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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LE ES, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3563/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298202100264395320000 CONDANNA SPESE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza dell'atto impugnato attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate di Ragusa ha iscritto a ruolo la somma di euro 1.500,00 con la seguente motivazione
“Sentenza Numero 1739/05/2018 depositata il 13.12.2018. La Commissione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (di cui 300,00 per la fase cautelare), oltre accessori di legge”.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
In dettaglio risultano infondate tutte le censure di cui al ricorso.
Invero il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione sostenendo il DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
E CONSEGUENTE INSUSSISTENZA DELLA PRETESA ( prima censura) nonché la VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 212/2000 – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE (seconda censura).
Ebbene, la prima censura si appalesa da rigettare in base alla norma di cui all'art. 2495 c.c. che cosi' recita:
“Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione …”..>> E non merita accoglimento nemmeno la doglianza relativa alla pretesa nullità dell'atto per mancanza assoluta di motivazione in violazione della L. 212/2000, tenuto conto che l'atto contiene tutti gli elementi necessari alla individuazione dei crediti che ne costituiscono il fondamento, ed indica dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione (cfr. i precedenti della Corte, fra le tante: Sent. n. 318/04/2012).
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in epigrafe come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LE ES, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3563/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298202100264395320000 CONDANNA SPESE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza dell'atto impugnato attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate di Ragusa ha iscritto a ruolo la somma di euro 1.500,00 con la seguente motivazione
“Sentenza Numero 1739/05/2018 depositata il 13.12.2018. La Commissione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (di cui 300,00 per la fase cautelare), oltre accessori di legge”.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
In dettaglio risultano infondate tutte le censure di cui al ricorso.
Invero il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione sostenendo il DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
E CONSEGUENTE INSUSSISTENZA DELLA PRETESA ( prima censura) nonché la VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 212/2000 – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE (seconda censura).
Ebbene, la prima censura si appalesa da rigettare in base alla norma di cui all'art. 2495 c.c. che cosi' recita:
“Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione …”..>> E non merita accoglimento nemmeno la doglianza relativa alla pretesa nullità dell'atto per mancanza assoluta di motivazione in violazione della L. 212/2000, tenuto conto che l'atto contiene tutti gli elementi necessari alla individuazione dei crediti che ne costituiscono il fondamento, ed indica dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione (cfr. i precedenti della Corte, fra le tante: Sent. n. 318/04/2012).
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in epigrafe come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.