Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00652/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2025, proposto da
MI IO CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 919/2022 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione per l’amministrazione sopraindicata;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RC NO e udito per l’amministrazione il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 19.2.2025 e depositato in pari data) parte ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento l’amministrazione resistente è stata condannata a pagare in favore dell’odierno ricorrente gli importi “ pari ad € 67.988,40 a titolo di differenze retributive e pari ad € 26.066,41 a titolo di t.f.r., oltre interessi dalla domanda al soddisfo ”.
Il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione e la condanna della stessa al pagamento della penalità di mora.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata senza svolgere difese.
3. Con memoria depositata in data 21.11.2025 il ricorrente ha dedotto la sopravvenuta parziale ottemperanza da parte dell’amministrazione nell’ambito del cedolino relativo al mese di giugno 2025, nel senso che sarebbero state liquidate al ricorrente le differenze retributive e, tuttavia, sarebbero state indebitamente operate delle ritenute di carattere previdenziale e nulla sarebbe stato corrisposto a titolo di interessi maturati sulle differenze stipendiali, nonché a titolo di T.F.R., oltre interessi maturati.
Alla camera di consiglio del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Con ordinanza collegiale n. 2079/2025 (pubblicata in data 10.12.2025) questa Sezione ha disposto incombenti istruttori nel senso della richiesta al Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio scolastico competente (Liceo Paolo Emilio Imbriani di Avellino), nonché della competente RTS di Avellino (quale ufficio responsabile) di risposte ai seguenti quesiti: “ se nel cedolino di giugno 2025 sia stato corrisposto al ricorrente il solo importo di € 67.988.40 di cui alla sentenza del Giudice del Lavoro; se siano state operate ritenute previdenziali su tale somma; se siano stati corrisposti gli interessi dovuti su tale somma (giusta quanto statuito dal Giudice del Lavoro); se nelle more del presente giudizio sia stato pagato l’importo di € 26.066,41, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come riconosciuto dal Giudice del Lavoro a titolo di T.F.R. ”. Con tale ordinanza è stato poi fissato per il prosieguo l’udienza camerale del 24.3.2026.
4. Nessun riscontro è pervenuto a tale ordinanza da parte dell’Ufficio scolastico competente.
La RTS di Avellino ha poi fatto pervenire la nota prot. n. 740 del 12.1.2026 con la quale ha fatto presente che l’ordinatore primario di spesa è l’ufficio di servizio del dipendente statale, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è l’ordinatore secondario di spesa e che la RTS “ non può procedere ad alcuna variazione stipendiale che non sia disposta e autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza attraverso apposito decreto, soggetto a controllo preventivo o successivo di regolarità amministrativo-contabile secondo quanto previsto dalla legge ”.
Con riferimento alla presente vicenda la RTS ha poi evidenziato quanto segue:
- l’avvenuta emanazione da parte dell’Istituto scolastico suddetto in attuazione della sentenza azionata rispettivamente dei decreti nn. 1251 e 1252 del 22.12.2003, il primo relativo alle differenze retributive ed il secondo relativo al T.F.R.;
- che in applicazione del decreto n. 1251 del 22.12.2023 (emanato in applicazione della sentenza azionata nella presente sede) è stato corrisposto al ricorrente “ l’importo lordo (id est l’imponibile previdenziale) di Euro 67.988,40 (arrotondato per esigenze contabili dal sistema NoiPA a Euro 67.989,64) ”;
- “ Su tale importo, il sistema NoiPA ha calcolato e versato le ritenute previdenziali a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro, rispettivamente per Euro 8.658,08 ed Euro 30.150,80. Delle stesse non vi è evidenza nel cedolino stipendiale in quanto in esso, in caso di arretrati stipendiali, non vengono indicati né importo lordo né le ritenute previdenziali, bensì esclusivamente l’imponibile fiscale e le ritenute fiscali ”;
- “ Dunque, l’importo indicato come derivante da sentenza nella seconda pagina del cedolino stipendiale non è l’importo lordo corrisposto, bensì l’imponibile fiscale, che si ottiene sottraendo all’importo lordo (Euro 67.989,64) le ritenute previdenziali a carico del lavoratore (Euro 8.658,08) e che è pari a Euro 59.331,56 ”;
- “ Di fatti, la seconda pagina del cedolino stipendiale indica come derivanti da sentenza due importi a credito, rispettivamente di Euro 11.211,56 ed Euro 48.820,26, che complessivamente considerati ammontano a euro 60.031,82, nonché un importo a debito, di Euro 700,26, che detratto dal predetto credito determina l’importo finale di euro 59.331,56 ”;
- “ Quanto alla voce a debito si precisa che l’applicazione del decreto n. 1251 del 22.12.2023 è avvenuta nel rispetto del prospetto di calcolo a esso allegato, sua parte integrante, e gli importi sono stati liquidati anno per anno, dal 2001 al 2018.
