TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 5.02.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico della stessa, nella causa civile iscritta al n. 4434/2024 R.G., a cui vengono riunite ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., le cause iscritte ai nn. 4435/2024, 4436/2024,
4437/2024 e 4438/2024 R.G. vertenti
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Nardella Antonio (procedimenti nn. Parte_5
4434/2024, 4435/2024, 4436/2024 e 4437/2024 R.G.) e (procedimento n. Parte_6
4438/2024 R.G.)
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l' (avv. Luigi Lorusso nei giudizi nn. 4434/2024 e 4436/2024 Controparte_2
R.G., avv. Francesca Banchetti nei giudizi nn. 4435/2024 e 4437/2024 R.G. e avv. Domenico Longo nel giudizio n. 4438/2024 R.G.)
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.05.2024 ed iscritto al n. 4434/2024 R.G., la ricorrente Parte_1
premesso di essere una bracciante agricola, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze
[...] dell'azienda agricola “RO RA” nell'anno 2018 per 104 giornate, nell'anno 2019 per 102 giornate, nell'anno 2020 per 79 giornate e nell'anno 2021 per 102 giornate ed ha censurato l'operato dell' laddove ha cancellato tali giornate dagli elenchi OTD. CP_3
1 Con distinto ricorso depositato sempre in data 8.05.2024 ed iscritto al n. 4435/2024 R.G., il ricorrente
, premesso di essere un bracciante agricolo, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze Parte_2 dell'azienda agricola “RO RA” nell'anno 2020 per 102 giornate e nell'anno 2021 per 20 giornate ed ha censurato l'operato dell' laddove ha cancellato tali giornate dagli elenchi OTD. CP_3
Con ulteriore ricorso depositato in data 8.05.2024 ed iscritto al n. 4436/2024 R.G., la ricorrente Pt_3
premesso di essere una bracciante agricola, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2020 per 102
[...] giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “RO RA” ed ha censurato l'operato dell' laddove ha totalmente cancellato tali giornate dagli elenchi OTD. CP_3
Con ricorso depositato in pari data ed iscritto al n. 4437/2024 R.G., la ricorrente , Parte_4 premesso di essere una bracciante agricola, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “RO RA” negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per 102 giornate e nell'anno 2022 per 92 giornate ed ha censurato l'operato dell' laddove ha cancellato tali giornate dagli elenchi CP_3
OTD.
Con ulteriore ricorso depositato sempre in data 8.05.2024 ed iscritto al n. 4438/2024 R.G., il ricorrente premesso di essere un bracciante agricolo, ha esposto di aver lavorato alle Parte_5 dipendenze dell'azienda agricola “RO RA” nell'anno 2018 per 175 giornate, nell'anno
2019 per 170 giornate, negli anni 2020 e 2021 per 156 giornate e nell'anno 2022 per 146 giornate ed ha censurato l'operato dell' laddove ha cancellato tali giornate dagli elenchi OTD. CP_3
I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di annullare i provvedimenti di disconoscimento e di cancellazione.
CP_
2. Costituitosi tempestivamente in tutti i giudizi, l' ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati in tutti i giudizi) e ne ha chiesto il rigetto.
L' ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito (procedimenti nn. CP_3
4434/2024, 4435/2024, 4436/2024 e 4437/2024 R.G.) e l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22
D.L.7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970 (procedimenti nn. 4434/2024 e 4436/2024
R.G.).
L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause, all' esito della trattazione cartolare, sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata telematicamente.
3. Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti
2 CP_ alla iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo.
Occorre, inoltre, dare atto che tutti i ricorrenti (ad esclusione di ) hanno documentato Parte_5
di aver proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro attraverso la produzione degli stessi nei fascicoli di parte, unitamente alle ricevute di deposito telematico.
Sono, altresì, versati in atti i conseguenziali provvedimenti di rigetto emanati dall'organo amministrativo competente.
Nella materia in esame il ricorso amministrativo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
Nel caso di specie, i ricorsi giudiziari, anche quando non preceduti dal rimedio amministrativo, risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
Infondata è, pertanto, l'eccezione di decadenza, laddove proposta dall'Ente resistente.
Va, poi, affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario del lavoro l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi.
