Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 223
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia dato atto della esistenza dello schema d'atto, delle osservazioni e del mancato riconoscimento di quanto dedotto dalla società, riportandosi alla relazione dell'Agenzia del Territorio. Pertanto, anche se in maniera sintetica, l'Ufficio ha valutato le osservazioni della parte.

  • Accolto
    Violazione e errata applicazione degli artt. 51 e 52 del DPR 131/86

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, avendo la società prodotto documentazione idonea a dimostrare l'enormità del valore attribuito dall'Ufficio e la congruità di quello effettivamente corrisposto. Si evidenzia la situazione di abbandono, i tentativi di vendita falliti, e la perizia del Tribunale che conferma il valore di vendita. Si ritiene non praticabile la rideterminazione del valore basata su suddivisione in lotti, sul costo di riproduzione deprezzato, o su coefficienti di omogeneizzazione non realistici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 223
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 223
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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