Versione
25 aprile 1968
25 aprile 1968
Art. 18.
Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613 .
Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2025, n. 27196Provvedimento: […] d) i soggetti che in forza della loro attività sono iscrivibili alla Gestione separata» (la già richiamata pagina 9 del ricorso per cassazione). 7.– Nella fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte, l'obbligo contributivo dev'essere vagliato, pertanto, alla stregua della - 7 - disciplina dettata dall'art. 18 della legge n. 337 del 1968, in forza di un duplice e concorrente ordine di ragioni. […]Leggi di più...
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- art. 18 legge n. 337 del 1968