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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Silvia GAVIOLI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Petrarca n.2
RICORRENTI
*****
Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 gennaio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Sala Bolognese il 26 luglio 1998. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la pagina 1 di 3 separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 12 luglio 2017 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del
27 luglio 2017. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio
2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Bologna il 5 settembre 1967, unitisi in matrimonio a Sala Bolognese il 26 luglio 1998, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 8 parte 2, serie A, anno 1998; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che è divenuto economicamente Per_1 autosufficiente;
2) con decorrenza dal deposito della domanda, revoca l'obbligo a carico del signor i corrispondere al figlio il contributo al mantenimento;
Pt_1
3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 marzo 2025
La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Silvia GAVIOLI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Petrarca n.2
RICORRENTI
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Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 gennaio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Sala Bolognese il 26 luglio 1998. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la pagina 1 di 3 separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 12 luglio 2017 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del
27 luglio 2017. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio
2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Bologna il 5 settembre 1967, unitisi in matrimonio a Sala Bolognese il 26 luglio 1998, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 8 parte 2, serie A, anno 1998; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che è divenuto economicamente Per_1 autosufficiente;
2) con decorrenza dal deposito della domanda, revoca l'obbligo a carico del signor i corrispondere al figlio il contributo al mantenimento;
Pt_1
3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 marzo 2025
La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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