TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4749/2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4749/2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FULVIA ANATRA (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ROMA, VIA C.F._3
VEGLIA N° 31 (PEC: ) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato congiuntamente in data 22/11/2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25 maggio 2008 in NT
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT anno 2008; atto
Per_ numero 22; parte I;
serie -), da cui nascevano due figli, (Roma, 02/09/2004) e Per_2
(Roma, 07/04/2009), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
Per_ 1) La figlia maggiorenne ed il figlio minore continueranno a convivere con la Per_2
madre nella casa coniugale sita a NT, Via dei Frati Crociferi n°69, int. 8, casa di edilizia agevolata e per la quale esiste un contratto di affitto a nome del sig.
[...]
qui vi manterranno la residenza anagrafica e resteranno affidati ad entrambi i Parte_2
genitori, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso;
2) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio minorenne per le Per_2
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo presente le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
3) il padre potrà tenere con sé il figlio due week end al mese (da scegliere di volta in volta in accordo con la sig.ra dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20; Pt_1
4) il minore trascorrerà con ciascun genitore le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio e precisamente: a) per Pasqua o dal giovedì santo alla sera di Pasqua/ovvero dal lunedì di pasquetta al giovedì successivo;
b) per le festività natalizie, i minori trascorreranno il 24/25/26 dicembre alternativamente ogni anno con il padre o con la madre, così come il 30/31 dicembre 01 gennaio;
gli altri giorni del periodo natalizio, le festività di fine anno e quelle del calendario ordinario verranno concordate ogni volta alla luce del benessere del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
5) durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé il figlio rispettivamente per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi a luglio, e 15 giorni anche non consecutivi ad agosto, con accordo da raggiungere almeno entro il 30 maggio di ciascun anno;
6) il padre provvederà al mantenimento diretto e sosterrà le spese ordinarie del minore per il periodo di sua convivenza;
verserà altresì alla madre un assegno di euro 500 (250 euro per il mantenimento di , che frequenta ancora la scuola, e 250 euro per la figlia Per_2
Per_ maggiorenne , universitaria, ancora non autosufficiente) mediante versamento sul conto bancario della madre, entro il 15 di ogni mese. Per le spese straordinarie ci si riporta
Pag. 2 a 4 al Protocollo stilato dal Tribunale di Tivoli, il cui elenco è da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto;
infine, i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, così come considerate dal Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Tivoli, nella misura del 50% pro capite.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 2955/2021 del 21/05/2021 del Tribunale di Tivoli emesso nel procedimento avente R.G. n. 232/2021;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto di dover riqualificare la domanda proposta da cessazione degli effetti civili del matrimonio in scioglimento del matrimonio, in virtù dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto (parte I, ossia rito civile);
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della prole, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti il 25 maggio 2008 in
NT (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT anno 2008; atto numero 22; parte I;
serie -);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 6), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
Pag. 3 a 4 4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23/05/2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4749/2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FULVIA ANATRA (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ROMA, VIA C.F._3
VEGLIA N° 31 (PEC: ) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato congiuntamente in data 22/11/2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25 maggio 2008 in NT
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT anno 2008; atto
Per_ numero 22; parte I;
serie -), da cui nascevano due figli, (Roma, 02/09/2004) e Per_2
(Roma, 07/04/2009), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
Per_ 1) La figlia maggiorenne ed il figlio minore continueranno a convivere con la Per_2
madre nella casa coniugale sita a NT, Via dei Frati Crociferi n°69, int. 8, casa di edilizia agevolata e per la quale esiste un contratto di affitto a nome del sig.
[...]
qui vi manterranno la residenza anagrafica e resteranno affidati ad entrambi i Parte_2
genitori, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso;
2) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio minorenne per le Per_2
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo presente le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
3) il padre potrà tenere con sé il figlio due week end al mese (da scegliere di volta in volta in accordo con la sig.ra dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20; Pt_1
4) il minore trascorrerà con ciascun genitore le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio e precisamente: a) per Pasqua o dal giovedì santo alla sera di Pasqua/ovvero dal lunedì di pasquetta al giovedì successivo;
b) per le festività natalizie, i minori trascorreranno il 24/25/26 dicembre alternativamente ogni anno con il padre o con la madre, così come il 30/31 dicembre 01 gennaio;
gli altri giorni del periodo natalizio, le festività di fine anno e quelle del calendario ordinario verranno concordate ogni volta alla luce del benessere del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
5) durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé il figlio rispettivamente per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi a luglio, e 15 giorni anche non consecutivi ad agosto, con accordo da raggiungere almeno entro il 30 maggio di ciascun anno;
6) il padre provvederà al mantenimento diretto e sosterrà le spese ordinarie del minore per il periodo di sua convivenza;
verserà altresì alla madre un assegno di euro 500 (250 euro per il mantenimento di , che frequenta ancora la scuola, e 250 euro per la figlia Per_2
Per_ maggiorenne , universitaria, ancora non autosufficiente) mediante versamento sul conto bancario della madre, entro il 15 di ogni mese. Per le spese straordinarie ci si riporta
Pag. 2 a 4 al Protocollo stilato dal Tribunale di Tivoli, il cui elenco è da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto;
infine, i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, così come considerate dal Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Tivoli, nella misura del 50% pro capite.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 2955/2021 del 21/05/2021 del Tribunale di Tivoli emesso nel procedimento avente R.G. n. 232/2021;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto di dover riqualificare la domanda proposta da cessazione degli effetti civili del matrimonio in scioglimento del matrimonio, in virtù dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto (parte I, ossia rito civile);
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della prole, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti il 25 maggio 2008 in
NT (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT anno 2008; atto numero 22; parte I;
serie -);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 6), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
Pag. 3 a 4 4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23/05/2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4