Infondata è, dunque, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
4. Nel merito, le domande attoree risultano infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di
3 verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla
Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_3
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
CP_ Ed invero, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2023001898/DDL del
22/06/2023 avente ad oggetto l'azienda agricola RO RA e relativo al periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2022, dalla lettura del quale si rileva quanto segue:
1) l'impresa agricola LA NC, avente forma giuridica di ditta individuale, è stata iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 01/01/1980 sino al 18/03/2020, data in cui è avvenuta la cancellazione d'ufficio della stessa ai sensi del DPR 23/07/2004 n. 247, su domanda del
05/12/2018 e con indicazione in pari data della cessazione dell'attività. L'azienda aveva il seguente numero REA FG-192710 ed era iscritta nella sezione speciale con la qualifica di PICCOLO
IMPRENDITORE dal 06/12/1996 – coltivatore diretto;
2) l'impresa risulta attiva sin dal 01/01/1980 per lo svolgimento dell'attività di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.1);
4 3) la cancellazione d'ufficio è stata disposta con decreto del Giudice del Registro n. cronol. 507/2018 del 05/12/2018 (R.G. n. 3880/2018) acquisito telematicamente al protocollo camerale n. 3106 del
05/03/2020;
4) in data 28/12/2022, mediante Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, la ditta individuale
RO RA veniva nuovamente iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA dal 10/01/2023, con numero REA FG-327696 ed è iscritta nella sezione speciale con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA;
5) l'impresa agricola RO RA risulta attiva dal 01/03/2023 per lo svolgimento della seguente attività: coltivazione di ortaggi (ATECORI 2007-2022: 01.13.1) e il titolare firmatario, CP_ LA NC risulta iscritto nella Gestione Speciale Coltivatori diretti;
CP_ 6) la ditta ha presentato all' D.A. (denuncia aziendale) in data 14/04/2022, approvata in data
19/04/2022, con data inizio attività 29/03/2005 e fabbisogno giornate n. 1050. I terreni su cui si svolge l'attività aziendale si trovano tutti nel territorio di ORTA NOVA (FG) per un'estensione complessiva di circa 15 ettari, con produzione varia di ortaggi. La consistenza aziendale alla data del 14.06.2022 è pari ad ettari 16.55.52. Di questa, la parte destinata ad orto è pari ad ettari 13.36.66, mentre la restante parte
è destinata alla vite, per ettari 1.25.39. La qualità d'uva denunciata all'AGEA risulta essere
[...]
anno di impianto 1973. L'impianto di irrigazione di parte dei terreni è Parte_7
denunciato a goccia;
7) Nella tabella riportata a pag.4 del verbale ispettivo si evidenzia il numero dei lavoratori denunciati come operai a tempo determinato, le giornate lavorate e le retribuzioni dichiarate, nonché i contributi dovuti, al fine determinare il totale costo del lavoro asseritamente sostenuto dal datore di lavoro, sensibilmente superiore al volume di affari dichiarato;
CP_ 8) Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato, nei confronti dell' un insoluto pari al 100%;
9) Venivano, altresì, acquisiti i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dalla ditta presso l'Agenzia delle Entrate, rivenienti dal Modello Unico e dai Modelli Iva. Gli ispettori elaboravano il seguente riepilogo contabile:
ANNO VOLUME D'AFFARI ACQUISTI
2018 18.465,00 9.217,00
2019 46.539,00 8.273,00
5 2021 15.444,00 7.648,00
10) Per quanto attiene all'analisi della documentazione richiamata, la stessa, visionata ed analizzata dagli ispettori, veniva sintetizzata nelle tabelle distinte per anno di cui alle pagg 5- 7 del verbale ispettivo, relative alle fatture di vendita e di acquisto. CP_ Quanto alle fatture di acquisto, RO RA ha fornito all' un'autocertificazione attestante quanto segue: “il seme utilizzato per le varie colture viene prodotto dalla stessa pianta per cui non necessitano fatture di acquisti. Inoltre, la conduzione dei terreni viene effettuata solo dal sottoscritto e dalla manodopera agricola”.
La dichiarazione risultava confermata dall'analisi dettagliata delle fatture consegnate agli ispettori e acquisite in atti.
Per l'anno 2020, gli ispettori evidenziavano che venivano consegnate fatture di acquisto e fatture di vendita, così come estrapolate dalla banca dati relative alle fatture elettroniche dell'Agenzia delle
Entrate, dall' esame delle quali non è possibile evincere per quale tipo di prodotto siano state emesse.
Per l'anno 2018, si rilevava che: per quanto attiene alle fatture relative agli acquisti, risultano solo quelle relative al grano, mentre, sul versante delle vendite, queste ultime attengono al grano e ai carciofi, nel periodo da giugno 2018 a dicembre 2018. Le fatture di acquisto a blocco riguardano, invece, ad ortaggi vari e rape.
