TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1555/2024
All'udienza del 3 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Taglialatela Emilio ha depositato le note sostitutive di udienza in Parte_1
data 21.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Taglialatela Parte_1 C.F._1
Emilio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mondragone, Piazza Falcone n. 18, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 e la , proponendo opposizione avverso la cartella Controparte_1 Controparte_2
esattoriale n. 028020240012133584000 di importo pari ad euro 6120,85, notificatale in data
13.03.2024 e fondata sull'ingiunzione n.572022 area III emessa dalla . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, deduceva che l' ingiunzione n.572022 area III emessa dalla non era mai stata notificata né a lei né a nessun familiare o persona Controparte_2
convivente con la stessa, con conseguente nullità della cartella esattoriale n.
028020240012133584000 per omessa notifica dell'atto presupposto. Precisava, inoltre, che la cartella impugnata era stata notificata a mezzo posta senza la compilazione della relata di notifica, omissione che determinava non la semplice nullità, bens^ la giuridica inesistenza della notifica, patologia non suscettibile di sanatoria.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per
l'effetto: -in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n.
28020240012133584000; -Nel merito dichiarare la nullità n. 028020240012133584000 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P . Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori”.
Si costituiva in giudizio l , deducendo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, in quanto l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada, doveva essere proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c.; eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle contestazioni di parte opponente concernenti la mancata notifica del titolo e il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Contestava la fondatezza delle doglianze di parte attrice circa il procedimento notificatorio della cartella di pagamento e la compilazione della relata, e concludeva chiedendo: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, dichiarare: In via principale, l'inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c., in ragione del mancato rispetto del d.lgs. 150/2011, ovvero l'incompetenza funzionale di codesto Tribunale in favore del Giudice di Pace;
in estremo subordine il difetto di legittimazione attiva dell'attore nonché il difetto di legittimazione passiva dell in via ulteriormente gradata e subordinata, l'infondatezza della pretesa. Con vittoria di CP_3
spese e compensi di giudizio”.
La , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_2
pagina 3 di 6 contumacia;
la causa, quindi, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall , Controparte_1
risultando inconferente il richiamo al principio per cui l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada, va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento impugnata non risulta essere stata emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada, quanto piuttosto per la rivalsa di “spese custodia veicolo confiscato”.
Ciò posto, risulta del tutto assorbente la mancata prova della notifica del titolo in forza del quale
è stato formato il ruolo nei confronti dell'opponente ed emessa la cartella di pagamento oggetto di causa, costituito, secondo quanto riportato nella cartella, dall'ingiunzione n. 57/2022, asseritamente emessa il 23.6.2022 e notificata il 21.1.2023.
Come noto, infatti, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa a mezzo cartella è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 5 , 18.1.2018, n. 1144 del 18/01/2018).
Al contempo, è stato chiarito che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto pagina 4 di 6 presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (Cass. Civ., sez. trib.,
25/10/2024, n.27737).
Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata (Cass. Civ., n. 26660/2023).
Ebbene, nel caso di specie la , ente impositore, omettendo di costituirsi in Controparte_2
giudizio, non ha dato prova dell'avvenuta notificazione dell'atto presupposto sulla cui base è stata emessa la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione.
Pertanto, in omaggio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'opposizione va accolta con annullamento della cartella di pagamento opposta.
Infine, in merito alle spese di lite, deve precisarsi che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi Controparte_1 in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7716, Rv. 664192 - 01).
Nel caso di specie, quindi, posto che l'annullamento della cartella di pagamento è dipeso dall'omessa notifica dell'atto presupposto, addebitabile all'ente impositore che ne risponde nei rapporti interni con l , le spese di lite devono essere poste a carico sia Controparte_1
dell'ente impositore che dell'agente della riscossione, e sono liquidate in dispositivo secondo i pagina 5 di 6 criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n.
