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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.159/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.328/2021 dell'1/05/2021, pubblicata il 3/05/2021, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
T R A
S.A.T.I. S.p.A. (00103170700), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in I° grado, dagli avv.ti Gaetano Caterina e Giovanni Baranello,
elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo in Campobasso al Viale del Castello n.3
APPELLANTE
E
A.T.M. -Azienda di Traporti Molisana- S.p.A. (01664080700), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa,
in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Antonio Maria Sabato ed
Edoardo Lombardi, elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo in Campobasso al Viale
Giuseppe Ferro snc, c/o Palazzo di vetro
APPELLATA
1 Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta della A.T.M. -Azienda di Traporti Molisana- S.p.A. (da ora per brevità solamente “ATM”), il
Tribunale di Campobasso emetteva decreto ingiuntivo n.632/2017 del 17/11/2017 nei confronti della S.A.T.I.
S.p.A. (da ora per brevità solamente “AT”), per il pagamento della somma di € 127.523,23, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, a titolo di restituzione di somme anticipate da ATM per conto di AT in favore del lavoratore Di TO LI1;
-avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, la prefata AT formulava opposizione,
sostenendo l'inesistenza del preteso credito per aver ATM estinto il debito nei confronti del Di TO “durante
la gestione comune d'impresa, tenutasi dall'1.12.2011 al 30.6.2014”, per cui chiedeva -in suo accoglimento-
la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di ATM alle spese di causa;
-costituitasi, ATM deduceva l'infondatezza della formulata opposizione, per aver pagato il debito del Di TO
“quale mera coobbligata al pagamento ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, dunque, salvo il diritto di rivalsa, come
per legge” sulla scorta del preciso patto di cui alla cessione del ramo d'azienda del 12/06/2014 tra essa ATM
e AT, per cui ne richiedeva il rigetto con le spese di causa;
- con sentenza n.328/2021 dell'1/05/2021, pubblicata il 3/05/2021, l'adito Tribunale, previa revoca del decreto, accoglieva parzialmente l'opposizione e condannava l'opponente AT al pagamento, in favore di
ATM, della somma di € 127.523,23, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo (e non gli
interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002), e le spese di causa.
2) Con citazione notificata a mezzo PEC del 10/05/2021, AT ha interposto appello avverso la suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- con comparsa depositata l'11/10/2021, si è costituita l'appellata ATM la quale ha instato per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del grado;
- rigettata la formulata richiesta inibitoria ex art. 351 cpc e precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente interpretato gli atti di causa esprimendo motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ai punti decisivi della controversia.
In particolare, ha dedotto che il primo Giudice, nel motivare le sue ragioni di rigetto sostanziale dell'opposizione, non ha ricostruito la precisa volontà negoziale delle parti, desumibile dal puntuale esame delle clausole contrattuali sia dell'atto di conferimento del 29/11/2011 e sia dell'atto di cessione di ramo di azienda del 12/06/2014, limitando la propria indagine alle sole clausole contrattuali (artt. 4 e 5) dell'ultimo atto ed erroneamente considerando il dato cronologico degli “eventuali debiti pregressi di qualsiasi natura,
sopravvenuti o non conoscibili” riferiti al periodo precedente al novembre 2011, e nella specie della nascita del debito con il Di TO, omettendo di considerare che con i richiamati atti i contraenti avevano regolato e definito in modo dettagliato tutte le rispettive ragioni di credito e debito, e quindi anche quelle relative alla posizione del
Di TO, il cui debito era stato da ATM estinto in costanza di rapporto societario.
L'appellata ATM, nel contestare ogni assunto dell'appellante, ha sostanzialmente ribadito il suo diritto a ripetere da AT l'obbligazione estinta in favore del Di TO in ragione dell'art. 2560 c.c. che esclude il trasferimento della posizione debitoria sostanziale in capo al cessionario (Cass. civ. Sez. I, 03 ottobre 2011, n. 20153), degli accordi intercorsi -poiché l'art. 5iii) dell'atto notarile di cessione del 12/6/2014 impone a AT di tenere indenne e manlevare ATM da eventuali debiti pregressi di qualsiasi natura, “anche sopravvenuti o non conoscibili, laddove
riferibili al ramo di azienda AT come meglio descritto in atti e negli allegati e unicamente se aventi origine nel
periodo precedente il conferimento da parte di AT in ATM”, e della conforme previsione contenuta nei patti parasociali del 29/11/2011(art. 28) con la quale AT si è obbligata a pagare in via diretta i propri debiti.
Le doglianze non colgono nel segno e vanno rigettate.
Il Tribunale, richiamato che:
3 - 1) in forza di verbale d'assemblea di srl del 29/11/2011, a ministero del notar MONTI (rep.1647-racc.1190), AT
SPA conferiva, unitamente a Lariviera SPA, un ramo d'azienda per la costituzione di ATM SPA,
- 2) con decreto ingiuntivo n. 567/2013 del 21/11/2013 del G.L. del Tribunale di Campobasso, a richiesta di
Di TO LI già dipendente della AT SPA, veniva ingiunto ad ATM Spa il pagamento della somma di €
122.216,34 oltre accessori e spese,
- 3) in forza di concordamento di dilazionamento del 13/12/2013, ATM SPA provvedeva al pagamento delle somme sub.2) in favore del Di TO,
- 4) in forza di atto notarile del 12/06/2014, ATM SPA trasferiva e cedeva a AT SPA un ramo d'azienda,
- 5) l'art. “5) iii”2 del citato atto di trasferimento disponeva la manleva di AT SPA per “…i debiti pregressi di
qualsiasi natura, anche sopravvenuti o non conoscibili alla data odierna, laddove riferibili al ramo di azienda AT,
come meglio descritto in atti e negli allegati e unicamente se aventi origine nel periodo precedente il conferimento
da parte di AT in ATM ”,
ha ritenuto, sulla scorta della volontà delle parti emergente dall'atto del 2014 di tenere indenne ATM dai debiti
-non soltanto sopravvenuti e non conoscibili alla data dell'atto ma anche nella opposta ipotesi di loro preesistenza e conoscibilità- aventi origine nel periodo precedente al novembre 2011, che il debito sub.2) avesse avuto origine nel 20073, fosse riferito al solo ramo di azienda AT, e conseguentemente rientrasse certamente tra quelli per i quali AT si era impegnata per la manleva.
