Sentenza 29 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01686/2025REG.PROV.COLL.
N. 06225/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6225 del 2022, proposto da
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Azienda Agricola Fratelli Crippa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00937/2022, resa tra le parti, della sentenza n. 937/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, depositata il 28/04/2022 e non notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Franco Viola, per delega degli avvocati Annalisa Santagostino e Sabrina Gallonetto.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe la Regione appellante impugnava la sentenza n. 937 del 2022 del Tar Lombardia, recante accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l’annullamento delle intimazioni di pagamento n. 06820219001783822000 (per l’importo di € 211.450,57) e n. 06820219001780077000 (per l’importo di € 211.620,51); tali intimazioni si riferivano alla cartella n. 06820090101680002000, notificata in data 7.5.2009 e relativa alle somme pretese per il prelievo supplementare per l’anno 2006 nonché agli interessi sulla sorte capitale.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso sotto l’unico ed assorbente profilo dell’intervenuta prescrizione del diritto di credito in applicazione del principio della ragione più liquida.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello:
- erronea valutazione della eccezione di prescrizione decennale;
- reiterazione delle difese avverso i vizi originariamente dedotti.
4. L’azienda appellata non si costituiva in giudizio.
L’ente per la riscossione si costituiva in giudizio aderendo all’appello e deducendo in via di appello incidentale il medesimo vizio: erronea dichiarazione di intervenuta estinzione del diritto di credito per decorso del termine prescrizionale decennale.
5. Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
6. La sentenza di prime cure ha accolto il ricorso originario sulla base dell’unica censura, fra quelle dedotte, della intervenuta prescrizione.
6.1 Secondo il Tar, “ risulta dalle intimazioni di pagamento che le stesse si riferiscono a cartella notificata in data 7.5.2009. L’agente della riscossione e l’ente impositore (non costituito in giudizio nonostante la rituale notificazione) non depositano alcuna documentazione che attesti l’interruzione della prescrizione con conseguente fondatezza dell’eccezione di intervenuta estinzione del diritto per decorso del termine prescrizionale decennale ”.
7. Preliminarmente, in assenza di costituzione di parte appellata e di riproposizione delle censure di primo grado assorbite dal Tar, va quindi esclusa in radice la rilevanza delle relative difese regionali (riproposte in termini di motivi di appello in parte qua), concentrandosi le relative controversia sul merito della fondatezza del motivo di accoglimento del ricorso in prime cure.
8. In sede di appello sia la parte appellante principale, non costituita in prime cure, sia la parte appellante incidentale, hanno fornito elementi – aventi carattere di indispensabilità stante l’esito del giudizio di prime cure – interruttivi della prescrizione.
8.1 In primo luogo, un’istanza di rateizzazione depositata dalla stessa parte debitrice in data 2 marzo 2010 e il successivo atto di decadenza dal beneficio della rateizzazione, per mancato adempimento di quanto dovuto, comunicato da Agea in data 4 dicembre 2014.
8.2 In secondo luogo, i giudizi azionati dalla stessa azienda avverso gli anni di prelievo rilevanti: ricorso avverso l’imputazione di prelievo 2003/2004 avanti il TAR Brescia con ricorso RG. 1390/2004, dichiarato perento con decreto 165/2012; ricorso avverso l’imputazione di prelievo 2004/2005 avanti il TAR Brescia con ricorso RG. 1087/2005, respinto con sentenza n. 2473 del 2010; ricorso avverso la restituzione del prelievo 2005/2006 avanti il TAR Lazio con ricorso RG. 9424/2006, dichiarato perento con decreto n. 6664/2016.
9. Tali elementi assumono rilievo assorbente e dirimente.
9.1 È sufficiente, all’uopo, richiamare gli ormai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in questa materia (e, segnatamente, da ultimo ribaditi con la sentenza n. 64 del 2 gennaio 2024 di questa Sezione).
9.2 Il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, nn. 2730 del 2022; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”). E tanto anche in considerazione anche del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659) e, dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga, peraltro, anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa da questa Sezione con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316).
9.3 Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il credito azionato è legato, in ogni caso, ad un accertamento levante forza di giudicato di cui alle pronunce predette, trovando quindi, applicazione, anche rispetto alla componente degli interessi, il disposto dell’art. 2953 del c.c. (secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”).
9.4 Dette circostanze, non contestate da parte appellata, portano a ritenere che il decorso del termine di prescrizione ordinario decennale si sia interrotto per effetto della intrapresa dei suddetti giudizi di impugnazione da parte dell’odierna appellata e sia rimasto sospeso sino alla definizione dei medesimi giudizi.
10. Assumono altresì rilievo i periodi di sospensione del decorso della prescrizione, così come dedotti da entrambe le parti appellanti: l’art. 4 decreto legge n. 27/2019, convertito dalla legge n. 44/2019, per cui il decorso dei termini prescrizionali per la riscossione dei “residui di gestione” e per il recupero del prelievo-latte è stato sospeso dal legislatore sino al 15 luglio 2019; l’art. 68 decreto legge n. 18/2020, a mente del quale sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
11. L’appello principale è quindi fondato e va accolto sotto tale assorbente e dirimente profilo; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata privata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle parti appellanti, liquidate per ciascuna in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO