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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice RG Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 590/2023 R.G.
TRA
P.IVA ), in persona del procu- Parte_1 P.IVA_1 ratore avv. Francesco Leggiadro, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luciano
Martucci, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attrice
CONTRO
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giulio Scapato, che li C.F._2 rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuti
CONCLUSIONI
Parte attrice, in ottemperanza al decreto dell'11.10.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora Parte_1
Part in avanti ha agito, in qualità di proprietaria, per ottenere il rilascio dell'immobile sito a Foggia, alla via Re di Puglia n. 2, al piano terra dell'edificio censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Foggia al foglio 96 particella 5461, deducendo che esso è occupato dagli odierni convenuti.
La società attrice ha rappresentato di essere proprietaria del complesso immobiliare denominato “Case Operai”, costruito alla fine dell'800, e degli alloggi edificati nel 1972 dall'allora
Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
che l'appartamento/alloggio per cui è causa fa parte Part del predetto complesso ed è pervenuto ad a seguito di vicende societarie che hanno determinato la successione nella titolarità del bene a partire dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato passando all'Ente Ferrovie dello Stato (1985) e, poi, a Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e servizi per azioni (1992), Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (2001), Ferrovie Real Estate S.r.l. poi Part (2003), (2007) e, infine, (2011); che l'immobile è occupato Pt_1 Parte_1 abusivamente da e , come risulta anche dal verbale redatto dalla Controparte_1 CP_2
Polizia Locale in data 19.2.2020; infine, di avere infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione con la controparte.
L'attrice ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo di condannare i convenuti al rilascio e alla restituzione dell'immobile, libero da persone e cose, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione dell'1.7.2023, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1
, impugnando e contestando le deduzioni e le richieste della controparte. CP_2
I convenuti hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della Part controparte, in quanto “assume di essere proprietaria – ma in realtà senza fornire alcuna prova della titolarità dell'immobile”, deducendo che l'edificio venne costruito da imprese private su suolo comunale, presumibilmente agli inizi '900, ed evidenziando come l'attrice abbia prodotto solo documenti societari a rilevanza interna;
nel merito, hanno riferito di essersi insediati nell'immobile, all'epoca in stato di abbandono e degrado, nel 1977, a seguito di “assegnazione” dell'alloggio da parte del Comune, nel corso di una emergenza abitativa;
che il Comune concesse loro di fissarvi la residenza, gravandoli però dell'obbligo di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, che essi hanno adempiuto ristrutturando l'immobile; che, fin dall'epoca, furono stipulati regolari contratto di fornitura di gas, luce e acqua e, per di più, in ottemperanza dell'ordinanza sindacale n. 70/2004, furono installati, per ogni palazzina del complesso, contatori autonomi, con successiva stipula di regolare contratto con AqP, per un costo a carico degli odierni convenuti pari a € 12.540,98; di avere posseduto l'immobile, fin dall'ingresso nello stesso, uti dominus, occupandolo per circa cinquant'anni, pubblicamente, pacificamente e continuativamente.
2 La parte ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di FSI e, nel merito, di rigettare la domanda in forza della spiegata eccezione di usucapione;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
II.- Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, è stata rinviata all'udienza di discussione del 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, lette le note di trattazione scritta e le note conclusive depositate da entrambe le parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni, va prioritariamente scrutinata l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di legittimazione attiva di FSI.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va a tal proposito rammentato, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema
Corte, che la legittimazione ad agire (o attiva) e a contraddire (o passiva) deve essere accertata in relazione non già alla sussistenza effettiva del diritto vantato, ma alla prospettazione che dello stesso è fatta con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale circa l'ipotetica accoglibilità della domanda;
tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (ex multis, Sez. Un, n. 2951/2016, Cass. civ., n. 15952/2011).
La legittimazione attiva o passiva, dunque, è una condizione dell'azione che, in quanto tale, si distingue dalla effettiva titolarità attiva o passiva del diritto dedotto in giudizio;
per tale ragione, essa deve essere valutata avuto riguardo alla sola prospettazione della domanda e non alla effettiva titolarità del diritto controverso, che è invece questione di merito da accertare nel corso del giudizio: sul punto, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende a dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio)” (cfr. Sez. Un. civ., n.
2951/2016; v. altresì Cass. civ. n. 7776/2017).
3 Part Nel caso di specie, ha formulato la domanda di restituzione dell'immobile per cui è causa qualificandosi come proprietaria dello stesso, deducendo di essere succeduta nella titolarità del diritto dominicale all'esito di una serie di vicende societarie, risalendo a ritroso fino alla proprietà dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato;
ne consegue che, nel presente giudizio, non si pone alcun problema di difetto di legittimazione attiva, per la semplice constatazione che la società attrice ha agito quale proprietaria del bene nei confronti di colui che reputa essere il detentore illegittimo dello stesso.
Esclusa, quindi, la configurabilità di una questione preliminare di difetto di legittimazione in senso proprio, va da sé che l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Passando al merito, è opportuno premettere che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito la distinzione, in termini di qualificazione e di onere probatorio, tra azione reale di rivendica e azione personale di restituzione (Sez. Un., n. 7305/2014); a tal proposito, il Giudice di legittimità ha rilevato che, pur essendo il petitum delle predette azioni identico in quanto volto a recuperare la disponibilità di un bene, esse si distinguono per causa petendi, essendo la prima fondata sul diritto di proprietà, che – a cagione della sua realità e assolutezza – richiede la nota “probatio diabolica” da parte dell'attore, e la seconda fondata su rapporto obbligatorio tra le parti, che – connotato da personalità e relatività – prevede l'onere probatorio tipico della materia contrattuale.