Il Collegio ritiene che la decisione del Giudice di I grado, contrariamente a quanto suppone la difesa dell'appellante, sia compiutamente, coerentemente e soprattutto condivisibilmente motivata, e le censure alla stessa mosse -infondate- da rigettarsi. 2 Testualmente: “allo stesso tempo la AT si impegna… a tenere indenne e manlevare la ATM da eventuali debiti pregressi di qualsiasi natura, anche sopravvenuti o non conoscibili alla data odierna, laddove riferibili al ramo di azienda
AT, come meglio descritto in atti e negli allegati e unicamente se aventi origine nel periodo precedente il conferimento da parte di AT in ATM” Erra l'appellante allorquando non ritiene di considerare che il punto dirimente la questione in scrutinio sia proprio l'accertamento dell'origine del debito nei confronti di Di TO, al di là del momento del materiale pagamento.
È certamente incontestabile che il Di TO LI fosse stato dipendente di AT già da prima dell'atto di conferimento del 29/11/2011 (allorquando ATM non ancora esisteva come entità giuridica), che questi -con ricorso del 2008- avesse impugnato il licenziamento del 2007 da parte di AT, che il relativo giudizio si fosse definito con sentenza n.404/2011 del 13/12/2011 di declaratoria di sua illegittimità e condanna -anche- al risarcimento del danno4, che il decreto ingiuntivo a sua (del Di TO) istanza avesse solamente determinato il preciso credito, e che -pertanto- il debito verso di questi fosse sorto (per effetto dell'illegittimo licenziamento)
nel periodo precedente al novembre 2011 e riferito al ramo di azienda della sola AT. A conferma degli ultimi incisi va richiamato il principio pacifico secondo cui la sentenza dichiarativa dell'illegittimità di un licenziamento,
con contestuale ordine di reintegrazione del lavoratore e condanna al risarcimento del danno, ha natura dichiarativa con effetto ex tunc (ex plurimis Cass.Civ., sez. lav., 29/01/2024 n. 269 e 17/04/2019 n.10721).
Del pari, deve considerarsi non in discussione che l'avvenuto materiale pagamento della precisata ingiunzione, a mezzo del concordamento di dilazione del 13/12/2013, non sia comunque da riferirsi alla gestione comune
d'impresa dall'1/12/2011 al 30/6/2014 (e in quanto tale non più assimilabile agli “eventuali debiti pregressi”,
come vorrebbe l'appellante), bensì debba riferirsi alla gestione distinta della sola AT, e sulla scorta di tanto, non può aversi in dubbio che nella fattispecie in scrutinio venga in giusto rilievo la previsione di cui all'art.5 iii) dell'atto del 2014, e che –al di là del fatto che il debito non sia stato riportato nelle scritture contabili all'atto della cessione-
nessuna espressa previsione successiva contraria sia stata rinvenuta in atti.
Ad abundantiam, non può non rimarcarsi la disciplina codicistica in materia -art.2560 cod.civ.- laddove in tema di cessione d'azienda costituisce principio pacifico che “… la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560
c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti
dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina
alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre
colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito (ex multis Cass.Civ., sez.1, Ordin. n.19806 del 12/07/2023, e Sentenza n.20153 del 3/10/2011), ragion per cui non v'è chi non veda come AT non possa opporre alcunché alla legittima richiesta di ripetizione di ATM.
B) La soluzione adottata è assorbente della censura relativa alla richiesta di riforma delle spese liquidate dal
Tribunale.
C) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva, decisionale ed inibitoria secondo i parametri di cui al D.M.
n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022, e con riferimento a quelli minimi in quanto le deduzioni delle parti non hanno sostanzialmente apportato elementi tali da mettere effettivamente in discussione la sentenza di primo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando sull'appello avverso la n.328/2021 dell'1/05/2021, pubblicata il 3/05/2021, del Tribunale di
Campobasso, in composizione monocratica, proposto da S.A.T.I. S.p.A., con citazione notificata a mezzo PEC
del 10/05/2021, nei confronti di A.T.M. -Azienda di Traporti Molisana- S.p.A., così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) conseguentemente, condanna l'appellante a rimborsare al costituito appellato le spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sui difensorie dichiaratisi anticipatari, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in forza di sentenza n. 404/2011 del 13/12/2011 del Tribunale di Campobasso-G.L. di declaratoria d'illegittimità del licenziamento del dipendente stesso
2 3 Il ricorso avverso il licenziamento (del 2007) è del 2008, ed è stato definito con sentenza n.404/2011 del G.L. del Tribunale di Campobasso che ha dichiarato la sua illegittimità con condanna alla reintegra del lavoratore ed al risarcimento dei danni, quantificati con l'ingiunzione di pagamento n.567/2013 (nota dell'estensore)
4 4 In sentenza 328/2021: “pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo.”
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