Nel periodo che va dal 01/01/2018 all'08/06/2018 l'azienda agricola non ha venduto nessun tipo di prodotto agricolo. Null'altro si evidenziava dall' esame della documentazione consegnata ed esaminata.
Per l'anno 2019, si rilevava che: le fatture di vendita attengono esclusivamente ai carciofi e al grano, nel periodo da marzo 2019 a giugno 2019. Non risultano fatture per altre colture praticate, né acquisti a blocco di altro genere. Nel periodo successivo, che va dal 18/06/2019 al 31/12/2019, non risultavano fatture di vendita.
Per l'anno 2020, posta la non riconducibilità delle fatture a prodotti agricoli univocamente indicati, si rilevava che la vendita di prodotti agricoli è relativa al periodo dal 27/01/2020 al 10/03/2020. Nel periodo successivo, che va dal 11/03/2020 al 31/12/2020, non risultavano fatture di vendita.
Tale circostanza, se messa in relazione al fatto che l'anno 2020, rispetto al quinquennio 2018-2022- periodo oggetto del presente accertamento- è quello in cui risultano il maggior numero di assunzioni, evidenzia l'anomala contrapposizione tra il fatturato di vendita che diminuisce e l'impiego di manodopera che aumenta.
Va tenuto in conto, inoltre, che nell'anno 2020 intervenivano le note limitazioni alle attività produttive conseguenti al lockdown.
6 Per l'anno 2021, si rilevava che: le fatture di vendita attengono a CH, bietole, Pt_8
ZZ, rape, queste ultime vendute a blocco, come pure il pomodoro, venduto a blocco. Le fatture di acquisto attengono a melanzane, RI e CH, mentre le fatture di acquisto a blocco attengono a ortaggi vari e rape. Gli ispettori evidenziavano l'arco temporale in cui tale fatturazione veniva emessa- ovvero da luglio a dicembre 2021- e che nessun tipo di movimentazione, soprattutto di vendita, si registra nella prima parte dell'anno, ovvero da gennaio a giugno 2021.
Inoltre, nonostante siano stati acquistati semi per melanzane, non risultano fatture di vendita di melanzane. Null'altro si evidenziava dalla documentazione consegnata ed esaminata.
Per l'anno 2022, si rilevava che: le fatture di acquisto attengono a , , Parte_9 Parte_10
, , mentre le fatture di vendita riguardano solo rape. Le fatture Parte_11 Parte_12 Pt_13
di acquisto a blocco attengono solo a cime di rapa. Gli ispettori evidenziavano che gli acquisti a blocco avvengono da ottobre a dicembre 2022, mentre le fatture di vendita di ortaggi riguardano l'arco temporale da gennaio a maggio 2022 e solo per le rape. Null'altro si evidenziava dalla documentazione consegnata ed esaminata;
11) In data 23/03/2023, i funzionari di vigilanza, dopo essersi recati presso la Polizia Municipale di
Orta Nova (FG), ed aver inutilmente cercato i terreni dell'azienda agricola oggetto del presente accertamento, hanno contattato telefonicamente RO RA e hanno notificato allo stesso, brevi manu, il verbale di primo accesso ispettivo con annessa richiesta della documentazione aziendale.
La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti veniva richiesta per il
CP_ giorno 13/04/2023 presso la sede di Foggia, alla via della Repubblica, n. 2.
Nella stessa mattinata, RO RA rendeva la seguente dichiarazione: “sono titolare dell'omonima azienda agricola con sede legale in Orta Nova, alla c.da Grassano snc. L'azienda si occupa della coltivazione di ortaggi su una quindicina di ettari in parte in comodato d'uso della mia ex moglie per circa 10 ettari;
gli atri 5 ettari sono in fitto con il sig. . Controparte_4 Parte_2
L'azienda si occupa anche dell'acquisto a blocco di ortaggi vari a campo aperto con il sig. Tes_1
di cui il consulente conserva regolare fattura. I prodotti ricavati dai terreni in fitto vengono
[...]
