Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentato pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-., in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Rubbiani n. 1;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, a firma del Direttore -OMISSIS-, recante “aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del -OMISSIS-”;
- della comunicazione di aggiudicazione ricevuta via pec in data -OMISSIS- nonché della relativa nota prot. -OMISSIS- recante avviso di aggiudicazione sul portale -OMISSIS-;
- di tutti i verbali di gara, di seduta pubblica e riservata, ivi compresi quelli non conosciuti, tra cui a titolo esemplificativo il verbale non conosciuto di seduta riservata del -OMISSIS-, nella parte in cui ammettono in gara -OMISSIS- e -OMISSIS-., valutandone le offerte e collocando i predetti operatori rispettivamente al primo e al secondo posto in graduatoria;
- dei tutti i verbali di gara, di seduta riservata e pubblica, ancorché non conosciuti, di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, ed in particolare del verbale unico delle operazioni di giudicazione e degli atti ivi allegati o richiamati;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, benché allo stato non conosciuto;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 Cod. proc. amm.;
per la condanna
di -OMISSIS- al risarcimento del danno per equivalente per la parte non coperta dal subentro della ricorrente nel contratto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da -OMISSIS- -OMISSIS- in data 17 luglio 2024:
per l’annullamento in via incidentale e anche ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale
- della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, a firma del Direttore -OMISSIS-, recante “aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del -OMISSIS-”, nella parte in cui -OMISSIS- viene collocata nella graduatoria finale;
- di tutti i verbali di gara, di seduta pubblica e riservata, tra cui a titolo esemplificativo i verbali del -OMISSIS- del -OMISSIS- il verbale unico relativo alle sedute del -OMISSIS-e il verbale del-OMISSIS-, nella parte in cui ammettono in gara -OMISSIS- valutandone l’offerta e collocandola al quarto posto della graduatoria;
- di ogni altro atto e/o verbale di gara con cui -OMISSIS- è stata ammessa al prosieguo della gara indetta da -OMISSIS- per l’affidamento del -OMISSIS-, con conseguente sua utile collocazione nella graduatoria finale, ancorché di tenore ed estremi allo stato sconosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e/o tenore sconosciuto, che abbia comportato l’ammissione di -OMISSIS- alla gara de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.;
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS- -OMISSIS- e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1.1. -OMISSIS- -OMISSIS- (nel prosieguo, solo -OMISSIS-) ha bandito, quale -OMISSIS- della -OMISSIS-, la procedura aperta per l’affidamento del -OMISSIS- -OMISSIS- tramite la stipula di una convenzione quadro della durata -OMISSIS- in esecuzione della quale possono essere stipulati contratti della durata -OMISSIS-.
L’appalto è stato suddiviso in -OMISSIS-lotti da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2. Per quanto riguarda il lotto 1, avente a oggetto il -OMISSIS- -OMISSIS-, del valore a base d’asta di €uro -OMISSIS-, la graduatoria finale ha visto al primo posto la società -OMISSIS- con complessivi-OMISSIS- punti, al secondo la società -OMISSIS-. con complessivi -OMISSIS- punti, al terzo posto la società -OMISSIS-, al quarto la società -OMISSIS- e al quinto e ultimo posto la società -OMISSIS-..
1.3. Con determina n. -OMISSIS- l’appalto del lotto 1 è stato quindi assegnato alla società prima classificata.
2.1. Gli esiti della procedura di evidenza pubblica sono stati contestati dalla quarta classificata, -OMISSIS-, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione.
La società ricorrente ha lamentato la illegittimità dell’ammissione alla gara delle prima due classificate in relazione ai requisiti generali di partecipazione (primo motivo di impugnazione) e l’irragionevolezza dei punteggi assegnati alle offerte tecniche che l’hanno relegata dietro la società -OMISSIS- 1 (secondo motivo di impugnazione).
2.2. Per resistere al ricorso avversario si sono costituite in giudizio -OMISSIS-, -OMISSIS- e - nei limiti del proprio interesse - -OMISSIS-..
La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili (carenza di interesse, straripamento nel merito amministrativo, genericità, mancato superamento della prova di resistenza).
Tutti e -OMISSIS-i contraddittori hanno poi argomentato sulla infondatezza nel merito di entrambi i motivi di impugnazione dedotti da controparte.
3.1. La società -OMISSIS-, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, per lamentare sia l’illegittimità della ammissione alla gara della società -OMISSIS- in quanto asseritamente priva dei requisiti generali di partecipazione (primi -OMISSIS-motivi di impugnazione), sia l’illogicità e irragionevolezza del punteggio tecnico assegnato all’offerta della ricorrente principale (quarto motivo di impugnazione) sia infine la carenza di elementi essenziali nell’offerta economica (quinto motivo di impugnazione).
3.2. Hanno controdedotto al ricorso incidentale tanto -OMISSIS-, quanto -OMISSIS-, rilevandone la parziale inammissibilità per avere anch’esso straripato nel merito amministrativo e comunque la infondatezza nel merito.
