CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 13109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13109 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al nr. 29522/2019 proposto da ER LI SR, domiciliata ex lege, in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. Giovanni Lauro
- ricorrente -
contro Credito LT spa, quale incorporante il Credito Artigiano spa, elettivamente domiciliata in Roma in Via Nazionale 204 presso lo studio dell’avv. Luca Zitiello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente- avverso la sentenza nr. 842/2019 della Corte d’Appello di Milano depositata in data 25/02/2019; Civile Sent. Sez. 1 Num. 13109 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 12/05/2023 2 di 7 udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis che ha concluso, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, per la cassazione con rinvio. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Milano accolse parzialmente le domande proposte dalla LI ER s.r.l. nei confronti del Credito LT s.p.a. (aventi ad oggetto l'accertamento del carattere usurario degli interessi di mora sul contratto di mutuo e la richiesta, previa declaratoria della gratuità del mutuo, di condanna della Banca alla restituzione della somma di € 89.292,11 a titolo d'indebito), ritenendo che il tasso degli interessi convenzionali non fosse usurario, a differenza di quelli moratori originariamente convenuti che, invece, nel corso del rapporto avevano superato il tasso- soglia, e, dichiarata la non debenza degli interessi di mora, condannò la Banca alla restituzione a parte attrice della somma di € 1.473,99. 2.La sentenza veniva fatta oggetto di appello principale dal Credito LT e di appello incidentale da parte di LI ER s.r.l; la Corte d'appello, con sentenza del 25/2/2019, in accoglimento dell’appello principale, ha rigettato tutte le domande della ER LI s.r.l., osservando che: a) l'art. 644 c.p., si applica anche agli interessi moratori;
b) al fine di accertare se un tasso d'interesse moratorio pattuito abbia carattere usurario, occorre verificare se superi o meno il limite calcolato sul tasso d'interesse convenzionale medio trimestralmente rilevato nel decreto min.; con la maggiorazione del 2,1% (maggiorazione media di mora) ed aumentato della metà (differenziale usura); a) 3 di 7 nella specie, applicando il tasso-soglia di cui al D.M. 19 settembre 2007 con le maggiorazioni sopra indicate, il tasso di mora applicato (8,734%) non superava il tasso soglia, calcolato nell’11.715%. 3. ER LI SR ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi illustrati con memoria. Credito LT ha svolto difese con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 6/12/2021, la sezione sesta ha rimesso la causa in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 108 del 1996, art. 1, comma 2 e art. 4, comma 3, per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che nella verifica dell'usura fossero applicabili agli interessi di mora i criteri fissati per gli interessi convenzionali, per cui l'unico accertamento da compiere riguarda il superamento del tasso convenuto al tasso-soglia di cui alla l. n. 108, senza l’applicazione di alcuna ulteriori maggiorazione e/o incremento. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, in ordine alla condanna al pagamento delle spese;
si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. 2.1 Viene posta all’attenzione del Collegio la questione dell’applicabilità della normativa in materia di usura anche agli interessi moratori oltre che a quelli corrispettivi. 2.2 Orbene il contrasto giurisprudenziale che sul punto si era registrato ha trovato composizione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, che ha ritenuto l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, enunciando il seguente principio 4 di 7 di diritto «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». 2.3 A ben vedere la Corte distrettuale non si è discostata da tale principio già affermato, in precedenza, da numerose pronunce anche di legittimità (cfr. Cass. 27442/2018, 5598/2017 e 2319/2017). 2.4 Si legge, infatti, a pagina sei della motivazione «..La Suprema Corte ha cioè stabilito che la disciplina di cui all’art. 644 cp, che prevede la commissione del reato di usura nel caso in cui siano pattuiti interessi superiori al limite stabilito dalla legge, si applica anche al caso della pattuizione di interessi moratori e non solo al caso di pattuizione di interessi corrispettivi e a tale statuizione la Corte di Appello ritiene uniformarsi» 2.5 In contestazione sono le modalità di calcolo del tasso soglia ai fini del riconoscimento o meno della natura usuraria degli interessi moratori. 2.6 Al riguardo sempre le Sezioni Unite, ai fini dell’individuazione della soglia di usura, hanno precisato che l’applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori comporta che la «mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali 5 di 7 previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c». 2.7 Nella citata sentenza vengono indicati quali parametri per la determinazione del tasso di mora i D.M vigenti all’epoca della pattuizione del finanziamento con le maggiorazioni secondo la seguente formula matematica valida per i mutui stipulati dopo il 2011: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4 che sta ad indicare il tasso effettivo globale medio rilevato per gli interessi corrispettivi, maggiorato del 1,9%, pari al differenziale tra la media degli interessi di mora e la media di quelli corrispettivi indicato nel DD.MM, con un ulteriore «spread» del 25% e di quattro punti ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 108/1998, così come modificato dal d.l. 70/2011 in vigore dal 14 maggio 2011. 