venduti a Foggia al sig. e a Cerignola al sig. anche per questa attività il consulente CP_5 CP_6
conserva le relative fatture. Gli ortaggi che coltivo sono rape, ZZ, TA, CH a foglia, SI, OL. Le piantine sono da me prodotte, acquisto solo il seme. Per gli ortaggi a blocco, prendo rape e altre verdure. Il prodotto raccolto viene immediatamente venduto in giornata al mercato fresco. Possiedo diversi mezzi agricoli: trattore 90 cavalli, fiat 550, cingolato 60/65 e un moto zappa
21 goldoni. Mi occupo personalmente della conduzione dei mezzi meccanici. Sto rinnovando il libretto
Uma per il ritiro del gasolio agricolo. L'irrigazione è con impianto a goccia. Sul terreno ci sono 4
7 pozzi di cui 2 non utilizzati. Non sono presenti sul terreno capannoni e mezzi per refrigerazione per la conservazione in quanto la produzione è destinata al mercato fresco. Attualmente ho assunto 5 dipendenti che si occupano della zappatura, raccolta e altri lavori agricoli. I dipendenti attuali sono
, , , e , sono Negli anni passati i dipendenti che ho Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Pt_14
assunto sono tra i quindici e i venti. Non ci sono parenti tra i dipendenti. I dipendenti vengono pagati in contanti settimanalmente, il venerdì. Se c'è lavoro i dipendenti lavorano anche il sabato. Ogni mese mi reco dal commercialista per fornire i nominativi dei braccianti di cui ho bisogno e il numero di giornate annue dipende dalla loro richiesta e vengono spalmante durante l'anno in base alle esigenze del lavoratore. L'orario di lavoro inizia alle 6:00 e finiscono dopo 5/6 ore di lavoro. Pago gli operai a giornata 65 € al giorno. Ogni anno gli operai vengono sottoposti a visita medica presso il medico del lavoro al suo studio professionale. Le signore bulgare che ho nominato prima risiedono presso una mia abitazione gratuitamente, la quale insiste sul terreno. Il consulente dell'azienda è il sig. Per_6
di Orta Nova tel. 0885782785. L'anno scorso le giornate di lavoro denunciate sono state tra
[...]
1800 e 2000. è l'operaio più esperto che si occupa dell'incassettamento, il taglio Controparte_7 degli ortaggi viene fatto dalle donne. Sono coltivatore diretto”.
Successivamente, lo stesso RO RA si premurava di accompagnare gli ispettori sui terreni coltivati dalla sua azienda agricola. Raggiunti questi, i funzionari di vigilanza acquisivano le dichiarazioni delle braccianti presenti sui terreni, tutte di origine bulgara. Le predette dichiaravano di risiedere in un casolare posto sui terreni e di lavorare solo loro, unitamente ad un bracciante di nome
, sui terreni dell'azienda agricola;
Per_1
12) A seguito del sopralluogo effettuato in azienda, RO RA, ad integrazione di quanto in precedenza dichiarato, affermava quanto segue: “A seguito del sopralluogo odierno sui fondi siti in
Orta Nova alla C.da Grassano in uso a me, faccio presente che su di un ettaro vengono coltivati il ZZ e le cime;
su di un altro fondo di circa 6 ettari vengono coltivati il finocchietto, Pt_15
cime di rapa e bietolina e ZZ. Su un fondo di circa 5 ettari sempre in agro di Orta Nova località Flaminia è attualmente incolto e lo scorso anno era coltivato ad ortaggi innanzi indicati”.
Successivamente, in data 06/04/2023, si effettuava un altro sopralluogo sui terreni dell'azienda agricola e si riscontrava la presenza solo delle predette 4 braccianti, così come avvenuto in occasione del precedente accesso del 23/03/2023.
In tale occasione, la bracciante affermava quanto segue: “ad integrazione Controparte_8
della dichiarazione rilasciata in data 23/03/2023, aggiungo che sui terreni di Orta Nova alla C.da
Grassano lavoriamo negli ultimi anni solo noi 4 bulgare e da circa 3-4 anni anche un certo . Per_1
8 Noi bulgare non siamo andate a coltivare terreni lontani dalla zona, ma solo i terreni vicini all'abitazione. Sono io la responsabile a cui fanno riferimento le mie amiche bulgare”.