Ciò significa che, nel caso in cui l'attore chieda il rilascio dell'immobile in qualità di proprietario, agendo contro l'occupante abusivo in assenza di un rapporto obbligatorio (anche eventualmente invalido), si verte in ipotesi di rivendicazione e grava sul rivendicante l'onere di fornire la “probatio diabolica” del proprio diritto di proprietà seguendo una delle due alternative disponibili, come di recente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 14540/2025).
In particolare, l'attore può alternativamente fornire la prova: 1) di aver acquistato direttamente il bene a titolo originario o a titolo derivativo, ma risalendo ad un acquisto a titolo originario nella catena dei propri danti causa;
2) del possesso ad usucapionem del bene conforme al titolo, anche unendo al proprio possesso quello dei danti causa, per un tempo pari a vent'anni
(quando manchi del tutto un titolo derivativo o, quando questo, da chiunque provenga, a dominio o
a non domino, sia nullo o inidoneo all'effetto traslativo) o per dieci anni (se concorrano la buona fede, l'astratta idoneità del titolo di acquisto a non domino e la trascrizione dello stesso).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta che l'attrice Part era gravata dall'onere di provare l'acquisto originario da parte di Controparte_3
[..
[...] , primo tra i danti causa nella catena di trasferimenti/successioni a titolo derivativo che
[...] hanno preceduto l'acquisto dell'attrice, o, in alternativa, dall'onere di provare il possesso ad usucapionem, anche unendo il proprio possesso a quello dei danti causa;
ciò è tanto più vero se si considera che i convenuti, i quali occupano l'immobile dalla metà degli anni '70 (dato pacifico tra Part le parti), hanno contestato la titolarità del diritto di proprietà di per carenza di prova e, in più, hanno eccepito l'usucapione (a tal proposito, peraltro, si osserva incidentalmente che l'attenuazione dell'onere probatorio in capo all'attore rivendicante si verifica, per giurisprudenza consolidata, solo allorquando il convenuto si costituisca riconoscendo un comune dante causa, circostanza non riscontrata nel caso di specie;
cfr. Cass. civ., n. 32074/2024).
In proposito, va tuttavia rilevato che l'attrice non ha prodotto alcun documento idoneo a provare che vi sia stato un acquisto a titolo originario del bene, non avendo neppure provato la continuità nella catena di acquisti a titolo derivativo fino a risalire al primo dante causa, essendo stata prodotta agli atti, per dimostrare il primo passaggio del bene dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato all'Ente Ferrovie dello Stato, unicamente la nota di trascrizione del 15.11.2001 che, innanzitutto, non costituisce valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, in quanto finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare (ed è, quindi, da sola insufficiente a provare l'acquisto della proprietà – cfr. Cass. civ. n. 20641/2013) e, in secondo luogo, è inconferente alla fattispecie di causa, in quanto concernente gli immobili censiti al foglio 96 particelle 5462, 6585, 5464, 6585, 6267 e 5463, tra i quali non figura quello oggetto di rivendica, identificato dalla particella 5461 del medesimo foglio.
Parallelamente, la parte non ha neppure provato di essere divenuta proprietaria del bene per averlo posseduto in modo conforme al titolo, anche unitamente ai suoi danti causa, per un tempo necessario ad usucapirlo: da un lato, perché l'unico atto a titolo derivativo che documenta un trasferimento del bene è quello relativo alla scissione totale della società Real Estate S.p.A., con trasferimento dei beni di proprietà a e contestuale separato atto di Parte_1 identificazione degli stessi, tra cui figura anche l'immobile per cui è causa (cfr. documenti n. 7 e 8 allegati all'atto di citazione), il quale atto, però, risalendo al 2007, non garantisce neppure in astratto il decorso del tempo necessario per l'acquisto del bene per usucapione (essendo stato introdotto il presente giudizio nel 2023), specie ove si consideri che nello stesso arco temporale il possesso del bene è contestato;
dall'altro, perché, fermo restando l'assenza agli atti di ulteriori negozi a titolo derivativo, nella catena successoria, che identifichino espressamente l'oggetto della cessione,
l'immobile de quo risulta essere stato occupato dalla metà degli anni '70, a pochi anni dall'edificazione avvenuta nel '72 (circa l'epoca della costruzione, cfr. documento allegato sub 1
5 della memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), con contestazione del possesso per tutto l'arco temporale (cinquantennale) successivo e fino all'introduzione del presente giudizio. Part Deve, dunque, concludersi che non abbia provato di essere titolare del diritto di proprietà del bene per cui è causa.
Per effetto del rigetto della domanda di rivendica e della connessa domanda di rilascio dell'immobile, non avendo parte attrice assolto all'onus probandi sulla stessa gravante, rimangono assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti e, in particolare, quella di usucapione, spiegata al solo fine di contrastare la domanda principale.
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione indeterminabile a complessità medio-bassa (fino ad € 52.000), ai sensi dell'art. 15 co 3. c.p.c., applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed i minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: Part
1) RIGETTA la domanda formulata da Part
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di e , Controparte_1 CP_2 delle spese di lite che liquida nella somma di € 6.713 per compensi professionali, oltre a rim- borso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giulio Scapato, dichiaratosi antistatario.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 28 Novembre 2025
Il Giudice – RG Valeriani
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