L’anno 2001 rappresenta l’unico periodo in cui, tenendo conto delle differenze calcolate per ciascun mese di riferimento (da luglio a dicembre) nonché della tredicesima mensilità, il risultato finale risulta a debito anziché a credito.
Per tale annualità si è reso dunque necessario, previa conversione degli importi da Lire a Euro, inserire sia l’importo a debito sia l’importo a credito ”;
- “ Per quanto attiene alla corresponsione degli interessi dovuti sull’importo liquidato in forza del decreto n. 1251 del 22.12.2023, il cui calcolo deve avvenire sulla sorte capitale netta corrisposta, a seguito della relativa esigibilità, si evidenzia che la competenza al relativo pagamento è del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo il riparto interno di competenze, al quale la Ragioneria Territoriale dello Stato, previa richiesta, rilascia la documentazione contabile necessaria alla quantificazione ”;
- che con il decreto n. 1252 del 22.12.2023 è stato poi riconosciuto al ricorrente a titolo di T.F.R. l’importo di € 26.066,41, oltre agli interessi dalla domanda;
- “ Tale decreto non è stato applicato dalla Scrivente Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino Benevento, sede di Avellino, la quale con nota protocollata in uscita al n. 22772 del 26.06.2025, nell’inoltrare i lotti di lavorazione del decreto n. 1251 del 22.12.2023 e il relativo prospetto contabile riassuntivo, notiziava il Liceo “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino che l’applicazione del decreto in questione esula dalle proprie competenze, atteso che la Ragioneria Territoriale dello Stato provvede unicamente al pagamento degli importi dovuti a titolo di retribuzione, quindi di differenze retributive, e a calcolare e versare all’Inps i contributi previdenziali e assistenziali sulle somme corrisposte a tale titolo, tra i quali rientrano anche i contributi per il successivo pagamento del T.F.R., la cui ordinaria liquidazione avviene da parte dell’Inps al termine del rapporto di lavoro.
Fermo quanto detto, non è noto alla Scrivente se, nelle more del giudizio cui l’ordinanza che si riscontra afferisce, l’importo di Euro 26.066,41 dovuto a titolo di T.F.R. sia stato o meno pagato da altra Amministrazione, quale l’Inps ovvero il Ministero dell’Istruzione e del Merito ” .
Con memoria depositata in data 6.3.2026 il ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso ed ha evidenziato con riferimento alle questioni sollevate da questa Sezione ed alla nota di riscontro della RTS che il Ministero avrebbe operato indebitamente ritenute previdenziali per € 8.658,08 e che sarebbe pacifico il mancato pagamento di € 26.066,41 a titolo di T.F.R. e degli interessi dovuti.
Alla camera di consiglio del 24.3.2026 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 20.1.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 20.12.2022 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
È quindi necessario verificare se la sentenza azionata sia stata ottemperata o meno con riferimento alle diverse statuizioni contenute nella stessa.