In data 24/04/2023, si effettuava un ulteriore sopralluogo sui terreni dell'azienda agricola e si riscontrava la presenza delle sole 4 braccianti bulgare, come avvenuto in data 23/03/2023 e in data
06/04/2023. In tale occasione, la bracciante affermava quanto segue: “ad CP_8 Controparte_8
integrazione delle precedenti dichiarazioni rilasciate a voi ispettori, aggiungo che vengo chiamata con il nome . Mai pagato di persona operai che sono venuti sui terreni. Quest'anno 2023 siamo Pt_16
solo noi 4 bulgare, che ho già dichiarato in precedenza, a lavorare sui terreni di Orta Nova alla c.da
Grassano. Io non ho mai dato direttive e nemmeno ordini agli operai che vengono sui terreni. Ho visto il sig. a prendere gli ortaggi perché è un amico di . Oggi abbiamo lavorato solo noi 4 Pt_2 Pt_17 bulgare. Che io mi ricordi non ci sono vigneti sui terreni, l'unico vigneto che ho visto è quello su di un terreno che nel 2021 ha comprato , ma che dopo la raccolta dell'uva fatta dal vecchio Persona_7 proprietario è stato tagliato. Il vigneto che è vicino al terreno è quello di un certo ”; Per_8
14) Successivamente, in data 22/05/2023, si effettuava un altro sopralluogo sui terreni dell'azienda ed anche in tale occasione venivano trovate al lavoro le 4 braccianti di nazionalità bulgara e CP_7
, dedito al trasporto delle cassette di verdura, pronte per il mercato. Gli ispettori constatavano
[...]
la presenza di una torretta antica disabitata, una costruzione bassa in blocchi di CLS non rifiniti, adibita ad alloggio delle citate braccianti e che il terreno era per la totalità a campo aperto privo di serre, che l'impianto di irrigazione era a goccia e che erano presenti due pozzi.
Infine, in data 29/05/2023, gli ispettori interloquivano nuovamente con RO RA, il quale dichiarava: “alla domanda di chiarimenti sull'attività lavorativa effettuate dalle sorelle Per_9
e sui terreni della mia azienda agricola, dichiaro che pur risultando
[...] Persona_10
effettuate le comunicazioni di assunzione, le stesse non hanno svolto alcuna giornata di lavoro negli anni 2019 e 2020. Nemmeno sono state presente sui miei campi. Nemmeno le conosco. Aggiungo anche il sig. , figlio del mio consulente, il quale pur risultando effettuata la comunicazione Testimone_2 di assunzione per una sola giornata di lavoro nell'anno 2020, non è mai venuto a lavorare e quindi non ha fatto alcuna giornata di lavoro sui terreni che coltivo”;
15) Dal riscontro delle dichiarazioni che precedono e dai sopralluoghi effettuati sui terreni, gli ispettori deducevano che:
- le giornate denunciate in favore dei presunti operai sono attribuite in base alle loro esigenze e alle loro richieste e non sulle effettive prestazioni lavorative occorrenti alle coltivazioni da praticare sui terreni;
- le braccianti bulgare sono le sole, insieme a , a lavorare sui fondi in uso Controparte_7 all'azienda, come riscontrato a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati;
9 - sono da ritenersi veritiere le dichiarazioni delle citate braccianti perché, oltre a lavorare i terreni, sono sempre presenti ivi in quanto vi dimorano;
16) La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti veniva consegnata in data 13/04/2023 dal consulente dott. (cfr. pag. 10 del verbale ispettivo). Persona_6
CP_ In data 20/04/2023, questi si presentava presso gli uffici di Foggia, al fine di integrare la documentazione predetta e rendeva la seguente dichiarazione: “sono il consulente dell'azienda agricola RO RA, per questa azienda mi occupo sia della documentazione fiscale-contabile sia della documentazione di lavoro ovvero comunicazioni UniLav, Lul, Dmag, trasmissione DA. Non mi occupo della dichiarazione AGEA. I miei contatti sono solo ed esclusivamente con il RO. Non consegno le buste paga ai dipendenti di regola;
è capitato che qualche dipendente mi abbia richiesto copia della sua paga dietro consenso e autorizzazione del datore di lavoro. Ciò è capitato un mese fa per un riscontro. Stampo per il RO un prospetto forza lavoro che mi viene restituito compilato con i relativi giorni di presenza per bracciante. Oltre alla documentazione consegnata a voi, non ho più nulla altro in mio possesso. Voglio precisare che le fatture consegnate sono state prelevate dal sito dell'agenzia delle Entrate, non sono in possesso delle copie di cortesia con relativa iscrizione dell'oggetto. Non possiedo i ddt dell'azienda. Sono stato informato della necessità che le mie nipoti assunte negli anni passati presso l'azienda agricola RO fossero presenti al rilascio della dichiarazione. Oggi sono impossibilitate come da certificati medici consegnati”;
17) Gli ispettori, dopo aver riscontrato presso l'anagrafe tributaria gli indirizzi di residenza, invitavano, mediante lettera raccomandata A/R, i presunti braccianti agricoli assunti durante il periodo oggetto di
