Art. 1. IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Vista la domanda del consigliere delegato dell'Associazione polisportiva Partenope, con sede in Napoli, per la modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, deliberata dall'assemblea del 18 maggio 1953;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 4546 , concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Associazione;
Visto lo statuto dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Associazione polisportiva Partenope, e' modificato come segue:
"Il Consiglio d'amministrazione eletto dall'assemblea o designato nell'atto costitutivo, si compone di un numero non minore di 9 e non maggiore di 21 membri".
Vista la domanda del consigliere delegato dell'Associazione polisportiva Partenope, con sede in Napoli, per la modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, deliberata dall'assemblea del 18 maggio 1953;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 4546 , concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Associazione;
Visto lo statuto dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Associazione polisportiva Partenope, e' modificato come segue:
"Il Consiglio d'amministrazione eletto dall'assemblea o designato nell'atto costitutivo, si compone di un numero non minore di 9 e non maggiore di 21 membri".