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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Morgante ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Rieti al Viale dei Flavi n. 15, giusta delega allegata telematicamente al ricorso
E da
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Arianna Del Re ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Rieti alla Via Sanizi n. 2 giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Rieti in data Parte_1 Parte_2
04.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (anno 2004, atto n.38, parte II, serie A), optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla Loro unione coniugale è nato il [...], maggiorenne e non autosufficiente. Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente, giusto decreto di omologa del Tribunale di Rieti n. cronol.
3344/2020 del 15/06/2020 RG n. 602/2020 e da allora tra gli stessi non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 27.1.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno pertanto congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà esclusiva della Signora rimarrà assegnata nella piena disponibilità Parte_1 della stessa, continuando ad abitarci, con tutto quanto in essa contenuto;
2) Il figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, continuerà a vivere presso la madre nell'abitazione sita Per_1 in Rieti alla Via Paolessi 103; Il padre avrà facoltà di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, nel rispetto degli impegni e dei desiderata del figlio;
3) Il Signor verserà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento per il figlio Parte_2 Parte_1 la somma di € 350,00 mensili indicizzate annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie [scolastiche Per_1
(libri, iscrizioni e gita o stages scolastici), ludiche e sportive (primo sport) e mediche non mutuabili]; per le spese straordinarie superiori ad € 1.000,00 i coniugi dovranno prima accordarsi sulle stesse, ad eccezione di quelle sanitarie indifferibili, per le quali chi le avrà sostenute dovrà essere rimborsato per la quota pari al 50% previa esibizione di regolare ricevuta di pagamento;
le parti dichiarano di far riferimento al protocollo per spese straordinarie del Tribunale di Rieti che viene allegato al presente ricorso;
4) L'assegno unico per le famiglie continuerà ad essere percepito dal Signor Parte_2
5) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per questo ognuno provvederà al proprio mantenimento.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.2.2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni concordate sono congrue e la domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
n Rieti il 04.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (anno
[...]
2004, atto n. 38, parte II, serie A);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Morgante ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Rieti al Viale dei Flavi n. 15, giusta delega allegata telematicamente al ricorso
E da
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Arianna Del Re ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Rieti alla Via Sanizi n. 2 giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Rieti in data Parte_1 Parte_2
04.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (anno 2004, atto n.38, parte II, serie A), optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla Loro unione coniugale è nato il [...], maggiorenne e non autosufficiente. Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente, giusto decreto di omologa del Tribunale di Rieti n. cronol.
3344/2020 del 15/06/2020 RG n. 602/2020 e da allora tra gli stessi non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 27.1.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno pertanto congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà esclusiva della Signora rimarrà assegnata nella piena disponibilità Parte_1 della stessa, continuando ad abitarci, con tutto quanto in essa contenuto;
2) Il figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, continuerà a vivere presso la madre nell'abitazione sita Per_1 in Rieti alla Via Paolessi 103; Il padre avrà facoltà di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, nel rispetto degli impegni e dei desiderata del figlio;
3) Il Signor verserà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento per il figlio Parte_2 Parte_1 la somma di € 350,00 mensili indicizzate annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie [scolastiche Per_1
(libri, iscrizioni e gita o stages scolastici), ludiche e sportive (primo sport) e mediche non mutuabili]; per le spese straordinarie superiori ad € 1.000,00 i coniugi dovranno prima accordarsi sulle stesse, ad eccezione di quelle sanitarie indifferibili, per le quali chi le avrà sostenute dovrà essere rimborsato per la quota pari al 50% previa esibizione di regolare ricevuta di pagamento;
le parti dichiarano di far riferimento al protocollo per spese straordinarie del Tribunale di Rieti che viene allegato al presente ricorso;
4) L'assegno unico per le famiglie continuerà ad essere percepito dal Signor Parte_2
5) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per questo ognuno provvederà al proprio mantenimento.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.2.2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni concordate sono congrue e la domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
n Rieti il 04.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (anno
[...]
2004, atto n. 38, parte II, serie A);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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