CP_ accertamento a rendere informazioni riguardanti la propria posizione contributiva presso l' di
Foggia. Il dettaglio degli esiti delle convocazioni viene riepilogato nello schema riportato nelle pagg
11-13 del verbale ispettivo;
18) Gli operai a tempo determinato impiegati dall'azienda nel periodo aggetto del presente accertamento, ovvero dal 2018 al 2022, risultano essere 60. A mezzo raccomandata a/r ne sono stati CP_ invitati a presentarsi 56 presso la sede di Foggia;
di questi, 36 hanno reso dichiarazioni, il contenuto e l'esame delle quali viene riportato alle pagg 14-40 del verbale ispettivo;
19) Gli ispettori ritenevano non genuine le dichiarazioni citate, all' esito del confronto con le risultanze aziendali acquisite e descritte;
20) Veniva disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro anche dei braccianti non ascoltati, sulla scorta dei seguenti rilievi: il tenore delle dichiarazioni delle braccianti bulgare;
gli esiti delle analisi delle fatture di acquisto e vendita degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; la circostanza che, nell'anno 2020, nel periodo che va dal 11/03/2020 al 31/12/2020, l'azienda agricola non ha venduto
10 nessun tipo di prodotto agricolo e raccordato tale dato con la circostanza che l'anno citato è quello in cui risultano il maggior numero di assunzioni di braccianti;
la totale assenza di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, asseritamente corrisposte in denaro contante e tenuto conto, in ultimo, che il titolare dell' azienda dichiarava di produrre e vendere prodotti per il mercato fresco, circostanza che non trova riscontro nei documenti acquisiti;
21) Gli ispettori procedevano alla convalida dei rapporti di lavoro, nei casi in cui i riscontri effettuati non consentivano di pervenire ad un diverso esito degli accertamenti.
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, le allegazioni e le prove offerte dalle odierne parti ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, con specifico riferimento alle mansioni in concreto disimpegnate e/o ai prodotti agricoli raccolti, ai mesi dell'anno in cui l'attività lavorativa sarebbe stata svolta, alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro, all'importo della retribuzione ricevuta.
In particolare, sotto il profilo assertivo, i ricorrenti si sono genericamente limitati ad allegare di aver svolto “attività di raccolta di ortaggi e verdure” (giudizi nn. 4434/2024, 4436/2024, 4437/2024 e
4438/2024 R.G.) e di essersi occupati della “potatura del vigneto e raccolta dell'uva” (giudizio n.
4435/2024 R.G.), di essere stati retribuiti in contanti e di aver osservato un orario giornaliero pari a 6 –
6,5 ore con qualche ora di straordinario.
Inoltre, le parti ricorrenti articolavano circostanze di tenore talora confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva (trascritte in forma anonima nel verbale ispettivo, allegate in forma integrale alle memorie di costituzione e riportate nella memoria di costituzione relativa al giudizio n. 4437/2024
R.G.), che con quanto accertato dagli ispettori.
Con particolare riferimento all'anno 2021, la ricorrente (le cui dichiarazioni in atti Parte_1 sono state acquisite in occasione dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti dell'azienda agricola “Naturagri”) ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato insieme ad Parte_4
(odierna ricorrente, che la cita come teste) e ad altri 3 o 4 operai extracomunitari, tutti Parte_1
maschi, di nazionalità rumena, mentre - bracciante agricola rinvenuta dagli Controparte_8 ispettori in occasione dei diversi sopralluoghi effettuati sui terreni dell'azienda agricola RO
RA - ha riferito agli ispettori medesimi che sui terreni lavoravano “(…) negli ultimi anni solo noi
4 bulgare e da circa 3-4 anni anche un certo .” (v. pag. 9 verbale ispettivo in atti). Per_1
11 Ed ancora, ha riferito agli ispettori aver lavorato per 6/7 ore al giorno, dalle ore 5 alle ore 11 Parte_1
o dalle ore 6 alle ore 13 a seconda delle temperature.
In ricorso, tuttavia, la medesima ha dedotto genericamente di aver lavorato alle dipendenze di RO
RA per n. 6 ore giornaliere e qualche ora di straordinario.
Quanto alla retribuzione asseritamente percepita, che in ricorso ha allegato che il Parte_1
pagamento è avvenuto settimanalmente in contanti, in sede ispettiva ha, invece, riferito di aver percepito una paga in contanti di 55,00 € al giorno con acconti settimanali o anche più frequenti.
Al contrario, escusso a s.i.t. in data 13.04.2023, RO RA ha riferito agli ispettori di retribuire i propri operai con una paga di 65,00 € al giorno.
