € 1.360,00 per onorari del perito di CP_7
parte.
Parte attrice ha di fatto chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio al netto delle somme percepite da che è intervenuta in giudizio al fine di ottenere il rimborso Controparte_7
integrale di quanto pagato in favore della propria assicurata, surrogandosi nei suoi diritti nei confronti del danneggiante.
Alla luce di quanto sopra, deve riconoscersi a parte attrice l'importo di € 21.195,02 di cui: € 9.658,90 a titolo di lucro cessante per mancato guadagno, in quanto non liquidato dalla compagnia assicurativa, €
4.243,00 per spese di smaltimento della merce danneggiata, in quanto non coperto da polizza (cfr. pag.
7 della perizia concordata di cui all'allegato n. 7 di parte “Non sono state conteggiate le spese CP_7 sostenute dall'Assicurato per lo smaltimento in apposita discarica di tutte le MERCI che erano presenti all'interno dell'esercizio (circa € 4.000,00), in quanto il limite di indennizzo relativo alla
Partita (pari alla somma assicurata) è stato interamente assorbito dal danno stimato per la garanzia
Incendio”), € 143,50 per spese corrisposte alla ASL, € 7.149,62 a titolo di danno emergente per la perdita della merce al netto dell'importo di € 30.000,00 già percepito dalla (€ Controparte_7
37.149,62 – 30.000,00).
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, venendo in rilievo un debito di valuta deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma pagina 31 di 34 riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (26.7.2025) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 17662,52 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI per complessivi euro
23.289,01 all'attualità.
Sulla somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Deve invece essere riconosciuta a la somma di € 32.967,00 di cui: € Controparte_5
30.000,00 corrisposta a parte attrice a titolo di risarcimento del danno emergente da perdita della merce nei limiti di polizza (“Limite d'indennizzo, pari alla somma assicurata per la Partita Merci” - cfr. pag.
39 dell'allegato n. 7 di parte ) ed € 2.967,00 corrisposta a parte attrice a titolo di risarcimento CP_7
delle spese per lavori di rifacimento.
Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009).
In mancanza di specifica allegazione del momento in cui è intervenuto il pagamento deve considerarsi ai fini del calcolo del lucro cessante la data della domanda che coincide con il deposito dell'intervento
(24.10.2016). gli interessi da lucro cessante sono determinati, con decorrenza dal giorno della domanda
(24.10.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 24.472,50 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI per complessivi euro
36.159,45 all'attualità. Sulla somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto pagina 32 di 34 dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Non può, invece, essere riconosciuta a l'importo di € 1.360,00 dalla stessa Controparte_5
liquidato in favore di parte attrice a titolo di ristoro delle spese di competenza del perito di parte ing.
IO evidenziare che parte convenuta è rimasta estranea alla liquidazione di tale Testimone_1 compenso quantificato da nella misura del 2 % dell'indennizzo liquidato (€ Controparte_7
68.160,00 - cfr. pag. 50 dell'allegato n. 7 di parte ), indennizzo che non ha trovato pieno CP_7
riscontro nel presente giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n.
55/14 e successive modifiche ed in conformità al principio affermato nella pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32061 del 31.10.2022, in virtù dello scaglione di riferimento ed in base ai seguenti criteri: (fino a euro 26.000,00) per le spese sostenute da parte attrice, in considerazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, e fino a euro 52.000,00, per le spese sostenute da
, in considerazione dell'importo riconosciuto a titolo di surragazione, in ragione Controparte_7
dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione dei valori minimi in considerazione del parziale accoglimento delle domande risarcitorie e di surraga proposte da parte attrice e da parte intervenuta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. sono poste a carico di Persona_2
tutte le parti in causa in parti uguali e nella stessa misura tenuto conto del fatto che tutte le parti si sono avvalse dell'indagine affidata al c.t.u. e delle risultanze dell'elaborato peritale ed in considerazione della circostanza che gli accertamenti oggetto di domanda risarcitoria effettuati dal ctu sono stati solo parzialmente recepiti da questo Giudice per carenza dei presupposti probatori.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio contabile redatta dal dott. sono poste Persona_9
a carico di tutte le parti in causa, in parti uguali e nella stessa misura, in considerazione del fatto che gli accertamenti eseguiti dal consulente in ordine alle domande risarcitorie formulate da parte attrice e da parte intervenuta sono stati parzialmente disattesi da questo giudice per carenza dei presupposti probatori che gravavano su parte attrice e sul terzo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, 1^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta da parte da parte attrice e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di della somma di Parte_9
€23.289,01 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla presente decisione e fino al saldo;
pagina 33 di 34 2) accoglie parzialmente la domanda proposta dal terzo intervenuto e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di della somma di € 36.159,45 per le Controparte_5
causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla presente decisione e fino al saldo;
3) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_9
che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali
[...]
oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
4) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di giudizio in favore della Controparte_5
che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...]
iva se dovuta per legge e c.p.a.;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti del presente giudizio in parti uguali e nella stessa misura.
Cassino, 31/12/2024.
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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