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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1538/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n. 1538/2015 R.G.A.C. promossa
DA
rappresentato e difeso, dall'Avv. Furchì Parte_1
Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Caria di Drapia (VV), rione Baracche, giusta procura i calce all'atto di appello appellante
CONTRO
, in persona del sindaco legale Controparte_1 rappresentante p.t., appellata contumace nonché contro
con sede legale a Mondovì, in Corso Controparte_2
Italia n. 11/B appellata contumace
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
172/2015, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, che ha rigettato parzialmente l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., all'ingiunzione di pagamento nn. 50187 e 63624, notificate dalla per conto del ed Controparte_3 Controparte_1 emesse a seguito dei verbali, nn. 5843 AO8V e 328 P.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto, come unico motivo, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze di causa ed il materiale probatorio in atti dai quali emergerebbe che la firma apposta sulla notifica dei predetti verbali non è quella del ricorrente, oggi appellante, che comunque aveva manifestato la volontà di promuovere istanza di querela di falso contro la relata di notifica die predetti verbali.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano ed il , pertanto ne Parte_2 Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice istruttore, precedentemente titolare del fascicolo, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del
Presidente del Tribunale, n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È necessario osservare che, la querela di falso è lo strumento legale predisposto dal nostro ordinamento per eliminare la possibilità che il giudice decida erroneamente sulla base di un documento falso di particolare valore, come l'atto pubblico. Con essa viene sollecitato un potere-dovere di rilevanza pubblicistica, che ha come scopo l'eliminazione delle prove non genuine.
2 Tale strumento può essere attivato tanto in via principale, con apposito giudizio volto a dimostrare la non autenticità dell'atto pubblico di cui si contesta la veridicità, tanto in via incidentale, nel corso cioè di una procedimento in cui l'atto pubblico assuma una particolare rilevanza probatoria, come nel caso in esame, “in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” art. 221, comma 1, c.p.c.
L'art. 221, comma 2, c.p.c., stabilisce per la proposizione dell'istanza di querela di falso una procedura rigorosa e precisa, statuendo che “La querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza” , mentre il successivo art. 222 c.p.c., detta norme procedurali precise per la querela incidentale “Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva;
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione”
La proceduta indicata è tassativa, attesa la rilevanza giuridica e probatoria degli atti che possono esser travolti dallo strumento della querela, posto che l'atto pubblico, 2700 c.p.c., sia relativamente all'estrinseco ovvero alla alterazione o contraffazione, c.d. falsità materiale, che all'intrinseco, ossia al contenuto, c.d. falsità ideologica, e la scrittura privata, 2702 c.p.c., relativamente alla provenienza della sottoscrizione e delle dichiarazioni in essa contenute, costituiscono prove legali o precostituite, la cui efficacia
3 è predeterminata dalla legge e sottratta alla valutazione del giudice.
Orbene, in relazione al caso di specie, giova precisare che per costante giurisprudenza “l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che […] in ordine alle dichiarazioni delle partì e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, [….] il solo documento idoneo a provare […] sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto [….] Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento” (Cass.
5094/2023).
Tanto premesso, le conclusioni della sentenza di primo grado devono essere confermate, ciò in quanto l'attore, oggi appellante, non ha mai avanzato istanza di querela di falso, secondo le modalità tassativamente previste per la sua proposizione, anche in via incidentale.
Ugualmente, non ha proposto querela, secondo lo schema procedurale stabilito dall'art. 221 c.p.c., e come era in sua facoltà, nell'instaurato giudizio di appello.
Pertanto, non potendo il giudice di prime cure valutare le prove legali acquisite, notifica verbali nn 5834 A08V n. 328, fonte dei crediti di cui alle ordinanze ingiunzioni nn. 50187 e 63624, ed essendo così provata la tenutezza della somma ingiunta, la sentenza di primo grado ha legittimamente disposto la condanna dell'attore al pagamento del dovuto.