Orbene, sulla scorta di quanto sinora osservato è pacifico l’avvenuto pagamento di buona parte di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, mentre resta controversa tra le parti la questione della ritenuta di € 8.658,08 operata dall’amministrazione a titolo di ritenute previdenziali; a quest’ultimo proposito risultano meritevoli di condivisione le tesi del ricorrente.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e da quella di legittimità ““ s’è andato via via consolidando (fin da Cass., sez. lav., 30 dicembre 1992 n. 13735; ma cfr. da ultimo, pure id., 11 febbraio 2011 n. 3375; id., 13 febbraio 2013 n. 3525; id., 14 settembre 2015 n. 18044; ma cfr. pure id., III, 28 settembre 2011 n. 19790) il principio di diritto, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, in virtù del quale tanto l’accertamento, quanto la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore stesso. E ciò perché al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico di questi solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, come s’evince dalla serena lettura del citato art. 19 della l. 218/1952. Invero tale norma, laddove consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e si limita al solo fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo stipendiale corrispondente. Sicché il successivo art. 23, I c. non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tal ultima ipotesi pure la vicenda del ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi a essa riferibili”.
Consegue, dalla richiamata massima giurisprudenziale, che l’Amministrazione … resta tenuta al pagamento a favore della originaria ricorrente dell’importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico della stessa, salva rivalsa da parte della medesima Amministrazione nei confronti dell’Ente previdenziale ” (Consiglio di Stato, III Sez., 13 luglio 2023, n. 6838; v. altresì Cass. civ., Sez. Lav., 15 luglio 2019, n. 18897).
Pertanto, l’amministrazione deve ancora corrispondere al ricorrente gli € 8.658,08 suddetti.
In ordine poi agli interessi sulle differenze retributive l’amministrazione non ha fornito prova del relativo pagamento per cui anche sul punto la sentenza azionata non è stata ancora ottemperata, ferma restando la necessità di distinguere quanto al giorno fino al quale calcolare gli interessi tra l’importo di € 8.658,08 ancora non versato e gli interessi relativi alla restante somma già versata (che hanno smesso di maturare alla data di intervenuto pagamento della stessa, vale a dire il 23.6.2025 consistente nella data di esigibilità del cedolino di giugno 2025).
Quanto poi all’importo di € 26.066,41 a titolo di T.F.R., oltre interessi dalla domanda al soddisfo, neppure al riguardo l’amministrazione ha fornito prova dell’avvenuto pagamento di tale importo e degli interessi dovuti sullo stesso, ragion per cui anche sul punto l’amministrazione è rimasta inadempiente.
Del resto, alcuna statuizione che differisce l’esigibilità del pagamento di tali importi è contenuta nella sentenza azionata, ragion per cui, alla luce della natura prevalentemente esecutiva del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo con riferimento alle sentenza del giudice ordinario di pagamento di una somma di danaro, questo Tribunale non potrebbe in alcun modo alterare il precetto contenuto nella sentenza azionata sul punto, limitandone la portata, pena la configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., in quanto esorbitante dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa (v. ordinanza n. 5656 del 3 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
In definitiva, alla luce di quanto precede, va in parte dichiarata cessata la materia del contendere e per la restante parte il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza):
- dell’importo di € 8.658,08, oltre interessi dalla domanda introduttiva del giudizio di cognizione dinanzi al giudice ordinario al soddisfo;
- degli interessi sull’importo di € 59.330,32 (risultato della sottrazione degli € 8.658,08 trattenuti dall’importo € 67.988,40) dalla domanda introduttiva del giudizio di cognizione dinanzi al giudice ordinario e fino al 23.6.2025 (di avvenuto pagamento dell’importo dovuto in base alla sentenza azionata al netto delle ritenute previdenziali);
- dall’importo di € 26.066,41 a titolo di T.F.R., oltre interessi dalla domanda introduttiva del giudizio di cognizione dinanzi al giudice ordinario al soddisfo.
7. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Avellino, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato (nei sensi illustrati al paragrafo precedente), compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
8. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte ), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell' astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Dichiara in parte cessata la materia del contendere e per la restante parte accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore degli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
RC NO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC NO | PI SS |
IL SEGRETARIO