4.1. La domanda cautelare è stata rinunciata dalla ricorrente principale.
4.2. Dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive in cui le parti hanno ampiamente illustrato le proprie posizioni, la causa è stata trattenuta in decisione sugli scritti alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024.
DIRITTO
1. È sottoposta al vaglio di legittimità di questo Tribunale Amministrativo Regionale la procedura aperta bandita dal -OMISSIS- per l’aggiudicazione del lotto 1 dell’appalto del -OMISSIS- -OMISSIS-.
Come esposto nella parte in fatto gli atti di gara sono contestati sia dalla quarta classificata, società -OMISSIS-, che ha proposto il ricorso principale, sia dall’aggiudicataria -OMISSIS-, che ha promosso il ricorso incidentale.
2. Il Collegio ritiene di soprassedere, per ragioni di economia processuale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 803/2022; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sentenza n. 5814/2023), dall’esame delle eccezioni preliminari, potendosene prescindere ai fini della decisione della causa.
3.1. Muovendo dall’esame del ricorso principale, occorre premettere che per avere la società -OMISSIS-, che si è classificata quarta in gara e che non ha svolto censure che mirano alla riedizione della procedura competitiva, interesse alla decisione occorre che tutte le doglianze formulate nei confronti dei concorrenti che la precedono siano meritevoli di accoglimento (cfr., T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, sentenza n. 352/2023; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, sentenza n. 634/2024). È, infatti, sufficiente che la posizione anche di uno solo dei concorrenti giunti avanti a essa risulti non scalfita dal ricorso, perché venga meno l’interesse alle contestazioni svolte nei confronti degli altri, non potendo comunque la ricorrente principale ottenere il bene della vita cui aspira, vale a dire l’aggiudicazione dell’appalto (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 4584/2023).
3.2.1. Ciò premesso e invertendo l’ordine di proposizione, risulta infondato il secondo motivo del ricorso principale, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e del criterio di attribuzione dei punteggi all’offerta economicamente più vantaggiosa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Disciplinare di gara. Violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, della erroneità e della contraddittorietà. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. Irragionevolezza della valutazione delle proposte tecniche ”.
Dopo aver ricordato che la società -OMISSIS-, terza classificata, la sopravanza di solo -OMISSIS-punti, la società -OMISSIS- contesta il punteggio da essa ottenuto in relazione al criterio 5 “-OMISSIS-” e segnatamente la valutazione di “scarsamente adeguato” (coefficiente 0,20) assegnatole dalla Commissione giudicatrice.
A tal fine fa presente la ricorrente principale di aver partecipato anche alle gare per l’aggiudicazione dei lotti -OMISSIS-, classificandosi in entrambe prima e ottenendo per quel medesimo criterio di valutazione dell’offerta tecnica il giudizio di “più che adeguato” (coefficiente 0,60).
Fa altresì presente la deducente che con la medesima valutazione di “più che adeguato” anche nel lotto 1, essa si sarebbe classificata non più quarta, bensì terza, davanti cioè alla società -OMISSIS-.
Ritiene l’esponente che sia illogico e irragionevole che offerte uguali (quelle da essa presentate per i -OMISSIS-lotti) siano valutate in relazione a un medesimo criterio di apprezzamento del pregio tecnico in misura differente.
3.2.2. La tesi non convince.
Infatti, anche a voler ammettere che le offerte presentate per i -OMISSIS-lotti siano identiche (circostanza contestata da -OMISSIS-), il punto è che la doglianza in esame muove da un assunto errato e cioè che le offerte per i -OMISSIS-lotti siano comparabili e in particolare che lo sia quella del lotto 1 rispetto a quella dei lotti -OMISSIS-.
Il che non è, dal momento che il lotto 1 ha un oggetto diverso (segnatamente, «-OMISSIS-» rispetto agli atri due (precisamente, «-OMISSIS-»), e la circostanza incidere necessariamente sulla valutazione delle offerte in gara. Non è cioè di per sé manifestamente illogico che offerte uguali per prestazioni diverse possano ottenere valutazioni difformi.
3.2.3. Peraltro, va rilevato che, ancor prima, parte ricorrente non ha dimostrato che la valutazione corretta delle offerte asseritamente uguali sia quella ottenuta in relazione ai lotti -OMISSIS-, e non quella ricevuta dal lotto 1.
La società -OMISSIS- non ha cioè dimostrato che la valutazione come “scarsamente adeguato” della propria offerta fatta dalla Commissione giudicatrice in relazione al criterio 5 “-OMISSIS-” sia in sé macroscopicamente illogica, irragionevole, arbitraria o sia frutto di un abbaglio del dato fattuale, ovverosia che sia afflitta dagli unici vizi per i quali il Giudice amministrativo può sindacare la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice in una procedura competitiva.