Infine, la ricorrente in discorso non ha indicato, né in sede ispettiva né in ricorso, i prodotti agricoli la cui vendita è documentata per gli anni 2018 e 2019 (grano e carciofi); quanto all'anno 2020, appare poco verosimile che la ricorrente abbia lavorato per 79 giornate, considerando che le fatture di vendita riguardano un periodo assai ristretto (27.1.2020 - 10.3.2020).
Quanto al ricorrente , lo stesso, in ricorso ha dedotto di aver lavorato per 102 giornate nel Parte_2
2020, mentre, con riferimento alla medesima annualità, agli ispettori ha dichiarato di aver lavorato per una ventina di giornate in quanto interessato da problemi di salute.
Ed ancora, il ha riferito agli ispettori aver lavorato per 6 ore al giorno, mentre in ricorso ha Pt_2
dedotto di aver lavorato alle dipendenze di RO RA per n. 6,5 ore giornaliere e qualche ora di straordinario.
Inoltre, la dichiarazione resa in sede ispettiva dal con specifico riferimento all'importo della Pt_2 retribuzione asseritamente percepita dal RO (pari ad €. 45,00 al giorno) diverge da quella resa in sede ispettiva dal presunto datore di lavoro (€ 65,00 al giorno).
Inoltre, il ha dichiarato agli ispettori di aver visto sui terreni una straniera di nome Pt_2 Pt_16
(identificabile in ), la quale, a sua volta, escussa dagli ispettori, ha escluso la Controparte_8
presenza sui terreni di altre persone oltre lei e le altre donne di nazionalità bulgara e di un certo
(presumibilmente, . Per_1 Persona_11
Per quanto attiene alla ricorrente si osserva quanto segue. Parte_3
Quanto all'unica annualità in questa sede azionata, che in ricorso ha dedotto di aver lavorato Pt_3
da maggio a dicembre, agli ispettori ha riferito di aver lavorato da agosto a dicembre.
Nell'anno 2020 risultano fatture di vendita in relazione al solo periodo decorrente dal 27.1.2020 al
10.3.2020, laddove le buste paga versate in atti sono relative al periodo ricompreso fra maggio e dicembre dello stesso anno.
12 Ne consegue che le buste paga in atti non appaiono coerenti con l'attività di vendita di prodotti agricoli, ricostruita dagli ispettori sulla scorta delle fatture acquisite.
La circostanza appare dirimente, atteso che la ricorrente ha dedotto di aver svolto attività di raccolta di verdure e ortaggi, null'altro aggiungendo in merito alle mansioni svolte.
Inoltre, la dichiarazione resa in sede ispettiva da con specifico riferimento all'importo della Pt_3 retribuzione asseritamente percepita dal RO (pari ad €. 60,00 al giorno) diverge da quella resa in sede ispettiva dal presunto datore di lavoro (€ 65,00 al giorno).
Per quanto attiene alla ricorrente , si osserva quanto segue. Parte_4
Con particolare riferimento all'anno 2021, ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato insieme Pt_4
alla straniera (identificabile in , la quale, a sua volta, non la Pt_16 Controparte_8
menziona quale propria compagna di lavoro e a tale (verosimilmente identificabile Parte_1 nell'odierna ricorrente , che cita come teste), la quale, a differenza della Parte_1 Pt_4
ricorrente, ha dichiarato agli ispettori che lavorava anche un gruppo di stranieri (3 o 4 operai extracomunitari, tutti maschi, di nazionalità rumena).
E', inoltre, emblematico che , indicato come lavoratore sia da Controparte_7 Controparte_8
(lavoratrice reputata autentica dagli ispettori, anche perché rinvenuta sui fondi), che da
[...]
RO RA, non venga, invece, menzionato né da , né da Parte_4 Parte_1
[...]
Altrettanto significativo è che la ricorrente in esame abbia dichiarato in sede ispettiva di non aver mai coltivato carciofi, laddove sia per l'anno 2018, che per l'anno 2019 (in questa sede azionati, unitamente ad altri), le fatture di vendita hanno ad oggetto grano e carciofi.
Da ultimo, in sede ispettiva il ricorrente ha riferito che l'azienda RO si Parte_5
occupava anche dei meloni gialletti, prodotto agricolo non trattato da tale azienda secondo quanto accertato dagli ispettori.