2.8 Per i contratti conclusi dal 1/4/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25/3/2003 ) al 30/6/2011 (tra i quali rientra quello oggetto del presente giudizio) non trova applicazione la suindicata formula matematica, in quanto ai sensi dell’art. 2 comma 4 l. cit. nella formulazione anteriore all’intervento di cui d.l. 70/2011, il tasso soglia usura per gli interessi moratori si calcolava tenendo conto del T.e.g.m , maggiorato del 2.1%, pari al differenziale tra la media degli interessi di mora e la media di quelli corrispettivi indicato nel DD.MM ed ulteriormente aumentato della metà, 6 di 7 secondo la seguente relazione matematica: (T.e.g.m. + 2,1%) x 1,5. 2.9 La sentenza ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto e della metodologia di calcolo del tasso. 2.10 E', invero, pacifico in causa che il tasso di interesse moratorio relativo al contratto di mutuo, stipulato in data 5/10/2007, sia stato fissato nella misura dell’8,734% (per effetto della clausola nr. 5 che prevede l’aumento di 2 punti del tasso convenzionale quantificato nel 6,734%). 2.11 Il D.M. Mef 19/9/2007 conteneva la rilevazione della maggiorazione media per i casi di ritardato pagamento nella misura media del 2,1 punti percentuale;
di talché, essendo il tasso di mora contrattualmente previsto, pari all’8,734 %, la soglia dell'usura non risultava superata, atteso che il T.e.g.m. complessivo era nella specie pari all’11,715%, valore così ottenuto: 5,71% , tasso corrispettivo medio rilevato per i mutui a tasso variabile, maggiorato del 2,1%, differenziale usura, incrementato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 de 1996, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata con il decreto-legge n. 70 del 2011. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 Premesso che i giudici di seconde cure nel condannare l’appellata soccombente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio si sono pienamente conformati ai dettami di cui all’art. 91 cpc , va rilevato come secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione del spese di lite riservato al Giudice dall'art. 92 c.p.c., comma 2 ("...il giudice può compensare..."), il mancato esercizio del potere discrezionale "derogatorio" della regola generale sulle spese di lite trova 7 di 7 fondamento in un fatto negativo (non avendo rilevato il Giudice la esistenza di "giusti motivi" - nel testo dell'art. 92 c.p.c., comma 2, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2006, art. 2, comma 1, lett. a, e quindi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11) ed è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (cfr tra le tante Cass 8542/2012 e 12127/2010). 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
La Corte, rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2023
- ricorrente -
contro Credito LT spa, quale incorporante il Credito Artigiano spa, elettivamente domiciliata in Roma in Via Nazionale 204 presso lo studio dell’avv. Luca Zitiello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente- avverso la sentenza nr. 842/2019 della Corte d’Appello di Milano depositata in data 25/02/2019; Civile Sent. Sez. 1 Num. 13109 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 12/05/2023 2 di 7 udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis che ha concluso, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, per la cassazione con rinvio. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Milano accolse parzialmente le domande proposte dalla LI ER s.r.l. nei confronti del Credito LT s.p.a. (aventi ad oggetto l'accertamento del carattere usurario degli interessi di mora sul contratto di mutuo e la richiesta, previa declaratoria della gratuità del mutuo, di condanna della Banca alla restituzione della somma di € 89.292,11 a titolo d'indebito), ritenendo che il tasso degli interessi convenzionali non fosse usurario, a differenza di quelli moratori originariamente convenuti che, invece, nel corso del rapporto avevano superato il tasso- soglia, e, dichiarata la non debenza degli interessi di mora, condannò la Banca alla restituzione a parte attrice della somma di € 1.473,99. 2.La sentenza veniva fatta oggetto di appello principale dal Credito LT e di appello incidentale da parte di LI ER s.r.l; la Corte d'appello, con sentenza del 25/2/2019, in accoglimento dell’appello principale, ha rigettato tutte le domande della ER LI s.r.l., osservando che: a) l'art. 644 c.p., si applica anche agli interessi moratori;
b) al fine di accertare se un tasso d'interesse moratorio pattuito abbia carattere usurario, occorre verificare se superi o meno il limite calcolato sul tasso d'interesse convenzionale medio trimestralmente rilevato nel decreto min.; con la maggiorazione del 2,1% (maggiorazione media di mora) ed aumentato della metà (differenziale usura); a) 3 di 7 nella specie, applicando il tasso-soglia di cui al D.M. 19 settembre 2007 con le maggiorazioni sopra indicate, il tasso di mora applicato (8,734%) non superava il tasso soglia, calcolato nell’11.715%. 3. ER LI SR ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi illustrati con memoria. Credito LT ha svolto difese con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 6/12/2021, la sezione sesta ha rimesso la causa in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 108 del 1996, art. 1, comma 2 e art. 4, comma 3, per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che nella verifica dell'usura fossero applicabili agli interessi di mora i criteri fissati per gli interessi convenzionali, per cui l'unico accertamento da compiere riguarda il superamento del tasso convenuto al tasso-soglia di cui alla l. n. 108, senza l’applicazione di alcuna ulteriori maggiorazione e/o incremento. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, in ordine alla condanna al pagamento delle spese;
