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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20570 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/12/1982), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ZOFREA FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BIANCAVILLA (CT), 07/07/1979); Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di NI (giusta ordinanza collegiale del 02/02/2024 comunicata il successivo 21/02/2024), depositato in data 16/05/2024, con cui ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di volere dichiarare la separazione personale dal coniuge
[...]
, relativamente al matrimonio dagli stessi contratto a Biancavilla CP_1
il 28/09/2005, alle condizioni ivi indicate e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che non si è costituito dinanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale, dopo aver sollevato dinanzi al Tribunale di NI, adito dalla eccezione di incompetenza per territorio ai sensi dell'art. Parte_1
473bis.11 c.p.c., ritenuta fondata e accolta dal medesimo Tribunale;
rilevato che il ricorso in riassunzione è stato notificato alla parte resistente personalmente, peraltro con esito negativo, e non già al difensore costituito dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, a mente del combinato disposto degli artt. 125 disp. att. e 170 c.p.c., come rilevato dal giudice alla prima udienza e ammesso dalla parte ricorrente che ha dichiarato a verbale che il ricorso in riassunzione ed il pedissequo decreto non sono stati notificati al difensore del , ma solo a quest'ultimo, CP_1
risultato, peraltro, sconosciuto;
ritenuto che deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., non avendo la parte istante provveduto a riassumere ritualmente il processo entro il termine perentorio di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di incompetenza per territorio;
3
che le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20570/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20570 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/12/1982), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ZOFREA FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BIANCAVILLA (CT), 07/07/1979); Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di NI (giusta ordinanza collegiale del 02/02/2024 comunicata il successivo 21/02/2024), depositato in data 16/05/2024, con cui ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di volere dichiarare la separazione personale dal coniuge
[...]
, relativamente al matrimonio dagli stessi contratto a Biancavilla CP_1
il 28/09/2005, alle condizioni ivi indicate e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che non si è costituito dinanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale, dopo aver sollevato dinanzi al Tribunale di NI, adito dalla eccezione di incompetenza per territorio ai sensi dell'art. Parte_1
473bis.11 c.p.c., ritenuta fondata e accolta dal medesimo Tribunale;
rilevato che il ricorso in riassunzione è stato notificato alla parte resistente personalmente, peraltro con esito negativo, e non già al difensore costituito dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, a mente del combinato disposto degli artt. 125 disp. att. e 170 c.p.c., come rilevato dal giudice alla prima udienza e ammesso dalla parte ricorrente che ha dichiarato a verbale che il ricorso in riassunzione ed il pedissequo decreto non sono stati notificati al difensore del , ma solo a quest'ultimo, CP_1
risultato, peraltro, sconosciuto;
ritenuto che deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., non avendo la parte istante provveduto a riassumere ritualmente il processo entro il termine perentorio di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di incompetenza per territorio;
3
che le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20570/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi