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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1684 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. TIZIANO SIMI
[...]
- RICORRENTE -
CONTRO
[...]
Controparte_1
- RESISTENTI CONTUMACI -
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 415 cpc e del termine per la notifica del presente ricorso e del decreto ai sig.ri nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], e nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente in [...], ma di fatto entrambi domiciliati in Lucca C.F._2
Centro, 55100, Via della Cervia n. 23, piano secondo, nonché previo accertamento, in tesi, dell'inesistenza di un qualsivoglia legittimo titolo che gli consenta di detenere ed occupare il citato immobile sito in Lucca Centro Storico, Via della Cervia 23, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel Foglio 196 particella 82 sub 4, Cat. A/4, classe 10^, vani 4,5, Rendita Catastale € 418,33; in subordine, della
1 risoluzione di qualsivoglia titolo che si ritenesse esistente, per grave inadempimento dei sig.ri e CP_1
; Controparte_1
Voglia in ogni caso condannare i sig.ri e a rilasciare immediatamente CP_1 Controparte_1
l'immobile in favore della ricorrente, libero e sgombro da persone e/o cose di loro proprietà, con condanna alla corresponsione in favore della sig.ra della somma di € 10.393,98 per tutte le causali Parte_1 indicate in premessa, oltre ad un'indennità mensile di € 500,00 fino alla data dell'effettivo rilascio, al rimborso di tutte le utenze fino alla data dell'effettivo rilascio, e al risarcimento dei danni nella misura che risulterà provata all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali di difesa tecnica”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha Parte_1
convenuto in giudizio e onde sentirli condannare CP_1 Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile sito in Lucca, via della Cervia 23, rappresentato al
Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel Foglio 196 particella 82 sub 4, previo accertamento dell'occupazione senza titolo, ovvero in subordine, previa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione verbale stipulato tra le parti, con condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 10.393,98, oltre ad un'indennità mensile di occupazione nella misura di euro 500,00 mensili ed al rimborso delle utenze sino l'effettivo rilascio. A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto che in data
18.12.2021 consegnava le chiavi dell'unità occupata ai resistenti, previo accordo verbale per una locazione transitoria di mesi 6 per il canone mensile di euro 500,00; che alcun contratto di locazione veniva medio tempore redatto per iscritto;
che tuttavia, il canone veniva sin da subito autoridotto ad euro 450,00 mensili e poi ad euro 400,00 mensili;
che da aprile 2023 in avanti veniva interrotto il pagamento del canone;
che nonostante plurime e reiterate richieste l'immobile non veniva restituito;
che la ricorrente era frattanto costretta a sopportare tutte le spese per le utenze ancora intestate alla proprietaria.
2 §1.2 – Nella contumacia dei resistenti, istruita come in atti, previa concessione del termine di rito per note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 11 aprile 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande sono fondate nei limiti che qui appresso si vanno a precisare.
§3. – Anzitutto, corre l'obbligo di considerare che, per quanto consta dalle dichiarazioni di , risulta essere stato stipulato nei primi giorni di Parte_2
dicembre dell'anno 2021 un contratto di locazione verbale tra e Parte_1
e per la durata di sei mesi, contro il pagamento di CP_1 Controparte_1
un canone mensile di euro 500,00.
Il contratto in esame, mai redatto per iscritto, è innegabilmente nullo a norma dell'art. 1, 4° comma, l. 431/1998.
Poiché i resistenti occupano attualmente l'immobile senza alcun titolo (v. dichiarazioni ), essi vanno condannati all'immediato rilascio. Parte_2
§4. – In ordine alla domanda risarcitoria, corre l'obbligo di considerare che sul punto specifico, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. 33659 e 33645 del
15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del
3 convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Analoga prova deve essere fornita in caso di contumacia, atteso che il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può operare, non essendo il resistente costituito.
§4.1 – Nel caso di specie risulta anzitutto dimostrato, nei limiti che qui appresso si vanno ad enunciare, il danno emergente derivante dal canone che la locatrice avrebbe percepito in presenza della stipula di un valido contratto di locazione pari ad euro 500,00 mensili. Ciò, non di meno, non già per tutta la durata dell'occupazione, atteso che per espressa ammissione della ricorrente, gli occupanti avrebbero pagato per un tempo non meglio precisato una somma inferiore al canone concordato. Non risulta tuttavia quale sia l'importo effettivamente percepito e per quanto tempo, tali circostanze incidendo sulla prova del quantum debeatur di cui è onerata la ricorrente.
