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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/07/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
563/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
ed Parte_1 Parte_2 rappresentate dall'avv.
[...] [...]
, come da mandato allegato alla citazione di CP_1 appello.
APPELLANTI
CONTRO
Rio srl, difesa dall'avv.to Maria Grazia Acquarone
e dall'avv. Maria Maddalena Basso, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarano di rinunciare agli atti e alle domande in detti atti contenute con compensazione reciproca delle spese
MOTIVI
Il Tribunale di Imperia ha così deciso, con la sentenza 334/24: “1) Condanna la
[...]
e il Sig. , Parte_2 Parte_1 in solido tra loro e per i titoli di cui in motivazione,
1 al risarcimento in forma specifica del danno, ossia alla demolizione dei manufatti meglio descritti in motivazione;
2) dichiara il contratto di locazione sottoscritto in data 7.2.2003 dalla Rio Srl e dalla
, risolto p er Parte_2 Parte_2 grave inadempimento della conduttrice;
3) condanna la Parte_2
in persona della sua titolare, ,
[...] Parte_2 alla restituzione immediata dell'immobile locato, sgombero da cose e persone;
4) dichiara inammissibile per difetto di interesse attuale la domanda di risarcimento dei danni che dovessero derivare dalla mancata esecuzione spontanea e dall'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative alla Rio Srl;
5) dichiara inammissibile per difetto di interesse attuale la domanda di risarcimento dei danni da anticipata risoluzione del contratto di locazione;
6) compensa tra le parti per 1/3 le spese del presente giudizio, che per i restanti 2/3 pone a carico soli dale delle parti convenute, liquidate in € 7.240,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa per compensi e in € 524,00 per esborsi (contributo unificato); compensa le spese e gli onorari di mediazione”.
La sentenza in questione è stata impugnata da e Parte_1 Parte_2 che hanno così concluso: “ …nel
[...] merito, previa rinnovazione della istruttoria e previ gli incombenti di rito, in riforma della sentenza impugnata, in via principale dichiarare l'inammissibilità del ricorso e della procedura proposta da RIO S.r.l. e/o comunque rigettarlo per mancanza dell'interesse ad agire postulato
2 dall'art. 100 c.p.c. quale presupposto indefettibile dell'azione, dichiarare l'estraneità al presente giudizio per difetto di legittimazione passiva relativamente a , con pronuncia Parte_1 di estromissione dal giudizio e con diritto e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese;
in ogni caso, rigettare le domande tutte spiegate da parte dalla Rio srl nei confronti degli appellanti e Parte_2 Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Le contro parti si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello.
Le parti hanno, poi, raggiunto un accordo come da scrittura prodotta in corso di giudizio
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
Spese come da accordi transattivi
Genova, 8 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
ed Parte_1 Parte_2 rappresentate dall'avv.
[...] [...]
, come da mandato allegato alla citazione di CP_1 appello.
APPELLANTI
CONTRO
Rio srl, difesa dall'avv.to Maria Grazia Acquarone
e dall'avv. Maria Maddalena Basso, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarano di rinunciare agli atti e alle domande in detti atti contenute con compensazione reciproca delle spese
MOTIVI
Il Tribunale di Imperia ha così deciso, con la sentenza 334/24: “1) Condanna la
[...]
e il Sig. , Parte_2 Parte_1 in solido tra loro e per i titoli di cui in motivazione,
1 al risarcimento in forma specifica del danno, ossia alla demolizione dei manufatti meglio descritti in motivazione;
2) dichiara il contratto di locazione sottoscritto in data 7.2.2003 dalla Rio Srl e dalla
, risolto p er Parte_2 Parte_2 grave inadempimento della conduttrice;
3) condanna la Parte_2
in persona della sua titolare, ,
[...] Parte_2 alla restituzione immediata dell'immobile locato, sgombero da cose e persone;
4) dichiara inammissibile per difetto di interesse attuale la domanda di risarcimento dei danni che dovessero derivare dalla mancata esecuzione spontanea e dall'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative alla Rio Srl;
5) dichiara inammissibile per difetto di interesse attuale la domanda di risarcimento dei danni da anticipata risoluzione del contratto di locazione;
6) compensa tra le parti per 1/3 le spese del presente giudizio, che per i restanti 2/3 pone a carico soli dale delle parti convenute, liquidate in € 7.240,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa per compensi e in € 524,00 per esborsi (contributo unificato); compensa le spese e gli onorari di mediazione”.
La sentenza in questione è stata impugnata da e Parte_1 Parte_2 che hanno così concluso: “ …nel
[...] merito, previa rinnovazione della istruttoria e previ gli incombenti di rito, in riforma della sentenza impugnata, in via principale dichiarare l'inammissibilità del ricorso e della procedura proposta da RIO S.r.l. e/o comunque rigettarlo per mancanza dell'interesse ad agire postulato
2 dall'art. 100 c.p.c. quale presupposto indefettibile dell'azione, dichiarare l'estraneità al presente giudizio per difetto di legittimazione passiva relativamente a , con pronuncia Parte_1 di estromissione dal giudizio e con diritto e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese;
in ogni caso, rigettare le domande tutte spiegate da parte dalla Rio srl nei confronti degli appellanti e Parte_2 Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Le contro parti si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello.
Le parti hanno, poi, raggiunto un accordo come da scrittura prodotta in corso di giudizio
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
Spese come da accordi transattivi
Genova, 8 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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