Articolo 18 della Legge 18 marzo 1968, n. 337
Articolo 17Articolo 19
Versione
25 aprile 1968
Art. 18.
Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613 .
Entrata in vigore il 25 aprile 1968
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