si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. 2.1 Viene posta all’attenzione del Collegio la questione dell’applicabilità della normativa in materia di usura anche agli interessi moratori oltre che a quelli corrispettivi. 2.2 Orbene il contrasto giurisprudenziale che sul punto si era registrato ha trovato composizione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, che ha ritenuto l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, enunciando il seguente principio 4 di 7 di diritto «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». 2.3 A ben vedere la Corte distrettuale non si è discostata da tale principio già affermato, in precedenza, da numerose pronunce anche di legittimità (cfr. Cass. 27442/2018, 5598/2017 e 2319/2017). 2.4 Si legge, infatti, a pagina sei della motivazione «..La Suprema Corte ha cioè stabilito che la disciplina di cui all’art. 644 cp, che prevede la commissione del reato di usura nel caso in cui siano pattuiti interessi superiori al limite stabilito dalla legge, si applica anche al caso della pattuizione di interessi moratori e non solo al caso di pattuizione di interessi corrispettivi e a tale statuizione la Corte di Appello ritiene uniformarsi» 2.5 In contestazione sono le modalità di calcolo del tasso soglia ai fini del riconoscimento o meno della natura usuraria degli interessi moratori. 2.6 Al riguardo sempre le Sezioni Unite, ai fini dell’individuazione della soglia di usura, hanno precisato che l’applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori comporta che la «mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali 5 di 7 previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c». 2.7 Nella citata sentenza vengono indicati quali parametri per la determinazione del tasso di mora i D.M vigenti all’epoca della pattuizione del finanziamento con le maggiorazioni secondo la seguente formula matematica valida per i mutui stipulati dopo il 2011: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4 che sta ad indicare il tasso effettivo globale medio rilevato per gli interessi corrispettivi, maggiorato del 1,9%, pari al differenziale tra la media degli interessi di mora e la media di quelli corrispettivi indicato nel DD.MM, con un ulteriore «spread» del 25% e di quattro punti ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 108/1998, così come modificato dal d.l. 70/2011 in vigore dal 14 maggio 2011. 2.8 Per i contratti conclusi dal 1/4/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25/3/2003 ) al 30/6/2011 (tra i quali rientra quello oggetto del presente giudizio) non trova applicazione la suindicata formula matematica, in quanto ai sensi dell’art. 2 comma 4 l. cit. nella formulazione anteriore all’intervento di cui d.l. 70/2011, il tasso soglia usura per gli interessi moratori si calcolava tenendo conto del T.e.g.m , maggiorato del 2.1%, pari al differenziale tra la media degli interessi di mora e la media di quelli corrispettivi indicato nel DD.MM ed ulteriormente aumentato della metà, 6 di 7 secondo la seguente relazione matematica: (T.e.g.m. + 2,1%) x 1,5. 2.9 La sentenza ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto e della metodologia di calcolo del tasso. 2.10 E', invero, pacifico in causa che il tasso di interesse moratorio relativo al contratto di mutuo, stipulato in data 5/10/2007, sia stato fissato nella misura dell’8,734% (per effetto della clausola nr. 5 che prevede l’aumento di 2 punti del tasso convenzionale quantificato nel 6,734%). 2.11 Il D.M. Mef 19/9/2007 conteneva la rilevazione della maggiorazione media per i casi di ritardato pagamento nella misura media del 2,1 punti percentuale;
di talché, essendo il tasso di mora contrattualmente previsto, pari all’8,734 %, la soglia dell'usura non risultava superata, atteso che il T.e.g.m. complessivo era nella specie pari all’11,715%, valore così ottenuto: 5,71% , tasso corrispettivo medio rilevato per i mutui a tasso variabile, maggiorato del 2,1%, differenziale usura, incrementato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 de 1996, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata con il decreto-legge n. 70 del 2011. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 Premesso che i giudici di seconde cure nel condannare l’appellata soccombente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio si sono pienamente conformati ai dettami di cui all’art. 91 cpc , va rilevato come secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione del spese di lite riservato al Giudice dall'art. 92 c.p.c., comma 2 ("...il giudice può compensare..."), il mancato esercizio del potere discrezionale "derogatorio" della regola generale sulle spese di lite trova 7 di 7 fondamento in un fatto negativo (non avendo rilevato il Giudice la esistenza di "giusti motivi" - nel testo dell'art. 92 c.p.c., comma 2, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2006, art. 2, comma 1, lett. a, e quindi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11) ed è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (cfr tra le tante Cass 8542/2012 e 12127/2010). 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
La Corte, rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2023