In difetto di una rigorosa dimostrazione del pregiudizio subito per il lasso di tempo in cui sono stati eseguiti pagamenti parziali, la domanda va rigettata.
La domanda va invece accolta con riguardo al lasso di tempo intercorrente tra aprile 2023 e l'effettivo rilascio, atteso che in base alle dichiarazioni del teste
[...]
non consta alcun atto solutorio a far tempo dall'aprile 2023 in avanti. Parte_2
§4.2 – Tra le voci di danno emergente si iscrivono i costi delle utenze relative a consumi per il periodo di occupazione illegittima. Dalla documentazione in atti risulta un importo pari a: euro 1.797,38 (€ 833,64 per bollette utenze Gesam Gas e Luce non rimborsate da aprile 2023 fino al 27.10.23 e pagate volta per volta dalla sig.ra Pt_1
come da prospetto e bollette allegate + € 745,03 per bollette per utenze Gesam Gas e
Luce non rimborsate da novembre 2023 al 12.3.2024 e pagate dalla sig.ra a Pt_1
seguito di sollecito, come da sollecito e prospetto quietanzato allegato + € 218,71 per bollette pervenute dopo il 12.3.24 e allegate, cfr. doc 3, 4, 5); euro 396,60 (spese utenze acqua Geal: € 101,05 fatt. del 27.4.2023 + € 107,55 fatt. del 26.7.2023 + €
91,90 fatt. del 22.9.2023 + € 96,10 fatt. del 14.3.2024, doc. 6); per un totale di euro
2.193,98.
4 §5. – Le spese di lite si liquidano, secondo soccombenza, come da dispositivo, assunto il valore indeterminabile della lite di bassa complessità, con applicazione dei valori minimi dei parametri per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accertata l'occupazione senza titolo, condanna e CP_1 CP_1
all'immediato rilascio, libero da persone o cose, dell'immobile sito nel Comune
[...]
di Lucca, via Della Cervia 23.
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, a risarcire il danno da occupazione senza titolo arrecato alla ricorrente, quantificato in euro 500,00 mensili da aprile 2023 sino all'effettivo rilascio, oltre ad euro 2.193,98 per le causali di cui in motivazione.
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
5
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1684 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. TIZIANO SIMI
[...]
- RICORRENTE -
CONTRO
[...]
Controparte_1
- RESISTENTI CONTUMACI -
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 415 cpc e del termine per la notifica del presente ricorso e del decreto ai sig.ri nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], e nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente in [...], ma di fatto entrambi domiciliati in Lucca C.F._2
Centro, 55100, Via della Cervia n. 23, piano secondo, nonché previo accertamento, in tesi, dell'inesistenza di un qualsivoglia legittimo titolo che gli consenta di detenere ed occupare il citato immobile sito in Lucca Centro Storico, Via della Cervia 23, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel Foglio 196 particella 82 sub 4, Cat. A/4, classe 10^, vani 4,5, Rendita Catastale € 418,33; in subordine, della
1 risoluzione di qualsivoglia titolo che si ritenesse esistente, per grave inadempimento dei sig.ri e CP_1
; Controparte_1
Voglia in ogni caso condannare i sig.ri e a rilasciare immediatamente CP_1 Controparte_1
l'immobile in favore della ricorrente, libero e sgombro da persone e/o cose di loro proprietà, con condanna alla corresponsione in favore della sig.ra della somma di € 10.393,98 per tutte le causali Parte_1 indicate in premessa, oltre ad un'indennità mensile di € 500,00 fino alla data dell'effettivo rilascio, al rimborso di tutte le utenze fino alla data dell'effettivo rilascio, e al risarcimento dei danni nella misura che risulterà provata all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali di difesa tecnica”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha Parte_1
convenuto in giudizio e onde sentirli condannare CP_1 Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile sito in Lucca, via della Cervia 23, rappresentato al
Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel Foglio 196 particella 82 sub 4, previo accertamento dell'occupazione senza titolo, ovvero in subordine, previa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione verbale stipulato tra le parti, con condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 10.393,98, oltre ad un'indennità mensile di occupazione nella misura di euro 500,00 mensili ed al rimborso delle utenze sino l'effettivo rilascio. A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto che in data
18.12.2021 consegnava le chiavi dell'unità occupata ai resistenti, previo accordo verbale per una locazione transitoria di mesi 6 per il canone mensile di euro 500,00; che alcun contratto di locazione veniva medio tempore redatto per iscritto;
che tuttavia, il canone veniva sin da subito autoridotto ad euro 450,00 mensili e poi ad euro 400,00 mensili;
che da aprile 2023 in avanti veniva interrotto il pagamento del canone;
che nonostante plurime e reiterate richieste l'immobile non veniva restituito;
che la ricorrente era frattanto costretta a sopportare tutte le spese per le utenze ancora intestate alla proprietaria.