4 Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
3. Le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'appello avanzato da e per l'effetto: Parte_1
- Conferma la sentenza n. 172/2015 del Giudice di Pace di
Vibo Valentia, emessa nel procedimento R.G. n. 2/2012;
- Spese compensate
Così deciso, Vibo Valentia 21.02.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n. 1538/2015 R.G.A.C. promossa
DA
rappresentato e difeso, dall'Avv. Furchì Parte_1
Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Caria di Drapia (VV), rione Baracche, giusta procura i calce all'atto di appello appellante
CONTRO
, in persona del sindaco legale Controparte_1 rappresentante p.t., appellata contumace nonché contro
con sede legale a Mondovì, in Corso Controparte_2
Italia n. 11/B appellata contumace
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
172/2015, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, che ha rigettato parzialmente l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., all'ingiunzione di pagamento nn. 50187 e 63624, notificate dalla per conto del ed Controparte_3 Controparte_1 emesse a seguito dei verbali, nn. 5843 AO8V e 328 P.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto, come unico motivo, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze di causa ed il materiale probatorio in atti dai quali emergerebbe che la firma apposta sulla notifica dei predetti verbali non è quella del ricorrente, oggi appellante, che comunque aveva manifestato la volontà di promuovere istanza di querela di falso contro la relata di notifica die predetti verbali.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano ed il , pertanto ne Parte_2 Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice istruttore, precedentemente titolare del fascicolo, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del
Presidente del Tribunale, n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È necessario osservare che, la querela di falso è lo strumento legale predisposto dal nostro ordinamento per eliminare la possibilità che il giudice decida erroneamente sulla base di un documento falso di particolare valore, come l'atto pubblico. Con essa viene sollecitato un potere-dovere di rilevanza pubblicistica, che ha come scopo l'eliminazione delle prove non genuine.
2 Tale strumento può essere attivato tanto in via principale, con apposito giudizio volto a dimostrare la non autenticità dell'atto pubblico di cui si contesta la veridicità, tanto in via incidentale, nel corso cioè di una procedimento in cui l'atto pubblico assuma una particolare rilevanza probatoria, come nel caso in esame, “in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” art. 221, comma 1, c.p.c.
L'art. 221, comma 2, c.p.c., stabilisce per la proposizione dell'istanza di querela di falso una procedura rigorosa e precisa, statuendo che “La querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza” , mentre il successivo art. 222 c.p.c., detta norme procedurali precise per la querela incidentale “Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva;
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione”
La proceduta indicata è tassativa, attesa la rilevanza giuridica e probatoria degli atti che possono esser travolti dallo strumento della querela, posto che l'atto pubblico, 2700 c.p.c., sia relativamente all'estrinseco ovvero alla alterazione o contraffazione, c.d. falsità materiale, che all'intrinseco, ossia al contenuto, c.d. falsità ideologica, e la scrittura privata, 2702 c.p.c., relativamente alla provenienza della sottoscrizione e delle dichiarazioni in essa contenute, costituiscono prove legali o precostituite, la cui efficacia
3 è predeterminata dalla legge e sottratta alla valutazione del giudice.
Orbene, in relazione al caso di specie, giova precisare che per costante giurisprudenza “l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che […] in ordine alle dichiarazioni delle partì e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, [….] il solo documento idoneo a provare […] sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto [….] Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento” (Cass.
5094/2023).
Tanto premesso, le conclusioni della sentenza di primo grado devono essere confermate, ciò in quanto l'attore, oggi appellante, non ha mai avanzato istanza di querela di falso, secondo le modalità tassativamente previste per la sua proposizione, anche in via incidentale.
Ugualmente, non ha proposto querela, secondo lo schema procedurale stabilito dall'art. 221 c.p.c., e come era in sua facoltà, nell'instaurato giudizio di appello.
Pertanto, non potendo il giudice di prime cure valutare le prove legali acquisite, notifica verbali nn 5834 A08V n. 328, fonte dei crediti di cui alle ordinanze ingiunzioni nn. 50187 e 63624, ed essendo così provata la tenutezza della somma ingiunta, la sentenza di primo grado ha legittimamente disposto la condanna dell'attore al pagamento del dovuto.
4 Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
3. Le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'appello avanzato da e per l'effetto: Parte_1
- Conferma la sentenza n. 172/2015 del Giudice di Pace di
Vibo Valentia, emessa nel procedimento R.G. n. 2/2012;
- Spese compensate
Così deciso, Vibo Valentia 21.02.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
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