Ed ancora, il ha riferito agli ispettori di aver lavorato unitamente ad una donna bulgara di Parte_5
nome (identificabile in ), la quale, più volte escussa dagli ispettori, Pt_16 Controparte_8
ha sostenuto di aver lavorato solo ed esclusivamente insieme ad altre donne di nazionalità bulgara e ad un certo , presumibilmente riconducibile a , lavoratore riconosciuto dallo Per_1 Controparte_7
stesso RO RA.
Inoltre, la dichiarazione resa in sede ispettiva da con specifico riferimento all'importo della Parte_5 retribuzione asseritamente percepita dal RO (pari ad €. 70,00 al giorno) diverge da quella resa in sede ispettiva dal presunto datore di lavoro (€ 65,00 al giorno).
13 Alle considerazioni che precedono va aggiunto che gli ispettori accertavano che i braccianti che risultavano assunti erano 60, laddove il datore di lavoro dichiarava di averne impiegati assai meno
(ovvero tra i quindici e i venti).
Né quest' ultimo era in grado di chiarire come si conciliasse la circostanza che l'attività era stata cancellata d'ufficio in data 18.3.2020, su domanda del 5.12.2018 e con indicazione della cessazione in pari data dell'attività, con il perdurante esercizio dell'attività d' impresa in epoca successiva.
E, in ultimo, va rilevato che le braccianti agricole di nazionalità bulgara, residenti sui terreni e riconosciute quali lavoratrici effettive, dichiaravano di aver lavorato solo loro, unitamente a CP_7
, anche negli anni antecedenti alla dichiarazione resa agli ispettori.
[...]
Peraltro, nell'anno 2023 RO RA dichiarava di aver assunto solo 5 braccianti, pur non avendo variato la consistenza dei terreni nella disponibilità aziendale.
Quanto alla prova documentale (comunicazioni di assunzione, comunicazione di proroga, comunicazione di cessazione, buste-paga e CUD), si rileva l'inidoneità della stessa a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che – tuttavia - non può essere ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti nei ricorsi.
14 Ed invero, i capitoli di prova articolati appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché gli stessi riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
In particolare, negli stessi non si fa alcun riferimento ai periodi di lavoro (distribuzione delle giornate lavorative nei mesi dell'anno), all'orario di lavoro, alla retribuzione corrisposta, alla composizione delle squadre di lavoro, alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018, n.
1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia
CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l' (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
15 Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc…
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalle parti ricorrenti.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende.
CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato, l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa (quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
16 Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, le dichiarazioni rese dai ricorrenti, il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalle quali, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui "... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte (odierni ricorrenti).
Questi ultimi, peraltro, non hanno assunto alcuna specifica posizione sulle loro dichiarazioni, né ne hanno offerto una possibile “lettura” alternativa, essendosi genericamente limitatati ad evidenziare il carattere non confessorio delle stesse (v. note di trattazione scritta successive alla memoria di costituzione).
5. Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, appaiono infondate, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
17 Alcun rilievo, infine, assume il precedente di questo Ufficio richiamato dai ricorrenti nelle note di trattazione scritta (sentenza Tribunale di Foggia Sezione Lavoro n. 4255/2022) poiché lo stesso è relativo ad un accertamento ispettivo riferito ad annualità diverse da quelle in questa sede azionate e dal quale è scaturito un verbale ispettivo diverso da quello prodotto nel presente giudizio.
6. Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. per tenere i ricorrenti esenti dalla rifusione delle spese alla controparte, poiché i giudizi non sono stati promossi per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma l'accertamento del loro diritto alla iscrizione negli elenchi OTD (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ., Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021).
Inoltre, le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. non risultano correttamente depositate in quanto quelle presenti in calce ai ricorsi introduttivi dei giudizi non riportano la firma autografa dei ricorrenti ed essendo in atti le sole autocertificazioni della situazione reddituale valide ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato (v. punto 6. ricorsi nn. 4434/2024, 4435/2024, 4436/2024 e
4437/2024 R.G., punto 5. ricorso n. 4438/2024 R.G. e doc. allegati ai ricorsi introduttivi dei giudizi).
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (fasi di studio, introduttiva e istruttoria e/o di trattazione: scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00, individuato tenendo conto della possibile proiezione dell'iscrizione sulle future prestazioni previdenziali;
in tal senso, vedasi Cass. Civ., sez. Lav., Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione per i soli giudizi in cui l' ha CP_3
depositato note di TS: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, determinato nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10367 del
17/04/2024) in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di
18 più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_3 liquidandole in complessivi €. 8.990,20 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 5.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 21.722,00 7.382,00