2 §1.2 – Nella contumacia dei resistenti, istruita come in atti, previa concessione del termine di rito per note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 11 aprile 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande sono fondate nei limiti che qui appresso si vanno a precisare.
§3. – Anzitutto, corre l'obbligo di considerare che, per quanto consta dalle dichiarazioni di , risulta essere stato stipulato nei primi giorni di Parte_2
dicembre dell'anno 2021 un contratto di locazione verbale tra e Parte_1
e per la durata di sei mesi, contro il pagamento di CP_1 Controparte_1
un canone mensile di euro 500,00.
Il contratto in esame, mai redatto per iscritto, è innegabilmente nullo a norma dell'art. 1, 4° comma, l. 431/1998.
Poiché i resistenti occupano attualmente l'immobile senza alcun titolo (v. dichiarazioni ), essi vanno condannati all'immediato rilascio. Parte_2
§4. – In ordine alla domanda risarcitoria, corre l'obbligo di considerare che sul punto specifico, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. 33659 e 33645 del
15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del
3 convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Analoga prova deve essere fornita in caso di contumacia, atteso che il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può operare, non essendo il resistente costituito.
§4.1 – Nel caso di specie risulta anzitutto dimostrato, nei limiti che qui appresso si vanno ad enunciare, il danno emergente derivante dal canone che la locatrice avrebbe percepito in presenza della stipula di un valido contratto di locazione pari ad euro 500,00 mensili. Ciò, non di meno, non già per tutta la durata dell'occupazione, atteso che per espressa ammissione della ricorrente, gli occupanti avrebbero pagato per un tempo non meglio precisato una somma inferiore al canone concordato. Non risulta tuttavia quale sia l'importo effettivamente percepito e per quanto tempo, tali circostanze incidendo sulla prova del quantum debeatur di cui è onerata la ricorrente.
In difetto di una rigorosa dimostrazione del pregiudizio subito per il lasso di tempo in cui sono stati eseguiti pagamenti parziali, la domanda va rigettata.
La domanda va invece accolta con riguardo al lasso di tempo intercorrente tra aprile 2023 e l'effettivo rilascio, atteso che in base alle dichiarazioni del teste
[...]
non consta alcun atto solutorio a far tempo dall'aprile 2023 in avanti. Parte_2
§4.2 – Tra le voci di danno emergente si iscrivono i costi delle utenze relative a consumi per il periodo di occupazione illegittima. Dalla documentazione in atti risulta un importo pari a: euro 1.797,38 (€ 833,64 per bollette utenze Gesam Gas e Luce non rimborsate da aprile 2023 fino al 27.10.23 e pagate volta per volta dalla sig.ra Pt_1
come da prospetto e bollette allegate + € 745,03 per bollette per utenze Gesam Gas e
Luce non rimborsate da novembre 2023 al 12.3.2024 e pagate dalla sig.ra a Pt_1
seguito di sollecito, come da sollecito e prospetto quietanzato allegato + € 218,71 per bollette pervenute dopo il 12.3.24 e allegate, cfr. doc 3, 4, 5); euro 396,60 (spese utenze acqua Geal: € 101,05 fatt. del 27.4.2023 + € 107,55 fatt. del 26.7.2023 + €
91,90 fatt. del 22.9.2023 + € 96,10 fatt. del 14.3.2024, doc. 6); per un totale di euro
2.193,98.
4 §5. – Le spese di lite si liquidano, secondo soccombenza, come da dispositivo, assunto il valore indeterminabile della lite di bassa complessità, con applicazione dei valori minimi dei parametri per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accertata l'occupazione senza titolo, condanna e CP_1 CP_1
all'immediato rilascio, libero da persone o cose, dell'immobile sito nel Comune
[...]
di Lucca, via Della Cervia 23.
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, a risarcire il danno da occupazione senza titolo arrecato alla ricorrente, quantificato in euro 500,00 mensili da aprile 2023 sino all'effettivo rilascio, oltre ad euro 2.193,98 per le causali di cui in motivazione.
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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