Sicché, nulla può escludere che a essere semmai sbagliata sia la valutazione delle offerte presentate per i lotti -OMISSIS-, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente di una equiparazione di giudizio non possa trovare accoglimento perché si risolverebbe nella pretesa a reiterare un errore di valutazione già commesso.
4.1. L’infondatezza della doglianza volta a ottenere l’inversione di posizione tra la terza classificata (-OMISSIS-,) e la quarta (-OMISSIS-) già di per sé priva la ricorrente principale dell’interesse alla decisione delle al-OMISSIS-censure dedotte.
Tuttavia, il Collegio ritiene di rilevare anche l’infondatezza delle censure dedotte avverso la seconda classificata, società -OMISSIS-..
4.2. Ci si riferisce al primo motivo del ricorso principale, epigrafato “ Violazione e falsa applicazione art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del dovere di clare loqui ”, con il quale è stata contestata la valutazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione da parte delle prime due classificate.
In particolare, concentrando l’analisi alla sola posizione della seconda classificata -OMISSIS-., va considerato che secondo la ricorrente principale male avrebbe fatto -OMISSIS- a non tenere conto della circostanza – costituente fatto notorio, perché riportato dai mezzi di informazione – per cui la concorrente era «stata direttamente coinvolta nell’inchiesta della -OMISSIS- per presunti finanziamenti illeciti in favore -OMISSIS-». Sicché al riguardo la determinazione assunta dalla centrale di committenza sarebbe viziata da difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
4.3.1. L’assunto non è condivisibile.
Non è stato, infatti, dimostrato in giudizio che la società -OMISSIS-. sia stata destinataria di qualsivoglia tipo di provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria penale, anche semplicemente di avvio di procedimento penale.
Ne consegue che non solo non vi era un obbligo da parte di -OMISSIS- di valutare ai fini del possesso dei requisiti generali da parte della concorrente le notizie riportate dai media, ma prima ancora non vi era alcun obbligo dichiarativo a carico della concorrente medesima.
4.3.2. Invero, per giurisprudenza consolidata, alla quale anche la Sezione aderisce, le notizie di stampa non sono di per sé sole idonee a fondare un giudizio di inaffidabilità professionale dell’operatore economico (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 11041/2019; C.d.S., Sez. V, sentenza n. 10504/2022; C.G.A. Sicilia, Sez. giurisdizionale, sentenza n. 560/2022; T.A.R. Sicilia –Catania, Sez. I, sentenza n. 1891/2021).
Tanto più che, nel caso di specie, la notizia di stampa – per come riportata nel ricorso principale – si connotava da particolare genericità, non essendo nemmeno ben chiaro quale fosse stata l’omissione dichiarativa da parte della società -OMISSIS-., posto che il versamento di contributi a -OMISSIS- di per sé non è vietato.
4.4.1. In conclusione, non solo la ricorrente principale, quarta classificata, non ottiene di sopravanzare la terza classificata, stante l’infondatezza nel merito del secondo motivo di impugnazione, ma non ottiene nemmeno di escludere dalla gara la seconda classificata, stante l’infondatezza nel merito in parte qua del primo motivo di ricorso.
Conseguentemente, per le ragioni esposte al punto 3.1., la società -OMISSIS- non ha più interesse alla decisione della parte del ricorso relativa alla mancata esclusione dalla gara della prima classificata, società -OMISSIS-.
Il ricorso principale deve unque essere respinto alla luce delle considerazioni sopra svolte.
4.4.2. Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, Cod. proc. amm..
La società -OMISSIS-, che già conserva il bene della vita (i.e. l’aggiudicazione dell’appalto di cui si discute) per effetto del rigetto del ricorso principale, non otterrebbe, infatti, alcuna ulteriore utilità dall’accoglimento del ricorso incidentale (cfr. ex multis, T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, sentenza n. 198/2020; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II ter, sentenza n. 5010/2020).
4.5. Come da regola generale, la società -OMISSIS-, quale parte soccombente, è condannata a rifondere a -OMISSIS- e alla società -OMISSIS-. le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di giudizio possono essere invece integralmente compensate tra la società -OMISSIS- e la società -OMISSIS-, avendo proposto le due ricorrenti – principale e incidentale – motivi di impugnazione in parte specularmente simmetrici (segnatamente, parte del primo motivo del ricorso principale, e i primi -OMISSIS-motivi del ricorso incidentale).
Restano a carico delle ricorrenti il contributo unificato da versare per le impugnative proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così statuisce:
a) respinge siccome infondato il ricorso principale;
b) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale;
c1) condanna -OMISSIS- a rifondere le spese di giudizio a -OMISSIS- e a -OMISSIS-., che liquida per ciascuna parte in €uro 4.000,00 (quattromila/00), ol-OMISSIS-ad accessori di legge;
c2) compensa le spese di giudizio tra -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, ponendo definitivamente in capo a ciascuna ricorrente il contributo unificato dovuto per il ricorso proposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nel presente giudizio.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.