028020240012133584000;
- Condanna l e la , in solido tra loro, Controparte_4 Controparte_2 al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € 2.540,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1555/2024
All'udienza del 3 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Taglialatela Emilio ha depositato le note sostitutive di udienza in Parte_1
data 21.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Taglialatela Parte_1 C.F._1
Emilio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mondragone, Piazza Falcone n. 18, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 e la , proponendo opposizione avverso la cartella Controparte_1 Controparte_2
esattoriale n. 028020240012133584000 di importo pari ad euro 6120,85, notificatale in data
13.03.2024 e fondata sull'ingiunzione n.572022 area III emessa dalla . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, deduceva che l' ingiunzione n.572022 area III emessa dalla non era mai stata notificata né a lei né a nessun familiare o persona Controparte_2
convivente con la stessa, con conseguente nullità della cartella esattoriale n.
028020240012133584000 per omessa notifica dell'atto presupposto. Precisava, inoltre, che la cartella impugnata era stata notificata a mezzo posta senza la compilazione della relata di notifica, omissione che determinava non la semplice nullità, bens^ la giuridica inesistenza della notifica, patologia non suscettibile di sanatoria.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per
l'effetto: -in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n.
28020240012133584000; -Nel merito dichiarare la nullità n. 028020240012133584000 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P . Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori”.
Si costituiva in giudizio l , deducendo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, in quanto l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada, doveva essere proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c.; eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle contestazioni di parte opponente concernenti la mancata notifica del titolo e il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Contestava la fondatezza delle doglianze di parte attrice circa il procedimento notificatorio della cartella di pagamento e la compilazione della relata, e concludeva chiedendo: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, dichiarare: In via principale, l'inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c., in ragione del mancato rispetto del d.lgs. 150/2011, ovvero l'incompetenza funzionale di codesto Tribunale in favore del Giudice di Pace;
in estremo subordine il difetto di legittimazione attiva dell'attore nonché il difetto di legittimazione passiva dell in via ulteriormente gradata e subordinata, l'infondatezza della pretesa. Con vittoria di CP_3
spese e compensi di giudizio”.
La , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_2
pagina 3 di 6 contumacia;
la causa, quindi, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall , Controparte_1
risultando inconferente il richiamo al principio per cui l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada, va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento impugnata non risulta essere stata emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada, quanto piuttosto per la rivalsa di “spese custodia veicolo confiscato”.
Ciò posto, risulta del tutto assorbente la mancata prova della notifica del titolo in forza del quale
è stato formato il ruolo nei confronti dell'opponente ed emessa la cartella di pagamento oggetto di causa, costituito, secondo quanto riportato nella cartella, dall'ingiunzione n. 57/2022, asseritamente emessa il 23.6.2022 e notificata il 21.1.2023.
Come noto, infatti, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa a mezzo cartella è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 5 , 18.1.2018, n. 1144 del 18/01/2018).
Al contempo, è stato chiarito che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto pagina 4 di 6 presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (Cass. Civ., sez. trib.,
25/10/2024, n.27737).
Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata (Cass. Civ., n. 26660/2023).
Ebbene, nel caso di specie la , ente impositore, omettendo di costituirsi in Controparte_2
giudizio, non ha dato prova dell'avvenuta notificazione dell'atto presupposto sulla cui base è stata emessa la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione.
Pertanto, in omaggio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'opposizione va accolta con annullamento della cartella di pagamento opposta.
Infine, in merito alle spese di lite, deve precisarsi che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi Controparte_1 in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7716, Rv. 664192 - 01).
Nel caso di specie, quindi, posto che l'annullamento della cartella di pagamento è dipeso dall'omessa notifica dell'atto presupposto, addebitabile all'ente impositore che ne risponde nei rapporti interni con l , le spese di lite devono essere poste a carico sia Controparte_1
dell'ente impositore che dell'agente della riscossione, e sono liquidate in dispositivo secondo i pagina 5 di 6 criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n.
028020240012133584000;
- Condanna l e la , in solido tra loro, Controparte_4 Controparte_2 al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € 2.540,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 6 di 6